Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 962
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori MENNUNI, DE PRIAMO, BERRINO, FALLUCCHI, GELMETTI, MENIA, RUSSO, IANNONE, PETRENGA, SPINELLI, FAROLFI, SIGISMONDI, SCURRIA, GUIDI, CALANDRINI, PETRUCCI, RASTRELLI, AMBROGIO, RAPANI, Claudio BORGHI, NOCCO, BALBONI, LIRIS e COSENZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 2023

Rispetto e tutela delle tradizioni religiose italiane

Onorevoli Senatori. – Un grande filosofo italiano del '900, Benedetto Croce, liberale, costituente dell'Italia repubblicana, scrisse: « non possiamo non essere cristiani, anche se non seguiamo più le pratiche del culto, perché il cristianesimo ha modellato il nostro modo di sentire e di pensare in guisa incancellabile; e la diversità profonda che c'è fra noi e gli antichi (...) è proprio dovuta a questo gran fatto, il maggior fatto senza dubbio della storia universale, cioè il verbo cristiano » sostenendo, pertanto, la centralità del cristianesimo nello sviluppo dello spirito e della coscienza morale.
Il presente disegno di legge interviene sul rispetto delle tradizioni religiose cristiane e sui simboli che le contraddistinguono. Segnatamente, per quanto riguarda il Natale e la Pasqua, il riferimento va all'allestimento del presepe e allo svolgimento delle relative cerimonie, recite e rappresentazioni celebrative. Tali occasioni, infatti, se da un lato commemorano i momenti salienti della fede cristiana (nascita, morte e resurrezione di Cristo), dall'altro contribuiscono a tramandare, consolidandole, le tradizioni religiose, storico letterarie, artistiche e, più in genere, culturali del popolo italiano, mai disgiunte da profondi valori sociali ed etici. È su tali valori che affondano le radici di quei principi democratici che, già enucleati nel codice di Camaldoli, sono poi stati sanciti nella Costituzione repubblicana.
Alla garanzia costituzionale di libertà di religione e di culto non corrispondono né la facoltà, né tantomeno il dovere di ricusazione dei simboli religiosi, storici e culturali, i quali sono espressione valoriale della tradizione identitaria del popolo italiano. Il nostro Stato, infatti, in coerenza con la Costituzione e con i Trattati europei, rispetta le convinzioni religiose e filosofiche degli alunni e delle loro famiglie e non adotta forme di insegnamento obbligatorio del cristianesimo.
Del resto, come ha affermato anche la Corte europea di Strasburgo (sentenze Folgerø c. Norvegia del 29 giugno 2007 e Zengin c. Turchia dell'8 ottobre 2007), « il ruolo preponderante di una religione nella storia di un Paese può legittimare lo spazio maggiore che nel programma scolastico venga assegnato a tale religione rispetto alle altre, senza che questo possa costituire un'opera di indottrinamento vietata dalla Convenzione europea ».
Consentire la trasformazione delle sacre festività cristiane in altra anonima tipologia di celebrazione costituirebbe una discriminazione nei confronti degli alunni e delle rispettive famiglie praticanti la religione maggioritaria, oltre che un attentato ai valori e alla tradizione più profonda del nostro popolo. L'allestimento del presepe, al pari della preparazione di recite e celebrazioni, non integra alcuna azione d'indottrinamento né, tantomeno, di proselitismo da parte dello Stato italiano e, certo, non determina alcuna discriminazione degli alunni – e delle rispettive famiglie – che osservano altre religioni.
La proposta, a esempio, di trasformare il Santo Natale nella « Festa d'Inverno », vale a dire in una festa che è avulsa da qualsiasi contesto commemorativo storico culturale attinente alla nostra Nazione e che, in quanto priva di qualsivoglia contenuto etico, è destinata ad assumere una connotazione meramente edonistico-consumistica, è assolutamente inaccettabile! Rinominare con altro nome le massime festività cristiane in nome dell'uguaglianza implica la cancellazione di secoli di storia e la perdita di grandi insegnamenti e di valori che hanno sostenuto l'evoluzione italiana e della stessa Europa.
L'attuale contesto sociale è sempre più caratterizzato dall'attuazione del principio di « uguaglianza multiculturale » che, in realtà, si rivela strumento di distruzione delle nostre regole e tradizioni, in nome di una inclusività che, invece di propugnare il reciproco rispetto, di fatto spinge alla rinuncia ai nostri simboli identitari. Tutto ciò al fine di favorirne la sostituzione con altri che, per quanto assolutamente rispettati, sono propri della storia e della spiritualità di altri territori e di altre popolazioni.
Alla luce di una siffatta ricostruzione, si rende dunque necessario un intervento legislativo che impedisca a taluni dirigenti di istituzioni scolastiche e universitarie di cancellare o chiamare in altro modo le celebrazioni e tradizioni legate al Natale e alla Pasqua cristiana.
Non possono essere, altresì, accettate e consentite le decisioni di alcuni dirigenti scolastici di vietare nei propri istituti i simboli e le rappresentazioni del Natale e della Pasqua, invece proposte nel loro istituto o che sono sempre state adottate nello stesso.
In conclusione, non possiamo dimenticare che il processo di integrazione è un percorso che richiede un impegno bilaterale, affinché non ci si annulli in un indistinto, ibrido multiculturalismo. Non si deve temere di reiterare le proprie consolidate tradizioni religiose e culturali. In questo modo si è in grado di accogliere autenticamente l'altro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica valorizza, preserva e tutela le festività e le tradizioni religiose cristiane quale espressione più autentica e profonda dell'identità del popolo italiano.

Art. 2.

1. Negli istituti di istruzione pubblici è fatto divieto di impedire iniziative, promosse da genitori, studenti o dai competenti organi scolastici, volte a sostenere le attività connesse alle tradizionali celebrazioni legate alle festività del Natale e della Pasqua cristiana, come l'allestimento del presepe, le recite e le altre manifestazioni a esse collegate, al fine di ricordare il loro profondo significato di umanità e il rapporto che le lega all'identità nazionale italiana.

Art. 3.

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito adotta i necessari provvedimenti ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 2.

Art. 4.

1. La violazione delle norme di cui alla presente legge da parte di dipendenti della pubblica amministrazione determina l'avvio del procedimento disciplinare secondo la normativa vigente.