Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2024
Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minorenne alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internet e dai motori di ricerca
Onorevoli Senatrici, Onorevoli Senatori. – In una società sempre più digitale e interconnessa, è quanto mai indispensabile garantire il rispetto della privacy a maggior ragione se i soggetti interessati sono minori.
Ogni giorno milioni di immagini e di video riguardano direttamente o indirettamente i minori e questo porta con sé problematiche inerenti allo sfruttamento, anche commerciale, dell'immagine degli stessi soggetti minorenni.
Ogni giorno centinaia di milioni di fotografie vengono pubblicate sulle reti sociali telematiche e più di un utente su due della rete internet scatta una fotografia principalmente per condividerla on line.
La fotografia di un'ecografia tenuta tra le mani è sempre più spesso il primo tassello dell'identità digitale che le mamme e i papà creano per i propri bambini, i quali, ancora prima di nascere, sono già « in rete ».
Il primo bagnetto, il primo dentino, lo svezzamento, il primo sorriso in riva al mare, la torta con le candeline, la gioia del primo Natale, il grembiulino colorato con lo zainetto sulle spalle: a un anno di vita, le foto pubblicate on line sono già circa trecento, secondo uno studio in corso di pubblicazione sulla rivista Journal of pediatrics, di cui è primo autore Pietro Ferrara, responsabile del gruppo di studio per i diritti del bambino della Società italiana di pediatria.
Nello studio di Ferrara viene sottolineato come i rischi e le conseguenze della condivisione siano di diversa natura e spesso di interpretazione molto più complessa di quanto si pensi, poiché coinvolgono anche questioni legali relative alla tutela dell'immagine, alla riservatezza dei dati personali e alla sicurezza digitale del minore. Anche se non intenzionale, questo fenomeno in crescita può esporre i bambini a diversi gravi rischi, tra cui la pedopornografia o un futuro disagio emotivo. Condividere immagini, video e qualsiasi tipo di contenuto che ha come protagonisti i bambini significa, infatti, costruire una sorta di « dossier digitale » del minore senza il suo consenso, esponendolo a gravi pericoli come il cosiddetto « childgrooming », ossia una forma di adescamento che consiste nello stringere un rapporto d'amicizia con il minore grazie soprattutto ai dati reperibili in rete, condivisi spesso proprio dagli stessi genitori.
Dobbiamo poi considerare il benessere psicologico dei bambini: le reti sociali telematiche sono il regno dell'automediazione, poiché siamo noi a scegliere cosa condividere di noi stessi, come autorappresentarci. Ai minori, invece, questa scelta viene negata; la cosiddetta « generazione Alpha », ossia quella dei nati dopo il 2012, è la prima che si dovrà confrontare, una volta cresciuta, con un archivio digitale della propria vita costruito sulla base di centinaia di immagini, video o altri contenuti che non ha scelto di condividere e di commenti da parte di sconosciuti.
Peraltro, la condivisione di dati sensibili come le passioni, lo sport o la scuola frequentata può provocare concreti rischi di adescamento. Nel peggiore dei casi, le informazioni diffuse sulla vita quotidiana dei bambini possono consentire a chiunque di identificare il luogo in cui essi vivono e le loro abitudini a fini di predazione sessuale.
Inoltre, l'eccessiva esposizione dei bambini al giudizio degli altri sulla rete internet e la corsa a ottenere l'approvazione, attraverso la funzione « mi piace » presente nelle piattaforme digitali, e altre valutazioni possono creare problemi psicologici, in particolare per quanto riguarda l'accettazione e l'immagine di sé. Il cyberbullismo trova qui terreno fertile.
Infine, non possiamo trascurare l'esistenza di pratiche umilianti o degradanti filmate dagli stessi genitori: in questo caso rientrano, ad esempio, la partecipazione a sfide, cosiddette « challenge », che vedono il minore protagonista di scherzi atti a suscitare una reazione emotiva molto forte. Ma in un mondo in cui tutto è potenzialmente un contenuto pubblicabile on line (content), i più piccoli vengono anche ripresi nei momenti più delicati della loro vita (pianti, malattie, nevrosi, difficoltà). Alcune immagini, come le foto di neonati nudi o di ragazzine in tenuta da ginnastica, sono di particolare interesse per le persone pedofile, quindi il problema va ben oltre i contenuti sessualizzati pubblicati on line dai genitori o dai bambini stessi. A tale riguardo sono state recentemente pubblicate due approfondite indagini dal New York Times e dal Wall Street Journal.
