Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2023
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944 e delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di tali tragici eventi
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di promuovere la memoria dei tragici eccidi perpetrati ai danni della popolazione italiana durante la Seconda guerra mondiale ad opera, in particolare, delle truppe coloniali; composte in prevalenza da marocchini, algerini, tunisini e senegalesi, inquadrati nel Corpo di spedizione francese in Italia.
Con il termine « Marocchinate », dal 1946, vengono generalmente definiti tutti gli episodi di violenza sessuale e violenza fisica di massa, ai danni di migliaia di individui di tutte le età (ma soprattutto di donne) effettuati dalle truppe coloniali inquadrate nel Corpo di spedizione francese in Italia (Corps Expéditionnaire Français en Italie–CEF) durante la campagna d'Italia della Seconda guerra mondiale. Questi episodi di violenza sfociarono a volte anche in esecuzioni coatte degli abitanti delle zone sottoposte a razzia e violenza e raggiunsero l'apice durante i giorni immediatamente successivi all'operazione Diadem e allo sfondamento della linea Gustav da parte degli Alleati.
Queste violenze sistematiche iniziarono con lo sbarco in Sicilia, nel luglio 1943, e proseguirono nel 1944 in Campania, Lazio e Toscana, raggiungendo punte di inaudita ferocia in Ciociaria e riducendosi di numero nell'estate del 1944 con il ritiro del CEF dal fronte di guerra italiano.
Donne di ogni età, ma anche uomini, subirono stupri spesso compiuti in gruppo e chi si oppose vene picchiato selvaggiamente o ucciso.
Sono innumerevoli gli episodi di violenza che si consumarono sul territorio nazionale ed in particolare gli scenari più atroci hanno avuto luogo nel Lazio, nelle cittadine di Cassino, Montefiascone, Castro dei Volsci, Esperia, Amaseno, Pontecorvo, Ceccano, Lenola, Campo di Mele, Prossedi, Roccagorga, Fondi, Formia, Priverno, Sermoneta, Sezze, Sabaudia, Terracina, la zona dei Castelli Romani, la provincia di Viterbo.
L'elenco delle città colpite da questo flagello è molto più lungo e non bisogna dimenticare le violenze compiute in Sicilia, Campania e Toscana, con alcuni episodi accaduti anche nelle Marche, in Molise, in Abruzzo, in Puglia e in Sardegna.
Furono più di 60.000 le vittime che ebbero il coraggio di denunciare le atrocità subite. Solo un terzo presentò denuncia alle autorità militari francesi e a quelle italiane, quindi si presume che i due terzi degli episodi furono taciuti. È una delle pagine più buie della Seconda guerra mondiale, narrata anche dal celebre film drammatico del 1960 di Vittorio De Sica, « La Ciociara », opera cinematografica tratta dall'omonimo libro dello scrittore Alberto Moravia, che vide come protagonista il premio Oscar, Sophia Loren.
In tale contesto, il presente disegno di legge vuole esprimere altresì il ripudio della guerra sancito dall'articolo 11 della Carta costituzionale per manifestare i sentimenti di condanna di ogni efferato crimine che offende la libertà dei popoli e per promuovere ogni iniziativa per tramandarne la memoria soprattutto verso le più giovani generazioni affinché dette atrocità non abbiano mai più luogo.
In particolare, il presente disegno di legge intende istituire la Giornata nazionale per ricordare le vittime dei crimini, recependo in tal senso la richiesta dell'Associazione nazionale vittime della Marocchinate che da anni si batte su questo tema, sensibilizzando le istituzioni circa l'opportunità di tramandare e ricordare tali tragici eventi.
La suddetta Giornata è individuata nella data del 18 maggio di ogni anno, ossia il giorno in cui, nel 1944, i soldati polacchi issarono la bandiera sulle rovine dell'Abbazia di Monte Cassino e i coloniali inquadrati nel Corpo di spedizione francese in Italia sciamarono nella vallata dopo aver sfondato la linea Gustav, la linea fortificata difensiva approntata in Italia nella Seconda guerra mondiale che divideva in due la penisola italiana: a nord il territorio in mano alla Repubblica sociale italiana e alle truppe tedesche, a sud gli Alleati.
Inoltre, il presente disegno di legge intende istituire uno specifico Fondo, per riconoscere concretamente le conseguenze di tutti i crimini efferati cui fu soggetta la popolazione civile, allo scopo di offrire un risarcimento soprattutto morale a chi fu vittima di omicidi e stupri.
Riconoscere e ristorare, per quanto possibile, chi subì un'ingiusta violenza da parte di militari di qualsiasi schieramento serve anche ad esprimere una forte condanna alle violenze che ricadono su inermi civili per opera di soldati in armi, a qualsiasi schieramento appartengano.
L'istituzione del Fondo è oggetto di una specifica delega al Governo al fine di individuare in modo analitico i criteri, i presupposti e le modalità per l'accesso al Fondo medesimo, nonché per la determinazione economica dei ristori da erogare agli aventi diritto.
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge è volta a riconoscere l'importanza di ricordare le vittime dei gravissimi episodi di violenza sessuale e fisica perpetrata ai danni di migliaia di italiani durante la Seconda guerra mondiale commessi dai soldati coloniali, marocchini, algerini, tunisini e senegalesi, inquadrati nel Corpo di spedizione francese in Italia.
Art. 2.
(Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944)
1. La Repubblica riconosce il giorno 18 maggio di ogni anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944, di seguito denominata « Giornata ».
2. La Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 3.
(Programma delle iniziative culturali e delle celebrazioni in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944)
1. In occasione della Giornata, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni possono promuovere iniziative ed eventi celebrativi, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con le università e con gli enti del Terzo settore, allo scopo di diffondere la conoscenza dei tragici eventi di cui all'articolo 1.
2. In occasione della Giornata possono essere promossi e realizzati incontri di studio e di approfondimento, convegni, dibattiti, mostre e ogni altra iniziativa diretta a preservare la memoria storica degli eccidi, nonché assegnati premi e borse di studio per riconoscere il valore delle attività e delle pubblicazioni in memoria di tali tragici eventi.
Art. 4.
(Delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto all'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani da parte dei militari coloniali, marocchini, algerini, tunisini e senegalesi, inquadrati nel Corpo di spedizione francese in Italia.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) individuazione specifica ed analitica dei presupposti per l'accesso al Fondo da parte dei soggetti aventi diritto;
b) disciplina delle modalità per l'accesso al Fondo ed ai fini dell'erogazione del ristoro dei danni in favore degli aventi diritto;
c) determinazione economica e finanziaria del Fondo e delle relative coperture.
3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
4. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, trasmette nuovamente il testo alle Camere corredato delle necessarie osservazioni e modificazioni, in relazione alle quali le Commissioni parlamentari si esprimono nel termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato in via definitiva.
Art. 5.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, pari ad euro 150.000, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per anno 2023.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.