Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 1261
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori BONGIORNO, STEFANI, BERGESIO, BIZZOTTO, Claudio BORGHI, CANTALAMESSA, CANTÙ, MINASI, PAGANELLA, POTENTI e PUCCIARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 2024

Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio

Onorevoli Senatori. – Una recente indagine statistica condotta dall'ISTAT sui femminicidi in Italia nel ventennio compreso fra il 2002 e il 2022 fa emergere, negli anni più recenti, solo una lieve tendenza alla diminuzione dei casi, probabilmente legata alle molteplici iniziative adottate anche a livello legislativo per contrastare il preoccupante fenomeno.
Com'è noto, infatti, l'evoluzione della normativa italiana in questa materia ha preso le mosse dalla ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (legge n. 77 del 2013); in attuazione dei principi della Convenzione numerose sono state le riforme introdotte per istituire una strategia integrata di contrasto a tali forme di criminalità.
Un primo intervento in tal senso è stato operato dal decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, che ha apportato rilevanti modifiche in ambito penale e processuale e ha previsto l'adozione periodica di Piani d'azione contro la violenza di genere.
Nella XVIII legislatura il Parlamento ha proseguito nell'adozione di misure volte a contrastare la violenza contro le donne, in particolare con la legge n. 69 del 2019 (cosiddetto codice rosso), che ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica, ha introdotto alcuni nuovi reati nel codice penale (tra cui il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, quello di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e quello di costrizione o induzione al matrimonio) e aumentato le pene previste per i reati che più frequentemente sono commessi contro vittime di genere femminile (maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale).
Altri importanti interventi sono stati realizzati con la legge di riforma del processo penale (legge n. 134 del 2021) che ha previsto un'estensione delle tutele per le vittime di violenza domestica e di genere, mentre la legge n. 53 del 2022 ha potenziato la raccolta di dati statistici sui suddetti fenomeni criminali attraverso un maggiore coordinamento di tutti i soggetti coinvolti.
Nella legislatura corrente, sono state approvate la legge n. 168 del 2023, che ha apportato incisive modifiche ai codici penale, di procedura penale, delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo n. 159 del 2011) e ad alcune leggi speciali al fine di rendere maggiormente efficace l'impianto delle misure di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne; la legge n. 12 del 2023, che prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (la Commissione si è costituita nella seduta del 26 luglio 2023); la legge n. 122 del 2023, che interviene su uno degli aspetti caratterizzanti la procedura da seguire nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere, prevedendo che, qualora il pubblico ministero procedente non abbia rispettato il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, attualmente previsto per assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato, il procuratore della Repubblica possa revocare l'assegnazione del procedimento al magistrato designato ed assumere senza ritardo le informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia direttamente o mediante assegnazione del fascicolo a un altro magistrato dell'ufficio.
Nonostante questa imponente serie di interventi legislativi, le statistiche ufficiali segnalano che il numero dei casi annuali, pur in calo rispetto ai circa duecento femminicidi che mediamente si registravano nei primi anni del nuovo secolo, non ha ancora imboccato un consolidato trend discendente (133 casi nel 2018, 111 nel 2019, 116 nel 2020, 119 nel 2021, 126 nel 2022).
Inoltre, indipendentemente dal numero dei casi annuali, le analisi dell'ISTAT fanno emergere un dato in aumento, rispetto alle statistiche dei primi anni 2000, che riguarda la percentuale dei delitti attribuibile al partner della vittima (sia esso il marito, il convivente o il fidanzato) con un valore che, negli anni più recenti, oscilla fra il 45 e il 50 per cento circa (47,4 nel 2018, 49,5 nel 2019, 51,7 nel 2020, 45,4 nel 2021).
Non irrilevante (e anch'essa in progressivo aumento nel corso degli ultimi anni) è altresì la percentuale dei femminicidi commessa da un altro parente della vittima (24,8 per cento nel 2018, 22,5 nel 2019, 25,9 nel 2020, 25,2, nel 2021 e 34,1 nel 2022), potendosi così trarre facilmente la conclusione che circa due terzi dei femminicidi maturano all'interno del rapporto coniugale o, comunque, in un contesto familiare, mentre solo una percentuale ridotta di tali reati (pari a circa un quinto del totale) risultano attribuibili all'ex partner (con una media di circa il 10 per cento negli anni dal 2018 al 2021) o ad un autore sconosciuto (con una media pari a circa l'11 per cento negli anni dal 2018 al 2022).
A completamento dei numerosi interventi di riforma che si sono succeduti negli ultimi anni in chiave di contrasto al femminicidio emerge dunque la non rinviabile necessità di un ulteriore intervento, più mirato dei precedenti, diretto a introdurre alcuni correttivi al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria al fine di evitare che il coniuge, la parte dell'unione civile o il parente prossimo autori del femminicidio possano approfittare dei diritti in tema di disposizione delle spoglie della vittima che oggi l'ordinamento riconosce loro per occultare le prove del delitto, così sviando (o tentando di sviare) il corretto iter del procedimento penale che venga nel frattempo avviato per l'accertamento dei fatti e delle responsabilità.
Attualmente infatti l'articolo 79, comma 1 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nel prevedere in linea generale che la cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto, stabilisce che, in mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, ovvero, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
