Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 743
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, SPAGNOLLI, PATTON, TREVISI, PATUANELLI e SIRONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 2023

Legge quadro sul clima recante disposizioni per la definizione e l'adozione di strumenti necessari al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica

Onorevoli Senatori. – Considerando la grave crisi climatica che l'Italia sta vivendo, diventa sempre più evidente l'urgenza di approvare anche nel nostro Paese uno strumento legislativo che – in linea con la « Normativa europea sul clima » di cui al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021 – possa concretamente consentire alle istituzioni italiane di fronteggiare e mitigare i devastanti effetti causati nel nostro Paese dal cambiamento climatico.
Il continuo succedersi di eventi climatici estremi, quali inondazioni, siccità, incendi, ondate di calore ed eventi franosi rendono sempre più impellente la necessità di definire un provvedimento normativo che possa rispondere in maniera chiara, strutturata e coordinata alle nuove sfide poste in essere dalla grave crisi climatica che sta drammaticamente investendo il nostro pianeta.
Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Osservatorio « Copernicus Climate Change Service (C3S) », finanziato dall'Unione europea, e dal World Meteorological Organization dell'Organizzazione delle nazioni unite (ONU), appare incontrovertibile il fatto che ci stiamo gradualmente avvicinando ad un punto di non ritorno.
Stando agli studi sopracitati, infatti, il periodo tra il 2015 e il 2022 ha registrato delle temperature globali crescenti mai rilevate prima. In assenza di concreti strumenti di contrasto al cambiamento climatico, anche le proiezioni relative ai prossimi anni non accenneranno a migliorare. In coerenza con queste previsioni, benché non ancora concluso, lo stesso 2023 si appresta ad essere l'anno più caldo di sempre.
L'era del cambiamento climatico è definitivamente terminata lasciando il posto –come affermato anche dal Segretario generale dell'ONU Antonio Guterres – a uno scenario ben peggiore, quello della cosiddetta « bollitura globale ». La necessità di ricercare e applicare efficaci soluzioni per affrontare l'emergenza climatica non è più una scelta, ma un dovere non più rinviabile.
In questo preoccupante scenario, l'Italia – per l'estrema fragilità del suo territorio–si trova a dover scontare nel panorama europeo le conseguenze climatiche più gravi. Da circa un decennio, il nostro Paese, ancora colpevolmente sprovvisto di una legge sul clima, è quotidianamente impegnato a fronteggiare, con impropri strumenti emergenziali, i radicali e repentini effetti che gli sconvolgimenti climatici provocano sull'economia del Paese e sulla vita delle cittadine e dei cittadini.
In mancanza di un coerente quadro normativo che supporti le azioni di contrasto al cambiamento climatico, il peso economico, ambientale e sociale che l'Italia ha annualmente da affrontare è diventato insostenibile.
Gli ingenti danni causati da eventi climatici estremi – che, secondo quanto indicato dall'European Environment Agency, ammontano per l'Italia a circa 92 miliardi di euro dagli anni '80 al 2021 – devono infatti necessariamente sommarsi a quelli strutturalmente derivanti dall'instabile morfologia del territorio italiano, il quale – stando ai dati forniti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel 2021 – presenta, per il 18,4 per cento della sua estensione, un forte rischio di dissesto idrogeologico.
Ciò che serve al Paese è una politica forte, che consenta da un lato di procedere con la messa in sicurezza e manutenzione dei territori interessati da fragilità geomorfologica ed eventi climatici estremi, e dall'altro, permetta di adottare piani di prevenzione e gestione di tali rischi.
Se non si affronta subito questo problema, la situazione sarà destinata a peggiorare anche sul piano economico. In accordo con le stime fornite da uno studio del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili (MIMS) – oggi di nuovo denominato Ministero dei trasporti (MIT) – condotto nel 2022, se l'Italia mancherà di raggiungere gli obiettivi climatici fissati a livello globale, subirà una considerevole decrescita economica che, in base agli scenari che si presenteranno, potrà comportare perdite fino al 2.5 per cento del PIL.
Proprio alla luce di questi aspetti, l'Italia ha l'imminente necessità di cambiare rotta. Il legislatore italiano – inserendosi nel già maturo contesto normativo esistente in materia a livello sovranazionale ed europeo –deve avere il coraggio di colmare questo grave gap, allineando responsabilmente la propria politica ambientale e climatica a quella già tracciata nel panorama europeo da paesi « capofila » come la Germania, fautrice nel 2019 della prima legge organica sul clima (Bundes-Klimaschutzgesetz), poi riformata e ampliata nel 2021.
