Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 1120
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati MOLINARI, SASSO, LATINI, LOIZZO, MIELE, BARABOTTI, BERRUTO, BOF, BRUZZONE, CAPARVI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COMAROLI, DARA, DI MATTINA, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, MARCHETTI, MATONE, MORRONE, NISINI, PRETTO, ZINZI e ZOFFILI

(v. stampato Camera n. 836)

approvato dalla Camera dei deputati il 23 aprile 2024

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 aprile 2024

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e princìpi)

1. In coerenza con i valori tutelati dagli articoli 2, 3, secondo comma, 33, settimo comma, e 41 della Costituzione, la presente legge prevede misure volte a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta, per il tramite dell'ente di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3, al capitale sociale delle società sportive di cui all'articolo 2 da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione e aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei princìpi di legalità.

2. Le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive nonché degli enti pubblici di partecipazione popolare sportiva sono utilizzabili anche dagli enti territoriali e dagli altri enti pubblici.

3. Ai fini della presente legge, per « società sportive » si intendono le società aventi quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività sportiva a livello agonistico. Per « attività sportiva agonistica » o « sport agonistico » si intende l'attività praticata per il raggiungimento, attraverso la partecipazione a gare, competizioni e manifestazioni sportive, di risultati omologati dall'organismo sportivo competente in forza della normativa nazionale o internazionale, al fine di stilare classifiche e graduatorie.

Art. 2.

(Forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, sono assoggettate a partecipazione popolare:

a) le società sportive dilettantistiche nelle quali ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'entità o il valore della quota ovvero il numero delle azioni possedute;

b) le società sportive professionistiche in cui l'ente di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3 detenga una quota minima dell'1 per cento del capitale nominale.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), le società sportive dilettantistiche sono assoggettate a partecipazione popolare qualora venga tutelata, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza all'interno della società sportiva dilettantistica dell'ente di partecipazione popolare sportiva in caso di decisioni di particolare rilevanza e lo statuto possegga i requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le società sportive professionistiche sono assoggettate a partecipazione popolare qualora ricorrano le seguenti ulteriori condizioni:

a) sia tutelata, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza dell'ente di partecipazione popolare sportiva all'interno della società sportiva professionistica in caso di operazioni sul capitale e altre operazioni straordinarie;

b) sia garantito il diritto dell'ente di partecipazione popolare sportiva a nominare un componente del consiglio di amministrazione della società sportiva professionistica qualora possegga una partecipazione pari almeno al 30 per cento in azioni o quote del capitale sociale.

Art. 3.

(Enti di partecipazione popolare sportiva)

1. Sono enti di partecipazione popolare sportiva gli enti che assumono la forma giuridica di società o di associazione, compatibilmente con lo scopo sociale o associativo, che sono adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della società sportiva, ai sensi del comma 4, e nel cui statuto o atto costitutivo:

a) sia previsto che a ciascun partecipante spetta un solo voto, qualunque sia il valore o l'entità della quota o della partecipazione detenuta nell'ente di partecipazione popolare sportiva;

b) siano contenute disposizioni che garantiscano all'ente e alla rispettiva struttura organizzativa interna caratteri di inclusione, di partecipazione, di democrazia e di trasparenza;

c) siano prescritti l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, compreso quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e per campagne di sensibilizzazione e di educazione contro la violenza di genere e qualsiasi forma di discriminazione nonché l'obbligo di impiegare quota parte degli utili o degli avanzi di gestione per la riqualificazione e la gestione degli impianti sportivi e per il sostegno delle attività sociali sportive giovanili;

d) sia previsto il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a favore di soci, di associati o di partecipanti nonché a favore di componenti degli organi di amministrazione e controllo, di rappresentanti e collaboratori a qualunque titolo e di dipendenti.

2. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 1:

a) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispone diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati;

b) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispone diversamente, l'organo competente ai sensi della lettera a) deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati;

c) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispone diversamente, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

3. Ai fini di cui alla lettera d) del comma 1, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o in analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40 per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità;

e) la corresponsione di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Ai fini del presente articolo, si considera adeguatamente rappresentativo dei sostenitori della società sportiva l'ente i cui sostenitori partecipanti siano in numero pari o superiore al 30 per cento della media degli spettatori paganti a ciascuna gara rientrante nei campionati nazionali cui la società ha partecipato, ivi compresi gli intestatari di tessere di abbonamento, rilevata negli ultimi tre anni e determinata come segue:

a) quanto alle società sportive calcistiche professionistiche, utilizzando il dato riguardante il numero degli spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, utilizzato per la definizione del radicamento sociale di ciascuna società sportiva professionistica partecipante al campionato di calcio di serie A, ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;

b) quanto alle società sportive professionistiche diverse da quelle indicate alla lettera a) e alle società sportive dilettantistiche, utilizzando i dati ufficiali dell'organizzatore del campionato nazionale cui la società ha partecipato.

5. In via transitoria per un biennio, la percentuale di cui al comma 4, alinea, è ridotta al 10 per cento nel primo anno di applicazione della presente legge e al 20 per cento nell'anno successivo.

Art. 4.

