Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 1050
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa della senatrice CUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 FEBBRAIO 2024

Disposizioni in materia di matrimonio egualitario

Onorevoli Senatori. – A oggi il matrimonio egualitario è permesso in molti Paesi del mondo (Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Cuba, Costa Rica, Danimarca, Ecuador, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Portogallo, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d'America, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Taiwan e Uruguay, da ultimo Grecia) e nella componente europea del Regno dei Paesi Bassi, mentre nelle altre sue tre nazioni costitutive (Aruba, Curaçao e Sint Maarten) così come in Israele, pur non essendo il matrimonio disciplinato per legge, è permesso alle coppie dello stesso sesso coniugate altrove di registrare il proprio matrimonio.
Estonia e Armenia riconoscono i matrimoni omosessuali celebrati all'estero sotto alcuni aspetti.
In altri Paesi, come Italia, Cipro, Croazia, Estonia, Liechtenstein, Monaco, Montenegro, Repubblica Ceca, San Marino e Ungheria esistono discipline diverse dal matrimonio.
Esiste per le coppie omosessuali la facoltà di accedere alle unioni civili, con inclusa o non inclusa la possibilità di adottare il configlio (stepchild adoption).
Secondo il rapporto della regione europea dell'Associazione internazionale lesbiche e gay (ILGA-Europe) del 2022, l'Italia si classifica 33ª su 49 Paesi europei in relazione ai diritti delle persone omosessuali.
I cittadini italiani omosessuali affrontano ostacoli dal punto di vista legale non incontrati da cittadini non omosessuali in relazione alle adozioni e al riconoscimento del matrimonio egualitario, a causa della mancanza di specifiche norme nel Paese. Anche se le discriminazioni in ambito lavorativo basate sull'orientamento sessuale siano vietate dal 2003, in attuazione di una direttiva dell'Unione europea, nessun'altra legge nazionale contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale o l'identità di genere è stata al momento introdotta ampliando il divieto di discriminazione negli altri settori.
L'opinione pubblica sull'omosessualità è di solito considerata sempre più liberale, più o meno in linea con la media europea. Nonostante questo, nel Paese sono ancora numerosi i casi di discriminazione nei confronti delle persone omosessuali.
Secondo un sondaggio realizzato dall'Istituto di studi politici, economici e sociali (Eurispes) nel 2022, la maggioranza degli italiani è a favore delle unioni civili (68 per cento) e del matrimonio egualitario (62 per cento), mentre il 48,3 per cento è a favore dell'adozione congiunta da parte di coppie dello stesso sesso.
La giurisprudenza in Italia non proibisce espressamente aggregazioni familiari formalizzate dello stesso sesso. La Suprema Corte di Cassazione, in proposito, con una sentenza del 15 marzo 2012 stabilì che, anche a fronte del rifiuto della richiesta di riconoscimento di un matrimonio omosessuale contratto all'estero, nell'ordinamento giuridico italiano la diversità di sesso dei nubendi non è presupposto indispensabile, naturalistico, del matrimonio, aggiungendo che nulla osta in modo che il Parlamento legiferi in favore di queste formazioni familiari, come anche ribadito nella successiva ordinanza n. 14329 del 2013, nella quale fu stabilita l'illiceità dell'annullamento automatico del matrimonio in caso di cambio di sesso di uno dei coniugi.
Nonostante l'inesistenza di divieti, il Paese non ha una legislazione che disciplini in modo esplicito il matrimonio. La legge 20 maggio 2016, n. 76, cosiddetta legge Cirinnà dal nome della proponente, recante « Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze », permette alle coppie dello stesso sesso di registrare la propria unione alla presenza di un ufficiale di stato civile e da questo atto fare derivare una serie di diritti e doveri reciproci, morali e patrimoniali. La versione finale della legge fu modificata rispetto al disegno originale che prevedeva, insieme a una serie di situazioni giuridiche simili a quelle previste per il matrimonio, il dovere di fedeltà tra i componenti dell'unione civile e la possibilità di adottare il configlio, sul quale tra le varie componenti non si trovò accordo. In corso di anno l'adozione del configlio fu ammessa attraverso un parere positivo della prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione.
Da giugno 2016 le coppie dello stesso sesso residenti in Italia possono dunque accedere alle unioni civili. La prima volta che in Italia si parlò di celebrazioni di unioni tra persone dello stesso sesso avvenne nel settembre 1976, con Massimo Consoli, il quale « celebrò » una sorta di « matrimonio laico » per alcune coppie. Il 27 giugno 1992, Paolo Hutter celebrò a Milano le prime unioni civili simboliche in Italia. Nonostante si discutesse di un'ipotetica istituzione delle unioni civili in Italia sin dal 1986, con una prima proposta di legge del febbraio 1988, fu dopo 30 anni di proposte discusse e bocciate in Parlamento che una legge vide la luce. Nel 2021 in Italia, il Senato ha bocciato la proposta di legge contro l'omobitransfobia, lasciando senza tutele e protezione dalle violenze omobitransfobiche le persone LGBT+. In Italia oltre 100.000 bambini crescono con genitori LGBT+, molte volte figli di relazioni precedenti. Le unioni civili non consentono di riconoscere le famiglie, mettendo a rischio la serenità e il futuro del minore, il rischio di togliere i figli in caso di morte del coniuge è alto, il minore rischia di essere allontanato da chi lo ha cresciuto e accudito negli anni precedenti.