L'approvazione di una « Legge clima » anche nel nostro Paese – oltre a cogliere i principi ispiratori già individuati in altri contesti nazionali – è da considerare come un passaggio obbligato per rendere realisticamente raggiungibili gli obiettivi che l'Italia ha negoziato e si è impegnata a rispettare sia livello sovranazionale, con la firma dell'Accordo di Parigi (2015), sia livello europeo, con l'approvazione del programma del « Green Deal » (2021).
Tale intervento, dunque, si inserisce consapevolmente all'interno di un quadro normativo internazionale che – in linea con le indicazioni della comunità scientifica, a partire dai report forniti dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) delle Nazioni Unite – ha individuato nell'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali entro la fine del secolo (articolo 2 dell'Accordo di Parigi) e, nell'obiettivo – ancora più cogente – di raggiungere la neutralità climatica nell'Unione entro il 2050 (articolo 2.1, del citato regolamento (UE) 2021/1119), gli imprescindibili target da conseguire nella predisposizione di norme nazionali.
Riconoscendo nel raggiungimento di questi « traguardi » climatici gli assi su cui costruire l'intero impianto normativo, la presente legge si propone di strutturare – coerentemente con gli obblighi derivanti dalla normativa europea – una governance che sia in grado di traghettare l'Italia verso l'acquisizione e il consolidamento di un modello organizzativo capace di intensificare l'azione di contrasto alla crisi climatica e di accelerare il processo di transizione verso la neutralità climatica.
Attraverso l'adozione di un approccio scientifico sistemico e di lungo termine, questo provvedimento si propone di incoraggiare e favorire, in ambito economico, ambientale e sociale, la predisposizione di azioni che promuovano attivamente la riduzione e l'abbattimento delle emissioni di CO2, e degli altri gas climalteranti.
Sul versante economico, al fine di incentivare il processo di decarbonizzazione, risulta difatti sostanziale offrire a tutti i settori dell'economia delle soluzioni che possano rendere concretamente vantaggiosa la transizione verso un'economia climaticamente neutra.
Nell'ottica di approntare misure che comportino un graduale azzeramento delle emissioni nocive di carbonio, questo atto normativo si propone di sostenere con forza il cosiddetto decoupling, ossia il progressivo processo di disaccoppiamento tra il valore di crescita economica del Paese e quello delle emissioni di CO2 immesse in atmosfera. Per accelerare il percorso di transizione energetica, risulta fondamentale modificare il tradizionale paradigma che vede la crescita del PIL strettamente legata allo sfruttamento intensivo delle risorse naturali.
Oggi più che mai, bisogna puntare sul rafforzamento di un modello economico che incentivi la produttività senza far aumentare la pressione ambientale. Anche a tal fine, il provvedimento in oggetto informa le proprie disposizioni alla luce del principio europeo del cosiddetto « do no significant harm » (DNHS), secondo cui, un'attività economica – per accedere ad incentivi pubblici ed essere considerata ambientalmente sostenibile – non deve arrecare alcun danno significativo all'ambiente. Coniugare la crescita economica e la tutela dell'ecosistema – coerentemente con quanto disposto dall'articolo 41 della Costituzione italiana, secondo cui l'iniziativa economica non può svolgersi in modo da arrecare danno « alla salute e all'ambiente » – è fondamentale per garantire che il progresso economico sia condotto nel rispetto della salute umana e delle risorse ambientali.
Tali direttrici sono inserite in una cornice normativa che promuove e sostiene proattivamente anche il processo di transizione digitale e di innovazione tecnologica. La realizzazione della transizione energetica e, dunque, il passaggio dall'uso di combustibili fossili a energia prodotta da fonte rinnovabile, è infatti resa possibile proprio grazie alle soluzioni energetiche individuate dalla ricerca scientifica e tecnologica.
Lo sviluppo di metodi di approvvigionamento energetico più sicuri, sostenibili ed economicamente più convenienti è infatti fondamentale per rendere l'energia prodotta da fonte rinnovabile acquistabile e utilizzabile, a prezzi vantaggiosi, da tutti gli utenti. La prospettata riduzione dello status di povertà energetica che caratterizza il nostro Paese si accompagna, secondo le previsioni fornite dall'associazione « Elettricità futura » di Confindustria, alla creazione sul mercato di 540.000 nuovi posti di lavoro nel settore dell'energia.
