Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 2024
Misure per stimolare gli investimenti e accompagnare la transizione digitale ed ecologica nell'ambito del paradigma di impresa 4.0
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge è finalizzato a stimolare gli investimenti e accompagnare la transizione digitale ed ecologica nell'ambito del paradigma di impresa 4.0. Tale paradigma è stato negli ultimi anni al centro della trasformazione economica in Italia e nel mondo, caratterizzato da una forte interconnessione tra mondo fisico e digitale che rende possibile creare un network di oggetti « intelligenti » interconnessi tra loro, capaci di acquisire, elaborare e comunicare informazioni, grazie alle « tecnologie abilitanti »: robotica collaborativa, manifattura additiva, big data, internet delle cose, cosiddetto internet of things – IoT. Nel mese di febbraio 2016, la X Commissione della Camera dei deputati ha avviato un'indagine conoscitiva su « Industria 4.0: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali ». Il documento conclusivo è stato utilizzato dai vari governi che si sono avvicendati come base per misure di sostegno all'ammodernamento del sistema industriale e imprenditoriale del Paese. Il 21 settembre 2016 è stato presentato dal Governo italiano il Piano nazionale industria 4.0. A settembre 2017 il Governo ha dato avvio alla cosiddetta « fase 2 » del Piano, che ha assunto la denominazione « Piano nazionale impresa 4.0 » (nell'ottica di includere tra i destinatari non più soltanto il settore manifatturiero, ma anche agli altri settori dell'economia – servizi in primis – al fine di consentire alle piccole e medie imprese di dotarsi degli strumenti in grado di supportare la trasformazione in chiave digitale). Durante la pandemia da Covid-19 gli incentivi legati a industria 4.0 e le tecnologie a essa collegate si sono rivelate fondamentali per contrastare la crisi. La legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051-1067, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) si è mossa per un più ampio rafforzamento e per una proroga degli incentivi fiscali, cambiando il nome in « Transizione 4.0 », nel quadro degli obiettivi di rilancio della competitività, della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che destina agli stessi apposite risorse. Nonostante i risultati positivi ottenuti, il piano Transizione 4.0 presenta una serie di carenze, che ne hanno ostacolato l'efficacia. Tra le principali carenze si possono annoverare: un focus eccessivo sugli investimenti in beni materiali, incentivi non adeguati e difficoltà di accesso agli incentivi.
La digitalizzazione offre quindi nuove possibilità di partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale, economica, consente nuove e granulari forme di accesso a servizi, riduce costi di transazione e libera il tempo delle nostre vite. Essa consente anche di produrre nuove forme di reddito, consentendo nuove opportunità per innovare, avviare e far crescere la propria attività, aprendo mercati e investimenti in tutta Europa e nel mondo e creando nuovi posti di lavoro in un momento in cui un numero crescente di europei si sente minacciato nel proprio spazio di sicurezza economica, sociale o ambientale. Una società digitale connessa è anche funzionale alla valorizzazione delle aree interne e insulari e al ripopolamento delle stesse. Essa consente anche nuove modalità di inclusione e di tutela della salute (telemedicina) e dell'ambiente (con il monitoraggio, la raccolta e l'elaborazione di dati rilevanti in tempo reale). Le tecnologie digitali, se disegnate, gestite e governate in modo equo e sostenibile, possono contribuire in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi del pacchetto di iniziative strategiche dell'Unione europea, cosiddetto Green deal europeo, e a una transizione giusta delle competenze e della riqualificazione del lavoro e dei lavoratori. La transizione digitale è infatti parte integrante del programma europeo Next generation EU e