Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 650
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa della senatrice BIANCOFIORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2023

Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body shaming)

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge è finalizzata all'istituzione di una Giornata nazionale di sensibilizzazione e di supporto a chi è vittima di body shaming e volta ad aumentare, nell'opinione pubblica, la consapevolezza nei confronti delle problematiche legate all'accettazione di sé e del proprio corpo.
Come per ogni forma di bullismo, i comportamenti offensivi che hanno come obiettivo la denigrazione del corpo di una persona sono profondamente negativi per chi li subisce e possono influire sulla salute fisica e psicologica causando stati depressivi e di ansia, nonché disturbi del comportamento alimentare.
Il body shaming non è un fenomeno nuovo. Esso ha trovato terreno fertile grazie alla diffusione dei social network che hanno amplificato i fenomeni di derisione e di discriminazione sulla base di un aspetto fisico non corrispondente a canoni estetici culturali presi come modello dalla società.
La fascia di età maggiormente esposta è quella delle ragazze e dei ragazzi più giovani, adolescenti o poco più. Eppure anche molti adulti ne sono vittima, in quanto la continua esposizione a messaggi denigratori, da parte di sconosciuti e non, potrebbe portare chiunque a mettere in discussione sé stesso.
In questo contesto le istituzioni devono necessariamente agire e mettere in atto iniziative volte a prevenire e contrastare tali fenomeni e intraprendere azioni indispensabili per tutelare le vittime, persone più fragili e vulnerabili.
Il disegno di legge consta di 7 articoli.
L'articolo 1, al comma 1, istituisce la Giornata nazionale contro il body shaming, da celebrare il 16 maggio di ogni anno. Una giornata finalizzata a sensibilizzare i cittadini sulla gravità dei comportamenti offensivi che hanno come obiettivo la denigrazione del corpo di una persona, e allo scopo di promuovere ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare condotte volte a denigrare e ridicolizzare una persona per il suo aspetto fisico.
Il comma 2 precisa che la Giornata nazionale non è considerata festiva, in quanto non determina gli effetti civili previsti dalle disposizioni in materia di ricorrenze festive, di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
In tale giornata sono previsti, ai sensi dell'articolo 2, convegni, eventi, dibattiti, cerimonie, manifestazioni culturali, campagne informative e sociali, incontri organizzati e promossi da istituzioni pubbliche, dalle organizzazioni della società civile e dalle associazioni, al fine di promuovere iniziative finalizzate alla prevenzione del body shaming.
L'articolo 3 puntualizza che, nella stessa giornata, le scuole di ogni ordine e grado promuovano iniziative su tali temi, dedicate alla comprensione e all'approfondimento del fenomeno delle discriminazioni fisiche e delle conseguenze che ne derivano sulla salute fisica e psicologica delle persone colpite, nonché volte a promuovere l'accettazione del proprio corpo.
L'articolo 4 prevede che le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni promuovano campagne informative e di sensibilizzazione sul tema del body shaming attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione web, e specifica le finalità di tali campagne di sensibilizzazione.
L'articolo 5 precisa che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale dovrà assicurare adeguati spazi ai temi connessi alla citata Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva nazionale e regionale.
L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale l'attuazione della legge in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate procedono infatti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 7, infine, dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale contro il body shaming)

1. La Repubblica riconosce il 16 maggio come Giornata nazionale contro il body-shaming, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di sensibilizzare i cittadini sulla gravità dei comportamenti offensivi che hanno come obiettivo la denigrazione del corpo di una persona nonché promuovere ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare condotte volte a denigrare e ridicolizzare una persona per il suo aspetto fisico.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. In occasione della Giornata nazionale le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni promuovono iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e alla prevenzione del body shaming quali convegni, eventi, dibattiti, incontri, cerimonie, manifestazioni culturali, campagne informative e sociali.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere finalizzate a:

a) prevenire e contrastare il fenomeno del body shaming;

b) favorire l'informazione e la sensibilizzazione sul problema della discriminazione basata sull'aspetto fisico;

c) incentivare la promozione dell'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri, nonché della salute fisica e psicologica;

d) promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.

Art. 3.

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, promuovono e organizzano iniziative didattiche, percorsi di studio, momenti comuni di riflessione, eventi, dibattiti, incontri dedicati alla comprensione e all'approfondimento del fenomeno delle discriminazioni fisiche e delle conseguenze che ne derivano sulla salute fisica e psicologica delle persone colpite, nonché volti a promuovere l'accettazione del proprio corpo.

Art. 4.

(Campagne informative e di sensibilizzazione)

1. Le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni promuovono campagne informative e di sensibilizzazione sul tema del body shaming attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione web.

2. Le campagne di cui al comma 1 sono finalizzate a:

a) sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gravità del body shaming e sulla necessità di contrastarlo;

b) fornire informazioni relative alle conseguenze del body shaming sulla salute fisica e psicologica delle persone colpite;

c) promuovere l'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri;

d) promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.

Art. 5.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, assicura adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.