Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2024
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo del settore termale nonché per la riqualificazione del patrimonio termale nazionale e delega al Governo in materia di attività idrotermali
Onorevoli Senatori. – La presente legge reca disposizioni per la promozione e lo sviluppo nel settore termale, l'erogazione delle prestazioni termali, nonché la riqualificazione del patrimonio termale nazionale, attraverso la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, architettoniche, storico-artistiche e culturali dei territori, anche ai fini dello sviluppo turistico e della crescita economico-sociale degli stessi (capo I, delle disposizioni generali, articolo 1). A questo scopo, conferisce al Governo il potere di adottare, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per il riassetto e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di attività idrotermali, di concerto con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, sentite le organizzazioni delle aziende termali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale (articolo 2). L'esercizio del potere legislativo delegato è ammesso nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali indicati dalla legge e compendiabili nel riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nella semplificazione degli adempimenti a carico delle aziende termali, nel coordinamento delle disposizioni regolatorie delle attività delle aziende termali, nella definizione degli specifici parametri per l'individuazione di aree con significative condizioni di crisi economico-industriale, al fine di consentire alle aziende termali, alberghiere e alle piccole e microimprese che insistono sui relativi territori di usufruire di agevolazioni fiscali e contributive.
Il comma 2 dell'articolo 1 accoglie le definizioni rilevanti per la materia regolata e introduce i chiarimenti necessari allo scopo di delimitare l'ambito e l'efficacia dei termini impiegati.
L'articolo 3, rubricato « stabilimenti termali », indica i requisiti giuridici, strutturali, tecnologici e organizzativi che gli stabilimenti delle aziende termali devono possedere al fine di poter erogare le cure termali, nonché le prestazioni e i trattamenti espressamente richiamati.
Nel capo II (Cure termali e salute) trovano spazio le disposizioni che regolano l'erogazione delle cure o prestazioni termali a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) negli stabilimenti delle aziende termali accreditate ai sensi dell'articolo 8-quater, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Si prevede altresì che le prestazioni termali a carico del SSN siano inserite nei livelli essenziali di assistenza (articolo 4).
L'articolo 5 introduce la possibilità di accordi di partenariato per la riabilitazione post-infortuni, tra l'INAIL e gli stabilimenti termali ai sensi dell'articolo 11, comma 5-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le medesime disposizioni si applicano anche in caso di infortuni o malattie denunciati all'INPS o a Fondi o Casse che gestiscono assistenza e previdenza obbligatorie.
L'articolo 6 dispone in ordine agli adempimenti necessari all'aggiornamento del Nuovo sistema informativo sanitario e per la realizzazione delle di analisi epidemiologiche in merito alla prevenzione e alla cura delle malattie, alla valutazione degli effetti della cura termale, nonché alla riabilitazione.
L'articolo 7 prevede l'inserimento degli stabilimenti termali nella rete dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali territoriali, nonché le finalità di tutela della salute a presidio delle quali tale previsione è posta. L'articolo 8 detta le necessarie disposizioni relative ai regimi termali speciali.
Nel capo III sono inserite le disposizioni per il rilancio del settore termale, relative ai programmi per la cessione e per il rilancio delle aziende termali (articolo 9), alle agevolazioni fiscali (articolo 10), all'esonero contributivo (articolo 11), ai contratti di sviluppo nel settore termale (articolo 12), all'imposta di soggiorno (articolo 13), alla promozione del termalismo (articolo 14), introduttive del fondo per il sostegno del settore termale (articolo 15), in materia ambientale e istitutive del marchio di qualità termale (articolo 16).
Il capo IV (Formazione e lavoro) introduce disposizioni relative ai progetti e programmi di ricerca a cura della Fondazione per la ricerca scientifica termale di cui all'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 17 ottobre 2019 (articolo 17).
L'articolo 18 prevede l'istituzione di un master universitario di secondo livello in medicina clinica termale, il cui titolo sia equipollente a quello rilasciato dalle scuole di specializzazione in idrologia medica o medicina termale ai fini dell'esercizio dell'attività presso gli stabilimenti termali.
L'articolo 19 reca disposizioni sui rapporti di lavoro e di collaborazione dei medici termalisti.
L'articolo 20, rubricato « profili professionali », disciplina la figura professionale dell'operatore termale. È istituita altresì una Commissione di studio per la definizione dei fondamenti scientifici e degli aspetti giuridico-economici delle prestazioni erogate dagli stabilimenti talassoterapici e fitobalneoterapici, ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse tra le prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale (articolo 21).