costituisce, assieme alla transizione ecologica, una delle due direttrici fondamentali per lo sviluppo socio-economico e la sostenibilità dei Paesi membri. Tutti i settori nei quali si esplica l'azione di politiche pubbliche per il digitale (comunicazioni elettroniche, sanità, istruzione, trasporti, energia, e-commerce, industria audio-visiva, sicurezza, ambiente, agricoltura e tutela del mare, pubblica amministrazione e così via) sono chiamati a una trasformazione fondamentale i cui benefici siano diretti a contrastare le diseguaglianze, accrescere l'innovazione, garantire uno sviluppo sostenibile e promuovere la cittadinanza digitale. L'adozione di soluzioni digitali e l'uso strategico dei dati contribuiranno alla transizione verso un'economia climaticamente neutra, circolare e più resiliente. Bisogna innervare d'innovazione il tessuto produttivo italiano, generando percorsi di formazione avanzata e decontribuzione per le imprese che assumono lavoratori impegnati nella transizione digitale e sostenendo l'integrazione di tecnologie emergenti, quali: Blockchain, IoT, intelligenza artificiale (IA), cloud, quantum computing, sistemi embedded, data mining, cyber security, sistemi di calcolo ad alte prestazioni. Bisogna incentivare azioni di filiera sperimentali italiane, dove i processi di digitalizzazione e transizione green vengono incentivati e accompagnati dalle imprese più grandi a quelle più piccole che collaborano tra loro nella stessa filiera. Sostenere l'industria manifatturiera nella transizione green.
Al tempo stesso, il tema dell'accesso, della cessione, dell'uso e dello sfruttamento dei dati, strutturati e non, nonché della profilazione algoritmica di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella transizione digitale deve basarsi sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, secondo l'evoluzione normativa europea del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cosiddetto GDPR, del Digital services act di cui al regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, del Data governance act di cui al regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, del Data act di cui al regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, del Data health act e così via.
Nel merito, l'articolo 1 prevede la creazione di un credito d'imposta per gli investimenti in beni tecnologicamente avanzati e green, fino al 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 30 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite dei costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, 10 per cento del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite dei costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Il credito si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. Le spese ammissibili sono quelle legate al raggiungimento di alcuni obiettivi di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti e processi di innovazione aperta, cosiddetti open innovation, con verifica ex post in linea con gli obiettivi europei. L'elenco delle attività ammissibili sarà delineato da un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che l'investimento effettuato abbia fatto raggiungere gli obiettivi previsti dalla misura.
L'articolo 2 prevede misure a supporto della transizione energetica delle piccole e medie imprese (PMI). Il processo di digitalizzazione dell'economia è senza dubbio uno dei principali cambiamenti tecnologici del nostro tempo. L'integrazione dei sistemi digitali nelle aziende porta a un'intensa innovazione in settori quali la gestione operativa e del personale, i processi industriali, le relazioni commerciali, la cooperazione interaziendale o la commercializzazione, cosiddetta marketing. Inoltre, le capacità di gestione ed elaborazione dei dati, così come le tecnologie di intelligenza artificiale, stanno trasformando tutti i settori economici, guidando l'emergere di start-up innovative e, soprattutto, generando nuove opportunità legate alla scala delle operazioni e all'internazionalizzazione.
