Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 2024
Istituzione del Fondo nazionale « Terre rurali d'Italia »
Onorevoli Senatori. – La transumanza, iscritta dal 2019 nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), è un'antica pratica della pastorizia intorno alla quale, fin dall'antichità, si è costruito un importante equilibrio di relazioni tra uomo, animale e natura, che continua a tramandarsi nel tempo.
Al giorno d'oggi, per via dell'evoluzione delle tecniche, la gestione del patrimonio zootecnico è profondamente mutata, divenendo sempre più stanziale e automatizzata. La transumanza registra dunque una consistente contrazione del numero di allevatori che si impegnano in tale pratica. Ciò rappresenta una grave minaccia allo stato di conservazione dei territori, specie nelle aree più interne del Paese, comportando l'abbandono delle terre e il conseguente degrado ambientale delle aree che, in maniera diretta o indiretta, sono state modellate e nutrite dal transito delle mandrie e delle greggi transumanti, con l'inevitabile scomparsa del patrimonio storico, culturale e tradizionale dei territori ospitanti.
Il presente disegno di legge ha dunque la finalità di favorire, attraverso l'istituzione del Fondo « Terre Rurali d'Italia », il recupero e la riqualificazione dei territori rurali e delle risorse locali esistenti, valorizzando l'importante patrimonio di conoscenze, di tecniche e di consuetudini legate alla pastorizia, all'allevamento estensivo e transumante.
Bisogna infatti considerare come la transumanza non sia soltanto una pratica evocativa ma anche una componente produttiva importante del sistema zootecnico. In Italia, l'entità odierna degli animali transumanti si avvicina al 10 per cento del patrimonio zootecnico nazionale, con valori più elevati in alcune regioni, come la Valle d'Aosta e la Basilicata. Tale attività, se opportunamente sostenuta e valorizzata, può rappresentare dunque un elemento importante per la crescita, anche in chiave turistica, dei territori e per lo sviluppo di buone pratiche volte alla tutela del paesaggio e alla conservazione dell'ambiente.
Le regioni d'Europa, con l'Italia come capofila, da tempo condividono idee ed esperienze finalizzate al rilancio della pratica della transumanza. Numerosi sono stati i progetti portati avanti da regioni, territori e popolazioni rurali d'Europa, anche con il coinvolgimento di gruppi privati, con l'intento di perseguire un benessere collettivo sempre più orientato alla ricerca di stili di vita sani, in ambienti salutari, coniugando gli antichi saperi con le nuove conoscenze per una corretta e sostenibile gestione del territorio e delle risorse disponibili.
In tale contesto il presente disegno di legge intende fornire gli strumenti necessari, anche di natura finanziaria, per il consolidamento di queste importanti sinergie, che possa servire da stimolo all'adozione di una strategia comune di sviluppo rurale volta alla conservazione e alla valorizzazione dell'immenso patrimonio custodito nel tempo dalla civiltà agropastorale.
Art. 1.
(Finalità)
1. In considerazione del riconoscimento della pratica della transumanza come patrimonio culturale immateriale da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, la presente legge ha la finalità di favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio storico, culturale, ambientale e delle tradizioni della civiltà agropastorale, ai fini della valorizzazione, anche turistica, dei territori e delle risorse locali.
Art. 2.
(Istituzione del Fondo nazionale delle « Terre Rurali d'Italia »)
1. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo nazionale « Terre rurali d'Italia », di seguito denominato « Fondo », con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato al finanziamento, in ambito infraregionale e regionale, di progetti di sviluppo ecocompatibile ed ecosostenibile delle aree marginali e montane del territorio italiano. I progetti sono volti a preservare e valorizzare i territori rurali e le risorse locali esistenti, il patrimonio di conoscenze, di tecniche e di consuetudini legate alla pastorizia, all'allevamento estensivo e transumante e alla produzione agroalimentare che le comunità rurali hanno storicamente praticato, con il fine di evitare lo spopolamento e di riqualificare il lavoro come attitudine a custodire il territorio, l'ambiente e l'ecosistema.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, tenuto conto delle proposte progettuali pervenute a livello regionale.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con propri provvedimenti, l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 3.
4. Al fine di favorire la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cofinanziare i progetti medesimi integrando le risorse cui al comma 1 con i fondi destinati all'attuazione degli interventi previsti dai rispettivi Complementi per lo sviluppo rurale 2023-2027, nonché mediante l'utilizzo del partenariato pubblico-privato, ai sensi del libro IV del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Art. 3.
(Compiti degli enti locali e delle regioni)
1. Gli enti locali competenti predispongono i progetti di cui all'articolo 2, comma 1, singolarmente o associandosi tra loro anche in collaborazione con i privati e con le realtà economico-produttive del territorio.
2. Sulla base delle proprie priorità e linee programmatiche le regioni redigono annualmente, sentito il parere degli organismi consultivi regionali competenti in materia di valorizzazione dei beni e delle attività culturali, una graduatoria dei progetti di cui al comma 1 da realizzare nel proprio territorio. La graduatoria è trasmessa, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono stipulare con le regioni interessate, nell'ambito delle intese istituzionali di programma, un apposito accordo di programma quadro per la definizione del piano esecutivo dei progetti di cui all'articolo 2, comma 1, nei modi e con le procedure previsti dall'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 4.
(Attività di promozione)
1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove attività o iniziative volte a:
a) diffondere la conoscenza e il rispetto dell'ambiente, del paesaggio, della pastorizia e della transumanza, nonché a tutelare e valorizzare il patrimonio storico-rurale;
b) valorizzare il patrimonio tratturale nazionale, nonché i saperi, le tecniche e le consuetudini legate alla pastorizia, all'allevamento estensivo e transumante e alle produzioni agroalimentari tradizionali delle comunità rurali.
2. Per l'attuazione delle finalità della presente legge le regioni adottano iniziative per la valorizzazione e la promozione della conoscenza del patrimonio storico, culturale, ambientale e delle tradizioni dell'allevamento estensivo e transumante, nonché per la promozione dei territori rurali, anche in termini turistici e ricreativi.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.