Al fine di individuare strategie per lo sviluppo del turismo termale sanitario in ambito internazionale, promuovere servizi di prevenzione, cura, riabilitazione termale e servizi turistici integrati è istituita la Commissione nazionale per la promozione del turismo termale sanitario e del benessere. L'articolo 22 ne disciplina inoltre le attribuzioni e la composizione. Tenuto conto che le cure termali esercitano un'incisiva azione per la tutela globale della salute e costituiscono uno strumento indispensabile per il mantenimento e il ripristino dello stato di benessere psico-fisico, è istituita la Giornata nazionale delle terme d'Italia, che ricorre il 28 settembre di ogni anno (articolo 23).
L'articolo 24 detta le necessarie disposizioni in ordine alla pubblicità degli stabilimenti termali, delle relative acque termali e dei prodotti derivati dalle stesse e introduce le sanzioni per il caso della loro violazione e nel caso di erogazione di cure termali da parte di centri estetici e di centri benessere.
L'articolo 25, infine, abroga la legge 24 ottobre 2000, n. 323.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità e definizioni)
1. La presente legge reca disposizioni per lo sviluppo e la promozione del settore termale, l'erogazione delle prestazioni termali, nonché la riqualificazione del patrimonio termale nazionale, attraverso la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, architettoniche, storico-artistiche e culturali dei territori, anche ai fini dello sviluppo turistico e della crescita economico-sociale degli stessi.
2. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) « acque termali »: le acque minerali naturali adoperate, per le loro proprietà terapeutiche o igieniche speciali, per usi esclusivamente terapeutici o per la fabbricazione di prodotti;
b) « cure termali »: le prestazioni di cura che utilizzano acque termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la promozione della salute nelle fasi della prevenzione, della cura e della riabilitazione delle patologie individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, negli stabilimenti termali di cui alla lettera d) del presente comma;
c) « patologie »: le malattie, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, che possono essere prevenute o curate con le cure termali e con le altre prestazioni terapeutiche sinergiche e complementari erogate negli stabilimenti termali;
d) « stabilimenti termali »: gli stabilimenti individuati ai sensi dell'articolo 3;
e) « aziende termali »: le aziende, definite ai sensi dell'articolo 2555 del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da uno o più stabilimenti termali;
f) « territori termali »: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o più concessioni minerarie per acque minerali e termali;
g) « acqua, fango o vapore termale »: l'acqua, il fango o il vapore termale ottenuto esclusivamente attraverso la coltivazione di una sorgente termale nelle forme previste dalla presente legge.
3. Le parole: « terme », « termale », « acqua termale », « fango termale », « idrotermale », « stazione idrominerale » e « thermae » si intendono riferite esclusivamente agli stabilimenti termali e alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della presente legge.
Art. 2.
(Delega al Governo in materia di attività idrotermali)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di attività idrotermali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti;
b) semplificazione degli adempimenti a carico delle aziende termali;
c) coordinamento delle disposizioni regolatorie delle attività delle aziende termali;
d) definizione di specifici parametri per l'individuazione di aree con significative condizioni di crisi economico-industriale, al fine di consentire alle aziende termali, alberghiere e alle piccole e microimprese che insistono sui relativi territori di usufruire di agevolazioni fiscali e contributive.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del turismo, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome e sentite le organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
Art. 3.
(Stabilimenti termali)
1. Le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:
a) risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;
b) utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali termali, nonché fanghi, sia naturali che artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi degli articoli 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Gli stabilimenti termali possono erogare, senza necessità di ulteriori autorizzazioni, anche prestazioni di consulenza e assistenza polispecialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, nonché prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno, fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti per il possesso delle autorizzazioni relative all'esercizio di dette attività.
3. Gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti locali, senza necessità di ulteriori autorizzazioni o licenze e in deroga alle disposizioni della legge 4 gennaio 1990, n. 1, prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di migliorarne le condizioni, nonché di migliorarne e di proteggerne l'aspetto estetico, attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi cutanei presenti.
4. I centri estetici disciplinati ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, non possono erogare cure termali.
Capo II
CURE TERMALI E SALUTE
Art. 4.
