Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 2023
Disposizioni per la governance dell'innovazione digitale e tecnologica
Onorevoli Senatori. – L'innovazione tecnologica e digitale costituisce un motore imprescindibile per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese. La competitività delle nostre imprese, nel contesto europeo e globale, il contrasto delle diseguaglianze sociali, la lotta contro il cambiamento climatico, la tutela della salute, attraverso un rafforzamento del sistema sanitario nazionale e la protezione dei diritti fondamentali rappresentano sfide ineludibili che possono essere affrontate in misura più efficace solo attraverso un approccio propositivo e costruttivo, nonchè con conseguenti investimenti nella nuova frontiera della transizione digitale.
Il presente disegno di legge, alla luce delle evidenti carenze di carattere culturale e dei limiti strutturali che sconta il nostro ecosistema produttivo e imprenditoriale, affronta tali limiti e ritardi a partire dalla predisposizione di un nuovo modello di governance del settore.
Soltanto uno Stato innovatore è in grado di mettersi al servizio di imprese e cittadini e di migliorarne le condizioni economiche e sociali.
Nel merito, l'articolo 1 comprende le finalità del presente disegno di legge, orientate a promuovere il potenziamento dell'innovazione tecnologica per far crescere e consolidare la competitività delle nostre imprese sui mercati europei e internazionali, nonché a favorire un'occupazione di qualità e altamente professionale.
Con l'articolo 2 si prevede l'istituzione del Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico. E' fondamentale incentrare su un unico Ministero, dedicato esclusivamente alla promozione della digitalizzazione, delle innovazioni tecnologiche, dell'intelligenza artificiale, una serie di funzioni e compiti oggi ripartiti tra diverse amministrazioni statali. Il Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico avrà tra i suoi compiti anche quello di promuovere studi, indagini e attività interessanti l'innovazione digitale e lo sviluppo tecnologico, nonchè favorire e curare l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea in ambito di tecnologie e soluzioni digitali.
L'articolo 3 prevede l'istituzione del Consiglio nazionale per l'innovazione. Un organo composto dal Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, che lo presiede, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato ha il compito di favorire la collaborazione tra regioni, università, fondazioni, imprese e Governo, al fine di sviluppare nuove tecnologie e soluzioni innovative nel campo digitale e di fornire supporto al Governo con riferimento ai temi e alle tendenze legati all'innovazione tecnologica. Inoltre, allo scopo di garantire un approccio che parta dal particolare per arrivare all'universale, cosiddetto bottom up, il Consiglio ha il compito di riunire e coordinare i portatori di interesse del settore, cosiddetti stakeholders, per elaborare nuove proposte.
L'articolo 4 prevede l'istituzione del Comitato interministeriale per le politiche industriali e di sviluppo tecnologico (CIPIST). Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, è composto dai ministri dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e dell'università e della ricerca. Alle riunioni del CIPIST, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da egli delegato. Tra i compiti del Comitato vi è quello esaminare i progetti e le linee strategiche di politiche industriali e di sviluppo tecnologico di ciascuna amministrazione al fine di garantire un più efficace coordinamento. Inoltre, può proporre modalità esecutive più idonee alla realizzazione di progetti da avviare o già avviati, oltre a monitorare lo stato di attuazione di progetti e soluzioni nel campo dell'innovazione tecnologica e digitale ed eventualmente proporre risposte per superare stalli o difficoltà.
L'articolo 5, con una modifica all'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, intende favorire un efficientamento dei processi amministrativi, il cui compito spetta al Comitato di cui all'articolo 4, che è chiamato a indicare soluzioni digitali finalizzate a migliorare la gestione e la qualità dei servizi prestati ai cittadini e alle imprese. L'articolo introduce anche un meccanismo premiale secondo il quale i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle soluzioni e innovazioni digitali indicate dal suddetto Comitato vengono destinate per una quota pari al 75 per cento ad alimentare il bilancio delle amministrazioni che le hanno realizzate e la restante quota del 25 per cento è destinata ad alimentare il Fondo per lo sviluppo tecnologico istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico.
