Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2024
Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive
Onorevoli Senatori, Onorevoli Senatrici. – Nel solo anno 2023 negli istituti penitenziari italiani si sono suicidate ben 69 persone, è il secondo numero più alto dal 1990, l'anno in cui è iniziata la raccolta dei dati, dopo il 2022 nel quale si erano suicidate addirittura 85 persone. In media, l'anno scorso in Italia si è suicidato un detenuto ogni quattro giorni e mezzo, secondo l'associazione Ristretti orizzonti, che si occupa di raccogliere, elaborare e divulgare notizie sulle carceri.
Se si rapportano questi numeri con i circa 55.000 detenuti della popolazione carceraria, monitorata dal Ministero della giustizia, si scopre che nel 2023 ci sono stati 15,2 suicidi ogni 10.000 detenuti. Fuori dal carcere, nel 2019 (ultimo anno per cui ci sono statistiche) in Italia i suicidi sono stati 0,71 ogni 10.000 abitanti: in altre parole, i suicidi sono circa 20 volte più diffusi in carcere rispetto alla popolazione generale.
Questi dati drammatici fanno il paio con quelli relativi all'assunzione di psicofarmaci in ambito carcerario. Il rapporto sulla salute mentale in carcere stilato nel 2022 dall'Associazione Antigone rivela che circa il 40 per cento dei detenuti fa uso costante di psicofarmaci durante la detenzione. È evidente che i due parametri non possano non leggersi in correlazione fra loro: sono indice delle pessime condizioni delle strutture carcerarie in Italia, fra sovraffollamento e strutture fatiscenti, le misure detentive raramente rispettano pienamente le finalità rieducative previste dal terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione in materia di pena, ma spesso si rivelano in concreto misure afflittive.
Il rapporto di Antigone 2023 lancia un allarme sul sovraffollamento, un problema ormai endemico del sistema penitenziario, certificato anche dai tribunali di sorveglianza che, solo nel 2022, hanno accolto 4.514 ricorsi di altrettante persone detenute (o ex detenute), che durante la loro detenzione hanno subito trattamenti inumani e degradanti, legati soprattutto alla mancanza di spazi.
Nel 2022, dai dati raccolti dall'osservatorio sulle condizioni di detenzione di Antigone nelle 97 carceri visitate in tutto il paese, nel 35 per cento degli istituti c'erano celle in cui non erano garantiti 3 mq calpestabili per ogni persona detenuta. Mentre il tasso di affollamento, al 30 aprile 2023, era pari al 119 per cento, con circa 9.000 persone di troppo rispetto ai posti realmente disponibili. In alcune regioni la situazione è ancor più preoccupante.
Il sovraffollamento, oltre a limitare gli spazi vitali, toglie anche possibilità lavorative, di studio o di svolgere altre attività alle persone detenute.
Facendo riferimento solo al tema del lavoro, al 31 dicembre 2022 i detenuti lavoratori erano 19.817, pari al 35,2 per cento dei presenti. Tra questi vengono conteggiati anche coloro che, con turni a rotazione, lavorano poche ore al mese. Circa due detenuti su tre non avevano accesso ad alcuna forma di lavoro. La stragrande maggioranza dei detenuti lavoratori, ovvero l'86,8 per cento, lavora alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, impegnata in piccole attività interne poco spendibili nel mondo lavorativo. Solo il 4,6 per cento della popolazione detenuta lavora alle dipendenze di datori di lavoro esterni.
Il sovraffollamento impatta poi anche sul lavoro degli operatori, già oggi al di sotto delle dotazioni previste nelle piante organiche. Un problema enorme è quello dei funzionari giuridico-pedagogici. Sono 803 quelli che lavorano nelle carceri italiane, a fronte dei 923 previsti in pianta organica. In media, ciascun educatore deve occuparsi di 71 persone detenute. Singole situazioni presentano dati ben più preoccupanti: nel carcere romano di Regina Coeli, dove sarebbero previsti 11 educatori, ce ne sono invece solo 3, per un numero di detenuti che si attesta attorno alle 1.000 unità. Ogni educatore deve dunque occuparsi di oltre 330 persone detenute.
Fortemente sotto organico sono anche psicologi e psichiatri. Dalla rilevazione diretta di Antigone nel 2022 emerge come le diagnosi psichiatriche gravi ogni 100 detenuti siano state 9,2 (quasi il 10 per cento). I detenuti che assumevano terapie psicofarmacologiche importanti quali stabilizzanti dell'umore, antipsicotici o antidepressivi erano il 20 per cento, una percentuale doppia rispetto a quella dei detenuti con una diagnosi medicalmente definita. Addirittura il 40,3 per cento assumeva sedativi o ipnotici. A fronte di tutto ciò, le ore di servizio degli psichiatri erano in media 8,75 ogni 100 detenuti, quelle degli psicologi 18,5 ogni 100 detenuti.
