Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 1117
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore GARAVAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 2024

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di svolgimento di iniziative di educazione alimentare e stili di vita salutari e di diffusione della cultura alimentare e delle tradizioni gastronomiche italiane, nell'ambito dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica

Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge si intende introdurre l'apprendimento della corretta alimentazione e degli stili di vita salutari fin dalla scuola primaria. Incrementare il numero degli italiani che seguono la dieta mediterranea è una « priorità » e incentivare il più possibile la sua diffusione consente alle persone non solo di vivere più a lungo, ma soprattutto di vivere in condizioni migliori, con evidenti benefici anche in tema di politica sanitaria, perché si limita il ricorso all'ospedalizzazione e all'assunzione di farmaci, con notevoli ripercussioni sulla riduzione della spesa sanitaria. Attualmente solo il 5 per cento del Fondo sanitario nazionale viene destinato alla prevenzione e, per di più, alcune regioni neppure lo utilizzano nella totalità, quando invece investire in prevenzione significa anche avere un sistema sanitario sostenibile.
La dieta mediterranea, lodata da tutto il mondo scientifico e molto apprezzata all'estero, risulta essere poco seguita tra le giovani generazioni, quindi è quanto mai importante rendere consapevoli i più giovani su quali siano i corretti stili di vita e di alimentazione. A livello scientifico non vi è dubbio che la dieta mediterranea abbia un grandissimo effetto in termini di prevenzione per patologie diffuse come diabete o malattie cardiovascolari, vale a dire quelle che rappresentano in Italia la prima causa di morte, e che aiuti anche a prevenire malattie neurologiche.
Sempre in merito all'educazione alimentare nelle scuole, si ritiene necessario attirare l'attenzione dei giovani sul problema dei disturbi alimentari perché anche questi stanno diventando un'emergenza che coinvolge un numero crescente di adolescenti. Si tratta di una problematica che spesso cela gravi disordini psicologici derivanti da carenze affettive oltre che il desiderio di raggiungere modelli fisici di riferimento.
Per quanto attiene agli stili di vita sarà determinate focalizzare l'attenzione dei ragazzi sull'importanza dello sport per una crescita sana e armonica e perché essi siano educati alla competizione nel rispetto delle regole e alla socialità.
Il presente disegno di legge mira ad inserire, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, previsto nei programmi scolastici delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, l'educazione alimentare e agli stili di vita salutari (articolo 1).
Con l'articolo 2 si prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il Ministro della salute e con il Ministro per lo sport e i giovani, definisce le linee guida per l'insegnamento dell'educazione alimentare e degli stili di vita salutari in riferimento alle varie tematiche indicate.
Oltre all'apprendimento teorico, questa materia si presta particolarmente agli approfondimenti pratici, ed è per questo che si prevede all'articolo 3 l'organizzazione di visite scolastiche presso i produttori agroalimentari locali, dove i ragazzi possono conoscere i processi produttivi e le caratteristiche delle produzioni agricole e gastronomiche dei loro territori, un modo questo anche per tramandare alle nuove generazioni le tradizioni e la cultura locali.
L'articolo 4 introduce una disposizione che prevede un programma per l'adozione nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado di distributori automatici di alimenti e bevande salutari, di produzione italiana e con filiera rintracciabile, privi di acidi grassi saturi, di acidi grassi trans, di zuccheri semplici aggiunti, di sodio, di nitriti e di nitrati e che non presentino quindi scarse qualità nutrizionali. Anche questo è un modo per insegnare ai ragazzi a scegliere alimenti sani, anziché il solito « cibo spazzatura » che si trova normalmente nei distributori automatici.
Vista l'importanza dei vari temi in oggetto, sui quali anche il Governo ha mostrato un notevole interesse, si auspica un rapido iter di approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per la promozione dell'educazione alimentare e degli stili di vita salutari)

1. All'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Nell'ambito dell'insegnamento di cui al comma 1, lettera e), a decorrere dall'inizio del primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono attivate iniziative finalizzate alla promozione dell'educazione alimentare e degli stili di vita salutari, con particolare attenzione alla diffusione della cultura alimentare e delle tradizioni enogastronomiche italiane ».

Art. 2.

(Linee guida per l'insegnamento)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il Ministro della salute e con il Ministro per lo sport e i giovani, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le linee guida per l'insegnamento dell'educazione alimentare e degli stili di vita salutari in riferimento alle seguenti tematiche:

a) importanza dell'alimentazione e di una dieta equilibrata per preservare la salute cardiovascolare e ridurre il rischio di obesità, diabete e altre malattie croniche;

b) importanza dell'attività fisica per la salute, stimolando gli studenti a praticare regolarmente l'esercizio fisico come parte di uno stile di vita sano;

c) conoscenza basilare della nutrizione, ivi compresi i macronutrienti e i micronutrienti presenti nei vari alimenti che formano i pasti, promuovendo scelte alimentari salutari;

d) interpretazione delle etichette alimentari, valutazione del contenuto e del profilo nutrizionale degli alimenti, riconoscimento dei prodotti di qualità certificata, quali i prodotti biologici, DOC, DOCG, DOP, IGT, IGP e STG, identificazione dell'origine dei prodotti e riconoscimento degli ingredienti dei quali bisogna limitare l'uso, quali sale, zucchero, grassi saturi, conservanti e coloranti;

e) conoscenza del patrimonio enogastronomico e culinario italiano, delle tradizioni alimentari e delle basi della dieta mediterranea, stabilendo le modalità pratiche per lo svolgimento dell'insegnamento nelle scuole, anche mediante attività pratiche che favoriscano la partecipazione attiva degli studenti e facendo in modo che il lavoro in aula sia integrato con attività di laboratorio e con attività esterne che possono essere organizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, aziende e produttori del settore alimentare;

f) conoscenza dei danni derivanti da cibi sintetici e ultraprocessati e prevenzione delle allergie alimentari e delle intolleranze;

g) sensibilizzazione al valore degli alimenti di origine e tradizione italiana nonché educazione all'individuazione dei prodotti italiani di qualità all'estero e alla prevenzione delle contraffazioni;

h) diffusione della cultura della riduzione e del contrasto dello spreco alimentare.

Art. 3.

(Organizzazione di visite scolastiche presso i produttori agroalimentari locali)

1. Al fine di acquisire conoscenze pratiche complementari al lavoro svolto in aula, le scuole provvedono ad organizzare attività integrative da svolgere all'esterno delle medesime, quali visite presso i produttori agroalimentari legati ai territori di riferimento che mantengono vive e tramandano alle nuove generazioni le tradizioni e le conoscenze che caratterizzano le produzioni agricole e gastronomiche locali.

Art. 4.

(Distribuzione automatica di alimenti
e bevande idonei alla salvaguardia
della salute)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dell'autonomia di gestione delle dotazioni finanziarie delle istituzioni scolastiche, è disposto un programma per l'adozione nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado di distributori automatici di alimenti e bevande salutari, di produzione italiana e con filiera rintracciabile, privi di acidi grassi saturi, di acidi grassi trans, di zuccheri semplici aggiunti, di sodio, di nitriti, di nitrati e di scarse qualità nutrizionali.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.