Occorre poi tenere conto di un aspetto di natura economica: la mercificazione dell'infanzia, che avviene tramite la creazione di contenuti di cui i bambini sono protagonisti e che raccolgono decine di milioni di visualizzazioni.
In questo caso, bisogna distinguere tra due tipi di fenomeni: il primo consiste nell'introduzione dei minori nell'ambito della narrazione che il genitore fa di sé nel proprio profilo (account). In questo caso, i bambini servono a innescare sentimenti di vicinanza e identificazione con il pubblico, a rendere il profilo più autentico e a costruire un consenso basato sul coinvolgimento emotivo, perché le persone possono identificarsi con le esperienze genitoriali attraverso quei contenuti o provare tenerezza ed empatia nei confronti dei piccoli. Attraverso un'indagine strutturata su oltre 100 profili di influencer italiani e portoghesi, è stato evidenziato come i contenuti che hanno al centro i bambini abbiano un tasso di interazione circa tre volte maggiore rispetto ai contenuti in cui sono presenti solo i genitori. Dato che il valore commerciale di un profilo si misura sul numero di persone che lo seguono (follower) e sulla capacità di coinvolgerle, si può sicuramente affermare che i bambini contribuiscono alla valorizzazione economica dei profili dei genitori.
Il secondo tipo di fenomeno, non a caso sempre più frequente, riguarda i profili in cui i contenuti sono tutti incentrati sul minore, il quale inizia poi a collaborare con alcuni marchi commerciali (brand) per la pubblicazione di contenuti a pagamento.
Il presente disegno di legge ha pertanto la finalità di introdurre alcune ulteriori garanzie in materia di diritto all'immagine dei minori.
Più specificamente, l'articolo 1 reca modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in particolare all'articolo 37, concernente la tutela dei minori nella programmazione audiovisiva, al fine di garantire il minore di quattordici anni nel caso di diffusione di qualunque tipo di contenuto che lo riguardi tramite servizi di piattaforma per la condivisione di video, audio o immagini. In questo caso è obbligatoria una dichiarazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o dei rappresentanti legali.
Nei casi di sfruttamento delle immagini del minore si prevede che i conseguenti introiti debbano essere versati da chi esercita la responsabilità genitoriale in un deposito bancario, intestato al minore stesso, che rimane inutilizzabile fino al compimento del diciottesimo anno di età.
Inoltre si prevede che le imprese che vogliono coinvolgere minori di quattordici anni nelle proprie campagne di promozione (influencer marketing) sono tenute a chiedere contestualmente l'autorizzazione espressa di chi esercita la responsabilità genitoriale e a informare l'AGCOM.
L'articolo 2 dispone che il minore, al raggiungimento del quattordicesimo anno di età, può esercitare il diritto all'oblio digitale e conseguentemente chiedere e ottenere la rimozione e la cancellazione dal web e dai motori di ricerca dei contenuti e dei dati personali precedentemente messi in rete e diffusi.
L'articolo 3 prevede che venga conseguentemente aggiornato il codice di autoregolamentazione TV e minori, approvato il 29 novembre 2002, secondo le disposizioni del presente disegno di legge.
Si prevede infine l'adozione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di disposizioni e linee guida per i servizi di piattaforme per la condivisione di video, audio e immagini, al fine di informare, con la collaborazione delle associazioni per la tutela dell'infanzia, i minori di quattordici anni sulle conseguenze della diffusione di contenuti riguardanti loro stessi o altri minori; di sensibilizzare e migliorare la collaborazione con le associazioni per la protezione dell'infanzia; di adottare le misure appropriate per impedire il trattamento dei dati personali dei minori a fini commerciali.