Inoltre, le unioni non garantiscono alle coppie gli stessi diritti del matrimonio sia in Italia e sia all'estero. I diritti dei minori, prima di tutto: in Italia i diritti delle famiglie non sono uguali, per i genitori LGBT+ non è possibile nemmeno riportare sul documento d'identità lo stato di genitore di un minore, minori che vivono e crescono già nelle famiglie definite arcobaleno.
Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia deve essere garantito a tutti i cittadini della Repubblica Italiana, senza nessuna discriminazione e disuguaglianza. A imporlo è la lettura sistematica dell'articolo 3 della Costituzione in combinato disposto con gli articoli 2 e 29 della Costituzione. Questo disegno di legge attua l'eguaglianza del matrimonio civile riconoscendo alle coppie formate da persone di sesso diverso o dello stesso sesso la possibilità di accedervi con i medesimi requisiti ed effetti stabiliti dalla legge. In questo modo si pone fine all'esclusione inaccettabile delle persone omosessuali dal matrimonio, che il nostro ordinamento riconosce come diritto fondamentale (articoli 2 e 29 Costituzione; Corte costituzionale, sentenze n. 445 del 2002 e n. 245 del 2011; articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; articolo 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).
Come tutti i diritti fondamentali anche il matrimonio è universale e inalienabile (articolo 2 Costituzione), il che impedisce di negarne a qualunque essere umano il riconoscimento e la garanzia sulla base di una caratteristica personale, qual è – in questo caso – l'orientamento sessuale.
Il fatto che fino a oggi alle persone omosessuali sia stato impedito l'accesso al matrimonio ha prodotto e produce effetti negativi che si riverberano su tutti i beni e i bisogni essenziali delle loro vite, dal momento che i diritti fondamentali hanno la caratteristica di essere indivisibili e la privazione di uno solo di essi costituisce una minaccia e comporta la violazione di tutti gli altri.
La presente proposta di legge rende il matrimonio accessibile anche alle coppie formate da persone dello stesso sesso, nel solco di una mutata coscienza sociale e, soprattutto, dei princìpi della Costituzione, che affermano l'uguaglianza e la pari dignità, il divieto di discriminazione e la promozione e la tutela dei diritti fondamentali della persona in tutte le formazioni sociali in cui svolge la sua personalità. È importante sottolineare che questa diversità di trattamento giuridico è stabilita unicamente in base a una caratteristica personale, qual è l'orientamento sessuale, che l'articolo 3 della Costituzione impedisce di prendere come elemento di discriminazione normativa tra le persone.
Non operare questa apertura avrebbe il significato di tollerare il pregiudizio e la discriminazione in relazione a un diritto, quello di sposarsi, che la Costituzione e le convenzioni internazionali inseriscono tra quelli fondamentali. La libertà di contrarre matrimonio costituisce un diritto fondamentale della persona riconosciuto dall'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti umani dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, adottata a Parigi il 10 dicembre 1948, dall'articolo 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del 12 dicembre 2009.
Non esiste dunque alcuna ragione per non equiparare le famiglie composte da persone dello stesso sesso a quelle composte da persone di sesso diverso, in ordine al diritto all'adozione. Per portare alla piena uguaglianza di tutte le persone, al di là dell'orientamento sessuale, di fronte alla legge e, nello specifico, al diritto di famiglia, una volta assicurato l'accesso al diritto al matrimonio per le coppie composte da persone dello stesso sesso, non ha senso prevedere la permanenza di una regolamentazione speciale per le sole unioni omosessuali. Dunque, proprio in una logica antidiscriminatoria, la presente proposta di legge prevede che la piena equiparazione rispetto al diritto al matrimonio di persone eterosessuali e omosessuali porti alla contestuale abrogazione della disciplina delle unioni civili introdotta dall'articolo 1, commi da 1 a 35, della legge n. 76 del 2016 e disciplinata con i decreti legislativi 19 gennaio 2017, numeri 5, 6 e 7.
Allo stesso tempo, anche in questo caso su di un piano di perfetta uguaglianza, è previsto che sia alle coppie omosessuali che alle coppie eterosessuali continuino ad applicarsi le norme in materia di convivenze di fatto, di cui all'articolo 1, commi 36 e seguenti, della medesima legge n. 76 del 2016.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Matrimonio egualitario)