(Erogazione delle cure termali)
1. Le prestazioni termali a carico del Servizio sanitario nazionale sono erogate esclusivamente negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Le prestazioni termali di cui al comma 1 e le patologie per le quali tali prestazioni sono erogate agli assistiti, in forma singola o collettiva, compresi gli assicurati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sono inserite nei livelli essenziali di assistenza con la procedura prevista dall'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. Al fine di prevenire l'insorgenza e la cronicizzazione delle patologie reumatiche, ortopediche, neurologiche, respiratorie, dermatologiche, ginecologiche, otorinolaringoiatriche, dell'apparato urinario, vascolari, dell'apparato gastroenterico e locomotore, nonché promuovere forme di invecchiamento attivo e corretti stili di vita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale affetti dalle predette patologie, inserite nei livelli essenziali di assistenza, hanno diritto a fruire, con oneri posti a carico dello stesso Servizio sanitario nazionale, di due cicli di cure termali all'anno correlati alla specifica patologia.
4. Ai fini dell'eliminazione delle liste di attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nel rispetto di quanto definito dai livelli essenziali di assistenza, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti, due volte all'anno, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria e delle funzioni auditive, già riconosciuti agli assicurati dall'INAIL per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.
5. L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, con particolare riguardo ai servizi sanitari regionali, ai requisiti autorizzativi, ai requisiti per l'accreditamento e alle tariffe riconosciute dai predetti servizi, è assicurata da appositi accordi stipulati, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni delle aziende termali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale, con la partecipazione del Ministero della salute. Gli accordi di cui al primo periodo divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Le aziende termali possono erogare le prestazioni analitiche di prima istanza di cui al decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, partecipando alla realizzazione di programmi di educazione sanitaria, di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, compresi la prevenzione e il controllo dei rischi epidemiologici, rivolti alla popolazione generale e ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli già programmati a tale scopo e, ove necessario, previa formazione degli operatori interessati.
Art. 5.
(Accordi di partenariato per la riabilitazione post infortuni)
1. L'INAIL provvede, per mezzo di proprie strutture o utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate, all'erogazione a favore dei propri assistiti di prestazioni integrative di quelle garantite dal Servizio sanitario all'erogazione di prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli stabilimenti termali, ai sensi dell'articolo 11, comma 5-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei casi di infortunio o malattia denunciati dal lavoratore all'INPS o a fondi o casse che gestiscono assistenza e previdenza obbligatorie.
Art. 6.
(Scheda per l'analisi epidemiologica
dell'utenza termale)
1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti il tracciato record e le modalità con i quali le aziende termali trasmettono alle regioni i dati relativi ai soggetti in cura termale ai fini dell'aggiornamento del Nuovo sistema informativo sanitario e della realizzazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, di analisi epidemiologiche in merito alla prevenzione e alla cura delle malattie, alla valutazione degli effetti della cura termale, nonché alla riabilitazione.
Art. 7.
(Integrazione degli stabilimenti termali con le strutture sanitarie del territorio)
1. Il Ministero della salute, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono l'inserimento degli stabilimenti termali nella rete dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali territoriali al fine di garantire la presa in carico multidisciplinare dei soggetti affetti da patologie croniche, non autosufficienti o affetti da disabilità sia di tipo cronico che di tipo temporaneo connesse con invecchiamento, patologie degenerative, traumi ed esiti di interventi chirurgici attraverso le definizione di percorsi terapeutici integrati con i professionisti dell'assistenza primaria e la definizione sia di politiche di prevenzione delle malattie che di promozione ed educazione a corretti stili di vita, anche attraverso la definizione di modelli di riferimento.
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano provvedimenti per assicurare l'integrazione degli stabilimenti termali con le strutture sanitarie presenti nei rispettivi territori, tenendo conto delle specifiche situazioni epidemiologiche e della programmazione sanitaria. Le regioni provvedono all'attuazione della presente disposizione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 8.
(Regimi termali speciali)
1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce agli assicurati aventi diritto avviati alle cure termali dall'INPS e dall'INAIL i regimi termali speciali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490. Le prestazioni economiche accessorie sono erogate dall'INPS e dall'INAIL con oneri posti a carico delle rispettive gestioni previdenziali.
2. I medici in servizio presso l'INPS e l'INAIL prescrivono, con oneri posti a carico del Servizio sanitario nazionale, le cure termali alle quali gli assistiti dei medesimi Istituti hanno diritto, comprese quelle accessorie, come definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 3.
