Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 1190
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore MARTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 2024

Istituzione della banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori e della banca dati unica dei fonogrammi

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge intende agevolare la semplificazione del sistema di negoziazione e raccolta dei compensi derivanti dallo sfruttamento dei diritti connessi al diritto d'autore.
Come noto, con il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il cosiddetto « decreto Crescitalia », è stato, inter alia, liberalizzato il mercato dell'intermediazione dei diritti connessi ai diritti d'autore. Successivamente, la cosiddetta « direttiva Barnier » (direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014), recepita in Italia con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e poi la direttiva sul diritto d'autore nel mondo digitale (direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019), quest'ultima recepita in Italia con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, hanno apportato ulteriori cambiamenti al complesso di norme che regolamentano i diritti degli autori ed i diritti connessi ai diritti degli autori.
Questo insieme di positive innovazioni normative ha prodotto tuttavia una « parcellizzazione » del mercato della gestione collettiva del diritto connesso al diritto d'autore, tal per cui, oggi, gli utilizzatori – ovvero, radio, TV, centri commerciali, negozi, ad esempio – si trovano a dover negoziare accordi di licenza con uno sproporzionato numero di intermediari che hanno un diverso modo di valutare il proprio repertorio sulla base di una diversa valorizzazione del mandante, dell'opera o del criterio di calcolo del compenso alla base della licenza. Ciò determina un panorama estremamente complesso di negoziazioni, con conseguente rallentamento degli incassi e delle successive ripartizioni delle somme dovute ai titolari dei diritti connessi.
In ottica comparata, la maggior parte delle legislazioni dei Paesi europei prevede la possibilità di attivare meccanismi volti a centralizzare l'attività di incasso dei compensi spettanti agli artisti del settore musicale e ai produttori fonografici e che, con il recepimento della direttiva Barnier, gli Stati europei non hanno apportato alcuna modifica legislativa rispetto ai meccanismi centralizzati di cui sopra. Anzi, in alcuni casi, hanno modificato la legislazione nazionale prevedendo l'attivazione di meccanismi di sportelli unici volti a evitare la frammentazione dell'attività di gestione collettiva del diritto connesso al diritto d'autore in merito a stessi diritti e quindi a facilitare l'azione di incasso, con conseguente riduzione dei costi a beneficio sia degli utilizzatori che dei titolari dei diritti.
I benefici di un sistema integrato sono evidenti in Francia dove, da decenni, l'attività di gestione e incasso dei compensi dovuti ad artisti e produttori discografici è affidata alla SPRE (Société pour la Perception de la Rémunération Equitable), ovvero ad un organismo di gestione collettiva unico che opera per conto dei diversi organismi di gestione collettiva rappresentativi di artisti e produttori presenti in Francia. Nel solo settore della cosiddetta public performance (la diffusione al pubblico di fonogrammi in esercizi commerciali, locali, discoteche, palestre, e così via) la SPRE ha raccolto nel 2022 circa 81 milioni di euro. Per lo stesso diritto, in Italia sono stati incassati, sempre nel 2022, circa 20 milioni di euro. Tali dati (che emergono dalle Relazioni di trasparenza 2022 pubblicate dalle collecting di riferimento) testimoniano una differenza abissale tra l'attività di raccolta operata in Francia rispetto a quella operata in Italia, nonostante si tratti di Paesi con mercati simili. Il presente disegno di legge, per il tramite della costituzione della banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori e della banca dati unica dei fonogrammi, mira proprio a razionalizzare il sistema di gestione, incasso e ripartizione dei compensi dovuti per legge agli artisti interpreti ed esecutori al fine di semplificare e ottimizzare l'attività che le società di gestione collettiva del diritto connesso al diritto d'autore svolgono a tutela e beneficio degli stessi.
Il presente disegno di legge, composto di un unico articolo, prevede che il Ministro della cultura, con proprio decreto, istituisca due banche dati: una per l'audiovisivo e una per i fonogrammi, onde poter con certezza ed agevolmente individuare gli effettivi aventi diritto al compenso e i relativi intermediari di ciascun artista e così rendere più semplice e chiara la corresponsione della quota del diritto connesso superando le difficoltà relative alla qualifica del ruolo degli artisti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, è inserito il seguente:

« Art. 18-bis. – (Istituzione della banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori e della banca dati unica dei fonogrammi) – 1. Al fine di agevolare la corretta identificazione di coloro cui spettano diritti connessi ai diritti di autore, nonché di evitare eventuali discordanze tra le banche dati gestite dagli organismi di gestione collettiva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono costituite, presso il Ministero della cultura, la “banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori” e la “banca dati unica dei fonogrammi”.

2. Nelle banche dati di cui al comma 1 confluiscono, in formato digitale, i dati presenti nelle banche dati gestite dagli organismi operanti nel settore dell'amministrazione e dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore. La consultazione delle banche dati di cui al comma 1 è consentita agli organismi di gestione collettiva dei diritti connessi al diritto d'autore, operanti ai sensi del presente decreto e agli utilizzatori tenuti al pagamento dei compensi di cui agli articoli 73, 73-bis, 80, 84 e 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, con pagamento, limitatamente agli utilizzatori di cui ai suddetti articoli, di un canone di abbonamento fissato dal regolamento di cui al comma 1.

3. Le banche dati di cui al comma 1 devono contenere i seguenti elementi informativi:

a) con riferimento alla banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori aventi diritto al compenso: il titolo dell'opera cinematografica o assimilata o dell'opera teatrale; l'indicazione degli autori di cui all'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633; l'anno di produzione; l'indicazione degli artisti interpreti, esecutori e doppiatori, primari e comprimari, e del direttore del doppiaggio, con indicazione del ruolo ricoperto da ciascuno di essi;

b) con riferimento alla per la banca dati unica dei fonogrammi: il titolo dell'opera musicale; l'indicazione dell'autore, del produttore di fonogrammi originario e, se distinto dal produttore di fonogrammi, del titolare dei diritti esclusivi di cui all'articolo 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633; l'indicazione degli artisti interpreti ed esecutori aventi diritto al compenso, primari e comprimari, con indicazione del ruolo ricoperto da ciascuno di essi;

c) con riferimento a entrambe le banche dati: ogni elemento utile all'identificazione dei titolari del diritto connesso e l'indicazione, per ciascuno di essi, dell'organizzazione di gestione collettiva cui è stato affidato il mandato, dell'anno di competenza e della tipologia di diritto oggetto del mandato.

4. Con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della cultura disciplina le modalità di costituzione delle banche dati di cui al comma 1, la costituzione di un comitato di vigilanza e controllo presieduto da un rappresentante del Ministero della cultura e di cui fanno parte i rappresentanti di tutti gli organismi di gestione collettiva e degli utilizzatori, le modalità di consultazione delle banche dati di cui al comma 1, gli obblighi e le tempistiche di comunicazione cui soggiacciono i produttori di opere cinematografiche ed assimilate, i produttori di fonogrammi e gli organismi di gestione collettiva. ».