Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 1111
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore TREVISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2024

Misure in materia di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare

Onorevoli Senatori. – I parcheggi con copertura fotovoltaica sono una particolare tipologia infrastrutturale caratterizzata dall'installazione di pannelli solari su superfici asfaltate e, pertanto, già antropizzate. I notevoli vantaggi dovuti alla produzione di energia pulita e alla protezione degli autoveicoli dal sole o da eventi calamitosi hanno reso questa soluzione sempre più utilizzata sia in contesti pubblici che privati.
La produzione di energia elettrica tramite coperture fotovoltaiche non solo consente di risparmiare in termini economici, ma anche di ammortizzare la spesa sostenuta per l'installazione della tettoia per il riparo del proprio veicolo dagli agenti atmosferici.
La principale normativa che regola l'installazione di pannelli fotovoltaici su strutture edilizie, quali pensiline e tettoie per parcheggi di auto, è il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, che definisce l'impianto fotovoltaico come parziale integrazione architettonica.
Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di favorire la concessione di parcheggi pubblici per consentire la valorizzazione delle superfici esposte al sole con la produzione di energia da fonte solare. Si compone di quattro articoli.
L'articolo 1, rubricato « Misure in materia di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare », prevede al comma 1 la possibilità di richiedere, nei parcheggi all'aperto e con una superficie superiore a 1.500 metri quadrati, l'installazione di tettoie o pensiline, di altezza non inferiore a tre metri, dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia solare. Al comma 2 si escludono, dall'ambito di applicazione del calcolo della superficie, le aree riservate alla sosta degli autoveicoli indicati all'articolo 54, comma 1, lettere da b) a n), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero di quelle relative, a titolo esplicativo a: autobus, ovvero veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente; autocarri: veicoli destinati al trasporto delle cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse; mezzi d'opera. La convenzione con la quale il comune cede la superficie al gestore ovvero al concessionario dell'impianto è volta a disciplinare: la durata della concessione del diritto di superficie, i costi di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti alle coperture integrate con impianti fotovoltaici, che sono a carico del gestore concessionario, salvo diversi accordi tra le parti, nonché il canone annuo di locazione da conferire al comune.
L'articolo 2, al comma 1, lettera a), stabilisce un credito d'imposta nella misura del 25 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 200 euro per kW di potenza nominale dei moduli installati. Al gestore o concessionario che realizzano gli investimenti di cui al presente disegno di legge destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le percentuali di detrazione vengono incrementate di dieci punti percentuali (comma 2).
Infine gli articoli 3 e 4 recano, rispettivamente, l'ambito soggettivo e le disposizioni attuative.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Misure in materia di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare)

1. I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta del gestore o concessionario, possono prevedere, nei parcheggi all'aperto con una superficie superiore a 1.500 metri quadrati, l'installazione di tettoie o pensiline, di altezza non inferiore a tre metri, dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia da fonte solare almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alla sosta di autovetture o motoveicoli.

2. Nel calcolo della superficie di cui al comma 1 del presente articolo non si computano le aree riservate alla sosta degli autoveicoli indicati all'articolo 54, comma 1, lettere da b) a n), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione tra il comune e il gestore o concessionario dell'impianto, volta a disciplinare:

a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non inferiore a venti anni e non superiore a novanta anni;

b) i costi di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti alle coperture integrate con impianti fotovoltaici da installare, ivi compresi gli oneri e le opere di sistemazione connessi alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia da fonte solare che, salvo diverso accordo, sono a carico del gestore o del concessionario;

c) che il gestore o il concessionario sono proprietari delle opere realizzate per tutta la durata della concessione e devono corrispondere al comune un canone annuo per la concessione del diritto di superficie, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall'ISTAT.

Art. 2.

(Credito d'imposta)

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato, ai soggetti di cui all'articolo 1 è riconosciuto:

a) un credito d'imposta nella misura del 25 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 200 euro per kW di potenza nominale dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11;

b) un credito d'imposta nella misura del 50 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 270 euro per kW di potenza nominale dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 181 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2024;

c) un credito d'imposta nella misura dell'85 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 410 euro per kW di potenza dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla lettera c) dell'articolo 12 del decreto-legge n. 181 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2024.

2. Per il gestore o il concessionario che realizzano gli investimenti di cui alla presente legge destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le percentuali dei crediti d'imposta di cui al comma 1 sono incrementate di dieci punti percentuali.

Art. 3.

(Ambito di applicazione soggettivo)

1. La richiesta di cui all'articolo 1, comma 1, può essere presentata dai gestori o concessionari:

a) dei parcheggi all'aperto esistenti alla data del 31 agosto 2024;

b) dei parcheggi all'aperto per i quali la domanda di titolo autorizzativo edilizio è stata o è presentata prima del 31 agosto 2024;

c) dei parcheggi all'aperto per i quali la richiesta di autorizzazione è presentata dopo il 31 agosto 2024.

2. Sono esclusi dalla facoltà di cui all'articolo 1, comma 1, i gestori dei parcheggi ombreggiati da alberi per almeno metà della loro superficie complessiva e i gestori dei parcheggi ubicati in aree vincolate ai sensi dei codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 4.

(Disposizioni attuative)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti tecnici delle tettoie e pensiline di cui all'articolo 1, comma 1, i controlli di sicurezza da effettuare sui relativi impianti nonché le modalità di partecipazione e presentazione delle richieste di cui all'articolo 3.