Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 2023
Indennizzo per i beni perduti in Tunisia
Onorevoli Senatori. – La questione degli indennizzi a favore di nostri connazionali o di aziende italiane che hanno perduto i loro beni all'estero a causa di provvedimenti limitativi, ingiusti quanto xenofobi e repentini, è particolarmente annosa. Tale questione ha riguardato molteplici Paesi in cui cittadini e aziende italiane avevano creato comunità e realtà economiche di valore. Nonostante nel tempo e a più riprese lo Stato italiano sia intervenuto con provvedimenti legislativi interni e accordi internazionali, volti a concedere forme di indennizzo aventi lo scopo di riparare le perdite subite, molte delle soluzioni proposte si sono rivelate assai parziali e tardive, quando non del tutto inadeguate sia per limitazioni intrinseche e sia per carenza di fondi. Facciamo riferimento alle leggi cardine nel settore quali, la legge 26 gennaio 1980, n. 16, la legge 5 aprile 1985, n. 135, nonché la legge 29 gennaio 1994, n. 98, cui sono seguite leggi integrative quali, ad esempio la legge 29 marzo 2001 n. 137 per i profughi dalla ex Jugoslavia ovvero l'articolo 4, della legge 6 febbraio 2009, n. 7, volta ad integrare gli indennizzi per le perdite patite in Libia. Una delle comunità italiane che ha patito particolari soprusi, ricevendo per contro indennizzi del tutto tardivi e totalmente inadeguati, è quella degli italiani in Tunisia. Quest'ultima comunità contava oltre cento mila unità e, dopo un secolo di pacifica convivenza e sviluppo di importanti attività imprenditoriali di rilievo, specie nel settore agricolo con oltre 2500 aziende, a seguito di un provvedimento del governo tunisino del 12 maggio 1964, si è vista confiscata di ogni avere e costretta a un rimpatrio immediato. Nonostante l'importanza numerica ed economica, la storia di questa comunità è molto poca conosciuta, a differenza di altre più note; carenza che andrebbe colmata anche per la sua peculiarità. Basti pensare che per rivendicare la propria italianità di contro la lusinga di ottenere la cittadinanza francese con ripudio di quella italiana, nel periodo in cui la Tunisia era entrata sotto l'influenza della Francia i cittadini e le imprese italiane avevano subìto espropriazioni di fatto a opera delle autorità francesi nel periodo 1944-1947. Espropriazioni in parte restituite a seguito del Trattato di Pace e della Convenzione italo-francese del 29 novembre 1947, ma più volte stigmatizzate da risoluzioni ONU per violazione dei diritti patiti dagli italiani in Tunisia. I profughi di Tunisia, successivamente ai fatti del 1964, hanno ricevuto alcune somme sotto forma di anticipazioni in forza delle leggi 5 giugno 1965 n. 718 e 25 marzo 1971 n. 212, recante concessione di indennizzi in favore di cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazione in Tunisia, emanata in seguito agli accordi tra Italia e Tunisia dell'agosto 1967; somme poi integrate a seguito delle leggi sopra ricordate. Queste somme si sono rivelate molto distanti rispetto al principio di un equo indennizzo costituito dall'effettivo valore dei beni prima dello spoglio; e questo sia in termini di valore assoluto, sia in relazione alle tempistiche protrattesi per oltre trenta anni (che ne hanno determinato un ulteriore svuotamento di valore). Tanto è vero che molte famiglie titolari di floride attività in Tunisia, anche con molti dipendenti al seguito, si sono ritrovate sbalzate d'improvviso in Italia, in condizioni molte volte di indigenza, per di più considerati estranei anche dai propri concittadini. Nel momento in cui l'attualità propone un giusto interesse strategico per lo Stato italiano a coltivare rapporti di partenariato e amicizia con lo Stato tunisino, sarebbe altrettanto giusto e doveroso in questo contesto chiudere il doloroso capitolo degli italiani di Tunisia, riconoscendo – attraverso una soluzione rapida, trasparente e senza possibilità di applicazioni non conformi – un indennizzo integrativo e forfettariamente determinato in maniera prudente anche alla luce del tempo trascorso e a tacitazione definitiva (seppur tardiva e parziale anch'essa).
Per quanto concerne l'articolato, il presente disegno di legge reca, all'articolo 1, comma 1, il diritto a un indennizzo integrativo a favore di coloro – cittadini, enti, imprese italiane – che a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità tunisine a partire dal 12 maggio 1964 hanno ricevuto anticipazioni in base alle leggi 5 giugno 1965 n. 718 e 25 marzo 1971 n. 212 e successivi indennizzi sulla scorta disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, alla legge 5 aprile 1985, n. 135, nonché alla legge 29 gennaio 1994, n. 98. Il comma 2 definisce, altresì, le modalità di calcolo e di corresponsione dell'ulteriore indennizzo.
All'articolo 2, sono definiti tempi e modalità di presentazione delle domande per ottenere l'ulteriore indennizzo.
L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie.
Art. 1.
(Riconoscimento modalità di pagamento di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Tunisia a misure limitative)
1. Ai cittadini italiani, agli enti e alle società di nazionalità italiana già operanti in Tunisia, in favore dei quali le leggi 5 giugno 1965, n. 718, e 25 marzo 1971, n. 212, hanno previsto la concessione di anticipazioni in relazione a beni, diritti e interessi perduti a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità tunisine a partire dal 12 maggio 1964, ovvero che hanno beneficiato in relazione ai suddetti beni, diritti e interessi perduti in Tunisia delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, alla legge 5 aprile 1985, n. 135, nonché alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, è corrisposto un ulteriore indennizzo nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 3 della presente legge.
2. L'indennizzo, di cui al comma 1, è calcolato moltiplicando il valore dell'indennizzo in precedenza riconosciuto all'originario avente diritto o suoi aventi causa, ai sensi delle leggi di cui comma 1, per un coefficiente di rivalutazione pari a 1,90 ed è corrisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
(Presentazione delle istanze per il riconoscimento dell'ulteriore indennizzo)
1. Ai fini di cui all'articolo 1, sono valide le domande già presentate, se confermate dall'originario avente diritto all'indennizzo o dai suoi aventi causa, o, nel caso di più aventi diritto, anche da uno solo di essi per sé e per gli altri, con istanza da presentare al Ministero dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le istanze possono essere presentate anche per il tramite di associazioni rappresentative dei profughi italiani di Tunisia e loro aventi causa, preventivamente accreditate per lo scopo presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui all'articolo 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.