L'articolo 6 istituisce il Comitato per la regolazione digitale. Il Comitato è composto da un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, dell'Autorità per la regolazione nei trasporti, nonché del Garante per la protezione dei dati personali. Esso entro il 30 settembre di ogni anno predispone e trasmette al Governo una relazione annuale sullo stato di attuazione delle politiche industriali, nazionali e dell'Unione europea, nel settore digitale, sui principali orientamenti dell'Unione europea in materia, nonché sulla presenza di ostacoli normativi, regolatori e amministrativi allo sviluppo dell'innovazione tecnologica e digitale.
L'articolo 7, in coerenza con il Programma strategico per l'intelligenza artificiale 2022-2024, in linea con la strategia europea sull'intelligenza artificiale (COM (2018) 0237) e con quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, istituisce l'Agenzia per l'intelligenza artificiale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove delegato, del Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico. L'Agenzia secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo medesimo fornisce assistenza tecnica alle amministrazioni, centrali o territoriali, definisce gli standard e le istruzioni operative e svolge attività di formazione del personale delle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali di sviluppo e promozione di tecnologie di intelligenza artificiale, oltre a promuovere, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento delle qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi. L'Agenzia è dotata di un proprio statuto che disciplina la composizione, le competenze e le modalità di nomina degli organi di direzione e del collegio dei revisori, oltre a stabilire i principi e le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri provvedimenti generali.
L'articolo 8 istituisce l'Agenzia nazionale per le frequenze che ha il compito di garantire la pianificazione, la gestione e il controllo dell'uso del dominio pubblico delle frequenze radio in Italia e il monitoraggio degli effetti che tali frequenze generano sull'ambiente e sulla salute. L'agenzia svolge, per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il ruolo di cooperazione e negoziazione delle posizioni italiane nelle principali direzioni di accesso allo spettro delle frequenze. Inoltre essa è l'interlocutore pubblico dei grandi utilizzatori dello spettro delle frequenze. Il comma 5 conferisce all'Agenzia il compito di proporre al Governo la determinazione dei limiti alle emissioni compatibili con la tutela della salute.
L'articolo 9 definisce i contenuti della relazione annuale predisposta dal comitato per la regolazione digitale. La relazione annuale dedica specifiche sezioni, riguardanti, tra i vari profili: a) le proposte di intervento per favorire l'accessibilità ai contenuti digitali e per rimuovere o ridurre l'impatto delle barriere, da inserire nella legge annuale; b) le proposte relative ai rischi sistemici derivanti dalla diffusione di contenuti illegali generati da piattaforme online di dimensioni molto grandi e da motori di ricerca online, nonché le proposte inerenti eventuali effetti negativi per l'esercizio dei diritti fondamentali; c) le attività di contrasto ai contenuti illegali; d) le attività legate ai contenuti rimossi; e) la descrizione e definizione dei principali algoritmi delle piattaforme online di dimensioni molto grandi; f) le segnalazioni di eventuali pratiche sleali o che limitano la contendibilità dei servizi digitali.
L'articolo 10 prevede che il Governo, su proposta del Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relazione annuale, presenti alle Camere la legge annuale per il digitale. Il disegno di legge annuale per il digitale è finalizzato a: a) rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, allo sviluppo della transizione digitale; b) promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali; c) garantire l'accesso e la tutela di consumatori e imprese ad accrescere l'innovazione, la partecipazione e l'accesso ai servizi digitali essenziali o comunque rilevanti per i cittadini; d) garantire uno sviluppo equo e sostenibile nell'adozione di tecnologie e servizi digitali e nell'applicazione di strumenti basati sull'intelligenza artificiale; e) mantenere dinamiche concorrenziali sui mercati digitali; f) promuovere un commercio elettronico equo, nonché tutelare pluralismo, garanzie e diritti fondamentali dei cittadini nel web. Esso è suddiviso in apposite sezioni riguardanti norme di immediata applicazione, atti di normazione secondaria, nonché la previsione di una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi finalizzati a introdurre misure destinate a rimuovere gli ostacoli di cui alla precedente lettera a). Infine, l'articolo prevede che il Governo, allegata alla legge annuale per il digitale, presenti una relazione di accompagnamento finalizzata a evidenziare lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi dell'Unione europea; lo stato di attuazione degli interventi previsti in precedenti leggi nazionali; l'elenco delle segnalazioni e dei pareri delle Autorità amministrative indipendenti.
