Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 756
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa della senatrice RONZULLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 2023

Introduzione dell'articolo 575-bis del codice penale in materia di reato di omicidio di donna in stato di gravidanza

Onorevoli Senatori. – L'efferato omicidio, il 27 maggio 2023, di Giulia Tramontano, la giovane di 29 anni incinta al settimo mese uccisa a coltellate dal fidanzato, Alessandro Impagnatiello, richiama nuovamente l'attenzione sulla piaga del femminicidio.
Quello di Giulia Tramontano è solo l'ultimo di una lunga serie di femminicidi nel nostro Paese: nei primi mesi del 2023 sono 14 le donne uccise in Italia, nel 2022 le vittime sono state 55 e nel 2021 quasi 70, secondo i dati del Viminale.
Occorre, inoltre, evidenziare che nei numerosi altri casi registratisi nel corso degli ultimi venti anni, per l'omicidio di una donna incinta i rispettivi assassini sono stati condannati esclusivamente per l'omicidio della madre e non anche per quello del nascituro.
La legge italiana, infatti, attualmente non prevede il riconoscimento del duplice omicidio in caso di assassinio di una donna in stato di gravidanza, indipendentemente dal mese di avanzamento della stessa.
Il presente disegno di legge riconosce il duplice omicidio quando la vittima di un delitto è una donna in gravidanza, prevedendo pene più gravi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 575 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 575-bis.(Omicidio di donna in stato di gravidanza) – Chiunque cagiona la morte di una donna in stato di gravidanza è punito con la reclusione non inferiore ad anni trenta ».

2. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, all'alinea, le parole: « il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso » sono sostituite dalle seguenti: « i fatti preveduti dagli articoli 575 e 575-bis sono commessi ».

3. All'articolo 577, primo comma, del codice penale, all'alinea, le parole: « il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso » sono sostituite dalle seguenti: « i fatti preveduti dagli articoli 575 e 575-bis sono commessi ».