Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 665
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa della senatrice MAIORINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 2023

Misure volte al contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge mira a contrastare la discriminazione e la violenza perpetrate per motivi fondati sul sesso, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità al fine di colmare l'attuale vuoto normativo italiano rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea.
Il 17 maggio 1990, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha eliminato l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Nonostante siano passati quasi trent'anni, gli episodi di discriminazione fondati su tali temi rimangono nel nostro Paese numerosi.
In un'indagine statistica dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) del 2012, riferita all'anno 2011, purtroppo mai più ripetuta, circa un milione di persone si è dichiarato omosessuale o bisessuale, mentre altri due milioni circa hanno dichiarato di aver sperimentato nella propria vita l'innamoramento o l'attrazione fisica per persone dello stesso sesso. Il 15,6 per cento degli intervistati non ha risposto al quesito sul proprio orientamento sessuale, mentre il 5 per cento ha scelto la modalità « altro », senza altra specificazione. E, infatti, trattandosi di un quesito delicato e sensibile, i dati raccolti, ha precisato l'ISTAT nella ricerca, non sono indicativi della effettiva consistenza della popolazione omosessuale nel nostro Paese, ma – per difetto – solo di quella che ha deciso di dichiararsi.
In base a quanto emerge da una ricerca effettuata da Euromedia Research nel gennaio 2018, il 12,8 per cento della popolazione italiana si dichiara LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender). Nonostante questi numeri, ancora notevoli sono le difficoltà incontrate dalle persone appartenenti alla comunità LGBT sia in famiglia che nella vita sociale e professionale. Secondo la medesima indagine ISTAT, infatti, solo il 20 per cento dei genitori è a conoscenza del fatto che i propri figli siano gay o lesbiche, mentre la percentuale sale al 45,9 per cento per fratelli e sorelle, al 55,7 per cento per i colleghi e al 77,4 per cento per gli amici. Secondo i dati del servizio di supporto telefonico per persone LGBT, Gay Help Line, nel 2017 sono stati circa 20.000 i contatti per denunciare situazioni di discriminazioni, aggressioni o allontanamento dalla casa familiare da parte dei genitori. In particolare, il 20 per cento delle richieste ricevute attraverso il numero verde si riferisce a un intervento di natura legale rispetto a casi di violenze e abusi, perpetrati a volte anche all'interno del nucleo familiare di provenienza. Le persone giovani denunciano violenze o discriminazioni alle forze dell'ordine solo in un caso su venti, mentre gli adulti in un caso su dieci. Tra le vittime di tali discriminazioni figurano anche donne e bambini, a scuola come in casa o al lavoro.
In base ai dati rilevati attraverso gli organi di stampa, ogni anno sono un centinaio le persone che denunciano pubblicamente di aver subìto abusi a causa dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere (nel 2016 gli episodi riscontrati furono ben 196): tali dati confermano che, rispetto al fenomeno rilevato, solo una esigua parte denuncia, in quanto le vittime non trovano un supporto efficace da parte dello Stato.
È stato inoltre riscontrato negli ultimi anni un aumento del numero di minori che subiscono violenze in famiglia a causa del loro orientamento sessuale o dell'identità di genere. Alcuni minori vengono allontanati da casa, segregati senza poter avere contatti con l'esterno, o autorizzati ad uscire solo per andare a scuola.
Le discriminazioni e le violenze nei confronti delle persone LGBT si concretizzano soprattutto in discorsi d'odio, lesioni, violenze private, atti di bullismo, stalking e omicidi.
Il Consiglio d'Europa, attraverso i suoi organismi, è più volte intervenuto per promuovere azioni tese a realizzare il rispetto e il pieno godimento dei diritti umani da parte delle persone LGBT (raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare n. 924/1981, n. 1470/2000, n. 1635/2003 e n. 1915/2010; risoluzione n. 1728/2010; raccomandazione del Comitato dei ministri n. 5/2010).
Il Parlamento europeo è intervenuto chiedendo agli Stati membri di legiferare in materia con risoluzioni che sottolineavano la necessità di adottare provvedimenti legislativi antidiscriminatori, ivi inclusa la discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. La direttiva europea n. 2000/78/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, che vieta le discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale nell'ambito del lavoro, è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.
Il 17 giugno 2011, il Consiglio per i diritti umani dell'ONU ha adottato per la prima volta la risoluzione del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite A/HRC/17/19, sui diritti umani delle persone LGBT, condannando le discriminazioni e le violenze subite a causa dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere. Lo stesso Consiglio ha approvato successivamente altre risoluzioni dello stesso tenore nel 2014 (risoluzione A/HRC/RES/27/32) e nel 2016 risoluzione A/HRC/RES/32/2).
Nonostante queste copiose iniziative in ambito sia europeo che internazionale, la normativa nazionale in materia di diritti e garanzie riconosciuti alle persone omosessuali e transessuali non si conforma ancora pienamente a quanto stabilito dai princìpi della nostra Costituzione, dall'ONU, dai trattati dell'Unione europea, dalle istituzioni del Consiglio d'Europa e dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Pertanto appare necessario che il Parlamento intervenga legislativamente per rimuovere quegli ostacoli di ordine sociale « che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana » (articolo 3 della Costituzione), non consentendo di realizzare « la pari dignità sociale », minando la garanzia dei diritti inviolabili, in particolare il bene giuridico della dignità umana, e mortificando il canone della solidarietà sociale.
Atteggiamenti concretamente ostili, discriminazioni e violenze nei confronti di persone non eterosessuali producono danni alle persone e rafforzano stigma e pregiudizi. Come evidenziato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della XIII Giornata mondiale contro l'omofobia, essi « violano la dignità umana, ledono il principio di eguaglianza e comprimono la libertà e gli affetti delle persone. A nessuno può sfuggire che qualunque forma di persecuzione in base all'orientamento sessuale costituisca, sempre e ovunque abbia luogo, una violazione inaccettabile dei diritti umani universali ».
