Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 2023
Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria
Onorevoli Senatori. – L'articolo 77 della Costituzione autorizza il Governo, in casi straordinari di necessità e di urgenza, ad adottare provvedimenti provvisori con forza di legge immediatamente efficaci, che devono essere convertiti entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione per non perdere efficacia sin dall'inizio.
Se da una parte risulta indispensabile la previsione che il Governo possa intervenire tempestivamente in situazioni urgenti con provvedimenti legislativi emergenziali, dall'altra parte il termine perentorio di sessanta giorni in cui il Parlamento può apportare le opportune modifiche al decreto risulta eccessivamente stringente. Questa tempistica ha infatti prodotto più volte, nel corso degli anni, il risultato di depotenziare il ruolo del Parlamento portandolo ad esaminare il decreto in una sola delle due Camere per avere certezza del rispetto dei termini di approvazione.
Il presente disegno di legge prevede quindi una modifica costituzionale all'articolo 77, estendendo il termine temporale per la conversione del decreto-legge da parte delle Camere da sessanta a novanta giorni e, al fine di consentire un esame approfondito in entrambi i rami del Parlamento, prevede che l'esame nella Camera in cui è stato presentato non superi i sessanta giorni.
Art. 1.
1. All'articolo 77 della Costituzione, il primo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente: « I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro novanta giorni dalla loro pubblicazione e se la votazione finale nella Camera in cui sono stati presentati avviene oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione stessa ».