Tutte queste opportunità di sviluppo e di crescita economica devono essere lette nell'ottica di realizzare una transizione ecologica socialmente giusta ed equa a cui tutti i cittadini e le cittadine possano indistintamente partecipare.
Garantire il coinvolgimento della base sociale nella definizione del processo di transizione ecologica, oltre a riflettere l'alto grado di democraticità che tale percorso richiede, è quanto mai necessario per stabilire – insieme alla società civile – quali debbano essere i necessari passi da compiere nel raggiungimento dell'obiettivo di neutralità climatica. L'intenzione di elaborare una visione politica comune è difatti essenziale per definire un percorso di transizione partecipato, che tenga conto delle reali esigenze di cittadine e cittadini, diretti destinatari dei drammatici effetti connessi al cambiamento climatico.
La necessità di tutelare l'ambiente, la diversità e gli ecosistemi (articolo 9 della Costituzione) è, infatti, strettamente correlata anche all'esigenza di tutelare il benessere e la salute psicofisica dell'individuo (articolo 32 della Costituzione).
Alla luce della nuova formulazione dell'articolo 9 della Costituzione – che dispone come la tutela ambientale debba essere realizzata nell'interesse delle future generazioni (articolo 9, secondo periodo, della Costituzione) – appare ormai indubbia la stretta correlazione giuridica esistente tra gli articoli 9 e 32 della Costituzione stessa.
La rilevanza costituzionale dell'interesse ambientale, ricavabile dal combinato disposto dei predetti articoli, e chiaramente declinabile come diritto di cittadine e cittadini a vivere in un ambiente salubre, deve inoltre ragionevolmente bilanciare anche gli interessi di carattere economico (articolo 41 della Costituzione) ed occupazionale (articolo 4 della Costituzione), pure tutelati in Costituzione.
L'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento di consoni livelli di occupazione non può pregiudicare le esigenze di tutela della salute, della sicurezza e dell'incolumità dei lavoratori i quali hanno il diritto di lavorare in un ambiente sano, sicuro e non esposto a fattori ambientalmente dannosi.
Tale costrutto giuridico, di fatto, arriva a costituzionalizzare ciò che la comunità scientifica ribadisce da anni, ossia il significativo impatto che l'inquinamento dell'ambiente ha sulla vita e sulla salute degli individui che vivono nelle zone colpite da detti fattori ambientali. A questo proposito, basti solo citare i dati dell'Agenzia europea per l'ambiente che attestano, nel 2022, circa 50.000 morti premature causate dalle polveri sottili (PM2,5) in Italia.
Riconoscendo – anche sulla base di tali evidenze – l'estrema complessità del problema, l'approvazione di questa normativa ha dunque come obiettivo quello di strutturare un approccio sinergico che consenta, coinvolgendo trasversalmente il decisore pubblico – a tutti i livelli di governo – e cittadino, di sviluppare una politica ambientale che possa concretamente arginare gli effetti del cambiamento climatico, promuovendo al contempo, un'azione di mitigazione e di adattamento alle irreversibili modificazioni ambientali, economiche e sociali da questo già provocate.
Partendo dall'istituzione di un programma di istruzione e formazione che contempli di rendere ambientalmente sostenibili anche le azioni quotidiane del singolo cittadino, questa legge si propone di costruire – seguendo un approccio top down e bottom up – una rete di dialogo e di cooperazione che consenta di governare la crisi climatica in modo efficiente, partecipato e trasparente. Solo in questo modo, si potrà traghettare l'Italia verso il traguardo della neutralità climatica e verso una completa modernizzazione delle sue infrastrutture.
L'approvazione di questa legge non è più, dunque, una mera opportunità, ma un atto dovuto, necessario per garantire la sicurezza nazionale di questo Paese, la salute del Pianeta Terra e il futuro delle prossime generazioni.
Il disegno di legge si divide in quattro capi: il capo I enuncia le finalità del testo normativo, il cui obiettivo è individuato nel raggiungimento della neutralità climatica, il capo II delinea la struttura della governance attraverso cui deve realizzarsi tale traguardo, deputando al costituendo « Comitato parlamentare scientifico per il clima » il compito di guidare questo processo, il capo III reca le disposizioni procedurali necessarie al raggiungimento degli obiettivi climatici, e il capo IV indica le misure finanziarie e finali per la copertura economica del provvedimento e per la sua entrata in vigore.
In particolare:

l'articolo 1 individua la finalità e l'oggetto della legge, stabilendo che l'obiettivo di neutralità climatica, al fine di tutelare la Repubblica dagli effetti del cambiamento climatico e dai rischi futuri da esso derivanti, deve essere raggiunto attraverso la predisposizione di programmi di prevenzione, mitigazione e adattamento al cambiamento climatico che garantiscano un uso razionale delle risorse naturali nel rispetto dei diritti delle future generazioni e una graduale trasformazione dell'economia italiana verso un modello sostenibile, inclusivo ed equo dal punto di vista ambientale, sociale e occupazionale;

l'articolo 2 reca le definizioni tecniche dei termini scientifici presenti nelle disposizioni del testo di legge;

l'articolo 3 individua, nel raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, l'obiettivo climatico da perseguire, rendendo al contempo vincolanti ulteriori obiettivi climatici intermedi cui la Repubblica deve conformarsi entro il 2030 e il 2040;

l'articolo 4 designa l'ambito applicativo soggettivo della legge e individua nei principi di cooperazione e leale collaborazione tra gli enti e le amministrazioni dello Stato, gli assi su cui avviare il percorso di transizione ecologica;

l'articolo 5 istituisce il « Comitato parlamentare scientifico per il clima », come organo deputato all'osservanza del rispetto dei vincoli della normativa europea in materia di clima;

gli articoli 6, 7, 8, definiscono rispettivamente la dotazione organica, le aree di competenza e le risorse economiche che ne garantiscono il funzionamento;

l'articolo 9 definisce le soglie e gli obblighi emissivi totali e settoriali per il conseguimento degli obiettivi climatici;

l'articolo 10 definisce il « Programma nazionale di tutela per il clima » che armonizza e coordina, a tutti i livelli, le politiche adottate sul clima nel rispetto del mantenimento delle soglie e degli obblighi emissivi settoriali;

l'articolo 11 istituisce il « Consiglio nazionale dei cittadini » quale organo di partecipazione permanente delle associazioni e dei cittadini al processo decisionale sul cambiamento climatico;

l'articolo 12 prevede la delega al Governo in materia di fiscalità ambientale;

l'articolo 13 istituisce il « Fondo sociale per il clima » quale strumento per compensare gli impatti della transizione ecologica con una progressiva eliminazione dei SAD, nella logica di sostenere i redditi più bassi e promuovere le imprese nel processo di riconversione industriale;

l'articolo 14 disciplina l'entrata in vigore del testo di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di contrastare gli effetti del cambiamento climatico e di ridurre i futuri rischi ambientali da esso derivanti, la presente legge ha come oggetto la promozione e l'adozione di tutte le misure e gli strumenti necessari al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica, come previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204, di ratifica dell'Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 e dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021.

2. Alla finalità di cui al comma 1, e in attuazione dell'articolo 9, terzo periodo, e dell'articolo 41, secondo periodo, della Costituzione, la presente legge provvede alla predisposizione di politiche e programmi di prevenzione, mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, al fine di garantire un uso razionale delle risorse naturali nel rispetto dei diritti delle future generazioni e una graduale trasformazione dell'economia italiana verso un modello sostenibile, inclusivo ed equo dal punto di vista ambientale, sociale e occupazionale.

