Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2023
Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza
Onorevoli Senatori. – La finalità della presente iniziativa legislativa è di consentire l'impiego di arma diversa da quella d'ordinanza a soggetti che, senza licenza, comunque possono detenerle.
A tal fine viene estesa agli agenti di pubblica sicurezza quanto previsto dall'articolo 73, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il quale stabilisce che « il Capo della polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli Ufficiali di pubblica sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al Pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'articolo 42 » del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e quindi di usare rivoltelle o pistole di qualunque misura.
La normativa vigente pertanto disciplina che gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati o riconosciuti ai sensi del secondo comma del citato articolo 73, possono portare l'arma di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti. Gli agenti, in sostanza, possono portare, senza licenza, solamente le armi di ordinanza. L'arma da fuoco di ordinanza che viene fornita dallo Stato è un'arma da « porto manifesto », vale a dire di grandi dimensioni e sensibile pesantezza; non è adatta, riteniamo, a mantenere una certa riservatezza e non visibilità in pubblico (la Beretta 92 FS d'ordinanza è lunga 217 mm e, quando carica, arriva a pesare 1 kg). Un'arma di pari calibro, in versione compatta, meno ingombrante e sensibilmente più leggera, ha mediamente un peso di poco superiore ai 500 g con serbatoio pieno. Sono armi, in calibro 9 mm progettate per il porto occulto.
Gli agenti di pubblica sicurezza hanno spesso evidenziato la necessità di poter acquistare, detenere e portare, senza licenza, un'arma privata in luogo di quella d'ordinanza quando operano in borghese o non sono in servizio.
La necessità dell'intervento legislativo proposto è anche per evitare gli effetti negativi derivanti dal detenere un'arma diversa da quella d'ordinanza quando non si è in servizio. Si rammenta infatti che in tutti i casi di porto abusivo di armi si applica l'articolo 699 del codice penale (l'articolo 699, primo e secondo comma, del codice penale recita: « Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi. Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza ») che espressamente punisce con l'arresto sino a diciotto mesi chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta (circostanza quest'ultima che esclude di diritto tutti coloro che rivestono la qualifica di « ufficiale di pubblica sicurezza »), porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa e, per quel che riguarda quanto in esame, diversa da quella d'ordinanza. La licenza del questore o del prefetto, di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è richiesta se l'arma non è quella di ordinanza.
Si consideri, inoltre, che l'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi, punisce con « la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro » la condotta di chi illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi.
Art. 1.
(Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza)
1. Gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono autorizzati a portare senza licenza le armi previste dall'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche quando non sono in servizio.
2. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le modifiche necessarie all'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di adeguare le norme ivi contenute alle disposizioni del presente articolo.
Art. 2.
(Disposizioni di adeguamento)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Forze di polizia disciplinano nei propri regolamenti i casi in cui può essere utilizzata in servizio un'arma propria diversa da quella di ordinanza e indicano l'autorità alla quale spetta darne autorizzazione. L'arma non d'ordinanza, senza licenza, acquistata personalmente dall'agente di pubblica sicurezza, è registrata dal corpo di appartenenza dell'agente medesimo.
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.