Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 543
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori RUSSO, TUBETTI, GELMETTI, ZEDDA, LIRIS, MELCHIORRE, IANNONE, SATTA e MENIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2023

Disposizioni per la concessione di promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi per allievi ufficiali di complemento

Onorevoli Senatori. – Con la sospensione del servizio militare di leva avvenuto del 2005, la categoria degli ufficiali provenienti dai corsi per allievi ufficiali di complemento (AUC) non è stata più incrementata per la conseguenziale cessazione dei corsi medesimi. L'ultimo corso AUC che ha prestato giuramento è stato il 190°, il 15 febbraio 2003, data in cui è terminata un'epoca durata 130 anni, iniziata nel 1876, anno di istituzione della categoria, con la legge Ricotti, Ministro della guerra del Regno d'Italia, che ha visto giovani culturalmente e fisicamente preparati vincere le selezioni per i corsi AUC.
Gli ufficiali di complemento hanno sempre rappresentato una preziosa risorsa per le Forze armate italiane e per l'Italia e sono numerosi i riconoscimenti conferiti alla categoria per « Valor militare ». Corre l'obbligo di ricordare che detti ufficiali, anche se in possesso del diploma di laurea e con importanti esperienze professionali, nella stragrande maggioranza dei casi, restano nel grado di sottotenenti, non maturando nessun avanzamento nel corso della vita e non ottenendo alcun beneficio.
Questa situazione è in netto contrasto con quanto accade per gli ufficiali di complemento della « riserva selezionata » e per gli ufficiali a ferma prefissata, che con il servizio acquisiscono titolo per gli avanzamenti di grado e, diversamente anche da quanto accade per gli ufficiali in congedo (come pure per tutto il restante personale militare) del Corpo militare della Croce rossa italiana, ausiliario delle Forze armate che ottengono la Croce di anzianità di II o di I classe nonché dagli ufficiali in servizio delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato che acquisiscono, alla cessazione dal servizio attivo, una promozione a titolo onorifico al grado superiore (articolo 1084-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).
Giova ricordare che quella degli ufficiali di complemento è una categoria di cittadini che formalmente e sostanzialmente resta vincolata da obblighi di servizio sino al congedo assoluto (62 anni per gli ufficiali inferiori e 65 anni per gli ufficiali superiori) e che spesso è rimasta e rimane tuttora nei ranghi della riserva – prima rappresentata dai quadri della mobilitazione ed oggi dalle forze di completamento – per decenni.
Inoltre, gran parte del personale in congedo, oltre a restare incardinata nel sistema della mobilitazione, ha sempre continuato a mantenere legami con l'ambiente militare, partecipando all'attività e alla vita delle associazioni combattentistiche e d'arma, soggette alla tutela ed al controllo del Ministero della difesa. Ad esempio, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI), con le centinaia di iniziative annuali, distribuite in tutta Italia, cura l'addestramento della forza in congedo, provvede, seppur parzialmente, alle necessità di aggiornamento nonché alla stretta correlazione con gli obblighi in tal senso assunti dal nostro Paese nell'ambito dell'Alleanza atlantica, nella quale gli ufficiali della riserva sono rappresentati negli appositi organismi previsti in ambito NATO.
Il presente disegno di legge intende concedere un riconoscimento a titolo onorifico, senza alcun onere di spesa per lo Stato, a coloro i quali hanno dimostrato un particolare attaccamento all'istituzione militare e alla Nazione, dapprima con il servizio prestato fra i quadri direttivi delle Forze armate o degli altri Corpi armati dello Stato, dopo aver superato delle non facili selezioni, sottoponendosi volontariamente ad una ferma più lunga del periodo di leva ordinario, e successivamente con l'iscrizione ad almeno una associazione inserita nell'albo previsto dall'articolo 937 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Si specifica, peraltro, che tale associazione deve risultare iscritta al predetto albo alla data della decorrenza della promozione a titolo onorifico, oppure può essere appartenuta a tale albo precedentemente alla decorrenza della promozione.
Oltre il riconoscimento morale in favore dei singoli beneficiari, l'effetto positivo che questo intervento legislativo vorrebbe apportare è quello di incentivare le iscrizioni alle associazioni combattentistiche e d'arma, vera cinghia di trasmissione fra il mondo civile e quello militare, rendendole ancora più attive e sempre più utili nell'impegno di diffusione e di difesa dei valori dell'etica militare, quali il senso del dovere, dell'onore e della fedeltà al proprio Paese.
Il tema della concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali di complemento provenienti dai corsi regolari AUC è stato già proposto nelle passate legislature: XV, XVI, XVII e XVIII. È opportuno non tardare ulteriormente nell'approvazione di questo riconoscimento morale quale doveroso segno di gratitudine da parte dello Stato nei confronti di questa categoria di militari di indubbio valore patriottico, confluita tramite i corsi nei ranghi dei quadri direttivi delle nostre Forze armate.
Le procedure amministrative, relative alla concessione di tale promozione a titolo onorifico non devono comportare oneri, neppure indiretti, per lo Stato e a tale proposito si è previsto che l'istruttoria del procedimento amministrativo sia svolta, per semplificare, dall'ufficio matricolare che ha in carico la posizione militare dell'interessato e che i costi medi amministrativi di tali pratiche vengano corrisposti in maniera anticipata dagli stessi interessati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Promozione a titolo onorifico)

1. Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 è concessa, a titolo onorifico, una promozione al grado superiore, non oltre il grado massimo stabilito per la categoria, una volta collocati nella riserva di complemento a cui appartengono ovvero all'atto di cessazione dal servizio.

2. L'attribuzione del nuovo grado non dà diritto, in caso siano previsti diversi limiti di età per la nuova posizione gerarchica, al ricollocamento nella categoria del complemento.

3. La promozione a titolo onorifico di cui al presente articolo non è computabile in alcun modo a fini economici.

4. Per il personale promosso a titolo onorifico ai sensi della presente legge è adottato il distintivo di grado previsto per i beneficiari delle promozioni a titolo onorifico di cui alla legge 8 agosto 1980, n. 434.

Art. 2.

(Destinatari)

1. I soggetti di cui all'articolo 1 sono destinatari della promozione di cui al medesimo articolo 1 a condizione che:

a) provengano dai regolari corsi per allievi ufficiali di complemento;

b) abbiano prestato, per fatto militare in ogni tempo, giuramento di fedeltà solamente alla Repubblica italiana;

c) non siano mai transitati nel servizio permanente effettivo ovvero nel ruolo d'onore o equivalenti;

d) abbiano aderito, successivamente alla nomina e per almeno venti anni, anche con discontinuità, a una o più associazioni iscritte, alla data di decorrenza della promozione di cui all'articolo 1 della presente legge o precedentemente, all'albo previsto dall'articolo 937 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

e) non abbiano conseguito altra promozione a titolo onorifico in applicazione di altre disposizioni vigenti;

f) non siano stati giudicati non idonei nell'ultima, eventuale, valutazione per l'avanzamento;

g) non abbiano mai riportato note caratteristiche con qualifica di « inferiore alla media » o di « insufficiente ».

Art. 3.

(Procedura)

1. La promozione di cui all'articolo 1 è concessa, previa valutazione di idoneità da parte dell'amministrazione competente, da svolgere nelle forme previste dall'ordinamento per l'avanzamento degli ufficiali, su istanza dell'interessato ai competenti uffici del Ministero della difesa, redatta su carta libera e attestante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge.

2. La promozione decorre dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1. La durata del procedimento amministrativo, comprensivo della trascrizione matricolare di cui al comma 3 e della comunicazione all'interessato dell'avvenuta promozione, non può superare il termine di ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza. Nel caso di invio dell'istanza a mezzo di raccomandata postale, si intende quale data di presentazione dell'istanza medesima la data di accettazione della raccomandata postale da parte della struttura postale.

3. La promozione è disposta con provvedimento del responsabile dell'ufficio che ha in carico il documento matricolare dell'interessato, a cui segue la trascrizione matricolare.

Art. 4.

(Rimborso degli oneri sostenuti
dalla pubblica amministrazione)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il costo medio amministrativo della pratica di avanzamento esperita ai sensi della presente legge, nonché le modalità di versamento di detto importo da parte dell'interessato.

2. L'importo di cui al comma 1 è determinato sommando i costi, diretti e indiretti, che la pubblica amministrazione deve sostenere per la pratica di avanzamento. Nei costi sono inclusi quelli relativi ai controlli sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 1.

3. La ricevuta comprovante l'effettuazione del versamento di cui al comma 1 del presente articolo è allegata all'istanza di cui all'articolo 3, comma 1. Il mancato versamento rende irricevibile l'istanza.

4. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.