Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 1141
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore MARTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2024

Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica

Onorevoli Senatori. – l'assistente all'autonomia e alla comunicazione (ASACOM) è una figura professionale specializzata, prevista dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La norma stabilisce che nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
Più in dettaglio, come evidenziato anche da una recente sentenza della Corte costituzionale (sentenza n. 127 del 23 giugno 2023), le attività svolte dall'ASACOM sono le seguenti: collabora alla stesura e aggiornamento del piano educativo individualizzato (PEI); programma, realizza e verifica interventi integrati con quelli educativi e didattici dei docenti, coordinandosi con i docenti curriculari e di sostegno; promuove l'autonomia dello studente disabile, proponendo strategie volte a conseguire le finalità formative dello sviluppo complessivo della persona; favorisce la socializzazione dello studente con disabilità e collabora all'analisi delle richieste delle famiglie e alla promozione di migliori relazioni con le stesse famiglie.
L'ASACOM svolge, dunque, la funzione di mediatore e facilitatore della comunicazione, dell'apprendimento, dell'integrazione e della relazione tra lo studente con disabilità sensoriale, la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici. Il suo principale compito è quello di compensare le difficoltà comunicative e relazionali che possono derivare dalla disabilità, consentendo agli studenti con disabilità di godere pienamente dei loro diritti all'istruzione e all'integrazione sociale.
La figura dell'ASACOM si colloca in una dimensione intermedia e di giuntura fra sistema scolastico e sistema socio-assistenziale e si discosta sia da quella dell'insegnante di sostegno, che fa parte del corpo docente, sia da quella dell'assistente di base e igienico-personale, che è parte del servizio ausiliario.
Il piano educativo individualizzato (PEI) stabilisce un numero personalizzato di ore di assistenza scolastica, determinato in base alle necessità specifiche dell'alunno con disabilità. La richiesta di assistenza è presentata sia dalla scuola che dalla famiglia all'Ente locale. Il Gruppo per l'inclusione Territoriale, costituito per ciascun ambito territoriale provinciale, conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme.
Tuttavia, in assenza di una disciplina che prescriva a livello nazionale i titoli e i requisiti per poter svolgere l'attività di ASACOM, la loro individuazione è demandata alle amministrazioni competenti al cui carico la legge impone la fornitura del servizio stesso, con la conseguenza che sul territorio nazionale gli enti preposti hanno adottato le più diversificate soluzioni. Analoga diversità si registra in ordine alle modalità di « reclutamento » degli AAC e alle modalità del rapporto lavorativo.
Secondo i dati dell'ISTAT, aggiornati a febbraio 2024, gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione che affiancano gli insegnanti per il sostegno sono più di 68 mila, di questi il 4,5 per cento conosce la lingua italiana dei segni (LIS).
Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, ha previsto, all'articolo 3, comma 4, che: « Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto comunque degli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente », ma tale delega non è stata attuata.
Per quanto concerne il riparto di competenza tra lo Stato e le regioni, si rileva che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione contempla tra le materie di competenza concorrente Stato-Regioni sia la materia delle professioni che quella relativa alla tutela della salute. L'intervento statale nel settore, dunque, deve limitarsi alla determinazione dei princìpi fondamentali. Con particolare riferimento alla materia delle professioni, peraltro, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, stabilisce che le regioni « esercitano la potestà legislativa in materia di professioni nel rispetto dei princìpi fondamentali di cui al Capo II », e il successivo comma 3 precisa che « la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale ». Dunque, come osservato dalla Consulta con la recente pronuncia n. 127 del 2023, riguardante l'istituzione dell'Albo unico degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali da parte della regione Molise, la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle « professioni » deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; e che tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali.
Ne deriva che attualmente la responsabilità della fornitura di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali agli studenti con disabilità ricada sugli enti locali, secondo quanto previsto dal citato articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992. Inoltre, l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, prevede che gli enti territoriali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedono ad assicurare gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione degli assistenti alla comunicazione.