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 37 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)
1. All'articolo 37 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
« 8-bis. Nel caso di diffusione, tramite un servizio di piattaforma per la condivisione di video, audio o immagini, di ogni tipo di contenuto disponibile sulla piattaforma medesima, nel quale un minore di anni quattordici sia il soggetto principale oppure compartecipi al contenuto diffuso dal genitore, è obbligatoria una comunicazione all'Autorità da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o dei rappresentanti legali nella quale si dichiara se l'immagine del minore sarà sfruttata per fini commerciali e se da tale sfruttamento deriverà un guadagno.
8-ter. I proventi derivanti dallo sfruttamento del contenuto riguardante il minore, di cui al comma 8-bis, devono essere versati, da chi esercita la responsabilità genitoriale o dai rappresentanti legali in un deposito bancario intestato al minore medesimo e sono inutilizzabili fino al compimento del diciottesimo anno di età. Eventuali prelievi possono essere autorizzati dall'autorità giudiziaria in caso di emergenza e in via eccezionale. L'autorità giudiziaria può prevedere che una quota dell'importo versato nel deposito bancario possa essere attribuita a chi esercita la responsabilità genitoriale o ai rappresentanti legali.
8-quater. Le imprese che vogliono impiegare minori di anni quattordici per la propria comunicazione commerciale audiovisiva devono, contestualmente, chiedere un'autorizzazione espressa a chi esercita la responsabilità genitoriale o ai rappresentanti legali e informare l'Autorità »;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e nelle piattaforme per la condivisione di video, audio o immagini ».
Art. 2.
(Diritto all'oblio digitale)
1. Il minore, al compimento dei quattordici anni di età, può esercitare il diritto all'oblio digitale di cui agli articoli 17, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e, conseguentemente, può chiedere e ottenere la rimozione dalla rete internet e dai motori di ricerca dei contenuti e dei dati personali che lo riguardano, diffusi anche prima del compimento della medesima età.
Art. 3.
(Codice di autoregolamentazione TV e minori e linee guida per le piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, si provvede all'aggiornamento del codice di autoregolamentazione TV e minori, approvato il 29 novembre 2002, secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Le piattaforme digitali di condivisione di video, audio o immagini, sono tenute a osservare le disposizioni previste dal codice di cui al primo periodo.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono adottate, altresì, le disposizioni e le linee guida destinate alle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini al fine di:
a) informare gli utenti circa le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di diffusione di ogni tipo di contenuto disponibile sulle piattaforme medesime, riguardante minori di quattordici anni, e i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione di tali contenuti;
b) promuovere, in collaborazione con le associazioni per la tutela dell'infanzia, l'informazione e la sensibilizzazione dei minori di quattordici anni sulle conseguenze della diffusione di contenuti riguardanti loro stessi o altri minori sulle piattaforme medesime, sul diritto alla riservatezza e sui rischi psicologici e legali nonché sugli strumenti disponibili per proteggere i propri diritti, la propria dignità e la propria integrità morale e fisica;
c) incoraggiare gli utenti a segnalare contenuti comprendenti minori di età inferiore a quattordici anni che possano ledere la loro dignità ovvero la loro integrità morale o fisica;
d) adottare le misure appropriate per impedire il trattamento a fini commerciali, come la sollecitazione (canvassing), la profilazione e la pubblicità basate sulla personalizzazione (targeting comportamentale), dei dati personali dei minori raccolti dai propri servizi, nei casi di diffusione telematica di contenuti comprendenti minori;
e) potenziare, in collaborazione con le associazioni per la tutela dell'infanzia, i mezzi per l'individuazione delle situazioni in cui la produzione o la diffusione di contenuti comprendenti minori di quattordici anni possa ledere la loro dignità ovvero la loro integrità morale o fisica;
f) agevolare l'esercizio, da parte dei minori, del diritto alla cancellazione dei dati personali di cui all'articolo 2, fornendo agli stessi informazioni chiare, precise e di facile comprensione sulle modalità di esercizio di tale diritto.