3. La predisposizione delle politiche e dei programmi di cui al comma 2 ha come finalità, nello specifico, l'adozione di misure che garantiscono:

a) il rafforzamento delle politiche per il risparmio e l'efficientamento dell'uso dell'acqua, l'adeguamento dei trattamenti delle acque di scarico, l'utilizzo circolare e il riutilizzo delle acque, in tutti i settori, agricolo, industriale e civile;

b) il rafforzamento, la manutenzione, la riparazione e il rinnovo delle reti idriche al fine di abbattere le perdite;

c) il miglioramento della tutela delle acque, delle falde, dei fiumi, della rete idrografica di superficie, dei laghi e dei bacini artificiali;

d) il monitoraggio e l'aggiornamento periodico dell'analisi dei rischi di frane e alluvioni sull'intero territorio italiano;

e) l'analisi e la verifica periodica dei piani e dei programmi di prevenzione e adattamento alle esigenze dettate dai cambiamenti climatici, con riguardo alle priorità, ai tempi e alle modalità degli interventi e alle relative coperture finanziarie;

f) l'individuazione, la valutazione e la correzione dei ritardi o delle inadempienze derivanti dalla scorretta esecuzione degli interventi ovvero dalla mancata o ritardata erogazione delle coperture finanziare di cui alla lettera e);

g) l'abbattimento del consumo e l'impermeabilizzazione di suolo;

h) la prevenzione e la riduzione degli impatti causati da alluvioni, privilegiando soluzioni basate sulla natura, come il ripristino e il mantenimento delle fasce fluviali, il recupero degli alvei fluviali e delle zone golenali, l'ampliamento delle zone umide e delle aree destinate alla laminazione e all'espansione controllata delle piene, l'ampliamento dell'attività di riduzione dell'impermeabilizzazione dei suoli e di risanamento e rinaturalizzazione di tali aree, il miglioramento delle tecniche di coltivazione e gestione dei suoli agricoli;

i) la progettazione e l'attuazione, nelle aree a rischio di alluvioni e di frane, di soluzioni di ripristino, di risistemazione e di consolidamento degli argini e delle infrastrutture, che tengano conto della maggiore frequenza e intensità degli eventi climatici estremi causati dalla crisi climatica e della sicurezza delle abitazioni e dei cittadini che vi abitano;

l) la mitigazione degli impatti causati dalle elevate temperature e dai fenomeni delle isole di calore e l'incentivazione di programmi di riforestazione urbana, di costruzione di infrastrutture verdi urbane ed extraurbane e il miglioramento delle condizioni microclimatiche, bioclimatiche e di comfort delle città, puntando sull'uso della ventilazione naturale e della massa termica come fattore di sottrazione di calore e dei dispositivi per la protezione e il controllo della radiazione solare.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge l'espressione:

a) « neutralità climatica » indica le emissioni di gas a effetto serra pari a zero;

b) « emissioni di gas a effetto serra » indica il rilascio in atmosfera di gas e altri costituenti gassosi dell'atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono ed emettono radiazioni infrarosse;

c) « gas a effetto serra » indica: l'anidride carbonica (CO2), il metano (CH4), il protossido di azoto (N2O), l'esafluoruro di zolfo (SF6), il trifluoruro di azoto (NF3), gli idrofluorocarburi (HFCs) e i perfluorocarburi (PFCs) elencati all'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;

d) « soglie emissive » indica i massimali totali e settoriali di emissioni di gas a effetto serra;

e) « obblighi emissivi settoriali » indica gli obiettivi settoriali in termini di emissioni di gas a effetto serra da rispettare, al fine di garantire un'adeguata riduzione e mitigazione del cambiamento climatico, a tutela del clima, della salute umana e dell'ambiente.

Art. 3.

(Obiettivi climatici)

1. È fissato l'obiettivo vincolante del raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, rispetto ai livelli emissivi del 1990.

2. Al fine di raggiungere l'obiettivo di cui al comma 1, le emissioni di gas a effetto serra sono gradualmente ridotte rispetto ai livelli raggiunti nell'anno 1990, di almeno il 60 per cento entro l'anno 2030, e di almeno il 90 per cento entro l'anno 2040.

Art. 4.

(Principi e ambito applicativo)

1. Nel rispetto del principio di cooperazione e leale collaborazione, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le autonomie locali e tutte le altre amministrazioni dello Stato adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, le politiche necessarie al raggiungimento dell'obiettivo climatico di cui all'articolo 3.