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge mira a favorire la transizione digitale e a promuovere il potenziamento dell'innovazione tecnologica, quali strumenti imprescindibili per accrescere la competitività delle imprese nei mercati internazionali e favorire una nuova e qualificata domanda di lavoro, con interventi finalizzati a sostenere le imprese nell'adozione delle nuove tecnologie, nello sviluppo di prodotti e servizi ad alta intensità tecnologica e nella creazione di posti di lavoro qualificati.
Art. 2.
(Istituzione del Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico.
2. È compito del Ministero:
a) assicurare, in un quadro organico, lo sviluppo digitale, l'innovazione e il progresso tecnologici, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale;
b) compiere e promuovere studi, indagini e attività interessanti l'innovazione digitale e lo sviluppo tecnologico;
c) promuovere e curare l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea in ambito di tecnologie e soluzioni digitali;
d) instaurare e sviluppare, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e con le istituzioni dell'Unione europea nei settori del digitale e dell'innovazione tecnologica.
3. Per le finalità di cui al comma 2, al Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico sono trasferite:
a) le funzioni già attribuite al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) le funzioni già attribuite al Ministero delle imprese e del made in Italy in materia di:
1) tecnologie delle comunicazioni;
2) servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione;
3) politiche per le start-up e trasferimento tecnologico;
4) interventi in ricerca e sviluppo inerenti all'ecosistema digitale;
5) piani e programmi dell'economia dello spazio, cosiddetto Piano strategico space economy.
4. Il Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico è membro del Comitato interministeriale per le politiche industriali e di sviluppo tecnologico (CIPIST) di cui all'articolo 4.
5. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto ad adeguare il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alle disposizioni di cui al presente articolo. Nell'esercizio della delega, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuire al Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico i compiti di cui al comma 2 del presente articolo;
b) trasferire al Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico le funzioni di cui al comma 3 del presente articolo;
c) definire l'ordinamento del Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico;
d) adottare le ulteriori necessarie disposizioni di coordinamento.
6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che devono essere resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del medesimo. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque emanato.
Art. 3.
(Consiglio nazionale per l'innovazione)
1. Entro tre mesi dalla data di istituzione del Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico è istituito il Consiglio nazionale per l'innovazione, di seguito denominato « Consiglio ».
2. Il Consiglio è composto dal Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, che lo presiede, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
3. Il Consiglio ha il compito di:
a) promuovere e favorire la collaborazione tra regioni, università, enti di ricerca, fondazioni, imprese e Governo, al fine di sviluppare nuove tecnologie digitali, soluzioni e prodotti innovativi;
b) valorizzare lo sviluppo tecnologico delle imprese e delle organizzazioni non governative;
c) fornire consulenza e supporto al Governo sulle tematiche e sulle nuove tendenze nel settore dell'innovazione tecnologica;
d) valutare l'adeguamento del mercato del lavoro ai nuovi modelli e processi di produzione, innovazione e organizzazione del lavoro;
e) riunire e coordinare i portatori di interesse, cosiddetti stakeholders, del settore dell'innovazione digitale al fine di elaborare nuove proposte in materia.
4. Le modalità di partecipazione al Consiglio sono definite con decreto del Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di istituzione dello stesso Ministero.
5. Entro il 30 settembre di ogni anno è trasmessa al Governo e alle Camere una relazione annuale predisposta in relazione alle attività svolte dal Consiglio ai sensi del comma 3.
Art. 4.