L'Italia presenta importanti vantaggi in questa nuova rivoluzione tecnologica, grazie alla solida rete di connettività e alle infrastrutture digitali, ai progressi raggiunti nella digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e all'esistenza di un tessuto imprenditoriale diversificato, con grandi aziende trainanti avanzate nella digitalizzazione e leader nei settori futuri, nonché un vivace ecosistema di start-up innovative. Tuttavia, tutti i rapporti indicano il basso livello di digitalizzazione e di competenze digitali delle piccole imprese, delle microimprese e dei lavoratori autonomi come principali ostacoli che impediscono di sfruttare appieno il potenziale economico delle nuove tecnologie. L'Italia, infatti, presenta un livello incipiente di incorporazione delle soluzioni digitali nel tessuto produttivo delle piccole imprese, delle microimprese e dei lavoratori autonomi, caratterizzati da dimensioni ridotte e, quindi, con minori opportunità di aumentare la propria produttività e creare qualità e occupazione. La digitalizzazione delle piccole imprese, delle microimprese e dei lavoratori autonomi costituisce, quindi, una delle principali leve della modernizzazione dell'economia spagnola e del potenziale di crescita a medio termine, consentendo di migliorare la produttività di tutti i lavoratori, aumentare le proprie dimensioni, internazionalizzare e rafforzare la sicurezza informatica. Il voucher « Italia digitale » mira a concedere aiuti alle piccole imprese, alle microimprese e ai lavoratori autonomi per l'adozione delle soluzioni di digitalizzazione disponibili sul mercato. I beneficiari riceveranno gli aiuti in base alle loro dimensioni, misurati in base al numero di dipendenti. Per la gestione del programma è prevista la partecipazione di tre tipi di agenti: (1) le aziende beneficiarie (d'ora in poi i beneficiari), che riceveranno aiuto per incorporare le soluzioni digitali, (2) gli abilitatori, che forniranno i servizi corrispondenti o installeranno le soluzioni corrispondenti digitali e (3) i certificatori, che collaboreranno alla gestione dell'aiuto. Il beneficiario, per utilizzare l'aiuto concesso, sceglie una o più soluzioni di digitalizzazione tra quelle disponibili in una piattaforma nazionale chiamata « Catalogo digitale » dove si trovano la fornitura di soluzioni di digitalizzazione degli abilitatori affiliati. A tal fine, il Catalogo offrirà meccanismi per elaborare le richieste dei soggetti che vogliono svolgere il ruolo di abilitatori affinché possano pubblicare in modo trasparente il riferimento alla loro offerta di soluzioni di digitalizzazione in modo che siano accessibili ai beneficiari. Tra le soluzioni di digitalizzazione ammissibili: ampliamento presenza su internet del commercio elettronico, della gestione dei social network, della digitalizzazione delle relazioni con i clienti, dei processi e degli strumenti per l'analisi dei dati aziendali, cosiddetti business intelligence, e dell'analisi dei dati aziendali, cosiddetta analytics, dell'automazione dei processi, dell'implementazione della fatturazione elettronica, dei servizi e degli strumenti per uffici virtuali, delle comunicazioni sicure, della sicurezza informatica e delle soluzioni di intelligenza artificiale. Gli aiuti per l'adozione di soluzioni di digitalizzazione possono essere utilizzati per sostituire soluzioni già adottate dal beneficiario purché rappresentino un miglioramento funzionale. Per ottenere il voucher « Italia digitale » il beneficiario deve compilare un sistema di autovalutazione del livello di digitalizzazione dell'azienda, presente nella piattaforma « Catalogo digitale », che offrirà proposte di soluzioni personalizzate sui bisogni dell'azienda. Le soluzioni offerte devono consentire ai beneficiari di migliorare il proprio livello di maturità digitale e la propria competitività attraverso la digitalizzazione. I beneficiari devono possedere i seguenti requisiti: essere una piccola impresa, una microimpresa o un lavoratore autonomo secondo le definizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014; non essere considerata impresa in crisi; essere in regola con i pagamenti degli adempimenti fiscali e previdenziali; non essere soggetto a nessun altro dei divieti previsti dalla legge generale sui sussidi; non essere soggetto a un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea; non superare il limite dell'aiuto de minimis, oltre ad avere la valutazione del Livello di Maturità Digitale secondo il test diagnostico disponibile sulla piattaforma « Catalogo Digitale ». Al fine di garantire l'efficace erogazione dei servizi, è stabilito che, in generale, gli abilitatori devono possedere i seguenti requisiti: fatturato cumulato di almeno 100.000 euro nei due anni precedenti a decorrere dal momento della presentazione della domanda di adesione, ovvero 50.000 euro nell'anno precedente, a progetti analoghi a quelli da sviluppare per i beneficiari di una qualsiasi delle categorie di soluzioni di digitalizzazione. Allo stesso modo, tra i suoi obblighi c'è quello di impegnarsi a creare in Italia l'occupazione necessaria per la fornitura di servizi; e mantenere la propria sede fiscale e sede per la prestazione di attività soggette a sovvenzione nell'Unione Europea. Le soluzioni proposte dagli Abilitatori per l'inserimento nel Catalogo dovranno anche ottenere l'autorizzazione dei Certificatori, che sono entità pubbliche o private che supportano i Beneficiari nella valutazione delle proprie competenze digitali e gli Abilitatori nel validare le loro offerte da inserire nella piattaforma « Catalogo digitale ». Le modalità tecniche di erogazione del voucher, di realizzazione della piattaforma « Catalogo Digitale », la lista dei Certificatori e le modalità per la loro compensazione saranno dettagliate in un successivo decreto ministeriale emanato dal Ministero delle imprese e del made in Italy entro novanta giorni dalla data di approvazione di questa legge.
