Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2024
Istituzione dell'albo degli acconciatori professionali
Onorevoli Senatori. – Il motivo alla base della presentazione del presente disegno di legge va ricercato nell'intento di salvaguardare la qualità professionale degli acconciatori, nonché di garantire la clientela – e quindi i consumatori – circa i servizi offerti dai professionisti del settore.
Gli effetti dell'attività dell'acconciatore riguardano non solo l'estetica, ma anche la salute delle persone. I parrucchieri infatti somministrano trattamenti che possono prevedere l'utilizzo di prodotti cosmetici, definiti ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, per la colorazione e la decolorazione dei capelli: ogni acconciatore deve quindi possedere adeguate conoscenze tecniche, che possono essere acquisite solo con un adeguato livello di formazione e un aggiornamento costante.
Perciò è di fondamentale importanza per il cliente affidarsi a persone preparate e professionali e non a soggetti che, senza una necessaria formazione, esercitano questa attività « abusivamente », visto il proliferare incontrollato dell'offerta di questi servizi.
La piaga dell'abusivismo è in continua espansione nel settore dei servizi alla persona. Da dati ISTAT, elaborati nel 2022 dal Centro studi della Confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole e medie imprese (CNA), risulta il dilagare di questo fenomeno, che mette a repentaglio la salute dei cittadini e la tenuta degli operatori che rispettano le regole. Il tasso di irregolarità degli acconciatori e dei centri estetici risulta pari al 27,6 per cento.
Appare quindi di estrema importanza istituire un albo degli acconciatori professionali, che garantisca la formazione e la preparazione adeguate dei soggetti iscritti, a tutela del consumatore e della concorrenza.
Inoltre l'iscrizione all'albo offre al cliente la garanzia che il proprio acconciatore sia in possesso dei necessari requisiti, quali il superamento dell'esame tecnico-pratico previsto dell'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, la frequenza di appositi corsi di formazione e l'esercizio della professione per un adeguato periodo di tempo, tutti requisiti richiesti dalla legge n. 174 del 2005 per esercitare la professione di acconciatore.
L'iscrizione all'albo non è obbligatoria e non costituisce una condizione per lo svolgimento della professione di acconciatore, ma rappresenta un elemento di riconoscimento e di affidabilità su cui fondare l'attività professionale. È per questo che, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabilite le modalità più idonee per portare a conoscenza dei clienti e pubblicizzare l'iscrizione all'albo di un determinato acconciatore, in quanto valore aggiunto per la sua attività.
Si prevede inoltre un adeguato sistema di aggiornamento, non solo per rimanere costantemente al corrente delle nuove tecniche di lavoro, ma anche per assicurare ai clienti un'offerta di qualità sempre più alta. Pertanto, è stato disposto l'obbligo di frequenza di corsi di aggiornamento, pena la cancellazione dall'albo.
Essendo da tempo viva l'esigenza di un albo per gli acconciatori per tutte le evidenti ragioni suesposte, si auspica l'approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.
Art. 1.
(Istituzione dell'albo
degli acconciatori professionali)
1. Al fine di promuovere e di accrescere la qualità dei servizi offerti ai propri clienti è istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, l'albo degli acconciatori professionali, di seguito denominato « albo ».
2. All'albo sono iscritti, su loro richiesta, gli acconciatori in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2.
3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy pubblica l'albo in una pagina dedicata e facilmente accessibile del proprio sito internet istituzionale.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di formazione e di tenuta dell'albo.
5. Il decreto di cui al comma 4 del presente articolo stabilisce, altresì, le modalità relative alla presentazione della domanda di iscrizione all'albo, allo svolgimento periodico dei corsi di aggiornamento formativo di cui all'articolo 3, nonché le modalità di accreditamento presso le regioni ai fini di cui all'articolo 3, comma 2, e di controllo del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità più idonee per portare a conoscenza dei clienti e pubblicizzare l'iscrizione all'albo di un determinato acconciatore.
6. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 2.
(Requisiti per l'iscrizione all'albo)
1. L'iscrizione all'albo è riservata agli acconciatori che, oltre a essere in possesso della qualifica professionale di acconciatore, ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, abbiano esercitato continuativamente, per un periodo di tempo almeno di tre anni, la professione di acconciatore di 1° livello, come definita al comma 2 del presente articolo, e siano in possesso di un titolo valido attestante l'esercizio dell'attività professionale.
2. Sono definiti acconciatori di 1° livello gli acconciatori in grado di proporre alla clientela le prestazioni più conformi e funzionali alle caratteristiche dell'aspetto, secondo i canoni delle mode e del costume e funzionali alle esigenze igieniche. Gli acconciatori di 1° livello sono in grado di eseguire permanenti sui capelli corti e lunghi utilizzando diversi sistemi, di applicare tinture nelle varie gamme di colore e, di effettuare decolorazioni la cui miscela, da loro stessi preparata, deve corrispondere alle necessità occorrenti a quella determinata qualità fisica di capelli, di eseguire mèches, pettinature di fantasia sui capelli di diversa lunghezza, acconciature da modello, disegno, stampa e fotografia, ondulazioni a ferro e a phon su capelli lunghi e corti, lavaggio della testa, trattamento igienizzato del cuoio capelluto, massaggio drenante e con mezzi meccanici della cute, nonché tutte le tecniche di taglio, di preparazione di toupé e di parrucche e loro applicazione previo adattamento del cuoio capelluto e pettinatura sui manichini. Sono altresì definiti acconciatori di 1° livello gli acconciatori in grado di eseguire il taglio della barba intera con la sola forbice in tutte le forme e il taglio dei capelli in qualunque foggia, compreso il taglio scolpito a rasoio con acconciatura ad aria calda.
Art. 3.
(Corsi di aggiornamento formativo)
1. Al fine di mantenere l'iscrizione presso l'albo, gli iscritti hanno l'obbligo di partecipare periodicamente ai corsi professionali di aggiornamento formativo riconosciuti dagli organi pubblici competenti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 174.
2. La formazione di cui al comma 1 è svolta da soggetti accreditati presso le regioni o in possesso di certificazione ai sensi delle norme ISO 90001/2000, e può essere svolta altresì nelle modalità della formazione a distanza, ad esclusione dei corsi di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 17 agosto 2005, n. 174.
3. I soggetti iscritti all'albo sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento di cui al presente articolo per una durata complessiva di venti ore ogni due anni.
4. I corsi di aggiornamento di cui al presente articolo riguardano le seguenti materie:
a) l'approfondimento della normativa vigente relativa al settore e all'utilizzo di prodotti cosmetici definiti ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, e di macchinari tecnici;
b) lo svolgimento di una formazione pratica per almeno il 50 per cento del monte ore previste dal comma 3;
c) la presentazione e la spiegazione di tecniche innovative.
5. Al momento dell'iscrizione ai corsi di aggiornamento di cui al presente articolo i soggetti partecipanti forniscono la documentazione attestante la qualifica di acconciatore e l'iscrizione all'albo.
6. I soggetti esercenti i corsi di aggiornamento di cui al presente articolo rilasciano ai partecipanti un attestato di partecipazione, con l'indicazione delle ore fruite, degli argomenti e delle materie svolte durante i corsi formativi.
7. La mancata frequenza ai corsi di aggiornamento di cui al presente articolo comporta la cancellazione dall'albo.