(Comitato interministeriale per le politiche industriali e di sviluppo tecnologico)
1. Entro tre mesi dalla data di istituzione del Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico è istituito, presso la presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche industriali e di sviluppo tecnologico (CIPIST).
2. Il CIPIST, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, è composto dai Ministri dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e dell'università e della ricerca. Il CIPIST è convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri; in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il CIPIST è convocato dal Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, che lo presiede in qualità di vice presidente. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età.
3. Alle riunioni del CIPIST possono partecipare gli altri Ministri, o loro delegati, aventi competenza nelle materie poste all'ordine del giorno. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma, da lui delegato.
4. Partecipa alle riunioni del CIPIST con funzioni di segretario un Ministro o un sottosegretario di Stato, a tal fine nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Ferme restando le competenze del Consiglio dei ministri, nonché quelle delle pubbliche amministrazioni, il CIPIST svolge i seguenti compiti:
a) esamina le linee strategiche, le attività e i progetti di politiche industriali e di sviluppo tecnologico di ciascuna amministrazione, anche al fine di un più efficace coordinamento;
b) propone modalità esecutive più idonee a realizzare i progetti da avviare o già avviati;
c) monitora lo stato di attuazione dei progetti e delle azioni in essere, al fine di proporre eventuali soluzioni.
6. Il funzionamento del CIPIST è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'università e della ricerca, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Ai fini del funzionamento del CIPIST, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la segreteria tecnico-amministrativa con funzioni di supporto circa la preparazione e lo svolgimento dei lavori, nonché l'attuazione delle deliberazioni del CIPIST medesimo.
8. Entro il 30 settembre di ogni anno, il CIPIST trasmette alle Camere una relazione annuale sull'attività di cui al comma 5.
Art. 5.
(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021)
1. All'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
« 9-bis. Al fine di superare le inefficienze nei processi amministrativi delle varie amministrazioni dello Stato, il Comitato interministeriale per le politiche industriali e di sviluppo tecnologico (CIPIST), in coerenza con gli specifici indirizzi del Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, indica le soluzioni digitali necessarie a migliorare la gestione e la qualità dei servizi prestati ai cittadini e alle imprese, i modelli organizzativi, nonchè l'efficienza degli stessi processi amministrativi. I risparmi di spesa, derivanti dall'attuazione delle soluzioni e innovazioni digitali indicate, sono destinati per una quota pari al 75 per cento ad alimentare le disponibilità di bilancio delle amministrazioni che li hanno conseguiti. La restante quota, pari al 25 per cento, è destinata ad alimentare il Fondo per losviluppo tecnologico istituito nello stato di previsione del Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico ».
Art. 6.
(Comitato per la regolazione digitale)
1. Entro tre mesi dalla data di istituzione del Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, è istituito il Comitato per la regolazione digitale, di seguito denominato « Comitato ».
2. Il Comitato è composto da un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, dell'Autorità per la regolazione dei trasporti, nonché del Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il Comitato è presieduto, a rotazione annuale, da un rappresentante delle autorità amministrative indipendenti di cui al comma 2, il quale esercita le sue funzioni e i suoi compiti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Comitato predispone e trasmette al Governo una relazione annuale sullo stato di attuazione delle politiche industriali, nazionali e dell'Unione europea, nel settore digitale, sui principali orientamenti dell'Unione europea in materia, nonché sulla presenza di ostacoli normativi, regolatori e amministrativi allo sviluppo dell'innovazione tecnologica e digitale, di cui il Governo tiene conto ai fini della redazione della legge annuale per il digitale di cui all'articolo 10.
5. Per le spese di funzionamento dei servizi e degli uffici del Comitato è autorizzata la spesa di euro 250.000 annui. Il personale da assegnare al Comitato è individuato, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del personale di ruolo della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Art. 7.
