Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 256
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA e MAGNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2022

Disposizioni in materia di bodycam e identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico

Onorevoli Senatori. – Le Forze di polizia detengono un ruolo fondamentale nella gestione dell'ordine pubblico e nella tutela dei cittadini e delle cittadine. Una funzione, questa, che porta con sé un alto grado di complessità e che implica la necessità di dotarsi di adeguati strumenti per la tutela di questi ultimi da eventuali abusi di diritto che potrebbero verificarsi.
Nel corso degli ultimi decenni, in particolare in occasione del vertice del G8 di Genova del luglio 2001, episodi legati alla gestione dell'ordine pubblico hanno riportato con forza nel dibattito questioni connesse alla condotta delle Forze di polizia e alla tutela dei diritti.
Per quanto riguarda il G8, nel corso delle indagini tese a verificare le responsabilità individuali da parte della magistratura, in queste come in altre circostanze, è risultato particolarmente difficile, se non impossibile, risalire all'identificazione dei poliziotti impegnati in azioni di ordine pubblico.
Occorre, dunque, intervenire per introdurre una normativa che renda possibile a tutti gli effetti l'identificazione del personale delle Forze di polizia tramite appositi strumenti. In un'ottica internazionale, nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea, identificare gli agenti di polizia che si occupano di ordine pubblico è già una regola diffusa. Una normativa nazionale che vada in questa direzione, darebbe seguito anche alla richiesta del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 in cui si esortano gli Stati membri a garantire che il personale di polizia sia dotato di un numero identificativo e dimostrerebbe, a livello internazionale, l'impegno dell'Italia nella prevenzione dalle violazioni dei diritti umani.
Un ulteriore strumento che può essere introdotto a tutela del cittadino e dell'agente di polizia è la bodycam ovvero una microtelecamera da apporre sui caschi o sulle divise degli agenti con l'obiettivo di filmare, dall'inizio alla fine del servizio, le eventuali violazioni dei diritti che potrebbero verificarsi. Ove utilizzato in maniera corretta, la bodycam, associata ai codici identificativi, può costituire un mezzo idoneo ad agevolare il riconoscimento di eventuali responsabilità.
Il presente disegno di legge si compone di 5 articoli. L'articolo 1 ribadisce l'obbligo per il personale di polizia impegnato in azioni di ordine pubblico di indossare la divisa, mentre l'articolo 2 introduce l'obbligo, per ogni operatore, di essere dotato di un codice identificativo alfanumerico, sia sul casco che sulla divisa e sul corpetto protettivo. L'articolo 3 definisce le modalità d'uso delle bodycam, mentre l'articolo 4 stabilisce le sanzioni amministrative in caso di violazione degli articoli 1 e 2. Infine, con l'articolo 5 si fissa ad 1 milione l'onere di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare in servizio di ordine pubblico, nonché durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e da quelle della presente legge.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di codici
di identificazione alfanumerici)

1. Al fine di consentire l'identificazione del personale di cui all'articolo 1, ogni operatore è dotato di un codice individuale identificativo alfanumerico.

2. Il codice di cui al comma 1 è composto da due lettere e tre numeri ed è impresso su un materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 10 metri e in condizioni di scarsa illuminazione.

3. Il codice di cui al comma 1 è riportato sulla parte frontale, sui due lati e sulla parte posteriore del casco di protezione in dotazione a ogni operatore. Il medesimo codice deve essere presente anche sull'uniforme di servizio, sia sul petto che sul dorso, nonché sul corpetto protettivo.

4. È fatto divieto di utilizzare caschi e uniformi assegnati ad altri operatori, nonché di indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti a oscurare il codice identificativo ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza.

5. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il codice.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, stabilisce con proprio decreto le modalità di tenuta del registro di cui al comma 5.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di microtelecamere)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impiegato nei servizi di cui all'articolo 1 sono dotate di microtelecamere, di seguito denominate « bodycam », per la ripresa di quanto avviene in tutti i servizi di ordine pubblico in cui l'operatore viene impiegato, fermo restando il divieto di utilizzarle a scopi di identificazione univoca o di riconoscimento facciale, in assenza di notizia di reato.

2. Le bodycam sono attivate dai tecnici delle Forze di polizia per la durata di tutto il servizio. A conclusione del servizio gli operatori consegnano le registrazioni ai tecnici preposti, che provvedono al loro salvataggio su appositi supporti informatici.

3. Le registrazioni effettuate dalle bodycam sono conservate per ventiquattro mesi al termine dei quali, qualora non si ravvisi notizia di reato, sono automaticamente cancellate. All'atto della iscrizione della notizia di reato il pubblico ministero acquisisce immediatamente i video relativi agli operatori e alle operazioni cui il fatto si riferisce.

Art. 4.

(Sanzioni amministrative in caso
di violazioni)

1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.

2. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2, la struttura periferica dell'autorità in cui è incardinato l'operatore è sottoposta a immediata ispezione da parte del Ministero competente, al fine di verificare il grado di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e l'uso che viene fatto delle dotazioni previste dalla medesima legge. I risultati dell'ispezione sono trasmessi immediatamente alla Commissione giustizia di Camera e Senato.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.