Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2023
Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale
Onorevoli Senatori. – La recente alluvione in Emilia-Romagna ha riportato alla cronaca una condotta che merita rinnovata attenzione normativa: quella dello sciacallaggio.
In particolare, in località Fornace Zarattini, una coppia di origine straniera, mescolatasi tra i numerosi ed encomiabili volontari accorsi in aiuto alle popolazioni locali, ha sottratto ad una coppia di anziani, durante la rimozione del fango dalla loro abitazione, circa 6.000 euro.
Quanto riportato, come noto, non è certo un fatto isolato: ad ogni evento calamitoso, purtroppo, la triste e miserabile conta dello sciacallaggio è un passaggio abituale. Basti ricordare quanto accaduto in occasione del terremoto in Centro Italia nel 2016 e in tutte quelle occasioni in cui la popolazione sia stata costretta a sgomberare le proprie abitazioni, lasciandole indifese.
Si tratta, a ben vedere, di una ferita nella ferita, di una beffa che incide pesantemente, più che sull'aspetto economico, su quello psicologico e mentale di chi, in tutta evidenza, sta già vivendo un dramma.
Con il termine sciacallaggio si indica l'azione di furto o di saccheggio di persone o di luoghi colpiti da calamità o, più in genere, da disgrazie. Così come nel linguaggio comune lo « sciacallo » è colui che cinicamente compie un'azione dannosa nei confronti di chi si trova già in difficoltà.
È chiaro come la gravità di tale condotta necessiti di una risposta punitiva-sanzionatoria da parte dell'ordinamento che sia il più possibile adeguata e proporzionata e che possa rappresentare un valido deterrente.
I reati astrattamente configurabili nella nostra attuale legislazione penale in caso di sciacallaggio sono il furto e, più specificamente, il furto in abitazione. In assenza di uno specifico richiamo alla fattispecie dello sciacallaggio, la giurisprudenza ha ritenuto di applicare, nei casi appena descritti, le fattispecie incriminatrici di cui agli articoli 624 e 624-bis del codice penale nella forma aggravata. In alcune ipotesi è stata riconosciuta l'aggravante comune di cui all'articolo 61, primo comma, numero 1, del codice penale, che prevede un aumento generico di un terzo della pena base per « aver agito per motivi abietti o futili »; in altre ipotesi i giudici penali hanno ritenuto invece che le circostanze di tempo e di luogo determinate dallo stato di emergenza e dalla confusione scaturita dall'evento catastrofico potessero integrare gli estremi della circostanza aggravante comune della minorata difesa di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5, del codice penale. In altre ipotesi ancora sono state ritenute applicabili le circostanze aggravanti specifiche di cui all'articolo 625 del codice penale, in particolare quelle che prevedono un aumento di pena per i furti commessi « con mezzo fraudolento » e su « cose esposte per necessità ».
Appare evidente la presenza di un rischio interpretativo potenzialmente accomodante nei confronti di una fattispecie criminosa di indubbia e riconosciuta gravità.
È quindi introdotta, con il presente dispositivo, la fattispecie dello sciacallaggio come circostanza aggravante autonomamente individuata all'interno dell'articolo 625 del codice penale.
È altresì introdotta la procedibilità d'ufficio in presenza di furto (articolo 624 codice penale) aggravato da circostanza di sciacallaggio.
In ultimo, è modificato il terzo comma dell'articolo 624-bis del codice penale: in particolare, sono mantenute le pene attualmente previste in presenza di una delle circostanze aggravanti di cui agli articoli 625 e 61 del codice penale, ma sono introdotte pene più severe in presenza di due o più (come già previsto per l'articolo 624 del codice penale) circostanze aggravanti di cui ai medesimi articoli. Ciò permetterà una maggiore proporzionalità, dato che la formula attuale, per quanto concerne il furto in abitazione e il furto con strappo, prevede la medesima pena e in presenza di una e in presenza di più circostanze aggravanti.
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. All'articolo 625 del codice penale, primo comma, dopo il numero 8-ter è aggiunto il seguente:
« 8-quater. se il fatto è commesso approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali ».
2. Il terzo comma dell'articolo 624 del codice penale è sostituito dal seguente:
« Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, primo comma, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, 7-bis e 8-quater ».
3. Il terzo comma dell'articolo 624-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
« La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero da una delle circostanze indicate all'articolo 61. Se il reato è aggravato da due o più circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 2.000 a euro 5.000 ».