L'articolo 3 istituisce il « Fondo Italia 2035 », che vuole alleviare i costi socioeconomici innescati dalla transizione climatica, sostenendo la diversificazione economica, la riconversione dei territori interessati e il sostegno alle filiere dei settori che presentano difficoltà nella riconversione, cosiddetti settori hard to abate – HTA, e dell'automotive. Ciò significa sostenere gli investimenti produttivi nelle PMI, la creazione di nuove imprese, il ripristino ambientale, l'energia pulita, il miglioramento e la riqualificazione dei lavoratori, l'assistenza nella ricerca di lavoro e l'inclusione attiva dei programmi per le persone in cerca di lavoro, nonché il sostegno la trasformazione degli impianti esistenti ad alta intensità di carbonio quando questi investimenti portano a sostanziali riduzioni delle emissioni e alla tutela dei posti di lavoro. Il comma 2 prevede che le somme stanziate permetteranno di avere una leva iniziale da cui poter partire per incrementare la grandezza patrimoniale del fondo attraverso gli investimenti effettuati. In virtù della contrazione del mercato economico finanziario attuale, si stima che gli investimenti effettuati attingendo alle risorse del fondo, a seguito del prospettato superamento delle suddette anomalie, possano fornire prospettive di guadagno con un incremento del fondo stesso, sul lungo periodo, in un range compreso tra il 5 ed il 10 per cento annui. Il comma 3 rimanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, che definisce le condizioni, i criteri e le tipologie di intervento, nonché i veicoli di investimento e la remunerazione del soggetto gestore.
L'articolo 4 introduce importanti disposizioni volte a promuovere l'efficienza energetica e l'uso di fonti di energia rinnovabile nelle PMI, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Il comma 1 introduce un credito di imposta per le piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che effettuano investimenti in impianti solari fotovoltaici e relativi collegamenti alla rete elettrica su edifici destinati ad attività commerciali, industriali, artigianali e assimilabili. Questo incentivo mira a promuovere l'adozione di tecnologie a basso impatto ambientale. Si estende il beneficio anche a spese sostenute per le diagnosi energetiche, cosiddetti audit energetici, e per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica integrati agli impianti. Queste misure sono finalizzate a migliorare l'efficienza energetica e a favorire l'auto-produzione di energia rinnovabile. Inoltre si stabilisce il periodo di validità per l'accesso al credito di imposta, precisando che le spese devono essere sostenute a partire dal 1° gennaio 2025 fino al 30 giugno 2026. Viene definito un meccanismo di pagamento mediante acconti per garantire un effettivo impegno nell'acquisizione degli impianti. Inoltre impone limiti massimi di costi ammissibili, fissati a 2 milioni di euro, e stabilisce aliquote di riconoscimento del credito di imposta in base alla potenza dell'impianto. Questo assicura che il beneficio sia equamente distribuito in relazione alle dimensioni dell'impianto. Richiede alle imprese di fornire una perizia asseverata o un attestato di conformità, rilasciati da professionisti qualificati o enti di certificazione accreditati, a dimostrazione che i beni acquistati rispondano a specifiche tecniche stabilite dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) entro il 31 dicembre 2024. Infine specifica le modalità di utilizzo del credito d'imposta, che può essere impiegato esclusivamente in compensazione, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'utilizzo avverrà in tre quote annuali, a partire dall'anno di entrata in funzione degli impianti. Il secondo comma del presente articolo demanda al Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione di un decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di definire le modalità applicative del beneficio, le procedure per il recupero in caso di utilizzo illegittimo e ulteriori disposizioni per contenere la spesa entro i limiti stabiliti. Il terzo comma riguarda le coperture finanziarie, mentre il quarto comma chiarisce che le disposizioni di cui al comma 1 dovranno essere applicate nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativamente agli aiuti « de minimis », garantendo così la conformità alle normative europee in materia di aiuti di Stato.