(Agenzia per l'intelligenza artificiale)
1. In coerenza con il Programma strategico per l'intelligenza artificiale 2022–2024, in linea con la strategia europea sull'intelligenza artificiale COM(2018)0237, nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale, e con quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di transizione digitale, al fine di potenziare e rendere più dinamico e competitivo l'ecosistema delle tecnologie di intelligenza artificiale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita l'Agenzia per l'intelligenza artificiale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove delegato, del Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove delegato, il Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, avvalendosi dell'Agenzia per l'intelligenza artificiale:
a) adotta gli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi dell'Unione europea;
b) coordina i programmi e gli interventi finanziati dall'Unione europea, nonché gli eventuali stanziamenti ordinari del bilancio dello Stato;
c) cura la valutazione dei risultati delle politiche pubbliche in materia di innovazione tecnologica nel settore dell'intelligenza artificiale, anche ai fini dell'aggiornamento delle politiche pubbliche medesime, elaborando, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, o eventualmente interessate, i dati sull'attuazione dei programmi, europei e nazionali, inerenti allo sviluppo delle tecnologie dell'intelligenza artificiale.
3. L'Agenzia di cui al comma 1 supporta il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove delegato, il Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo delle tecnologie nel settore dell'intelligenza artificiale.
4. L'Agenzia di cui al comma 1 fornisce assistenza tecnica alle amministrazioni, centrali o territoriali, definisce gli standard e le istruzioni operative e svolge attività di formazione del personale delle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali di sviluppo e promozione di tecnologie di intelligenza artificiale. Inoltre, promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di istituzione dell'Agenzia di cui al comma 1, è approvato lo statuto dell'Agenzia medesima. Lo statuto disciplina l'articolazione dell'Agenzia di cui al comma 1, la composizione, le competenze e le modalità di nomina degli organi di direzione e del collegio dei revisori, stabilisce i principi e le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia medesima. L'Agenzia di cui al comma 1 dispone di una dotazione organica di 200 unità di personale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore generale;
b) il comitato direttivo;
c) il collegio dei revisori dei conti.
6. La partecipazione al comitato direttivo non comporta alcuna forma di compenso. Il direttore generale, nominato con contestuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, è individuato tra personalità di comprovata esperienza in materia di intelligenza artificiale, con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per i Capi dipartimento del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle disposizioni del presente articolo, si applicano le previsioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
7. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Art. 8.
(Agenzia nazionale per le frequenze)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Agenzia nazionale delle frequenze.
2. L'Agenzia di cui al comma 1 ha il compito di garantire la pianificazione, la gestione, il controllo dell'uso del dominio pubblico delle frequenze radio in Italia e il monitoraggio dei relativi effetti ambientali e per la salute, nonché quello di gestire tutte le frequenze radio in Italia impiegate per le comunicazioni wireless e per le comunicazioni mobili e FWA, nei settori riguardanti trasporti, internet delle cose, televisione digitale terrestre, difesa nazionale e industria.
3. L'Agenzia di cui al comma 1 rappresenta il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'ambito della cooperazione e negoziazione delle posizioni italiane nelle principali direzioni di accesso allo spettro delle frequenze, oltre a costituire il punto di ingresso per gli operatori satellitari per registrare le loro frequenze nel registro internazionale delle frequenze dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (IUT).
4. L'agenzia di cui al comma 1 è l'interlocutore pubblico dei grandi utilizzatori dello spettro delle frequenze. Opera, tramite accordi, al fine di istituire siti radio garantendo la compatibilità elettromagnetica e monitorandone effetti e impatti. Oltre a gestire le autorizzazioni d'installazione, l'Agenzia medesima è responsabile del monitoraggio e del controllo dell'utilizzo delle frequenze, e garantisce l'effettiva disponibilità delle frequenze assegnate agli utenti grazie al lavoro quotidiano degli agenti sul campo.
5. L'Agenzia di cui al comma 1 propone al Governo la determinazione dei limiti alle emissioni compatibili con la tutela della salute, nel quadro dell'armonizzazione europea.
6. In presenza di conflitti tra operatori, l'Agenzia di cui al comma 1 opera come sede di risoluzione delle interferenze.
7. L'Agenzia di cui al comma 1, in occasioni di eventi e manifestazioni che richiedono un elevato impiego di frequenze, interviene per pianificare e controllare l'utilizzo delle frequenze temporaneamente consegnate sul territorio e garantire il regolare svolgimento dell'evento.