Capo II

ORGANO CONSULTIVO NAZIONALE SUL CLIMA

Art. 5.

(Comitato parlamentare scientifico per il clima)

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 3.4 del citato regolamento (UE) 2021/1119, e nel rispetto degli articoli 9 e 41 della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, l'organo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti delle emissioni di gas a effetto serra e per la valutazione dell'osservanza dei vincoli della normativa europea, che assume il nome di Comitato parlamentare scientifico per il clima, di seguito denominato « Comitato », con sede in Roma, presso le Camere.

2. Il Comitato, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è equiparato agli enti e agli uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.

3. Il Comitato, avente funzioni di organo indipendente di consulenza scientifica, ha il compito di promuovere, valutare e verificare l'attuazione delle politiche adottate dai soggetti di cui all'articolo 4 in materia di clima.

4. Il Comitato è costituito da cinque membri selezionati a seguito di una procedura improntata a criteri di trasparenza, condotta dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, economia e finanze e affari sociali, che tenga conto dei principi di indipendenza e pari opportunità di genere e dei requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale ed esperienza in materia ambientale e climatica.

5. I membri del Comitato sono selezionati da un elenco di quindici soggetti, preventivamente formato sulla base di una procedura interna, decisa dalle Commissioni parlamentari di cui al comma 4, tra coloro che hanno maturato comprovate conoscenze scientifiche ed esperienze in uno dei seguenti ambiti: scienze del clima, scienze economiche, scienze ambientali e scienze sociali.

6. I membri del Comitato sono nominati per cinque anni, senza possibilità di rinnovo. I membri del Comitato non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale di consulenza, né ricoprire l'incarico di amministratore o dipendente in società private, aventi come scopo sociale il perseguimento di un fine connesso con le materie di cui all'articolo 5. Amministratori e dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza.

7. Il Comitato elegge a maggioranza dei suoi componenti il presidente e il vicepresidente. Il presidente rappresenta il Comitato e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.

8. Al presidente è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari a quello previsto per il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Agli altri membri del Comitato è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari all'80 per cento di quello spettante al presidente.

9. Il Comitato stabilisce e adotta, a maggioranza dei suoi componenti, il proprio regolamento interno organizzativo, finanziario ed economico. Il Comitato provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, i membri del Comitato possono essere revocati dall'incarico con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su proposta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di clima e ambiente, adottata a maggioranza dei due terzi dei relativi componenti, secondo le modalità stabilite dai regolamenti parlamentari.

Art. 6.

(Organico del Comitato)

1. Il Comitato seleziona le risorse umane per l'espletamento delle proprie funzioni in piena autonomia, unicamente sulla base di criteri di merito e di competenza, con esclusivo riferimento alle esigenze funzionali.

2. La dotazione di personale del Comitato non può superare il limite massimo di venti unità. Il Presidente nomina, su deliberazione del Comitato, secondo modalità definite dal proprio regolamento interno, un membro con funzioni di direttore generale, responsabile del funzionamento del Comitato, sedici ricercatori scientifici e tre risorse amministrative. Tale limite è derogabile, compatibilmente con le previsioni di bilancio di cui all'articolo 8, nei casi di necessità individuati dal regolamento interno organizzativo del Comitato.

3. Il Comitato si avvale di:

a) personale a tempo indeterminato assunto mediante concorso pubblico;

b) personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché di amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico;

c) personale selezionato con procedure comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile una sola volta.

4. Il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico richiesto dal Comitato è obbligatorio secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza.

5. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, individuano i locali da destinare alla sede del Comitato e provvedono al reperimento delle necessarie risorse strumentali.

Art. 7.

(Aree di competenza del Comitato)

1. Il Comitato opera sulla base di un programma di attività approvato con cadenza annuale a maggioranza dei suoi componenti. A scopo informativo, il programma è presentato dal presidente del Comitato alle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, economia, finanze e affari sociali entro dieci giorni dall'approvazione. Qualora sopraggiunga la necessità di modificare l'attività di programma, il presidente ha facoltà di presentare in ogni momento al Comitato un ordine del giorno con cui discute le modifiche da apportare. Il nuovo programma di attività è approvato secondo le modalità di cui al primo periodo.