L'articolo 5 introduce il credito d'imposta « formazione futuro », una misura mirata a promuovere e sostenere le attività di formazione nelle imprese, indipendentemente dalla loro natura giuridica, settore di operatività o regime contabile adottato. L'obiettivo principale è quello di stimolare la crescita delle competenze e la qualificazione del personale dipendente, favorendo così il processo di trasformazione tecnologica e digitale del tessuto produttivo del Paese. Le misure previste sono attentamente modulate in base alla dimensione dell'impresa, garantendo un sostegno mirato e proporzionato alle realtà economiche coinvolte. La disciplina del credito d'imposta rispetta le normative europee in materia di aiuti di Stato e prevede controlli e certificazioni per garantirne la corretta applicazione. Il comma 1 prevede l'attribuzione di un credito d'imposta denominato « formazione futuro » a tutte le imprese che sostengono spese per attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Il beneficio riguarda esclusivamente il costo aziendale del personale dipendente impiegato in tali attività. Il comma 2 stabilisce le percentuali e i limiti massimi del credito d'imposta in base alla dimensione delle imprese. Le piccole imprese beneficiano di una percentuale del 50 per cento sulle spese ammissibili, con un limite massimo annuale di 300.000 euro. Le medie imprese hanno una percentuale del 40 per cento e un limite di 250.000 euro, mentre le grandi imprese ricevono il 30 per cento con un massimo di 250.000 euro. Tuttavia, per i lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, la misura del credito d'imposta è aumentata al 60 per cento. Il comma 3 prevede un aumento delle aliquote del credito d'imposta per le piccole e medie imprese che investono nella qualificazione delle competenze del personale nel contesto della trasformazione tecnologica e digitale. In particolare, le aliquote aumentano rispettivamente al 70 per cento e al 50 per cento per le attività formative erogate da Università, Centri di competenza ad alta specializzazione, cosiddetti Competence center, istituti tecnici superiori (ITS) e centri di elevata capacità di innovazione. Il comma 4 specifica che sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle conoscenze in materia di tecnologie legate alla transizione digitale e ecologica. Il comma 5 esclude l'ammissibilità delle attività di formazione ordinarie o periodiche organizzate dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione. Il comma 6 stabilisce che il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese ammissibili. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il comma 7 assicura che l'incentivo sia conforme ai limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, e nello specifico dall'articolo 31 del medesimo regolamento che disciplina gli aiuti alla formazione. Il comma 8 esclude l'applicazione del credito d'imposta alle imprese in difficoltà, come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Inoltre, l'effettiva fruizione del credito d'imposta è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il comma 9 prevede che i costi siano certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Le imprese con bilancio revisionato sono esentate dagli obblighi previsti. Il comma 10 stabilisce che nel caso in cui il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti richiesti per il rilascio della certificazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, sono considerate ammissibili anche quelle commissionate agli ITS. Il comma 11 impone alle imprese che usufruiscono del credito d'imposta di effettuare una comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine di consentire il monitoraggio dell'andamento e dell'efficacia della misura. Il comma 13 autorizza la spesa necessaria all'attuazione delle disposizioni previste al presente articolo per l'anno 2024.
