Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2023
Estensione del credito d'imposta, cosiddetto Art-Bonus, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106
Onorevoli Senatori. – Con l'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2014, n. 106, è stato introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il cosiddetto Art-Bonus, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale.
Le erogazioni liberali effettuate in denaro, che danno diritto al credito di imposta, devono riguardare gli anni di imposta a partire dal 2014 e devono essere riferite ai seguenti interventi:
– manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
– sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (ad esempio musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti;
– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
In sede di conversione del citato decreto-legge n. 83 del 2014, la misura agevolativa è stata estesa anche alle erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, laddove destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
La legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha stabilizzato e reso permanente l'« Art-Bonus », agevolazione fiscale per le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
La legge 22 novembre 2017, n. 175 (cosiddetto codice dello spettacolo), in vigore dal 27 dicembre 2017, all'articolo 5, comma 1, allarga ad altri soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS), quali le istituzioni concertistico-orchestrali, i teatri nazionali, i teatri di rilevante interesse culturale, i festival, le imprese e i centri di produzione teatrale e di danza ed i circuiti di distribuzione, la possibilità di ricevere il sostegno di privati attraverso erogazioni liberali che danno diritto a usufruire del credito di imposta.
Nell'ultimo anno a seguito dell'evento pandemico, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha esteso ad altre categorie di soggetti finanziati dal FUS quali complessi strumentali, società concertistiche e corali, circhi e spettacoli viaggianti, la possibilità di ricevere il sostegno di privati attraverso erogazioni liberali che danno diritto a usufruire del credito di imposta.
I vari interventi attuati fino ad oggi si sono mossi nel solco del principio che le erogazioni liberali possono essere elargite esclusivamente in favore del patrimonio di proprietà pubblica, escludendo quindi dal credito di imposta agevolato le erogazioni liberali effettuate in favore di un bene culturale, se questo è di proprietà privata anche senza fini di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Quindi in tali ipotesi restano applicabili le disposizioni già previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Sono trascorsi quasi nove anni dalla nascita dell'Art-Bonus e volendo tracciare un bilancio della misura si rileva che accanto a numerosi vantaggi, l'Art-Bonus presenta anche un limite, ravvisabile nel fatto che è riconosciuto per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali « pubblici », con esclusione quindi dei beni culturali di proprietà privata. Questa restrizione, giustificata da ragioni di controllo, è stata negli anni attenuata dall'interpretazione estensiva del requisito dell'« appartenenza pubblica » dei luoghi della cultura adottata dall'Agenzia delle entrate. In alcune risposte a interpelli, il credito d'imposta è stato ritenuto applicabile anche a erogazioni a favore di enti di diritto privato purché si tratti di interventi a favore di luoghi della cultura aperti al pubblico e situati in edifici pubblici. Inoltre, l'Art-Bonus è stato riconosciuto per erogazioni a favore di iniziative private di crowdfunding destinate al restauro di beni culturali pubblici.
È perciò necessario procedere ad una modifica legislativa che renda applicabile l'Art-Bonus anche ai beni culturali privati, purché aperti alla pubblica fruizione, che siano iscritti in un'apposita anagrafe. In tal modo, la nostra normativa si allineerebbe a quella di molti Paesi europei, accogliendo una nozione di bene culturale basata non sulla titolarità formale dello stesso, ma sulla natura di bene destinato a una fruizione pubblica.
Con l'articolo unico del presente disegno di legge si intende appunto estendere la disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, alle erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni immobili e mobili facenti parte del patrimonio culturale italiano che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, anche se di proprietà di soggetti privati, quali istituti culturali, fondazioni e imprese, ma anche a quelle effettuate per l'organizzazione di eventi e iniziative culturali connesse alla fruizione, al godimento e all'esposizione delle opere d'arte.
Il comma 1 estende l'Art-Bonus a restauro, manutenzione, protezione di beni immobili e mobili, facenti parte del patrimonio culturale italiano che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, anche se di proprietà di soggetti privati, quali istituti culturali, fondazioni e imprese.
Con il comma 2 si prevede, ai fini dell'accesso ai benefici, che i beni siano resi visibili e visitabili dal pubblico, secondo modalità che siano fissate con accordi o convenzioni stilate tra i proprietari e il Ministero della cultura. Tali accordi devono essere trasmessi agli enti locali su cui insiste il bene.
Il comma 3 dell'articolo unico demanda ad un decreto del Ministro della cultura l'istituzione di una apposita anagrafe cui i beni privati ammessi all'Art-Bonus dovranno essere iscritti.
Il comma 4 estende, modificandole, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, anche alle erogazioni liberali effettuate a sostegno delle iniziative culturali e degli eventi connessi alla fruizione, al godimento e all'esposizione delle opere d'arte, organizzati da fondazioni di comprovata rilevanza nazionale e internazionale, costituite e continuativamente operanti da almeno dieci anni.
Il comma 5 prevede che il Ministro della cultura istituisca un elenco delle fondazioni finanziabili attraverso l'Art-Bonus eventi culturali e che lo aggiorni annualmente, sulla base delle richieste ricevute dalle stesse fondazioni, verificata la sussistenza dei requisiti.
Il comma 6 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con dotazione di 15 milioni di euro annui per finanziare l'Art-Bonus eventi culturali.
Il comma 7, infine, reca la norma finanziaria.
Art. 1.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, spetta, anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni immobili e mobili facenti parte del patrimonio culturale italiano che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, anche se di proprietà di istituti culturali, fondazioni, imprese e altri soggetti privati.
2. I beni di cui al comma 1, ai fini della possibilità di accesso alle modalità di finanziamento previste dal credito d'imposta di cui al medesimo comma 1, devono essere resi accessibili al pubblico e visitabili, secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni fra il Ministero della cultura e i singoli proprietari beneficiari delle erogazioni liberali. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'apertura al pubblico e sono trasmessi, a cura del soprintendente competente, al comune o alla città metropolitana nel cui territorio insistono i beni interessati.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura sono definite le modalità per l'istituzione di un'apposita anagrafe in cui sono iscritti i beni di cui al comma 1.
4. Al fine di incentivare la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore delle iniziative culturali e degli eventi connessi alla fruizione, al godimento e all'esposizione delle opere d'arte, all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022, destinate all'organizzazione di eventi tesi al sostegno e al rafforzamento del settore delle iniziative culturali e degli eventi connessi alla fruizione, al godimento e all'esposizione delle opere d'arte, organizzati da fondazioni di comprovata rilevanza nazionale e internazionale, costituite e continuativamente operanti da almeno dieci anni, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate ».
b) al comma 2, primo periodo, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1 e 1-bis ».
5. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un elenco, aggiornato annualmente, che ricomprende le fondazioni i cui eventi possano essere oggetto di erogazioni liberali di privati, fruendo delle detrazioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 83 del 2014, introdotto dal comma 4 del presente articolo, e sono stabilite le modalità con le quali le stesse fondazioni possono presentare richiesta di inserimento nell'elenco stesso.
6. Al fine di sopperire alle minori entrate derivanti dalle disposizioni contenute nel comma 4, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con dotazione pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023; tali risorse, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo e iscritte in aumento delle dotazioni di competenza e di cassa dei competenti capitoli di spesa che ne risultassero carenti.
7. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge, pari a 215 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.