Diretta conseguenza è un forte divario territoriale nella disponibilità di assistenti all'autonomia: a fronte di un valore medio di 4,4 alunni per assistente, nel Mezzogiorno il rapporto sale a 4,7, con punte massime in Campania dove supera la soglia di 9,5 alunni con disabilità per ogni assistente. La presenza di queste figure aumenta invece nelle regioni del Centro dove il rapporto scende a 3,7 alunni per assistente. Più ore di assistenza nel Nord: gli alunni dispongono mediamente di 9,4 ore settimanali con un assistente all'autonomia e alla comunicazione, nelle situazioni più gravi le ore salgono a 12,7. Le differenze territoriali si riscontrano soprattutto in relazione agli alunni con maggiori limitazioni che nelle scuole del Nord e del Centro ricevono in media rispettivamente 1 e 2 ore settimanali in più rispetto agli alunni del Mezzogiorno. La domanda di assistenza non è totalmente soddisfatta: il 4,6 per cento degli alunni con disabilità avrebbe bisogno del supporto di questa figura professionale ma non ne usufruisce. L'analisi territoriale risente ovviamente delle differenze evidenziate precedentemente sulla minor presenza di queste figure nelle regioni del Mezzogiorno dove la quota di domanda non soddisfatta sale, infatti, al 5,6 per cento degli alunni. Tale carenza spesso viene colmata con un aumento delle ore di sostegno anche se le due figure professionale sono complementari e non sostitutive.
In virtù dell'assenza di una normativa specifica che disciplini la figura dell'ASACOM, infatti, si registra la mancanza di una chiara descrizione delle responsabilità, delle competenze professionali, dei percorsi di formazione e del relativo riconoscimento legale ed economico del suddetto personale. Tuttavia, il personale impiegato all'interno di questa tipologia di servizi risulta essere in possesso dei requisiti professionali quali: lauree in ambito psico-pedagogico o, limitatamente ove previsto, diploma di scuola secondaria di secondo grado, con formazione specifica e maturata esperienza nel settore educativo o di assistenza a disabili sensoriali. In alcuni casi gli enti locali richiedono che l'operatore sia in possesso di specifiche competenze, quali la conoscenza della lingua Italiana dei segni (LIS) o del Braille (codice per non vedenti e ipovedenti). L'accesso alla professione di ASACOM attualmente richiede una preparazione specifica e qualificata, che si acquisisce attraverso la frequenza di appositi corsi di formazione di qualifica professionale forniti a livello regionale. I requisiti minimi richiesti per accedere a tali corsi sono il diploma di scuola superiore e l'età di almeno 18 anni al momento dell'iscrizione oppure la licenza media e la qualificazione professionale EQF 3.
Per queste ragioni è indispensabile provvedere ad una definizione chiara del profilo lavorativo di queste 68 mila persone affinché da un lato venga riconosciuta la loro professionalità e ad essa corrisponda un inquadramento giuslavoristico adeguato e dall'altro si garantisca agli studenti con disabilità un servizio continuativo e di qualità elevata indispensabile al loro corretto inserimento nella dimensione scolastica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo e in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituita la figura professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un professionista socio-educativo che svolge funzioni di mediazione e assistenza alla comunicazione, favorisce l'apprendimento e l'integrazione scolastica e promuove la relazione tra lo studente con disabilità sensoriale, la scuola, la famiglia e i servizi territoriali specialistici, allo scopo di favorirne l'autonomia e l'inclusione. I contratti collettivi nazionali definiscono la declaratoria dei profili professionali dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, il trattamento economico fondamentale e accessorio e ogni istituto contrattuale.

4-bis. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo è esercitata da coloro che hanno conseguito il diploma di laurea nella classe L19, L24, L/SNT2, o il diploma di laurea in interprete LIS e LIST di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per le disabilità del 10 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2022. Con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i profili dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, la formazione professionale e il relativo ordinamento didattico.

4-ter. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è altresì esercitata da:

a) coloro che, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, fermo restando il regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 8 ottobre 1998, n. 520, come richiamate ai commi 594 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario;

b) coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto, per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, e sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e della qualificazione di operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione di livello EQF4. Fermo restando quanto disposto dal primo periodo, possono esercitare la professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale anche i soggetti inquadrati nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente per l'autonomia e la comunicazione ».

Art. 2.

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.