2. Il Comitato assolve ai seguenti compiti:

a) analizza i dati, gli studi sul clima e le conclusioni scientifiche del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC);

b) identifica e propone al Governo le linee guida in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e le relative analisi d'impatto e verifica che le misure approvate e applicate dal Governo siano coerenti con l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 3, comma 1;

c) predispone e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri la proposta di Programma nazionale di tutela per il clima di cui all'articolo 10;

d) presenta al Parlamento una relazione annuale, allegata al Documento di economia e finanza, sulle misure esistenti, sugli obiettivi climatici, sui bilanci indicativi di gas a effetto serra, sulla loro coerenza e sull'allineamento con gli obiettivi della presente legge e con gli impegni internazionali e europei sottoscritti nell'Accordo di Parigi e nel quadro del Green Deal europeo;

e) predispone, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di clima e ambiente, report e studi su progetti di legge che interessano le aree di sua competenza;

f) esprime pareri non vincolanti sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali in materia di clima e ambiente;

g) pubblica, sul sito internet istituzionale del Comitato, i dati, gli studi, le relazioni e le valutazioni elaborate.

3. Qualora il Comitato, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, esprima valutazioni divergenti sulle politiche climatiche intraprese dal Governo, quest'ultimo, su richiesta di almeno un terzo dei componenti di una Commissione parlamentare competente in materia di clima e ambiente, riferisce al Parlamento i motivi per i quali ritiene di confermare le proprie valutazioni politiche, ovvero se intende conformarle a quelle del Comitato.

4. Per l'esercizio dei compiti e delle valutazioni di cui ai comma 1 e 2, il Comitato collabora con tutte le amministrazioni pubbliche, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e richiede a essi, oltre alla comunicazione di dati, l'accesso a tutte le banche dati in materia di clima da loro costituite o alimentate.

Art. 8.

(Risorse economiche del Comitato)

1. A decorrere dall'anno 2024, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro in favore di ciascuna Camera da destinare alle spese necessarie al funzionamento del Comitato. La dotazione finanziaria di cui al presente comma può essere rideterminata esclusivamente con la legge di bilancio, in maniera da assicurare l'efficace svolgimento dei compiti di cui all'articolo 7.

2. La gestione finanziaria del Comitato si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal Comitato medesimo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

3. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti delle due Camere e pubblicati in allegato ai rispettivi bilanci.

4. Agli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo III

DISPOSIZIONI PROCEDURALI RELATIVE AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI CLIMATICI

Art. 9.

(Soglie emissive e obblighi emissivi settoriali)

1. II Comitato, in linea con gli orientamenti strategici nazionali ed europei sugli scenari di decarbonizzazione, propone le soglie emissive settoriali complessive di gas a effetto serra, necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1, le aggiorna con cadenza triennale e le comunica al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. La definizione delle soglie emissive settoriali di cui al comma 1, riguarda tutti i principali settori produttivi dell'economia coinvolti nelle emissioni di gas a effetto serra, quali energia, industria, trasporti, agricoltura, rifiuti ed edilizia residenziale, industriale e civile.

3. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comitato, adotta uno o più decreti per la definizione degli obblighi emissivi settoriali, di cui all'articolo 2, lettera e).

4. Il Comitato effettua il monitoraggio annuale delle emissioni di gas a effetto serra in relazione alle soglie emissive settoriali complessive e agli obblighi emissivi settoriali, avvalendosi di dati forniti da affermati istituti di ricerca.

5. Il Comitato comunica al Presidente del Consiglio dei ministri eventuali scostamenti tra le soglie emissive settoriali complessive effettivamente registrate e il livello di emissioni di gas a effetto serra di riferimento e provvede all'individuazione di azioni e meccanismi correttivi, commisurati alla differenza registrata.

6. Il Governo, con i decreti di cui al comma 2, stabilisce i termini e le modalità di attuazione dei meccanismi correttivi.

Art. 10.

(Programma nazionale di tutela per il clima)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Comitato provvede all'elaborazione di un Programma nazionale di tutela per il clima, di seguito denominato « Programma ».