L'articolo 6 mira a promuovere lo sviluppo delle competenze necessarie per affrontare la transizione digitale ed ecologica, al fine di migliorare la qualità e la competitività del lavoro in Italia. Con l'istituzione del « Fondo intelligenza naturale » nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si intende fornire un solido supporto finanziario per la formazione dei lavoratori. L'obiettivo primario del « Fondo intelligenza naturale » è di potenziare le competenze dei lavoratori, ridurre le disuguaglianze sociali e promuovere la competitività economica. Con un finanziamento di 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, il Fondo si prefigge di coprire i costi legati all'addestramento, inclusi i contributi previdenziali e assistenziali. Il comma 2 prevede che il Fondo finanzierà corsi di formazione che portano all'ottenimento di certificazioni direttamente connesse allo sviluppo di competenze necessarie per affrontare le sfide della transizione digitale ed ecologica. Per garantire l'efficacia dell'intervento, è prevista la partecipazione dei Programmi operativi nazionali e regionali di Fondo sociale europeo, dei Fondi paritetici interprofessionali e del Fondo per la formazione e l'integrazione del reddito dei lavoratori. Questi programmi possono destinare una quota delle proprie risorse all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Secondo il comma 4, anche tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato, possono contribuire al « Fondo intelligenza naturale ». Il comma 5 prevede che i corsi di formazione che desiderano usufruire del « Fondo intelligenza naturale » devono presentare la loro offerta su una piattaforma nazionale pubblica, accessibile a tutti e integrata con l'applicazione dei servizi pubblici denominata « App IO ». Questa trasparenza assicura l'accessibilità e l'equità nell'offerta di formazione. L'elenco delle certificazioni idonee è determinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di una valutazione accurata delle esigenze del mercato del lavoro. Questo elenco sarà aggiornato ogni sei mesi per garantire la sua attualità e rilevanza (comma 6).
Infine, l'articolo 7 reca la copertura finanziaria del disegno di legge in esame.
Art. 1.
(Credito destinazione futuro)
1. Alle imprese che, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, effettuano investimenti in beni e servizi tecnologicamente avanzati e green, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite dei costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, del 10 per cento del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite dei costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 si applica a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile di determinazione del reddito ai fini fiscali.
3. Le spese ammissibili sono individuate con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con priorità per quelle legate al raggiungimento di alcuni obiettivi di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti e processi di innovazione aperta, cosiddetti open innovation, in linea con gli obiettivi europei.
4. In relazione agli investimenti di cui al presente articolo, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che l'investimento effettuato abbia fatto raggiungere gli obiettivi di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti e processi di open innovation.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 7.
7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
Art. 2.
(Voucher Italia digitale)
1. Al fine di favorire la digitalizzazione delle piccole imprese, delle microimprese e dei lavoratori autonomi, la modernizzazione dell'economia e il potenziale di crescita a medio termine, nonché di migliorare la produttività dei fattori, la crescita dimensionale, l'internazionalizzazione e la sicurezza informatica, è istituito, a decorrere dall'anno 2025, il voucher Italia digitale. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
2. Il voucher di cui al comma 1 è uno strumento riconosciuto alle piccole imprese, alle microimprese e ai lavoratori autonomi che contiene l'obbligo di essere accettato dai soggetti abilitatori di cui al comma 3 come corrispettivo a fronte della cessione di soluzioni e servizi di digitalizzazione. L'importo del voucher è parametrato in base alle dimensioni dell'impresa e al numero dei suoi dipendenti.
