Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 852
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori ROSSOMANDO, FINA, MALPEZZI, MARTELLA, VERINI e D'ELIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 2023

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, universitario e lavorativo

Onorevoli Senatori. – La dislessia, la disgrafia e la discalculia sono disturbi del neuro-sviluppo conosciuti come disturbi specifici dell'apprendimento (DSA). Si tratta di disturbi che riguardano la decodifica del linguaggio scritto, la capacità di lettura e la capacità di calcolo. La dislessia è un disturbo che si manifesta come difficoltà di leggere in modo corretto, rapido e fluente, nonostante un'istruzione regolare e un'adeguata intelligenza, in assenza di patologie e di deficit sensoriali. La disgrafia e la disortografia comportano manifestazioni come: scambio e inversione di lettere, lentezza, errata direzionalità della scrittura, inesatta legatura dei segni e delle parole, errato uso dello spazio sul foglio. La discalculia invece consiste nello scambio e inversione di cifre, debolezza negli automatismi del calcolo. Tali disturbi possono sussistere separatamente o insieme.
Al fine di far fronte a tali criticità occorre avvalersi di adeguati strumenti compensativi, quali il computer con sintesi vocale, mappe e schemi. L'uso di tali strumenti, unitamente ad un maggior lasso di tempo ed a un corretto metodo di studio, può consentire alle persone con DSA di raggiungere risultati ottimali in ambito scolastico e lavorativo.
In Italia, in base al numero delle certificazioni presentate a scuola, l'incidenza del disturbo è pari al 5 per cento della popolazione: dunque le persone con DSA sono circa 3 milioni, di cui un milione e duecentomila gli adulti lavoratori o in cerca di un'occupazione.
L'obiettivo del presente disegno di legge, che affronta tale problematica anche con riferimento all'ambito lavorativo, è consentire un migliore inserimento sociale, la valorizzazione e lo sviluppo delle potenzialità delle persone con DSA.
I DSA sono una caratteristica della persona presente per tutto il corso della vita. Pertanto la legge n. 170 del 2010, che attiene solo all'ambito scolastico, non può tutelare tutti gli individui con DSA. Le persone con DSA possono incontrare problemi importanti anche nel mondo del lavoro, ambiente meno « protetto » e inclusivo rispetto a quello scolastico.
Il contesto odierno è poi caratterizzato da impieghi molto più concettuali rispetto al passato, spesso caratterizzati dall'utilizzo della parola scritta e dall'elaborazione testuale. Il problema, prima ancora di riguardare la carenza normativa, riguarda anche l'approccio sociale e culturale, che porta i soggetti con DSA ad essere persone « invisibili » e non comprese.
In Italia vi è ancora un'assenza diffusa di cultura sul tema, assenza di conoscenze su dislessia e DSA nella società, talvolta anche nei contesti in cui sarebbe presumibile una competenza, e di conseguenza la presenza di pregiudizi. Da ciò emerge la necessità di intervenire con l'obiettivo di creare le condizioni per una modifica delle prassi e del clima culturale nei luoghi di lavoro nei confronti delle persone con DSA. Da queste considerazioni si deve partire per predisporre norme che consentano l'inserimento lavorativo delle persone con DSA, a partire dalle attività di selezione, evitando qualsiasi forma di discriminazione e assicurando condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e colloqui che permettano di valorizzare le competenze a prescindere dalle aree di debolezza, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali. In tal senso, a tutti i soggetti con DSA, nelle prove scritte dei concorsi pubblici, deve essere assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, e di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove, analogamente a quanto disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera b), e 4, della legge n. 170 del 2010. Tali prove devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso.
Inoltre le imprese, per favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, devono predisporre progetti personalizzati per facilitare lo sviluppo delle potenzialità in azienda di tali dipendenti. Le regioni devono provvedere alla definizione delle strutture e degli specialisti pubblici o privati accreditati per le valutazioni diagnostiche e le certificazioni degli adulti con DSA. Nello specifico, tra le finalità che il disegno di legge intende perseguire, garantendo piena attuazione all'articolo 3 della Costituzione, vi è quella di riconoscere tutele e garanzie alle persone con DSA, anche con riferimento agli aspetti legati alla formazione e all'accesso al lavoro. L'uso di strumenti compensativi e dispensativi deve essere garantito anche ai lavoratori e alle lavoratrici nel settore pubblico come in quello privato.
All'articolo 3, comma 4, del disegno di legge si specifica che le certificazioni diagnostiche sono valide per il percorso scolastico, universitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, con necessità di rinnovo del profilo funzionale solamente nei passaggi di ordine di scuola e comunque non prima di tre anni dall'ultima certificazione, fatte salve particolari esigenze di aggiornamento. Al comma 5 si stabilisce che ogni regione deve istituire un centro diagnostico per le persone adulte.
L'articolo 4 prevede uno stanziamento di 3 milioni di euro annui dall'entrata in vigore, destinato a finanziare programmi riguardanti la formazione del personale docente e dirigenziale in ambito scolastico e universitario, nonché programmi di formazione del personale dedicato alla selezione delle risorse umane nell'ambito lavorativo pubblico e privato.
L'articolo 5 stabilisce che le misure compensative e dispensative di cui alle linee guida della Conferenza nazionale universitaria dei delegati per la disabilità, e in ogni caso quelle indicate nel profilo funzionale dello studente, sono applicate in tutte le occasioni di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi. Infine, l'articolo 7 prevede che, con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, si definiscano modalità di svolgimento delle prove di accesso ai corsi di laurea, ovvero il diritto all'utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi previsti nel profilo funzionale della certificazione diagnostica. Inoltre è prevista l'istituzione, ai fini del monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni introdotte con il presente disegno di legge, dell'Osservatorio nazionale permanente per i disturbi specifici dell'apprendimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia)

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati « DSA », che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

2. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) « dislessia »: un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;

b) « disgrafia »: un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica;

c) « disortografia »: un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;

d) « discalculia »: un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

3. Ai fini della presente legge la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

4. Nell'interpretazione delle definizioni di cui al comma 2, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

Art. 2.