2. La proposta di Programma è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato e al Presidente della Camera per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Programma è approvato in via definitiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dall'espressione dei pareri, ovvero in assenza di questi, nei termini di cui al primo periodo.

3. Sulla proposta di Programma predisposta dal Comitato è acquisito altresì il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. Nella stesura del Programma, il Comitato, secondo quanto stabilito dai principi contenuti nell'articolo 7 della Convenzione sull'accesso alle informazioni, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, e ratificata dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, promuove la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

5. Il Programma definisce, coordina e armonizza, a tutti i livelli, le politiche adottate sul clima nel rispetto del mantenimento delle soglie emissive settoriali complessive di cui all'articolo 9 e prevede le azioni e le misure necessarie per garantire tale mantenimento.

6. Il Programma, in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'Unione europea inseriti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), si avvale dei diversi strumenti di programmazione previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale.

7. Dopo l'approvazione definitiva del Programma da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato, contestualmente alla presentazione della relazione, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f), allegata al Documento di economia e finanza, trasmette alle Camere un resoconto annuale del Programma, dando conto delle azioni e delle misure adottate, nonché delle fonti di finanziamento individuate e degli eventuali scostamenti registrati rispetto agli obiettivi prefissati.

8. Il Programma è aggiornato annualmente e contestualmente allegato alla legge di bilancio, in considerazione delle indicazioni della relazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f).

Art. 11.

(Consiglio nazionale dei cittadini)

1. Il Comitato, per l'elaborazione della relazione annuale di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f), della presente legge, assicura la più ampia partecipazione degli attori sociali ed economici, come disposto dalla legge 16 marzo 2001, n. 108.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è istituito il Consiglio nazionale dei cittadini per il contrasto alla crisi climatica, di seguito denominato « Consiglio », quale organo di partecipazione permanente delle associazioni e dei cittadini al processo decisionale sul cambiamento climatico.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono disciplinate la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio, tenendo conto del principio di parità di genere e del coinvolgimento delle future generazioni.

4. Il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il suo regolamento interno ed elegge, tra i suoi membri, un presidente.

5. Il presidente rappresenta il Consiglio dinanzi al Governo, al Comitato e a tutti gli altri enti pubblici con cui si interfaccia.

Capo IV

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA FISCALE

Art. 12.

(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale finalizzata all'azzeramento delle emissioni di gas a effetto serra)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, ai fini dell'individuazione di misure volte ad azzerare le emissioni di gas a effetto serra.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la green economy e nel rispetto dei principi della neutralità fiscale e della giustizia fiscale climatica, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, introduce, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale, nuove forme di fiscalità finalizzate:

a) a rafforzare il risparmio e l'efficienza energetica, puntando a ridurre i consumi di energia dell'8 per cento rispetto allo scenario di riferimento al 2030;

b) ad aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili al 43 per cento nel 2030, a incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili al 75 per cento nel 2030, quella dei consumi termici al 41 per cento nel 2030 e quella per i carburanti al 17 per cento nel 2030;

c) ad aumentare la penetrazione elettrica nei consumi di energia al 30 per cento nel 2030, con particolare attenzione all'elettrificazione nel settore dei trasporti, all'aumento delle auto elettriche, delle pompe di calore e delle cucine a induzione nel settore civile;

d) alla revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di gas a effetto serra e in conformità con la normativa europea;

e) al perseguimento del doppio dividendo, con la previsione che il maggior gettito sia destinato a misure compensative strettamente correlate all'impatto sociale e territoriale delle politiche climatiche, a strumenti economici per favorire lo sviluppo di nuove tecnologie e a incentivi per la riconversione imprenditoriale e industriale;

f) alla riduzione della povertà energetica, della povertà da mobilità e alla riduzione della tassazione sui redditi più bassi, in particolare sul lavoro generato dalla green economy;

g) al finanziamento dei sussidi destinati all'efficienza energetica e alle energie da fonti rinnovabili.

Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 13.

(Fondo sociale per il clima)

1. Al fine di garantire una transizione ecologica inclusiva ed equa, sostenere i redditi più bassi e promuovere le imprese nel processo di riconversione industriale, è istituito il Fondo sociale per il clima, nel quale confluiscono tutte le risorse economiche europee e statali per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, con una dotazione pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2050.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.