3. I commi 301 e 302 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 205, sono abrogati.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione del regime termale speciale in vigore per gli assicurati dell'INPS agli iscritti a enti, casse o fondi che gestiscono forme anche sostitutive di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, in possesso dei requisiti previsti dall'INPS per l'ammissione al medesimo regime termale speciale.
Capo III
RILANCIO DEL SETTORE TERMALE
Art. 9.
(Programmi per la cessione e per il rilancio delle aziende termali)
1. Sono incentivati, secondo quanto previsto dai commi da 2 a 8 del presente articolo, appositi programmi di intervento per la cessione e per il rilancio delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.
2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome competenti per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato.
3. I programmi di cessione e di rilancio delle aziende termali interessate dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono prevedere la dismissione degli stessi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare: il valore dei beni e dell'avviamento e i relativi criteri di valutazione adottati; l'eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari; il piano di fattibilità e dei costi degli interventi; la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio; il piano finanziario e il crono-programma. Nelle ipotesi in cui la gestione dell'azienda termale sia già affidata ad un soggetto privato, lo stesso ha diritto di prelazione.
4. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni pubbliche, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. La società Cassa depositi e prestiti Spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte agli interventi medesimi.
5. Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari delle aziende termali, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
6. Le risorse provenienti dalla dismissione delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 e di quelli a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.
7. All'attuazione delle disposizioni dei commi 3, 4 e 5 si provvede mediante l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un apposito fondo per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da utilizzare secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro della salute.
8. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere realizzati specifici accordi di programma; per il rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione delle aziende termali interessati, destinandoli a investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.
Art. 10.
(Agevolazioni fiscali)
1. Al fine di sostenere la riqualificazione delle aziende termali esistenti, è istituito un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione in favore delle aziende stesse per gli anni 2024, 2025 e 2026.
2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un massimo di euro 1.000.000 per ciascun beneficiario e comunque entro il limite di spesa di cui al comma 5.
3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. I criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta nonché le spese ammissibili sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo con una dotazione massima di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
6. Le aziende termali, al fine di rendere effettivo il conseguimento delle finalità di sviluppo del settore termale, fino al termine del terzo anno solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono dedurre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili, impianti, macchinari o mezzi destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali nonché per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o di ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare o attuare progetti di ricerca e di sviluppo, ivi compresi i progetti di efficientamento energetico, ovvero per i costi concernenti il ricorso al lavoro interinale.
7. L'IVA assolta sugli investimenti di cui al comma 6 del presente articolo deve essere analiticamente contabilizzata in un apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini dell'IVA.
Art. 11.
(Esonero contributivo per assunzioni a tempo determinato)
1. Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, l'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato, ivi compresi quelli stipulati per lo svolgimento di attività stagionali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Art. 12.
(Norme in materia di contratti di sviluppo nel settore termale)
1. Le aziende termali accedono ai contratti di sviluppo disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono destinate risorse pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024. A tale fine il Ministero delle imprese e del made in Italy utilizza le disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013.
3. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per l'attuazione dei contratti di sviluppo di cui al comma 1, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.
Art. 13.
(Imposta di soggiorno)
1. Quota parte del gettito derivante dall'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, incassata da strutture ricettive situate nei territori termali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della presente legge pari ad almeno il 20 per cento è destinata a finanziare interventi in materia di rilancio e promozione del turismo termale.
2. La tassa di soggiorno non è dovuta da coloro che soggiornano presso le strutture ricettive di cui al comma 1 per un periodo di almeno sei giorni consecutivi per l'effettuazione di almeno sei prestazioni consecutive di cura o riabilitazione termale attestate dal piano di cure, dalla visita medica di ammissione e dalla relativa fattura.
Art. 14.
(Promozione del termalismo)
1. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Stati membri dell'Unione europea interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della salute favorisce la stipulazione di accordi con i citati Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera.
2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo e per la promozione e la diffusione del marchio di qualità termale di cui all'articolo 17 nel mercato turistico europeo ed extraeuropeo, l'ENIT-Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. La stessa Agenzia riferisce annualmente alle Camere circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.
3. Al fine di promuovere il turismo sanitario anche nel territorio nazionale e favorire l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e l'adozione di stili di vita salutari, alle persone di età superiore a sessantacinque anni, titolari di trattamento pensionistico per invalidità, vecchiaia o superstiti, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 50.000, ai soggetti con disabilità certificata di qualunque età e ai familiari accompagnatori di minori affetti da disabilità è riconosciuto un credito di imposta pari al 19 per cento delle spese di soggiorno sostenute presso gli stabilimenti termali per l'effettuazione di un ciclo di cure termali o riabilitative. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di fruizione del predetto credito di imposta.
4. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono periodiche iniziative di informazione e sensibilizzazione sugli organi di stampa, sui canali radiofonici e televisivi e sulle principali piattaforme multimediali rivolte ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta in materia di efficacia ed appropriatezza delle cure termali.
Art. 15.
(Fondo per il sostegno del settore termale)
1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla presente legge, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1. Quota parte delle risorse del Fondo, pari ad euro 500.000 euro annui a decorrere dal 2025 sono destinate al finanziamento del « Progetto per la promozione del turismo medicale e del benessere: Piattaforma ItalCares » di cui al decreto del Ministro del turismo n. 3860 del 27 febbraio 2023.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 16.
(Marchio di qualità termale e disposizioni in materia ambientale)
1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare, di concerto con il Ministro del turismo e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio di qualità termale riservato ai titolari di concessione mineraria per le attività termali, ai quali è assegnato, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta della regione, secondo le modalità stabilite dalle regioni, in base ai princìpi indicati ai commi 2 e 3.
2. Il marchio di qualità termale può essere assegnato solo se il titolare della concessione mineraria per le attività termali presenta alla regione di appartenenza la domanda di assegnazione del medesimo marchio unitamente a una documentazione attestante:
a) l'adozione di apposito bilancio ambientale e la relativa relazione tecnica;
b) la sottoscrizione, certificata dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di accordi volontari tra gli esercizi alberghieri del territorio termale per autodisciplinare l'uso più corretto dell'energia e dei materiali di consumo in funzione della tutela dell'ambiente.
3. L'assegnazione del marchio di qualità termale è sottoposta a verifica da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ogni tre anni.
Capo IV
FORMAZIONE E LAVORO
Art. 17.
(Ricerca scientifica)
1. Ai fini dello studio e del contrasto di specifiche patologie, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e le regioni possono adottare atti di indirizzo per la realizzazione di progetti e di programmi di ricerca a cura della Fondazione per la ricerca scientifica termale (FoRST). Tali progetti e programmi, la cui gestione è affidata alla predetta Fondazione, sono realizzati da soggetti pubblici e privati anche in collaborazione tra loro e sono prioritariamente volti alla realizzazione di attività a carattere scientifico, nonché di rilevazione statistico-epidemiologica, di educazione sanitaria e di divulgazione, anche con obiettivi di interesse sanitario generale, compresi la prevenzione e il controllo dei rischi epidemiologici e la formazione professionale degli operatori.
2. Al fine della realizzazione dei progetti e dei programmi di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della salute e le regioni si avvalgono delle università, degli enti e degli istituti di ricerca specializzati per lo svolgimento delle attività relative alla definizione dei modelli metodologici e alla supervisione tecnico-scientifica sull'attuazione degli stessi progetti e programmi.
Art. 18.
(Master universitario di secondo livello in medicina termale e formazione specifica in medicina generale)
1. Al fine di valorizzare e incentivare la ricerca scientifica termale, a decorrere dall'anno 2024 è autorizzata la spesa annua di 100.000 euro da ripartire tra le università che attivano un master di secondo livello ai sensi di quanto disposto al comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 tra le università che, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la FoRST, attivano corsi di master di secondo livello in medicina clinica termale da svolgere anche presso gli stabilimenti termali.
3. Il titolo rilasciato al termine del master di cui al comma 2 è equipollente a quello rilasciato dalle scuole di specializzazione in idrologia medica o in medicina termale ai fini dell'esercizio dell'attività presso gli stabilimenti termali.
4. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La formazione prevede, in ogni caso, lo studio della medicina clinica termale ».
Art. 19.
(Disposizioni sui rapporti di lavoro e di collaborazione dei medici termalisti)
1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, è consentita l'attività di carattere clinico-sanitario presso aziende termali accreditate del medico titolare di un rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, purché nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo sulle aziende termali e la stessa attività sia prestata dal medico senza vincolo di subordinazione.
3. Con le modalità di cui al comma 2, è consentita l'attività clinico-sanitaria presso le aziende termali accreditate dei medici iscritti alle specializzazioni afferenti le patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali, di cui al decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.193 del 18 agosto 1992.
4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.
Art. 20.
