Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2024
Nuove disposizioni per l'accesso dei restauratori di beni culturali e di tecnici del restauro di beni culturali ai relativi elenchi
Onorevoli Senatori. – Il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevede all'articolo 29 una disciplina per la qualificazione dei professionisti del restauro dei beni culturali, attuata con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 86 e n. 87. In via transitoria, con l'articolo 182 del citato codice, è stata prevista la possibilità di ottenere il riconoscimento delle qualifiche di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali (oggi tecnico del restauro di beni culturali) in favore degli operatori del settore in possesso, ad una certa data, di determinati requisiti. Le procedure selettive previste dall'articolo 182 si sono svolte sulla base di due bandi ministeriali, uno pubblicato nel 2014 (bando per l'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, con termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione fissato al 24 ottobre 2014), l'altro pubblicato nel 2015 (bando per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, con termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione fissato al 30 ottobre 2015). I nominativi di coloro che hanno superato le selezioni sono stati inseriti nei rispettivi elenchi tenuti dal Ministero della cultura, pubblicati rispettivamente con decreto direttoriale n. 38 del 23 marzo 2016 (elenco collaboratori restauratori) e con decreto direttoriale n. 183 del 21 dicembre 2018 (elenco restauratori). L'inserimento negli elenchi costituisce condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale. Per i motivi più vari, una parte dei restauratori e dei tecnici del restauro non ha partecipato ai richiamati bandi, all'esito delle cui procedure avrebbero potuto continuare a svolgere la professione di restauratore e di tecnico del restauro, per cui gli stessi restauratori e tecnici del restauro hanno avanzato la richiesta di una possibile riapertura delle procedure transitorie di cui sopra. Ritenuto che sussista un preminente interesse pubblico nel consentire a coloro che hanno esercitato per anni l'attività di restauratore o di tecnico del restauro, acquisendo una elevata competenza professionale, di continuare ad esercitare tali attività, la soluzione normativa alle difficoltà lavorative di numerosi operatori del settore è quella di indire due nuove procedure di selezione pubbliche (una per restauratori, l'altra per tecnici del restauro), inserendo, dopo l'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, gli articoli 182-bis e 182-ter. Per non creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra coloro i quali hanno acquisito la qualifica di tecnico del restauro in esito al bando del 2014 e di restauratore in esito al bando del 2015 e coloro i quali aspirano ad acquisirla in forza delle disposizioni del presente disegno di legge, si ritiene opportuno che le qualifiche di cui sopra siano attribuite in via transitoria con le stesse modalità previste dall'articolo 182, ossia in esito ad apposita procedura di selezione pubblica, rispetto alla quale appare necessario indicare il termine entro il quale le due procedure di selezione pubbliche dovranno essere indette (si propone il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge).
Art. 1.
(Accesso all'elenco dei restauratori
di beni culturali)
1. Al fine di consentire a coloro che hanno esercitato per anni l'attività di restauratore, avendo acquisito una elevata competenza professionale, di continuare a esercitare tali attività nel settore del restauro di beni culturali, dopo l'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è inserito il seguente:
« Art. 182-bis. – (Ulteriori disposizioni transitorie in materia di restauratori di beni culturali) – 1. In via transitoria acquisiscono la qualifica di restauratore di beni culturali, per il rispettivo settore o i settori di competenza, coloro che siano in possesso dei titoli e abbiano svolto le attività, adeguatamente documentate, di cui all'allegato B del presente codice, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita all'esito di apposita procedura di selezione pubblica da indire entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La procedura di selezione pubblica consiste nella valutazione dei titoli e delle attività di restauro svolte con la conseguente attribuzione dei punteggi come indicati nell'allegato B. La procedura si conclude con provvedimenti del Ministro della cultura ai fini dell'inserimento dei candidati idonei nell'elenco dei restauratori di beni culturali di cui all'articolo 182, comma 1-bis.
3. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con un punteggio pari a 300 crediti formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti dal vigente ordinamento dell'insegnamento universitario, e in base a quanto indicato nell'allegato B. Il punteggio previsto dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 31 dicembre 2014. Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 31 dicembre 2014. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per le attività di restauro autorizzate dagli enti di tutela competenti e concluse con buon esito entro il 31 dicembre 2014.
4. All'attuazione della procedura di selezione pubblica di cui al comma 2 provvede il Ministero della cultura con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».
Art. 2.
(Accesso all'elenco dei tecnici del restauro di beni culturali)
1. Al fine di consentire a coloro che hanno esercitato per anni l'attività di tecnico del restauro, avendo acquisito una elevata competenza professionale, di continuare a esercitare tali attività nel settore del restauro di beni culturali, dopo l'articolo 182-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:
« Art. 182-ter. – (Ulteriori disposizioni transitorie in materia di tecnici del restauro di beni culturali) – 1. In via transitoria acquisiscono la qualifica di tecnico del restauro di beni culturali coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 182, comma 1-sexies, del presente codice, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. La qualifica di tecnico del restauro di beni culturali è attribuita in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da indire entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La procedura di selezione pubblica consiste nella valutazione dei requisiti di cui all'articolo 182, comma 1-sexies, in possesso alla data del 31 ottobre 2014.
3. Il conseguimento della qualifica è disposto con provvedimenti del Ministero della cultura e dà luogo all'inserimento nell'elenco dei tecnici del restauro di beni culturali di cui all'articolo 182, comma 1-octies.
4. All'attuazione della procedura di selezione pubblica di cui al comma 2 provvede il Ministero della cultura con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».