(Requisiti per l'accesso al diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo)

1. Le società sportive partecipate da enti di partecipazione popolare sportiva beneficiano del diritto di prelazione di cui all'articolo 5, qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) quanto alle società sportive professionistiche, la distribuzione tra i soci, in misura non superiore al 50 per cento, degli utili, nei limiti previsti dalla legislazione vigente; quanto alle società sportive dilettantistiche, il pieno rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

b) il reinvestimento, in misura pari almeno al 25 per cento degli utili di ciascun esercizio, nel potenziamento del settore giovanile maschile e femminile della società sportiva o di società alla stessa affiliate, anche esercenti discipline sportive differenti rispetto a quella originaria o prevalente, e in misura pari almeno al 25 per cento nella realizzazione e nel potenziamento di attività sportive per i disabili, comprensive di attività integrate con i normodotati, fermo restando quanto previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

c) la previsione statutaria, modificabile esclusivamente con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, secondo cui le riserve accantonate non possono essere distribuite tra i soci e, in caso di scioglimento della società sportiva, sono destinate ad associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro individuate dallo Stato tra quelle situate nel medesimo comune della società sportiva sciolta. Alle associazioni sportive di cui al periodo precedente è vietata la trasformazione in enti lucrativi. In caso di inosservanza del divieto, si procede alla restituzione di quanto percepito, maggiorato dell'interesse legale. Tali somme sono destinate ad altre associazioni sportive dilettantistiche che rispettino i predetti requisiti.

2. Il venir meno di una delle condizioni previste alle lettere a), b) e c) del comma 1 per un esercizio sociale comporta l'inapplicabilità alla società sportiva a partecipazione popolare, per il medesimo anno, del diritto di prelazione previsto dall'articolo 5.

3. Qualora l'ente di partecipazione popolare sportiva ometta di comunicare al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri i nominativi dei propri partecipanti e di coloro che rivestono cariche nell'ente stesso, alla società sportiva partecipata dallo stesso ente non si applica il diritto di prelazione previsto dall'articolo 5. Il diritto di prelazione di cui alla presente legge si applica alle società sportive a partecipazione popolare, in presenza degli altri requisiti prescritti, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il citato ente di partecipazione popolare sportiva effettua la comunicazione di cui al primo periodo.

Art. 5.

(Diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo)

1. Nel caso di perdita del diritto al titolo sportivo di una società sportiva per intervenuto accertamento dello stato di insolvenza o per altre cause previste dall'ordinamento, alle società sportive a partecipazione popolare di cui all'articolo 2, a parità di condizioni e di garanzie, anche patrimoniali, spetta un diritto di prelazione per l'assegnazione del medesimo titolo sportivo quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) l'ente di partecipazione popolare che ne detiene le quote o le azioni sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge;

b) la società sportiva a partecipazione popolare abbia i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);

c) nello statuto della società sportiva a partecipazione popolare sia inserita la previsione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);

d) la società sportiva a partecipazione popolare abbia la sede ed eserciti l'attività principale nel medesimo comune o, ove consentito dai regolamenti federali per le rispettive discipline a squadre e in mancanza di soggetti interessati nel medesimo comune, nella medesima provincia o città metropolitana ovvero, in ulteriore mancanza di soggetti interessati, nella medesima regione in cui la società sportiva che deteneva originariamente il titolo sportivo aveva la propria sede ed esercitava l'attività principale.

Art. 6.

(Attività del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) vigila sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4;

b) istituisce, nell'ambito del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, una sezione con l'elenco, per singola federazione sportiva nazionale, delle società sportive a partecipazione popolare in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4;

c) istituisce, nell'ambito del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, una sezione relativa agli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3.

2. In caso di perdita dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, il Dipartimento di cui al comma 1 del presente articolo provvede d'ufficio alla cancellazione degli enti di partecipazione popolare sportiva dalla relativa sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Art. 7.

(Costituzione e iscrizione degli enti di partecipazione popolare sportiva nella sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche)

1. Al fine di beneficiare del diritto di prelazione di cui all'articolo 5, la società sportiva a partecipazione popolare è tenuta ad avere al proprio interno un unico ente di partecipazione popolare sportiva titolare di azioni o di quote.

2. Per i primi diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 9, comma 2, la costituzione e l'iscrizione nella sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6 sono riservate, nell'ambito delle società sportive di riferimento, agli enti di partecipazione popolare sportiva che dimostrino un'attività di più lunga durata, tenuto conto della partecipazione popolare e dell'azionariato reale diffuso.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, in assenza di costituzione e iscrizione di un ente di partecipazione popolare sportiva nella sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, la costituzione è promossa dall'ente che per primo abbia manifestato la propria disponibilità al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. La durata massima dell'incarico è di dodici mesi.

4. Il controllo sulla costituzione di un ente di partecipazione popolare sportiva è esercitato dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui spetta la tenuta della sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6.

Art. 8.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione degli articoli 6 e 7, comma 4, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Disposizioni finali)

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il termine di cui al comma 1, è adottato il regolamento per la definizione:

a) dei requisiti degli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);

b) delle modalità di reinvestimento degli utili di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).