Benché ogni suicidio sia un caso personale, che dipende da tante dinamiche, le situazioni appena descritte non possono che avere un ruolo nel numero altissimo di questi gesti estremi che si registrano nelle carceri italiane.
In questo contesto diventa particolarmente importante monitorare le condizioni di vita dentro le carceri e al contempo introdurre strumenti a tutela dei diritti dei detenuti.
I dati statistici rispetto ai decessi nelle strutture detentive riportano ogni anno diversi casi in cui non sia possibile accertarne precisamente le cause. Sono stati infatti numerosi in passato i casi nei quali le versioni ufficiali presentano zone d'ombra e incongruenze tali da far nascere il sospetto che mascherino degli episodi di maltrattamenti ad opera di agenti o di violenza da parte altri detenuti. In tali casi risultano essere determinanti l'esame autoptico e l'autopsia. Quest'ultimo strumento è attualmente disciplinato dall'articolo 116 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, secondo il quale è previsto che quando in occasione della morte di una persona sorge il sospetto di un reato, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina l'autopsia secondo le modalità previste dall'articolo 360 del codice codice di procedura penale, ovvero fa richiesta di incidente probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l'identificazione. Trattandosi di persona sconosciuta, ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a ciò designato e, occorrendo, sia fotografato; descrive nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia. Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine del procuratore della Repubblica.
Il presente disegno di legge interviene all'articolo 1 rendendo obbligatoria e non facoltativa, l'autopsia se la morte è avvenuta all'interno delle strutture detentive di cui all'articolo 59 della legge 26 luglio 1975 n. 354. Si ritiene infatti fondamentale sgombrare il campo da qualunque possibile dubbio in merito alle cause di morte di un soggetto – quale il detenuto – in custodia dello Stato.
È prevista la possibilità di escludere l'esperimento dell'autopsia laddove la famiglia vi si opponga motivatamente, attraverso il deposito di una istanza al pubblico ministero competente.
In tal senso si intende, altresì, allineare l'ordinamento nazionale ad altri ordinamenti europei, più moderni.
L'articolo 2 del presente disegno di legge è invece dedicato all'istituzione di uno sportello di consulenza legale presso ciascuna delle strutture detentive indicate dall'articolo 59 della legge 26 luglio 1975 n. 354 al fine di introdurre un presidio legale che possa offrire ai detenuti informazioni legali circa i loro diritti. È consentita la fruizione dei servizi dello sportello secondo una turnazione che garantisca almeno un appuntamento a settimana a ciascun detenuto. Ai fini dell'erogazione dei servizi, gli sportelli legali possono avvalersi della collaborazione di associazioni, patronati e altri enti operanti nel campo dell'assistenza legale. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dello sportello legale sono adottate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 3 reca la copertura finanziaria.
Art. 1.
(Modifica al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere o altra struttura detentiva)
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 116 è inserito il seguente:
« Art. 116-bis. – (Autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere o altra struttura detentiva) – 1. Se la morte di una persona è avvenuta in una delle strutture detentive di cui all'articolo 59 della legge 26 luglio 1975 n. 354, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, senza ritardo, ordina l'autopsia secondo le modalità previste dall'articolo 360 del codice di procedura penale ovvero fa richiesta di incidente probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l'identificazione. Se si tratta di persona sconosciuta, inoltre, ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a ciò designato e sia sempre fotografato; descrive nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia. Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine motivato del procuratore della Repubblica.
2. Con istanza motivata al procuratore della Repubblica competente, i parenti entro il quarto grado possono opporsi all'esperimento dell'autopsia. Nel caso in cui il procuratore della Repubblica ritenga di procedere comunque, decide il giudice per le indagini preliminari con decreto motivato non impugnabile.
3. Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall'autorità giudiziaria se vi sono indizi di reato. ».
Art. 2.
(Introduzione di un presidio di consulenza legale nelle strutture detentive)
1. Presso ciascuna struttura detentiva di cui all'articolo 59 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è istituito uno sportello di informazione legale sui diritti dei detenuti denominato « Sportello legale » al fine di offrire ai detenuti informazioni legali circa i loro diritti.
2. L'accesso ai servizi offerti dallo Sportello legale è consentito, a richiesta, a tutti i detenuti, secondo una turnazione che ne consenta la fruizione nella misura di almeno un appuntamento a settimana.
3. Ai fini dell'erogazione dei servizi di cui al presente articolo, gli sportelli legali possono avvalersi della collaborazione di associazioni, patronati e altri enti operanti nel campo dell'assistenza legale e della tutela dei diritti umani.
4. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dello sportello legale sono definite con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, n. 328.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.