Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2024
Disciplina delle attività di noleggio delle attrezzature di lavoro e dei mezzi d'opera
Onorevoli Senatori. – Il noleggio di beni strumentali è una pratica che si sta rapidamente diffondendo su tutto il territorio nazionale: attualmente il comparto vale circa 2,8 miliardi e impiega circa 20.000 lavoratori.
Il settore registra negli ultimi anni una forte fase di espansione, con una crescita media del +12 per cento annuo e con una spesa pro capite che è aumentata del 60 per cento negli ultimi cinque anni, con un mercato composto da circa 5.000 aziende, per lo più identificabili come piccole e medie imprese (PMI).
L'attività del noleggio delle attrezzature di lavoro e dei mezzi d'opera è strumentale rispetto a tutti gli altri settori economici. I beni strumentali sono, infatti, di tantissime tipologie: dalle dotazioni informatiche per gli uffici a beni quali escavatori, macchine per il sollevamento, macchinari e attrezzature utilizzati anche per effettuare lavorazioni complesse in cui la sicurezza deve ricoprire un ruolo prioritario.
Quanto ai profili di carattere normativo, il noleggio di beni strumentali risente dell'assenza di una legislazione specifica e omogenea. Sono diverse, infatti, le norme che regolano l'attività del noleggio, sebbene non vi sia oggi una definizione giuridica di tale attività, a partire dal codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. L'attività di noleggio di suddetti beni viene per analogia accostata alla locazione dei mezzi mobili, regolati dall'articolo 1571 del codice civile.
Il vulnus normativo e la frammentazione della legislazione applicabile rischiano, peraltro, di minare la sicurezza degli utilizzatori finali, non consentendo una qualificazione giuridica dei servizi e dei professionisti che li erogano.
Ad oggi, infatti, chiunque può esercitare l'attività di noleggio di un macchinario, senza nessun controllo inerente alle procedure di sicurezza e allo stato del bene noleggiato, nonostante la complessità e la pericolosità di alcuni mezzi. Le norme vigenti non prevedono una differenziazione e si può diventare noleggiatore per qualsiasi categoria merceologica senza nessun controllo o possesso di un'organizzazione minima aziendale.
Da uno studio di Prometeia si denota come oltre l'80 per cento delle macchine di sollevamento cose e persone e circa il 35 per cento delle macchine movimento terra siano all'interno dei parchi noleggio. L'importante aumento del tasso di utilizzo dei beni, in essere dal 2020, deve essere accompagnato da un aumento dei controlli.
Con i tassi di utilizzo attuali i controlli dovrebbero essere più stringenti o essere effettuati prevedendo l'introduzione di un regime di certificazione da parte del proprietario in modo da garantire una maggiore sicurezza.
Per tali ragioni, risulta necessario addivenire a una legislazione in grado di attribuire chiarezza normativa rispetto alle attività sopra descritte.
L'articolo 1 del presente disegno di legge definisce i princìpi e le finalità che regolano l'attività del noleggio dei beni strumentali e dei mezzi d'opera, chiarendo, altresì, che tali attività devono rispettare il principio di massima sicurezza tecnologicamente fattibile nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile.
L'articolo 2 reca l'ambito di applicazione e le definizioni necessarie, specificando che il presente disegno di legge si applica alle attrezzature di lavoro e ai mezzi d'opera e definendo le relative attività di noleggio.
L'articolo 3 precisa che le attività di noleggio delle attrezzature di lavoro e dei mezzi d'opera devono essere sottoposte a segnalazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L'articolo 4 stabilisce che le imprese esercitanti l'attività di noleggio delle attrezzature di lavoro e dei mezzi d'opera devono prevedere al proprio interno una figura adeguatamente formata all'utilizzo di tali attrezzature e mezzi. Inoltre, al fine di garantire un'adeguata sicurezza agli utilizzatori delle attrezzature e dei mezzi sono stabiliti gli obblighi in capo al datore di lavoro delle imprese di noleggio e le relative procedure di manutenzione di suddette attrezzature e mezzi.
L'articolo 5 chiarisce che dall'attuazione delle norme previste dal presente disegno legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 1.
(Principi e finalità)
1. Nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 117 e 119 della Costituzione, la presente legge definisce le norme che regolano l'attività di noleggio delle attrezzature di lavoro e dei mezzi d'opera, promuovendone il corretto utilizzo al fine di garantire il rispetto del principio di massima sicurezza tecnologicamente fattibile nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile.
Art. 2.
(Ambito di applicazione e definizioni)
1. La presente legge si applica al noleggio delle attrezzature di lavoro e dei mezzi d'opera, definiti, rispettivamente, all'articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e all'articolo 54, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Per noleggio delle attrezzature di lavoro e dei mezzi d'opera si intende l'attività professionale svolta dal noleggiatore che consiste nel fornire, mediante la stipula di un contratto, il godimento dell'attrezzatura o del mezzo, al noleggiante, il quale se ne serve per un periodo di tempo determinato, verso il pagamento di un corrispettivo in denaro.
Art. 3.
(Attività di noleggio delle attrezzature
di lavoro e dei mezzi d'opera)
1. L'esercizio dell'attività di noleggio delle attrezzature di lavoro e dei mezzi d'opera è sottoposto a segnalazione certificata di inizio attività da presentare, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la segnalazione.
Art. 4.
(Obblighi del datore di lavoro delle imprese di noleggio)
1. Le imprese che operano nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 2, comma 2, sono dotate di almeno un responsabile adeguatamente formato per l'utilizzo delle attrezzature e dei mezzi da fornire a noleggio, in conformità con quanto disposto dall'Accordo del 22 febbraio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012.
2. Il datore di lavoro delle imprese che operano nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 2, comma 2, è responsabile della manutenzione delle attrezzature di lavoro e dei mezzi d'opera di cui all'articolo 2, comma 1, fino al passaggio di detenzione delle attrezzature e dei mezzi, o per tutta la durata del contratto nei casi in cui il noleggio preveda anche la fornitura di operatori abilitati all'utilizzo degli stessi.
3. Le attività di manutenzione svolte dal datore di lavoro di cui al comma 2 sono eseguite in conformità con quanto riportato nel manuale d'uso e manutenzione dei fabbricanti e annotate nei relativi registri di controllo delle macchine e dei mezzi fino al perfezionamento del contratto di noleggio e sono svolte all'interno di un sistema di gestione con procedure formalizzate.
4. Qualora le attività di manutenzione di cui al comma 2 siano soggette a certificazione rilasciata da parte di organismi di certificazione accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, sono considerate interventi funzionali all'ottenimento della riduzione del premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001.
Art. 5.
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.