Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 1217
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori ZANETTIN e STEFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 2024

Modifiche al codice di procedura penale in materia di rispetto dell'oralità e del contraddittorio nel giudizio penale di appello

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge si propone di garantire il rispetto dell'oralità e del contraddittorio nel giudizio penale di appello, che sono due cardini essenziali del giusto processo. Il decreto legislativo n. 150 del 2022, recependo l'esperienza della normativa emergenziale del periodo pandemico, ha previsto che la regola sia quella del procedimento cartolare, e che sia invece onere delle parti chiedere la partecipazione al giudizio, innescando così solo residualmente il contraddittorio orale.
La convinzione da cui muove il disegno di legge è che solo il contraddittorio orale tra le parti possa valorizzare la collegialità della decisione. Collegialità che rischia di essere fisiologicamente frustrata se la decisione di appello viene adottata solo in base alla sintesi degli atti processuali del primo grado e dell'impugnazione che viene condivisa dal relatore con gli altri componenti del collegio. Il contraddittorio orale, finalizzato a rafforzare la collegialità delle decisioni, deve pertanto trovare fondamentale stimolo sin dalla relazione svolta dal componente del collegio cui è delegato tale incombente sulla causa di primo grado, e sui motivi dell'impugnazione proposta.
Il disegno di legge interviene sulla disciplina processuale del giudizio di appello prevedendo che la regola sia quella della partecipazione delle parti, e che sia solo l'imputato a poter rinunciare a questo diritto avanzando richiesta di trattazione dell'impugnazione senza la partecipazione delle parti. Per rafforzare la consapevolezza della scelta dell'imputato di rinunciare a un proprio diritto, è previsto che la rinuncia possa essere formalizzata solo personalmente, o per tramite di procuratore speciale.
Il primo intervento è quello principale e riguarda l'articolo 598-bis del codice di procedura penale, recante decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti. L'obiettivo è sancire chiaramente che il rito non partecipato è un'eccezione che può essere scelta solo dall'imputato, nei modi di cui sopra si è fatto cenno. Sono quindi emendati i commi 1, 1-bis e 2, in modo da garantire una disciplina omogenea al nuovo rito non partecipato ed è conseguentemente modificata la rubrica. L'intervento che riguarda il comma 3 della disposizione fa salva, comunque, la possibilità per la corte di appello di procedere d'ufficio con rito partecipato anche in caso di rinuncia avanzata dall'imputato, per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame. Le modifiche che investono i commi 4-bis e 4-ter sono di mero coordinamento e si rendono necessarie in virtù delle nuove previsioni dei commi 1, 1-bis e 2.
Il disegno di legge modifica poi l'articolo 599 del codice di procedura penale, recante decisioni in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, intervenendo sui commi 1 e 3 in modo da sancire che la regola generale è che il giudizio di appello, anche quando si procede in camera di consiglio, ad esempio quando si è proceduto in primo grado nelle forme del rito abbreviato, è celebrato con la partecipazione delle parti e che detta regola generale può essere derogata solo in caso di richiesta dell'imputato nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 598-bis, le cui modifiche si sono sopra illustrate. Con le novità che riguardano il comma 3 è previsto l'obbligo di prevedere la partecipazione delle parti in caso di rinnovazione dibattimentale anche quando vi è stata rinuncia da parte dell'imputato.
La modifica che riguarda il concordato anche con rinuncia ai motivi di appello, di cui all'articolo 599-bis del codice di procedura penale, recante concordato anche con rinuncia ai motivi di appello, è di mero coordinamento rispetto alle novità che investono l'articolo 598-bis, commi 1 e 1-bis.
Inoltre il disegno di legge interviene sulla disposizione di cui all'articolo 601 del codice di procedura penale, che disciplina gli atti preliminari al giudizio, rafforzando il regime degli avvisi che devono essere dati alle parti in ordine alla modalità per rinunciare alla partecipazione al giudizio medesimo.
Per rafforzare il contraddittorio orale del giudizio di appello, e la collegialità della decisione, si interviene infine sull'articolo 602 del codice di procedura penale, recante dibattimento di appello, prevedendo esplicitamente che la relazione non può mai essere omessa, neanche su accordo delle parti, pena la nullità di tutti gli atti successivi e della sentenza.
La previsione si propone di responsabilizzare le scelte difensive circa il rito esperibile, muovendo dalla convinzione che l'imputato e il suo difensore che non sono interessati alla relazione, e dunque vi rinuncino, non dimostrino effettivo interesse per la celebrazione del rito partecipato, e soprattutto per i principi e le finalità cui esso è preordinato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 598-bis del codice di procedura penale)

1. All'articolo 598-bis del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « La corte può provvedere sull'appello in camera di consiglio esclusivamente su richiesta dell'imputato. Solamente in questo caso, se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa può giudicare sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti »;

b) al comma 1-bis, primo periodo, alle parole: « Fermo restando » sono premesse le seguenti: « Nel caso in cui abbia formulato la richiesta di cui al comma 1, e »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, la richiesta deve essere formulata personalmente dall'imputato, o per mezzo di procuratore speciale, nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'articolo 601 »;

d) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « La corte può » è inserita la seguente: « comunque »;

e) al comma 4-bis, le parole: « 2, » sono soppresse;

f) all'ultimo periodo del comma 4-ter, le parole: « 2, » sono soppresse;

g) alla rubrica le parole: « senza la partecipazione delle parti » sono sostituite dalle seguenti: « su richiesta dell'imputato ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 599 del codice di procedura penale)

1. All'articolo articolo 599 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « Quando dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti » sono sostituite dalle seguenti: « Quando l'imputato non ha formulato la richiesta prevista dall'articolo 598-bis, commi 1 e 1-bis »;

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « dei difensori » sono aggiunte le seguenti: « anche se l'imputato ha formulato la richiesta prevista dall'articolo 598-bis, commi 1 e 1-bis ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 599-bis del codice di procedura penale)

1. Al comma 3 dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, le parole: « Quando procede nelle forme di cui all'articolo 598-bis » sono sostituite dalle seguenti: « Quando procede in camera di consiglio in seguito alla richiesta formulata dall'imputato ai sensi dell'articolo 598-bis, commi 1 e 1-bis ».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 601 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 601 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « si svolga » sono sostituite dalle seguenti: « debba in ogni caso svolgersi »;

b) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: « si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « l'imputato medesimo potrà formulare la richiesta di cui all'articolo 598-bis, commi 1 e 1-bis, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione »;

2) al secondo periodo, le parole: « di partecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 598-bis commi 1 e 1-bis può essere presentata dall'imputato solo personalmente, o per mezzo di procuratore speciale ».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 602 del codice di procedura penale)

1. Al comma 1 dell'articolo 602 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'omissione della relazione di cui al periodo precedente, anche in caso di accordo delle parti, comporta la nullità di tutti gli atti successivi e della sentenza ».