Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 2023
Modifica all'articolo 468 del codice civile, in materia di estensione dell'applicabilità dell'istituto della rappresentazione nelle successioni
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge è inteso a estendere l'applicabilità dell'istituto della rappresentazione che, ai sensi del primo comma dell'articolo 467, del codice civile, in presenza di una eredità, « fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato ». Il secondo comma stabilisce che « si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale ».
Il primo comma dell'articolo 468 del codice civile, sempre nell'ambito dell'applicazione della rappresentazione, prevede che la rappresentazione abbia luogo, nella linea retta di cui all'articolo 75 del codice civile, a favore dei discendenti dei figli, sia legittimi che legittimati, anche adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale di cui all'articolo 75 del codice civile, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
L'articolo 1 del presente disegno di legge interviene riscrivendo, in parte, l'articolo 468 del codice civile, salvaguardando lo spirito dell'istituto della rappresentazione.
In base alla rappresentazione, il discendente (rappresentante) è chiamato a succedere in luogo dell'ascendente (rappresentato) che non voglia o non possa accettare.
La rappresentazione è un istituto derivante dal diritto romano in virtù del quale un soggetto (rappresentante) « subentra », acquistando l'eredità o il legato che si sarebbero devoluti ad altro soggetto (rappresentato), nel luogo e nel grado del proprio ascendente, al verificarsi di determinati eventi che impediscono a quest'ultimo di succedere.
Scopo della rappresentazione è quello di evitare che i figli, ai quali perverrebbero i beni che il loro ascendente abbia ereditato dal loro avo, debbano perdere tali beni qualora l'ascendente non partecipi all'eredità del proprio genitore. Scopo è quindi quello di tutelare la famiglia del rappresentato: famiglia non più solo legittima ma, per le novità introdotte dalla Corte costituzionale e dalla riforma del diritto di famiglia, quella più ampia, comprensiva dei discendenti naturali.
Il fondamento è quindi stato ritrovato nella presunta volontà del de cuius e nella tutela della stirpe familiare. Si ritiene infatti che a essere tutelata sia la famiglia del de cuius, e non tanto quella del chiamato.
Nelle successioni testamentarie, la rappresentazione opera quando il testatore non ha previsto sostituzioni per il caso in cui il chiamato non voglia o non possa accettare.
Attualmente il primo comma prevede che la rappresentazione in linea collaterale si applichi solamente per i fratelli e le sorelle del de cuius e non dice nulla nel caso in cui il testatore non abbia né fratelli, né sorelle, né ascendenti, ma solamente cugini o nipoti. La presente proposta vuole colmare questo vuoto legislativo aggiungendo altri soggetti discendenti nella linea collaterale.
Tale grave lacuna può determinare degli ingiusti accrescimenti solo a favore delle persone giuridiche che, non avendo una vita con una durata limitata, a differenza delle persone fisiche, potrebbero avvantaggiarsene a scapito dei familiari del testatore.
Si pensi a esempio ai familiari del de cuius che, pur essendo stati indicati nel testamento come beneficiari in età più giovane assieme a un altro ente giuridico, dopo molti lustri, potranno risultare defunte al momento dell'apertura della successione testamentaria e quindi non avere più nessun soggetto della stessa famiglia indicata dal testatore che possa accettare l'eredità, violando e non rispettando le ultime intenzioni del de cuius che a quel ramo di famiglia, persone che discendono da uno stesso stipite, voleva lasciare in eredità i suoi beni. L'ente giuridico, invece, potrà succedere accettando l'eredità e chiedere un ingiusto, moralmente parlando, accrescimento della sua quota, così determinando una esclusione a succedere del ramo familiare.
Questa estensione della rappresentazione al ramo collaterale, ricomprendendo i cugini e i nipoti, non stravolge il principio e lo spirito per cui fu prevista la rappresentazione per i discendenti del testatore, anzi lo ribadisce e lo completa, includendo le persone della stessa famiglia ingiustamente pretermesse.
Questa proposta è destinata a far ridurre di molto il contenzioso in essere nelle aule di giustizia e a fare da esempio anche per l'Europa. Infatti anche in Europa e in particolare in Francia, si è evidenziata questa grave lacuna che determina numerosi contenziosi nelle aule processuali.
L'esigenza di dare certezza del diritto in questa materia, per la verità di non sempre facile interpretazione da parte degli operatori del diritto, anche perché soggetta a interpretazioni estensive riprese da normative parallele e facilmente confondibili con quelle della rappresentazione, ha incentivato questa modifica con la quale si definisce il perimetro di applicazione una volta per tutte.
Il presente disegno di legge prevede alcune precise modifiche al testo dell'articolo 468 del codice civile, volte a intervenire in maniera diversa rispetto a quella prospettata.
Il testo, infatti, da un lato si adegua alle esigenze di certezza del diritto su un argomento che necessita chiarezza, soprattutto in nome del doveroso rispetto delle ultime e inviolabili volontà del de cuius, in riferimento alle quali una rilevante svista da parte del legislatore ha determinato un grave e pericoloso vuoto normativo e, dall'altro questa modifica corregge delle storture dell'articolo 468 che ne ostacolano una corretta applicazione e garantisce la rappresentazione anche agli eredi della discendenza dei collaterali, rispettando così finalmente le volontà del de cuius.
Il presente disegno di legge appare necessario al fine di aggiornare la normativa, proprio per la rilevanza e la delicatezza del tema trattato dagli articoli del codice civile e così consentire la giusta applicazione della rappresentazione agli eredi indicati nel testamento dal testatore e suoi discendenti.
Art. 1.
1. Il primo comma dell'articolo 468 del codice civile è sostituito dal seguente:
« La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi del defunto e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle e, in mancanza di questi, a favore dei parenti del defunto fino al sesto grado ».