Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2024
Modifica all'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di compenso dell'esperto o dello stimatore
Onorevoli Senatori. – La legge 6 agosto 2015, n. 132, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, è intervenuta sulle modalità di liquidazione dei compensi dell'ausiliario del giudice che opera in sede di procedure esecutive immobiliari (esperto o estimatore).
In particolare, con il presente disegno di legge si intende abrogare il terzo comma dell'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dall'articolo 14, comma 1, del citato decreto-legge n. 83 del 2015, in cui si prevede che all'esperto o all'estimatore venga liquidato un compenso sulla scorta del ricavato della vendita, anziché sulla base del valore di stima (come già previsto dall'articolo 13 del decreto del Ministro della giustizia del 30 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2002) e che, prima della vendita, non possano essere liquidati acconti in misura superiore al 50 per cento del compenso calcolato sul valore di stima.
Inoltre l'articolo 568 del codice di procedura civile impone all'esperto di elaborare la stima del valore dell'immobile in base al valore di mercato a cui dovrà essere ancorata la liquidazione e non già al presumibile valore di realizzo del bene, tenendo conto che il valore di vendita, nell'ambito delle procedure esecutive e concorsuali, non è prevedibile ed è condizionato da fattori imponderabili da parte dell'esperto. Non si ritiene opportuno far gravare su quest'ultimo l'alea degli eventi che possono incidere sul valore finale di aggiudicazione e che non dipendono dalla sua condotta, o dalle sue capacità estimative, e che tramuterebbe l'obbligazione del professionista, che si configura come obbligazione di mezzi, in una obbligazione di risultato.
Art. 1.
1. All'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, il comma terzo è abrogato.