8. Oltre ai compiti di cui al comma 1, l'Agenzia nazionale delle frequenze:
a) monitora l'esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche;
b) definisce su delega del Governo i valori limite che garantiscono l'assenza di effetti sulla salute e vigila sul rispetto degli stessi;
c) garantisce inoltre la conformità delle apparecchiature radio e dei terminali disponibili sul mercato effettuando misure del tasso di assorbimento specifico (SAR);
d) garantisce la tutela della ricezione del segnale televisivo e gestisce i reclami dei telespettatori quando hanno difficoltà a riceverlo, purché tali difficoltà non siano legate alle loro apparecchiature individuali.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, all'Agenzia nazionale delle frequenze è assegnato un contingente di personale non superiore a 100 unità, individuato nell'ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazione e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente alla data del 31 dicembre 2023, attraverso una procedura di selezione finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere.
Art. 9.
(Relazione annuale alle Camere)
1. La relazione annuale predisposta dal Comitato per la regolazione digitale di cui all'articolo 6, dedica apposite sezioni:
a) alle proposte di intervento per favorire l'accessibilità ai contenuti digitali e per rimuovere o ridurre l'impatto delle barriere, che possono essere inserite nella legge annuale per il digitale di cui all'articolo 10, oltre che alle barriere che limitano l'accessibilità dei servizi digitali da parte di cittadini e imprese, evidenziando in particolar modo le barriere rappresentate da carenze infrastrutturali e mancanza di competenze e know-how, nonché quelle riscontrate da persone o gruppi a elevata vulnerabilità;
b) ai rischi sistemici derivanti dalla progettazione, dal funzionamento dei servizi e dei relativi sistemi o dall'uso dei servizi delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, così come definiti e individuati dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065, descrivendo le misure di attenuazione di tali rischi adottate nel corso dell'ultimo anno dalle suddette piattaforme, fornendo, inoltre, una valutazione circa l'idoneità e l'efficacia di tali misure. La relazione annuale individua e delinea i rischi sistemici, in Italia, per quanto riguarda:
1) la diffusione di contenuti illegali tramite i servizi delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi;
2) eventuali effetti negativi, attuali o prevedibili, per l'esercizio dei diritti fondamentali, in particolare quelli relativi alla dignità umana, sancito dall'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'articolo 7, alla tutela dei dati personali, sancito dall'articolo 8, alla libertà di espressione e di informazione, inclusi la libertà e il pluralismo dei media, sanciti dall'articolo 11, alla non discriminazione, sancito dall'articolo 21, al rispetto dei diritti del bambino, sancito dall'articolo 24, e all'elevata tutela dei consumatori, sancito dall'articolo 38 della Carta medesima;
3) eventuali effetti negativi, attuali o prevedibili, sul dibattito civico e sui processi elettorali, nonché sulla sicurezza pubblica;
4) qualsiasi effetto negativo, attuale o prevedibile, in relazione alla violenza di genere, alla protezione della salute pubblica e dei minori e alle gravi conseguenze negative per il benessere fisico e mentale della persona;
c) alle attività di contrasto ai contenuti illegali intraprese nell'ultimo anno ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065, con particolare riferimento:
1) agli ordini di contrastare uno o più specifici contenuti illegali emessi dalle autorità italiane competenti nei confronti dei prestatori di servizi intermediari, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2065;
2) ai sospetti di reati notificati dai prestatori di servizi alle autorità italiane competenti, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2022/2065;
3) alle fattispecie di reato più spesso oggetto di ordinanza da parte delle autorità competenti e di notifica da parte dei prestatori di servizi;
4) ai prestatori di servizi nei cui confronti le autorità competenti hanno emesso più ordini e che hanno effettuato più notifiche;
5) ai settori in cui le autorità competenti hanno emesso più ordini e che hanno effettuato più notifiche;
d) ai contenuti rimossi nell'ultimo anno dai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni in seguito all'attivazione di meccanismi di segnalazione e azione, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/2065, fornendo un'analisi di dettaglio per quanto riguarda:
1) le fattispecie di reato più spesso oggetto di ordinanza da parte delle autorità competenti e di notifica da parte dei prestatori di servizi;
2) i prestatori di servizi nei cui confronti le autorità competenti hanno emesso più ordini e che hanno effettuato più notifiche;
3) i settori in cui le autorità competenti hanno emesso più ordini e che hanno effettuato più notifiche;
e) alla descrizione dei principali algoritmi delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, così come definiti e individuati dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065, senza compromettere i segreti commerciali e il mantenimento della sicurezza del servizio delle piattaforme e dei motori di ricerca, con l'obiettivo di:
1) divulgare le informazioni necessarie affinché cittadini, aziende e istituzioni possano massimizzare le opportunità e minimizzare i rischi derivanti da tali algoritmi;
2) confrontare gli algoritmi adottati dalle diverse piattaforme e dai diversi motori di ricerca per evidenziare similarità e differenze;
3) valutare la mediazione delle diverse piattaforme con gli utenti, i lavoratori e i fornitori coinvolti nelle transazioni digitali;
f) alle segnalazioni da parte di imprese e consumatori italiani di eventuali pratiche sleali o che limitano la contendibilità e l'equità dei servizi digitali da parte dei cosiddetti gatekeeper, ovverosia i controllori dell'accesso, ai sensi del Capo III del regolamento (UE) 2022/1925, le quali, qualora rilevanti, sono trasmesse alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento (UE) 2022/1925, predisponendo adeguate modalità di confronto con le associazioni di categoria, le associazioni dei consumatori e le parti sociali.
Art. 10.
(Legge annuale per il digitale)
1. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale di cui all'articolo 9, il Governo, su proposta del Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il digitale, tenendo conto delle segnalazioni contenute nella citata relazione annuale, nonché degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di ogni altra iniziativa europea connessa all'innovazione digitale e alle politiche per la transizione digitale.
2. Il disegno di legge annuale per il digitale è finalizzato a:
a) rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, allo sviluppo della transizione digitale;
b) promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali;
c) garantire ai consumatori e alle imprese di accrescere l'innovazione, la partecipazione e l'accesso ai servizi digitali essenziali o comunque rilevanti per i cittadini;
d) garantire uno sviluppo equo e sostenibile nell'adozione di tecnologie e servizi digitali e nell'applicazione di strumenti basati sull'intelligenza artificiale;
e) mantenere dinamiche concorrenziali sui mercati digitali;
f) promuovere un commercio elettronico equo, tutelare pluralismo, garanzie e diritti fondamentali dei cittadini nel web, nonché la sovranità dei dati personali e i diritti dei lavoratori in transazioni mediate da piattaforme digitali.
3. Il disegno di legge annuale per il digitale reca, in distinte sezioni:
a) norme di immediata applicazione finalizzate a rimuovere gli ostacoli all'innovazione digitale e a promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni delle diverse autorità indipendenti e agenzie governative, nonchè alle indicazioni contenute nelle rispettive Relazione annuali;
b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, ai medesimi fini di cui alla lettera a), da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge annuale;
c) l'autorizzazione ad adottare atti normativi di rango secondario;
d) disposizioni recanti i principi fondamentali, inerenti alle materie di cui al comma 2, che le regioni e le province autonome sono tenute a rispettare nell'esercizio delle proprie competenze normative;
e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in leggi vigenti inerenti ai temi di cui al comma 2, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.
4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 3 una relazione di accompagnamento volta a evidenziare:
a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di politiche digitali, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza e di regolazione settoriale delle industrie a rete;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti da leggi nazionali e da direttive e regolamenti europei, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, i lavoratori, le imprese e la pubblica amministrazione;
c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri delle autorità amministrative indipendenti presentati nel corso dell'anno, ai quali, in tutto o in parte, il Governo non intenda dare attuazione, indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.