Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 975
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore PAROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 2023

Istituzione della professione sanitaria di odontotecnico

Onorevoli Senatori. – Il settore dell'odontotecnica è rappresentato da oltre 23.000 addetti operativi in circa 13.000 laboratori.
Da anni le associazioni di categoria evidenziano le difficoltà incontrate nell'esercizio di tale professione a causa del fatto che la disciplina di settore risale al regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, che la definisce come « arte ausiliaria delle professioni sanitarie », nonché a causa dell'esercizio abusivo della professione odontotecnica, aggravato dal recente sviluppo di nuove tecnologie che consentono la fabbricazione di dispositivi anche da parte di soggetti non abilitati.
Più volte le associazioni odontotecniche hanno evidenziato come tale normativa sia fondata un'immagine obsoleta dell'odontotecnico determinando, da un lato, un'ingiustificata compressione del ruolo professionale e, dall'altro, risultando inadeguata a tutelare la salute dei pazienti.
L'inquadramento giuridico della professione di odontotecnico, che si consegue al termine di un percorso di studi con il conseguimento di un diploma professionale di scuola secondaria di secondo grado presso istituti professionali, risale, appunto, al citato regolamento di cui al regio decreto n. 1334 del 1928. Questa situazione di mancato aggiornamento normativo non ha permesso di riconoscere appieno la professionalità di natura tecnica e la responsabilità di questa professione che concorre al benessere della persona, valorizzandone le condizioni giuridiche, professionali ed economiche.
Come la categoria degli odontotecnici ha spesso evidenziato, la realizzazione di dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico e l'utilizzo di strumenti ed attrezzature dentali richiedono una competente formazione scientifica. L'odontotecnico è un tecnico che opera con tecnologie avanzatissime e si aggiorna costantemente per poter realizzare manufatti protesici che rispettino la salute dell'utente finale senza arrecargli danni.
L'odontotecnico ha conoscenze di anatomia, fisiologia e biomeccanica dell'apparato masticatorio, e costruisce apparecchi di protesi dentaria fissa o mobile, impiegando i materiali usati nell'arte odontotecnica, sulla base di modelli tratti da impronte fornite da medici odontoiatri, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire. Egli deve conoscere la tecnologia riguardante la lavorazione delle leghe nobili speciali, delle resine, delle porcellane e degli altri materiali ausiliari; deve saper realizzare le moderne protesi dentarie con i requisiti biologici, igienici, funzionali, meccanici, estetici; deve essere in grado di allestire e gestire un moderno laboratorio odontotecnico e conoscere le relative norme legislative.
È importante ricordare che secondo la normativa vigente l'odontotecnico non è una professione sanitaria, sebbene sia strettamente legata alla salute della persona. Gli odontotecnici non effettuano una terapia ma realizzano artigianalmente un manufatto, cioè un ausilio terapeutico essenziale per determinate prestazioni odontoiatriche. È opportuno ribadire che, analogamente a quanto avviene in ambito chirurgico, dove le tecnologie scientifiche sono di supporto al chirurgo per ottenere i migliori risultati sul paziente, l'odontotecnico possiede un'alta preparazione tecnica, che è supportata ma non sostituita dall'odontoiatria digitale.
Con il presente disegno di legge, che riprende i contenuti dell'atto Senato n. 2432 presentato nella XVIII legislatura, si intende rafforzare la figura professionale degli odontotecnici, il cui livello di preparazione è aumentato enormemente nel corso degli anni anche in forza di norme nazionali e sovranazionali che conferiscono loro elevate responsabilità in merito alla sicurezza e alla qualità dei dispositivi prodotti. Questo sarebbe il giusto contrappeso per gli oneri e le responsabilità assunti di fatto dagli odontotecnici, senza che siano loro riconosciuti.
L'istituzione della professione sanitaria di odontotecnico è necessaria per arrestare la ormai più che certa estinzione della professione, sottoposta ad una concorrenza dei fabbricanti di protesi che hanno finora approfittato di un vuoto legislativo per introdursi nel mercato della fabbricazione delle protesi dentarie. L'odontotecnico fabbricante, in possesso dei titoli di studio adeguati, è sottoposto alle normative europee in materia di fabbricazione dei dispositivi medici su misura, ed emette certificazioni che consentono al paziente di avere contezza in termini di tracciabilità del processo produttivo, tracciabilità non rispettata dai fabbricanti di protesi, con rischio per la salute dei pazienti.
Ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono state istituite ventidue professioni sanitarie, con l'esclusione inspiegabile degli odontotecnici e degli ottici.
Secondo le disposizioni di cui al presente disegno di legge l'istituzione della professione sanitaria di odontotecnico, al pari delle altre professioni sanitarie regolamentate, prevede il corso di laurea breve istituito presso la facoltà di medicina e chirurgia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della professione sanitaria
di odontotecnico)

1. In deroga a quanto previsto in materia di istituzione di nuove professioni sanitarie dalle leggi 1° febbraio 2006, n. 43, e 11 gennaio 2018, n. 3, la professione di odontotecnico è ricompresa tra le professioni sanitarie dell'area tecnico-assistenziale di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 2000, n. 251.

Art. 2.

(Dispositivi medici su misura)

1. L'odontotecnico è responsabile della produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, da realizzarsi in coerenza con la prescrizione del medico ed esclusivamente all'interno di laboratori odontotecnici in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia.

2. L'odontotecnico, nell'ambito delle proprie competenze:

a) è responsabile dell'organizzazione, della pianificazione e della qualità degli atti professionali svolti;

b) esegue, su indicazione dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, le modifiche sui dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico;

c) svolge attività didattica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. L'odontotecnico esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza, all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private, ovvero in regime di lavoro autonomo.

4. Non spettano all'odontotecnico attività sanitarie di prevenzione, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative.

Art. 3.

(Abilitazione e iscrizione all'albo professionale degli odontotecnici)

1. Al fine di esercitare la professione sanitaria di odontotecnico è necessario essere in possesso del diploma di laurea triennale in odontotecnica, da istituire ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dei decreti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché essere iscritto all'albo professionale degli odontotecnici, da istituire presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato ai sensi della legge 17 aprile 1956, n. 561.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della laurea di cui al comma 1 nell'ambito della facoltà di medicina e chirurgia.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 11 del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, e l'allegato A al decreto del Ministro della sanità 3 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1994.

Art. 5.

(Norma transitoria)

1. Il titolo di odontotecnico, conseguito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché il titolo conseguito dagli iscritti ai corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico, di cui al decreto del Ministro della sanità 23 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, sono equipollenti al diploma di laurea triennale in odontotecnica di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge e sono idonei al proseguimento dell'attività professionale.