(Profili professionali)
1. Il profilo professionale di operatore termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali è individuato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il titolo di operatore termale si consegue mediante la frequenza di un corso di formazione professionale della durata di un anno, cui possono accedere i soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, istituito dalle regioni, secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
3. Per la realizzazione del corso di cui al comma 2, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con gli stabilimenti termali.
4. I soggetti in possesso di una laurea triennale in fisioterapia, scienze infermieristiche, ostetricia o in scienze motorie conseguono il titolo di operatore termale a seguito della frequenza di un corso regionale di perfezionamento, consistente in un periodo di formazione teorica della durata di trenta ore e in uno stage aziendale della durata di tre mesi da svolgere presso gli stabilimenti termali, istituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
5. Il personale che abbia svolto attività di lavoro dipendente presso gli stabilimenti termale delle aziende termali per almeno dodici mesi, anche non consecutivi, prima della data di entrata in vigore della presente legge, acquisisce il titolo di operatore termale attraverso la frequenza di un corso di riqualificazione professionale della durata di tre mesi definito dal decreto di cui al comma 1.
6. Sono fatte salve le competenze delle professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42.
Art. 21.
(Prestazioni talassoterapiche
e fitobalneoterapiche)
1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione di studio per la definizione dei fondamenti scientifici e degli aspetti giuridico-economici delle prestazioni erogate dagli stabilimenti talassoterapici e fitobalneoterapici ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse tra le prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale.
2. Fino alla conclusione dei lavori della Commissione di cui al comma 1 è prorogata la validità dei rapporti già in atto con il Servizio sanitario nazionale.
Art. 22.
(Commissione nazionale per la promozione del turismo termale sanitario e del benessere)
1. Presso il Ministero della salute è istituita la Commissione nazionale per la promozione del turismo termale sanitario e del benessere, di seguito denominata « Commissione », con il compito di individuare strategie per lo sviluppo del turismo termale sanitario in ambito internazionale, promuovendo servizi di prevenzione, cura e riabilitazione termale e servizi turistici integrati. In particolare, la Commissione si occupa di:
a) definire un piano d'azione biennale per lo sviluppo del turismo termale sanitario;
b) favorire il partenariato pubblico e privato e tra strutture termali e turistiche;
c) facilitare l'accesso dell'utenza straniera ai servizi termali sanitari e ai servizi turistici integrati, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni;
d) promuovere la commercializzazione in Italia e all'estero dei prodotti delle aziende termali;
e) realizzare iniziative promozionali dedicate;
f) favorire gli investimenti, i consumi e il radicamento nei territori termali.
2. La Commissione è composta da:
a) un rappresentante del Ministero della salute;
b) un rappresentante del Ministero del turismo;
c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy;
e) un rappresentante dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
f) un rappresentante dell'ENIT-Agenzia nazionale italiana del turismo;
g) un rappresentante delle organizzazioni delle aziende termali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. Ai componenti della Commissione non spettano emolumenti, né rimborsi spese, comunque denominati.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23.
(Istituzione della Giornata nazionale
delle terme d'Italia)
1. La Repubblica riconosce il giorno 28 settembre di ogni anno quale Giornata nazionale delle terme d'Italia, al fine di diffondere la conoscenza dell'azione benefica delle cure termali sulla tutela della salute quale strumento per il mantenimento e per il ripristino dello stato di benessere psico-fisico.
2. Le organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale nominano una commissione incaricata dell'organizzazione, della promozione e del coordinamento delle iniziative in occasione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 24.
(Pubblicità e sanzioni)
1. L'autorizzazione a effettuare la pubblicità degli stabilimenti termali nonché delle relative acque termali e dei prodotti derivanti dalle stesse, limitatamente a quanto attiene alle cure termali, alle patologie, alle indicazioni e alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria, è rilasciata dall'autorità sanitaria competente per territorio, sentito il parere del servizio di igiene.
2. La pubblicità effettuata in violazione di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 3, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000. Se la violazione è commessa da un soggetto non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità sanitaria competente per territorio dispone la cessazione immediata della pubblicità e la sospensione dell'attività da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno.
3. L'erogazione di cure termali da parte di centri estetici e di centri benessere è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 e con la sospensione dell'attività da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno.
4. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono versate alla tesoreria del comune nel quale è stata rilevata la violazione.
Art. 25.
(Abrogazione)
1. La legge 24 ottobre 2000, n. 323, è abrogata.