Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2023
Disposizioni in materia di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali
Onorevoli Senatori. – L'articolo 125 della Costituzione recita: « Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione ».
In attuazione di tale previsione costituzionale, la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ha istituito i tribunali amministrativi regionali (TAR) quali organi di giustizia amministrativa di primo grado, prevedendone la sede nei capoluoghi di regione (articolo 1, primo comma) ed ha poi previsto nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, sezioni staccate (articolo 1, terzo comma), demandandone l'individuazione a successivi decreti attuativi. .
Con il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1975, n. 277, è stata effettuata l'indicazione delle sedi e delle circoscrizioni territoriali delle sezioni staccate istituite nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, mentre con il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 552, è stata effettuata l'individuazione della sede e della circoscrizione territoriale per la sezione staccata istituita nella regione Lazio.
In base ai suddetti decreti, le sedi e le circoscrizioni territoriali delle sezioni staccate istituite in ciascuna regione sono le seguenti:
1) regione Lombardia (sede Brescia, circoscrizione province di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova);
2) regione Emilia-Romagna (sede Parma, circoscrizione province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia);
3) regione Abruzzo (sede Pescara, circoscrizione province di Pescara e Chieti);
4) regione Campania (sede Salerno, circoscrizione province di Salerno e Avellino);
5) regione Puglia (sede Lecce, circoscrizione province di Lecce, Brindisi e Taranto);
6) regione Calabria (sede Reggio Calabria, circoscrizione provincia di Reggio Calabria);
7) regione Sicilia (sede Catania, circoscrizione province di Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa);
8) regione Lazio (sede Latina, circoscrizione province di Latina e Frosinone).
La normativa istitutiva ha poi configurato le sezioni staccate come semplici articolazioni territoriali periferiche del TAR avente sede nel capoluogo di regione; configurazione questa non modificata nella successiva normativa di rango legislativo e regolamentare intervenuta in materia che, pur conferendo maggiore autonomia sostanziale alle sezioni staccate, ne ha tuttavia sempre confermato l'inserimento formale nella struttura organizzativa del TAR avente sede nel capoluogo di regione e non le ha mai trasformate in uffici giudiziari del tutto autonomi e indipendenti.
Il mantenimento di tale posizione ancillare e subordinata è in contrasto con l'effettiva realtà sostanziale di tali uffici giudiziari, i quali in taluni casi (come a Salerno, Catania e Lecce), hanno un contenzioso maggiore di TAR come quelli di Veneto, Toscana, Piemonte ed Emilia Romagna (quest'ultimo superato anche da Brescia), con una conseguente penalizzazione di quanti operano all'interno dei relativi territori, con un grave vulnus dei valori costituzionali di autonomia territoriale, di semplificazione delle procedure e di prossimità della giustizia amministrativa.
Al fine di comporre tali evidenti disequilibri istituzionali e di ricondurre ad unità il sistema, oltre che per garantire omogeneità di trattamento rispetto alla giustizia ordinaria, si propone di rivedere l'assetto ordinamentale delle cinque sezioni staccate che sono anche sede di corte di appello (e di Avvocatura distrettuale dello Stato), vale a dire Brescia, Salerno, Lecce, Reggio Calabria e Catania, affinché diventino autonomi tribunali amministrativi.
A tanto si può provvedere, in forza della riserva di legge contenuta nell'articolo 125 della Costituzione, sulla base di un semplice intervento legislativo, con il quale si sostituisce la denominazione sezioni staccate con quella di tribunali amministrativi (e si integrano le norme del codice del processo amministrativo sulla competenza).
Il fatto che in alcune regioni sarebbero istituiti due diversi tribunali amministrativi (uno nella sede capoluogo di regione ed un altro nella sede della « vecchia » sezione staccata) non appare in contrasto con la norma costituzionale, la quale anzi prevede che nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado (e quindi evidentemente presuppone la possibilità che all'interno di una sola regione possano coesistere due o più tribunali amministrativi).
Appare utile evidenziare, infine, che la prospettata riforma verrebbe attuata a costo zero per le finanze pubbliche, perché non si tratterebbe di creare nuovi uffici giudiziari, ma semplicemente di modificare la denominazione formale delle attuali cinque sezioni staccate, già esistenti e pienamente operative (con loro sedi e personale).
In conseguenza della nuova configurazione giuridica della sezione staccata come tribunale amministrativo, occorre ovviamente prevedere che il relativo presidente assuma la qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale. Allo stato attuale della legislazione, infatti, il presidente della sezione staccata possiede la qualifica di semplice consigliere di tribunale amministrativo regionale (anche se con funzioni di presidente di sezione staccata).
Il mancato riconoscimento della qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale non avrebbe evidentemente più alcuna giustificazione logica e giuridica in un sistema ordinamentale caratterizzato dalla piena equipollenza tra TAR aventi sede nella medesima regione.
Inoltre, è appena il caso di rilevare che, nell'ambito territoriale di riferimento, il presidente della sezione staccata si confronta e si relaziona con altri organi giurisdizionali ed amministrativi apicali (come ad esempio il presidente della corte d'appello, l'avvocato distrettuale dello Stato, i prefetti).
Al presidente della « vecchia » sezione staccata deve quindi essere riconosciuta la qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale.
Anche in questo caso, si tratterebbe di una riforma senza oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche (non essendo previsto alcun incremento stipendiale per il magistrato amministrativo in sede di passaggio alla qualifica di presidente di TAR).
Il presente disegno di legge si compone di quattro articoli.
L'articolo 1 reca l'istituzione di nuovi tribunali amministrativi in sostituzione delle sezioni staccate che sono anche sede di corti d'appello.
L'articolo 2 apporta le conseguenti modifiche alle qualifiche e altresì alle piante organiche dei magistrati amministrativi.
L'articolo 3 e 4 contengono, rispettivamente, la clausola d'invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della presente legge.
Art. 1.
(Istituzione di nuovi tribunali amministrativi in sostituzione di sezioni staccate che sono anche sede di corte d'appello)
1. Le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali della Lombardia, della Campania, della Puglia, della Calabria e della Sicilia, di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aventi sede e circoscrizione territoriale come stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1975, n. 277, sono tribunali autonomi rispetto a quelli aventi sede nei rispettivi capoluoghi di regione ed assumono rispettivamente la denominazione di tribunale amministrativo regionale, sede di Brescia, di Salerno, di Lecce, di Reggio Calabria e di Catania.
2. La ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi aventi sede nelle regioni Lombardia, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia è regolata dagli articoli 13, 14, 15 e 16 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Art. 2.
(Modifiche di qualifiche e di piante organiche dei magistrati amministrativi)
1. I presidenti dei nuovi tribunali amministrativi, istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, assumono la qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale.
2. Alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, alla voce: « Presidenti di Tribunale amministrativo regionale » le parole: « n. 24 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 29 » e alla voce: « Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari » le parole: « n. 423 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 418 ».
3. I consiglieri di tribunale amministrativo regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le funzioni di presidente di sezione staccata dei tribunali amministrativi regionali della Lombardia, della Campania, della Puglia, della Calabria, della Sicilia acquisiscono la qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale.
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.