(Finalità)

1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:

a) garantire il diritto all'istruzione, allo studio e al lavoro;

b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, nonché garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;

c) evitare ogni forma di discriminazione nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nelle formazioni sociali ove si svolge la personalità dell'individuo;

d) garantire l'accesso in ogni ambito lavorativo;

e) garantire l'uso di strumenti compensativi e i necessari adeguamenti in ambito lavorativo per i dipendenti pubblici e privati;

f) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;

g) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;

h) promuovere, nelle procedure pubbliche di selezione e nei bandi di concorso, modalità idonee a garantire la partecipazione;

i) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;

l) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

m) garantire l'accesso alla diagnosi alle persone adulte;

n) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;

o) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

Art. 3.

(Diagnosi)

1. La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o da strutture accreditate.

2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.

3. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

4. Ai fini di cui all'articolo 5 le certificazioni diagnostiche sono valide per il percorso scolastico, universitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, con necessità di rinnovo del profilo funzionale solamente nei passaggi di ordine di scuola e comunque non prima di tre anni dalla data dell'ultima certificazione, fatte salve particolari esigenze di aggiornamento, secondo quanto stabilito dall'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 25 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012. Le diagnosi di DSA rilasciate a persone maggiorenni non necessitano di aggiornamento.

5. In ogni regione è istituito un centro per la diagnostica degli adulti.

Art. 4.

(Formazione)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo per il sostegno alle persone con disturbi specifici di apprendimento, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinato a finanziare, a decorrere dal 2023:

a) programmi di formazione del personale docente e dirigenziale in ambito scolastico e universitario;

b) programmi di formazione del personale dedicato alla selezione delle risorse umane nell'ambito dell'impiego pubblico e privato.

2. Con le risorse di cui al comma 1, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata altresì un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare adeguate strategie didattiche, metodologiche e valutative.

Art. 5.

(Misure di supporto per attività educative, didattiche e di valutazione)

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) garantiscono, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca:

a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di attività scolastiche che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;

c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

3. Le misure di cui al comma 2 sono sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari, in coerenza con le linee guida della Conferenza nazionale universitaria dei delegati per la disabilità (CNUDD).

5. Le misure compensative e dispensative stabilite dalle linee guida di cui al comma 4 sono applicate in tutte le occasioni di valutazione per l'accesso a percorsi formativi o per il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e professioni, nell'ambito della formazione professionale regionale, delle scuole, delle accademie militari e del Centro alti studi per la difesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h). Gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottati in tutte le occasioni di valutazione, compreso l'ambito lavorativo, sono stabiliti in base al profilo funzionale della persona con DSA descritto nella relativa certificazione diagnostica.

6. Si applicano forme adeguate di verifica e valutazione, con l'uso di strumenti compensativi e misure dispensative, anche alle selezioni del personale in ambito lavorativo, ai concorsi pubblici, allo svolgimento di prove che abilitano all'esercizio di attività e professioni, allo svolgimento di prove di accesso per dottorati, master e specializzazioni, agli esami degli ordini professionali, nonché a tutte le altre forme di valutazione concernenti l'ambito sociale, quali gli esami di teoria per la patente di guida. Il soggetto che ha indetto la selezione non può discrezionalmente o unilateralmente modificare la richiesta o non concedere gli strumenti previsti dalla certificazione diagnostica di DSA. La mancata osservanza del presente comma comporta la nullità della selezione.

Art. 6.

(Misure per i familiari)

1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche domiciliari hanno diritto a usufruire di orari di lavoro flessibili.

2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 3.

2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell'istruzione e del merito. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento di prove di accesso ai corsi di laurea, compresi i corsi ad accesso programmato, e alle istituzioni dell'AFAM, comprendenti il diritto all'uso degli strumenti compensativi e dispensativi previsti nel profilo funzionale della certificazione diagnostica dello studente universitario. I suddetti strumenti devono essere utilizzati in tutti i test d'ingresso all'università, in tutti gli esami del corso di laurea, nonché nei dottorati, nei master e nelle specializzazioni. L'ateneo e i docenti non possono, discrezionalmente o unilateralmente, non concedere gli strumenti previsti dalla certificazione diagnostica di DSA.

5. Ai fini del monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, l'Osservatorio nazionale permanente per i disturbi specifici dell'apprendimento. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio medesimo.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede all'aggiornamento delle linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA. Le suddette linee guida sono soggette a periodico aggiornamento ogni quattro anni.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro della difesa e del Ministro per le disabilità, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono definite le modalità di svolgimento delle prove di accesso e delle prove finali relativamente ai corsi per la formazione professionale, alle scuole e alle accademie militari.

Art. 8.

(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge medesima.

Art. 9.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.