Si sottolinea, inoltre, come atti di intolleranza e di discriminazione hanno inaccettabili ripercussioni non solo sui singoli soggetti vittime di tali atti, ma anche sull'intera società, che risulta indebolita nei suoi valori fondamentali di convivenza.
Ne consegue che il pieno riconoscimento del diritto al rispetto del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, senza che da esso derivi una ingiustificata emarginazione sociale o una lesione della propria libertà, sicurezza e integrità fisica, appare davvero necessaria e non ulteriormente rinviabile.
Inoltre, tali forme di intolleranza costituiscono un problema sociale, evidenziando una volta di più l'esigenza di una tutela penale per contrastare le aggressioni fisiche o l'incitamento alla discriminazione o alla violenza a danno di persone che siano o appaiano essere omosessuali o transessuali. La tutela penale va ad affiancarsi agli interventi realizzati, ma tanti restano ancora da realizzare, in altri ambiti, a partire dalla necessità dell'ordinamento di garantire una positiva educazione alla conoscenza e all'incontro con l'altro, a prescindere da differenze personali di qualunque tipo.
Nel corso della XVIII legislatura il Parlamento ha tentato, senza raggiungere gli auspicati risultati, di legiferare sulla materia de qua. La dialettica parlamentare si è arenata di fronte ad ostacoli che le diverse visioni politiche dei Gruppi hanno frapposto all'approvazione del testo. Il presente disegno di legge mira a ricomporre la dialettica parlamentare sul tema, avendo eliminato i temi considerati maggiormente divisivi, auspicandone una pronta approvazione.
Nello specifico è stato espunto dal testo in esame nella scorsa legislatura l'articolo 1 relativo alle « definizioni ». Non appare, infatti, opportuno normare con legge temi sottoposti alla continua evoluzione giurisprudenziale, legandone quindi l'evoluzione a concetti cristallizzati in via legislativa. L'articolo 1 del presente disegno di legge, invece, novella l'articolo 604-bis del codice penale per aggiungere ad alcune condotte ivi richiamate (propaganda di idee o istigazione alla violenza, o commissione di atti di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) i motivi di discriminazione fondati sul sesso, sull'orientamento sessuale sull'identità di genere o sulla disabilità, tra i moventi dei reati annoverati dal citato articolo, al fine di tutelare il rispetto della dignità umana e il principio di uguaglianza sostanziale, mediante la punizione di qualsiasi condotta di istigazione o commissione di discriminazione o violenza. Pertanto, chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione fondati su tali fattispecie è punito con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro. La norma interviene anche sulla disposizione che punisce chi istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza fondati sulle suddette fattispecie punendolo con la reclusione da sei mesi a quattro anni. In fine, interviene sulla disposizione prevista all'articolo 604-ter integrando l'aggravante di discriminazione con i motivi fondati sul sesso, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità. Rispetto al precedente testo esaminato nella scorsa legislatura, si è inteso espungere il riferimento al « genere » in consonanza anche con quanto disposto dalla legge sull'ordinamento penitenziario al fine di addivenire ad un consenso pressoché unanime in Parlamento.
Si è convenuto di espungere dal testo anche il riferimento all'articolo 4 del testo esaminato nel corso della XVIII legislatura in quanto foriero di interpretazioni contrastanti. Infatti, il richiamato articolo, rubricato « Pluralismo delle idee e libertà delle scelte » altro non era che il richiamo esplicito all'articolo 21 della Costituzione.
L'articolo 2 prevede, nell'ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato e ai fini della richiesta della sospensione condizionale della pena, l'ammissione del soggetto ai lavori di pubblica utilità per lo svolgimento, in via prevalente, di attività di ripristino e di ripulitura di luoghi pubblici o ad attività lavorativa in favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, in particolar modo operanti a sostegno delle vittime dei reati sopra menzionati.
L'articolo 3, rimasto invariato rispetto al testo della XVIII legislatura, modifica l'articolo 90-quater del codice di procedura penale. In particolare, si prevede che la valutazione della condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa sia determinata anche dall'aver subito reati previsti dalle disposizioni dell'articolo 604-bis del codice penale.
L'articolo 4 istituisce la Giornata nazionale contro le discriminazioni determinate dall'orientamento omosessuale, bisessuale o dall'identità di genere, nella stessa data in cui tale ricorrenza è celebrata a livello internazionale. Il 17 maggio, infatti, assume un particolare significato simbolico per tutti coloro che combattono le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, in quanto nel 1990, in tale data, l'Organizzazione mondiale della sanità ha eliminato l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Rispetto al testo esaminato nella scorsa legislatura, è stata espunta la dibattuta questione della promozione in ambito scolastico della citata Giornata. Tale valutazione è stata effettuata non fondandosi su di una questione di inopportunità bensì su una scelta meramente politica al fine di ammorbidire il dibattito e stroncare sul nascere qualsiasi tipo di obiezioni pretestuose sul testo del disegno di legge.
L'articolo 5 integra il catalogo delle competenze dell'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni della Presidenza del Consiglio (UNAR) al fine di prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati anche su motivi relativi all'orientamento sessuale e all'identità di genere.
L'articolo 6 modifica il cosiddetto « decreto Rilancio » sostituendo la denominazione dei centri contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere con il richiamo alle vittime dei reati di cui all'articolo 604-bis commessi per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima, ovvero di un reato aggravato per le medesime ragioni ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale. Offrendo quindi una visione onnicomprensiva delle discriminazioni subite dalla persona offesa dal reato.
L'articolo 7 demanda all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) lo svolgimento di indagini sulle discriminazioni, sulla violenza e sulle caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, al fine di verificare l'applicazione della riforma e implementare le politiche di contrasto delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
L'articolo 8 include l'ammissione della persona offesa dai reati summenzionati tra le fattispecie ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
L'articolo 9 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 604-bis:

1) al primo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità »;

2) al primo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità »;

3) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità »;

4) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità »;

b) all'articolo 604-ter, primo comma, dopo le parole: « o religioso, » sono inserite le seguenti: « oppure per motivi fondati sul sesso, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità, ».

Art. 2.

(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122)

1. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. – (Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere) – 1. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui all'articolo 604-bis, ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all'articolo 604-ter del codice penale, nonché per il delitto previsto all'articolo 7, secondo comma, della legge 9 ottobre 1967, n. 962, e per quelli indicati dall'articolo 2 del presente decreto, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla prestazione di un'attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità secondo le modalità stabilite dal comma 4. Se il condannato si oppone, la sospensione condizionale non può essere concessa.

2. Nei procedimenti per i delitti indicati dall'articolo 604-bis, ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all'articolo 604-ter del codice penale nonché per il delitto previsto dall'articolo 7, secondo comma, della legge 9 ottobre 1967, n. 962, e per quelli indicati dall'articolo 2 del presente decreto, rientranti nei limiti di ammissibilità previsti all'articolo 168-bis del codice penale, nei casi di richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, per lavoro di pubblica utilità si intende quanto previsto dal comma 4.

3. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 604-bis del codice penale, per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all'articolo 604-ter del codice penale e per quelli indicati dall'articolo 2 del presente decreto, il giudice può disporre, se il condannato non si oppone, la pena accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite dal comma 4, nonché l'obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno, nonché la sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, il divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere e il divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.

4. Possono costituire oggetto della prestazione di un'attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità:

a) la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e di restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al terzo comma dell'articolo 604-bis del codice penale;

b) lo svolgimento di lavoro in favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone disabili, dei tossicodipendenti, degli anziani, degli stranieri o in favore delle associazioni di tutela delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali o transgender;

c) la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale e per altre finalità pubbliche.

5. L'attività può essere svolta nell'ambito e in favore di strutture pubbliche o di enti e organizzazioni privati.

6. L'attività non retribuita in favore della collettività deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato »;

b) al titolo, le parole: « e religiosa » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosa o fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 90-quater del codice di procedura penale)

1. All'articolo 90-quater, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: « odio razziale » sono inserite le seguenti: « o fondato sul sesso, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere ».

Art. 4.

(Istituzione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia)

1. La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.

2. La Giornata di cui al comma 1 non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Art. 5.

(Modifica al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 2, l'ufficio elabora con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere. La strategia reca la definizione degli obiettivi e l'individuazione di misure relative all'educazione e all'istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media. La strategia è elaborata nel quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e individua specifici interventi volti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.

2-ter. All'attuazione delle misure e degli specifici interventi di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo del comma 2-bis, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Art. 6.

(Modifica all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di centri contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere)

1. All'articolo 105-quater, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere » sono sostituite dalle seguenti: « dei reati previsti dall'articolo 604-bis del codice penale, commessi per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima, ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-ter del codice penale ».

Art. 7.

(Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza)

1. Ai fini della verifica dell'applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche per il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, sentito l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica con cadenza almeno triennale. La rilevazione deve misurare anche le opinioni, le discriminazioni e le violenze subite nonché le caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, secondo i quesiti contenuti nell'Indagine sulle discriminazioni condotta dall'Istituto nazionale di statistica a partire dal 2011.

Art. 8.

(Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: « 583-bis, » sono inserite le seguenti: « 604-bis, ».

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.