È altresì noto che il comma 20 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in tema di regolamentazione delle unioni civili fra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze prevede che le disposizioni contenenti le parole « coniuge », « coniugi » o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, cosicché non può esservi dubbio che la suddetta equiparazione si estenda altresì all'esercizio dei richiamati diritti riconosciuti dal regolamento di polizia mortuaria.
Per quanto già oggi la volontà da chiunque espressa di procedere alla cremazione della salma (che necessità comunque dell'autorizzazione del sindaco) subisca delle limitazioni, a norma dell'articolo 79, commi 4 e 5, in caso di morte improvvisa o sospetta (ipotesi nelle quali occorre altresì il nulla osta dell'autorità giudiziaria), appare comunque necessario, alla luce degli allarmanti dati sopra riportati, introdurre disposizioni ancora più restrittive, sia in chiave preventiva che repressiva, al fine di evitare il rischio che l'esercizio dei diritti relativi alla disposizione delle spoglie mortali della vittima possa essere scaltramente strumentalizzato dell'autore del delitto per rendere più arduo l'accertamento dei fatti ed eludere le proprie responsabilità.
A tal fine l'articolo 1 del presente disegno di legge propone innanzitutto, in chiave sanzionatoria, di introdurre nel codice penale, attraverso il nuovo articolo 585-bis, la pena accessoria della decadenza dall'esercizio di ogni diritto in tema di disposizione delle spoglie mortali del coniuge, della parte dell'unione civile ovvero del parente prossimo in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti del medesimo per i delitti di cui agli articoli 572, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, 575, 579, 580, primo comma, primo periodo, e 584 del codice penale, commessi a danno dell'altro coniuge (o parte dell'unione civile) ovvero del parente prossimo.
Volutamente la lista dei reati per i quali, in caso di condanna, dovrà applicarsi la suddetta pena accessoria non è limitata all'omicidio doloso, eventualmente aggravato ai sensi degli articoli 576 e 577 del codice penale, e all'omicidio del consenziente (articolo 579), ma si estende altresì a quelle ipotesi in cui la morte della vittima rappresenta una conseguenza non voluta di una condotta a base violenta, come nel caso dei maltrattamenti in famiglia seguiti da morte (articolo 572, terzo comma, del codice penale) e dell'omicidio preterintenzionale (articolo 584 del codice penale), ovvero di una condotta di istigazione al suicidio (articolo 580, primo comma, del codice penale).
In chiave preventiva di eventuali tentativi di sviamento delle indagini e a tutela dell'integrità della prova nel processo penale, l'articolo 2 del disegno di legge contiene poi l'autorizzazione al Governo a modificare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di polizia mortuaria sulla base di due principali linee guida.
La prima riguarda l'introduzione di una preclusione assoluta, nei confronti del coniuge, della parte dell'unione civile o del parente prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile, indagato o imputato per i reati di cui agli articoli 572, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, 575, 579, 580, primo comma, primo periodo, e 584 del codice penale, commessi a danno dell'altro coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del parente prossimo, ad esercitare qualsiasi diritto in tema di tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere.
Dovrà prevedersi in particolare che tale preclusione scatti dalla data di iscrizione di uno dei suddetti soggetti nel registro degli indagati e operi fino al passaggio in giudicato della eventuale sentenza di assoluzione.
La seconda riguarda la previsione, in termini generali, del principio in base al quale, ove venga avviato un procedimento penale in relazione ad uno dei reati sopra indicati, la cremazione del cadavere sia comunque vietata sino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito il suddetto procedimento, così garantendo che, nei suddetti casi, la salma debba essere conservata durante tutto il corso del processo penale, al fine di garantire la possibilità di svolgere su di essa tutti gli accertamenti del caso, ogni qual volta essi si rendano necessari.
Si tratta, come è evidente, di interventi semplici e mirati, certamente idonei a rafforzare ulteriormente l'attività di accertamento e di repressione dei femminicidi, evitando al tempo stesso condotte di occultamento e dispersione della prova che possono risultare particolarmente insidiose e dannose per il corretto accertamento dei fatti di reato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 585-bis del codice penale)

1. Dopo l'articolo 585 del codice penale è inserito il seguente.

« Art. 585-bis. – (Pena accessoria) – La condanna del coniuge, della parte dell'unione civile o del parente prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile o l'applicazione nei loro confronti della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, 575, 579, 580, primo comma, primo periodo, e 584 del presente codice commessi a danno dell'altro coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del parente prossimo, comporta la loro decadenza dall'esercizio di ogni diritto in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima ».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di polizia mortuaria)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti princìpi:

a) prevedere che, a decorrere dalla data di iscrizione nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, al coniuge, all'altra parte dell'unione civile o al parente prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile, indagati o imputati per i reati di cui agli articoli 572, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, 575, 579, 580, primo comma, primo periodo, e 584 del codice penale, commessi a danno dell'altro coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del parente prossimo, sia precluso l'esercizio di qualsiasi diritto in tema di tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere riconosciuto dal predetto regolamento;

b) prevedere che, nel caso in cui sia avviato un procedimento penale in relazione ai reati indicati nella lettera a), la cremazione del cadavere sia comunque vietata sino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito il suddetto procedimento.