3. Ai fini della concessione del voucher di cui al comma 1, è istituita, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la piattaforma nazionale « Catalogo digitale » nella quale sono rese disponibili dalle imprese fornitrici interessate, in qualità di soggetti abilitatori affiliati, le soluzioni e i servizi di digitalizzazione o di installazione di soluzioni digitali. I beneficiari, anche avvalendosi di soggetti qualificati che collaborano alla gestione dell'aiuto, possono scegliere tra una o più soluzioni e servizi di digitalizzazione tra quelle disponibili nel catalogo.
4. Ai fini dell'utilizzo del voucher di cui al comma 1, il Catalogo digitale mette a disposizione meccanismi per elaborare le richieste dei soggetti che vogliono svolgere il ruolo di abilitatori affiliati e per pubblicare in modo trasparente il riferimento alla loro offerta di soluzioni di digitalizzazione accessibili alle imprese che intendano avvalersene.
5. I servizi e le soluzioni di digitalizzazione ammissibili riguardano l'ampliamento della presenza su internet, del commercio elettronico, della gestione dei social network, della digitalizzazione delle relazioni con i clienti, dei processi e degli strumenti per l'analisi dei dati aziendali, cosiddetti business intelligence, e dell'analisi dei dati aziendali, cosiddetta analytics, dell'automazione dei processi, dell'implementazione della fatturazione elettronica, dei servizi e degli strumenti per uffici virtuali, delle comunicazioni sicure, della sicurezza informatica e delle soluzioni di intelligenza artificiale. Gli aiuti per l'adozione di soluzioni di digitalizzazione possono essere utilizzati anche per sostituire soluzioni già adottate dal beneficiario purché rappresentino un miglioramento funzionale.
6. Per usufruire del voucher di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria deve compilare un sistema di autovalutazione del livello di digitalizzazione dell'azienda stessa, necessario all'accesso dei servizi e delle soluzioni disponibili sulla piattaforma nazionale « Catalogo digitale » e alla conseguente scelta, con utilizzo del corrispettivo del voucher, delle migliori soluzioni per l'azienda volte a migliorare il proprio livello di maturità digitale e la propria competitività attraverso la digitalizzazione.
7. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il riconoscimento del voucher di cui al comma 1, parametrati in base alla dimensione delle imprese e al numero dei dipendenti occupati.
Art. 3.
(Fondo Italia 2035)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il « Fondo Italia 2035 », con dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032, al fine di alleviare i costi socioeconomici innescati dalla transizione climatica e sostenere la diversificazione economica, la riconversione dei territori interessati e il sostegno alle filiere dei settori che presentano difficoltà nella riconversione, cosiddetti settori hard to abate (HtA), e del settore dell'automotive, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale nazionale, anche in riferimento al sostegno degli investimenti produttivi nelle piccole e medie imprese (PMI), della creazione di nuove imprese, del ripristino ambientale, dell'energia pulita, del miglioramento e della riqualificazione dei lavoratori, dell'assistenza nella ricerca di lavoro e dell'inclusione attiva dei programmi per le persone in cerca di lavoro, nonché della trasformazione degli impianti esistenti ad alta intensità di carbonio, allo scopo di ridurre le emissioni e assicurare la tutela dei posti di lavoro.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:
a) hanno sede legale in Italia;
b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.
3. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.
Art. 4.
(Credito d'imposta alle PMI
per installazione fotovoltaico)
1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1055, sono inseriti i seguenti:
« 1055-bis. Alle piccole e medie imprese come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che effettuano spese per l'acquisto e l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, agricole, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici stessi, il credito di imposta è riconosciuto nella misura di cui al comma 1055-quinquies.
1055-ter. Il credito di imposta di cui al comma 1055-bis spetta anche per le spese sostenute per la realizzazione della diagnosi energetica, cosidetto audit energetico, funzionale all'individuazione delle caratteristiche energetiche dell'impresa, la rimozione dell'amianto nonché per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica integrati agli impianti.