1. Dopo l'articolo 90 del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 90-bis. – (Matrimonio egualitario) – Il matrimonio può essere contratto da persone di sesso diverso o dello stesso sesso con i medesimi requisiti ed effetti ».

Art. 2.

(Modifiche al codice civile)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 107, primo comma, le parole: « rispettivamente in marito e in moglie » sono sostituite dalle seguenti: « reciprocamente come coniugi »;

b) all'articolo 108, primo comma, le parole: « rispettivamente in marito e in moglie » sono sostituite dalle seguenti: « reciprocamente come coniugi »;

c) all'articolo 143, primo comma, le parole: « il marito e la moglie » sono sostituite dalle seguenti: « i coniugi indipendentemente dal sesso »;

d) l'articolo 143-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 143-bis. – (Cognome dei coniugi) – I coniugi possono conservare i propri cognomi o adottare un cognome comune formato dall'unione di uno dei cognomi dell'uno con uno dei cognomi dell'altro. Ciascuno dei coniugi conserva il cognome comune durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

Il cognome comune si perde in caso di divorzio »;

e) l'articolo 156-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 156-bis. – (Cognome del coniuge) – Il giudice può vietare al coniuge l'uso del cognome dell'altro coniuge o del cognome comune quando tale uso sia per lo stesso gravemente pregiudizievole ».

Art. 3.

(Adozione da parte di coppie dello stesso sesso)

1. Ai fini della legge 4 maggio 1983, n. 184, i matrimoni tra persone dello stesso sesso di cui all'articolo 90-bis del codice civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, e le unioni civili di cui legge 20 maggio 2016, n. 76, sono equiparati al matrimonio tra persone di sesso diverso.

Art. 4.

(Modifica al codice di procedura civile)

1. All'articolo 51, primo comma, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile, le parole: « o la moglie » sono sostituite dalle seguenti: « o il coniuge ».

Art. 5.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) i commi da 1 a 35 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76;

b) il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5;

c) il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 6;

d) il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 7.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1.

Art. 6.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni vigenti in materia di matrimonio e di adozione, dovunque contenute in leggi, decreti e regolamenti, si applicano indipendentemente dal sesso dei coniugi, ove non diversamente stabilito.

2. Fatto salvo quanto disposto dalle disposizioni di cui all'articolo 2, le parole: « marito e moglie », ovunque ricorrano in leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite ai coniugi, senza distinzione di sesso, a esclusione delle disposizioni che dispongono la parità di trattamento tra uomo e donna.

3. Le amministrazioni pubbliche procedono a modificare le espressioni « marito e moglie » in « coniuge » o « coniugi » ovunque ricorrano in atti, certificati, modulistica e siti internet istituzionali.

4. Possono essere trascritti in Italia i matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, anche se celebrati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Gli effetti di questi ultimi sono fatti salvi dal momento della celebrazione.

5. Possono essere convertite in matrimonio le unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, contratte in Italia, tra persone dello stesso sesso, prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'istanza deve essere presentata da entrambe le parti dell'unione civile al comune in cui è avvenuta l'iscrizione o la trascrizione dell'atto sui registri di stato civile.