Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 1125
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori PIRRO, ROSSOMANDO, MALPEZZI, SPINELLI, MINASI, Barbara FLORIDIA, CANTÙ, DI GIROLAMO, FURLAN, Sabrina LICHERI, SIRONI, BEVILACQUA, MARTON e Ettore Antonio LICHERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2024

Istituzione della Giornata nazionale dell'affidamento familiare

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge individua la giornata del 4 maggio, giorno in cui è stata promulgata la legge 4 maggio 1983, n. 184, sull'affidamento familiare, quale Giornata nazionale dell'affidamento familiare.
Come è noto, l'affidamento familiare rappresenta un intervento temporaneo di aiuto e di sostegno a favore di un minore che proviene da una famiglia che non è in grado di occuparsi in modo sufficiente e completo delle sue necessità. Con l'affidamento familiare si garantisce al minore di abitare in un ambiente idoneo e protetto, con persone che siano in grado di provvedere al suo mantenimento, all'educazione e all'istruzione.
Le caratteristiche dell'affidamento familiare sono la temporaneità, il mantenimento dei rapporti tra il minore e la famiglia di origine e la previsione del rientro dello stesso nel suo nucleo familiare al momento della cessazione della causa di impedimento. La proposta di istituire la Giornata nazionale dell'affidamento familiare rappresenterebbe un momento, ufficiale e stabile, di riconoscimento del valore dell'accoglienza familiare svolto da migliaia di famiglie italiane e un'occasione per rilanciare e rinnovare l'invito alle famiglie all'accoglienza e alla solidarietà; un'occasione per avanzare alle istituzioni proposte per un impegno concreto al fine di dare ad ogni bambino o ragazzo il diritto a vivere in un contesto familiare. Si è consapevoli che l'obiettivo non è tanto quello di istituire una nuova Giornata nazionale analoga alle tante ricorrenze attualmente presenti nel nostro calendario dal significato esclusivamente simbolico, quanto di riuscire a far sì che l'istituenda Giornata nazionale, da celebrare in una data fissa, sia effettivamente ricca di iniziative organizzate in tutto il territorio nazionale e con almeno un evento centrale rivolto alle istituzioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale
dell'affidamento familiare)

1. La Repubblica riconosce il giorno 4 maggio di ciascun anno quale « Giornata nazionale dell'affidamento familiare », al fine di sensibilizzazione l'opinione pubblica sul tema dell'accoglienza familiare di minori, anche in attuazione dei princìpi generali della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Iniziative per la celebrazione
della Giornata nazionale)

1. In occasione della Giornata di cui all'articolo 1, al fine di sviluppare politiche pubbliche volte a sostenere l'istituto dell'affidamento familiare, le amministrazioni pubbliche e gli altri organismi operanti nel settore sociale possono promuovere studi, incontri, convegni, dibattiti e ogni altra iniziativa idonea a informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dell'accoglienza familiare di minori nonché idonee campagne di promozione e di sostegno dell'affidamento familiare.

2. Le campagne di cui al comma 1 sono finalizzate a:

a) illustrare le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, informando i nuclei familiari della possibilità di avvalersi del sostegno, attraverso idonei interventi, dello Stato, delle regioni e degli enti locali, al fine di prevenire l'abbandono dei minori e di consentire al minore di crescere nell'ambito della propria famiglia;

b) sensibilizzare l'opinione pubblica sull'affidamento familiare e sul ruolo che tale istituto può svolgere in supporto alle famiglie e alla crescita del minore;

c) invitare le famiglie all'accoglienza e alla solidarietà, anche al fine di sviluppare politiche pubbliche volte alla promozione e al sostegno dell'istituto dell'affidamento familiare.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.