1055-quater. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter spetta per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 30 giugno 2026, ovvero entro il 31 dicembre 2026, a condizione che entro la data del 30 giugno 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
1055-quinquies. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter si applica nel limite massimo di costi ammissibili complessivi pari a 2 milioni di euro e secondo le seguenti aliquote:
a) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile fino a 50 kilowatt (kW), l'aliquota è pari all'80 per cento della spesa complessiva sostenuta;
b) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 51 a 100 kW, l'aliquota è pari all'65 per cento della spesa complessiva sostenuta;
c) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 101 a 200 kW, l'aliquota è pari all'50 per cento della spesa complessiva sostenuta.
1055-sexies. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1055-bis e 1055-ter, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche definite dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) entro il 31 dicembre 2024.
1055-septies. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni ».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
Art. 5.
(Credito formazione futuro)
1. Alle imprese che, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, effettuano spese per attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, è attribuito un credito d'imposta, denominato « formazione futuro », per le spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 4.
2. Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2018, n. 49.
3. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dal comma 2, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate da Università, Centri di competenza ad alta specializzazione, cosiddetti Competence center, istituti tecnici superiori (ITS), centri di elevata capacità di innovazione.
4. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie legate alla transizione digitale e a quella ecologica. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli ambiti e le attività ammissibili nonché i criteri e le modalità per la certificazione dell'acquisizione o del consolidamento delle competenze da parte dei soggetti che svolgono le attività formative.
5. Non si considerano attività ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute, sicurezza sul luogo di lavoro e protezione dell'ambiente nonché a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
7. L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.
8. Ferma restando l'esclusione delle imprese in difficoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
9. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio d'esercizio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e quelli previsti dal codice etico della Federazione internazionale dei commercialisti (International federation of accountants-IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese soggette a revisione legale dei conti sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.
10. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli ITS.
11. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al solo fine di consentire al Ministero delle imprese e del made in Italy di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta di cui al comma 1 sono tenute a effettuare una comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy. Con decreto direttoriale sono stabiliti dal Ministero delle imprese e del made in Italy il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
12. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.
13. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 6.
(Fondo intelligenza naturale)
1. Al fine di migliorare le competenze dei lavoratori, ridurre le disuguaglianze sociali e promuovere la competitività economica e la salvaguardia dei lavoratori, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il « Fondo Intelligenza naturale », con dotazione iniziale pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono interamente destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) per la copertura degli oneri relativi all'organizzazione di corsi di formazione, finalizzati al rilascio di certificazioni attestanti lo sviluppo di competenze dei lavoratori necessarie per affrontare la transizione digitale ed ecologica, nonché per la copertura degli oneri relativi alle ore di formazione professionale dei lavoratori, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.
3. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono contribuire, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi operativi nazionali e regionali di Fondo sociale europeo, i fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e l'integrazione del reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, destinando ad ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.
4. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono altresì contribuire tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica e dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.
5. Ai fini dell'erogazione dei corsi di formazione di cui al comma 2, le relative offerte formative sono presentate ad ANPAL tramite una piattaforma nazionale pubblica, integrata con l'applicazione dei servizi pubblici denominata « App IO », con oneri a carico del Fondo di cui al comma 1, da attivare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. L'elenco delle certificazioni rilasciate al termine dei corsi di formazione di cui al comma 2 è individuato, previa valutazione dei fabbisogni relativi al mercato del lavoro da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'ANPAL, ed è aggiornato con cadenza semestrale.
Art. 7.
(Copertura finanziaria)
1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a pari a 850 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.600 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a 1.250 milioni di euro per l'anno 2028, a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 2.
2. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono adottati disposizioni regolamentari e provvedimenti amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 850 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.600 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a 1.250 milioni di euro per l'anno 2028, a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata derivanti dalla lotta all'evasione e dalla rimodulazione ed eliminazione dei sussidi ambientali dannosi (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale e, entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 850 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.600 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a 1.250 milioni di euro per l'anno 2028, a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032.