Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 598
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore FINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2023

Istituzione del Parco archeologico culturale dei Cunicoli e dell'Emissario di Claudio

Onorevoli Senatori. – La tutela e la valorizzazione di specifici ambiti territoriali, caratterizzati dalla loro particolare impronta di carattere archeologico, storico, ambientale e monumentale, costituisce carattere imprescindibile della Repubblica che, nell'articolo 9 della Costituzione, ha individuato la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione tra i suoi compiti fondamentali, e nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ha definito tutte le attività al riguardo, organizzando le competenze ai vari livelli dell'articolazione dello Stato.
Queste previsioni non esauriscono il compito dello Stato, che anzi deve essere sempre attento a dare la giusta rilevanza a situazioni concrete che meritano tutela rafforzata e uno sforzo maggiore per la valorizzazione e la promozione. Da questa ottica prende le mosse questo disegno di legge, che intende avviare, con iniziativa di carattere nazionale, la costituzione del Parco archeologico culturale dei Cunicoli e dell'Emissario di Claudio, per il suo intrinseco valore storico, archeologico, ambientale, monumentale e culturale, ma anche per il livello di attenzione che richiede un sito di tale valore.
L'opera di prosciugamento del lago del Fucino resta infatti una delle più grandi imprese di ingegneria idraulica nella storia dell'umanità. Furono diversi i tentativi di prosciugamento prima della definitiva soluzione, arrivata solo il 1° ottobre 1878, quando il lago venne ufficialmente dichiarato prosciugato, cambiando per sempre l'economia, la cultura e la fisionomia del territorio.
I primi tentativi di prosciugamento risalgono a epoche antiche ed è l'impresa dell'imperatore Claudio quella più nota, portata a compimento nel 52 d.C. con una grandiosa opera ricordata nelle opere di Tacito, Svetonio e Plinio il Vecchio che, tuttavia, consentì solo un parziale svuotamento del lago.
Il Fucino era il terzo lago d'Italia per estensione, e caratterizzato dalla particolare circostanza di non avere emissari: questa particolarità lo rendeva gravemente condizionato dai fenomeni atmosferici, e di frequente interessato da esondazioni che danneggiavano i luoghi abitati e le coltivazioni limitrofe. Le repentine e frequenti variazioni del livello dell'acqua provocavano alternativamente inondazioni severe ma anche momenti di secca, che generavano acquitrini malsani e portatori di malaria. Per questa ragione, sin dai tempi antichi, il bacino era stato oggetto di lavori di regimentazione delle acque, ma senza che mai si fosse trovata una soluzione definitiva al problema.
L'opera dell'imperatore Claudio, dunque, sebbene fosse riuscita solo parzialmente nella bonifica, fu un primo concreto tentativo di risoluzione del problema: furono impiegati 22.500 schiavi e ben 7.500 carpentieri per realizzare un canale collettore sotterraneo di circa 6 km e sei cunicoli serviti da 32 pozzi, per approvvigionamento e presa d'aria. Un'impresa storica per le tecnologie del tempo, celebrata con cerimonie e festeggiamenti altrettanto memorabili: furono liberati circa 19.000 uomini rinchiusi nelle carceri per dar vita ad una battaglia navale con circa 100 galee, celebrativa del prosciugamento, che sarà ricordata come una delle più celebri e delle più cruente della storia, svolta, per altro, alla presenza dell'imperatore Claudio, della moglie Agrippina e del figlio Nerone.
Ma fu dopo la caduta dell'Impero romano che il decadimento dell'opera divenne inarrestabile e, durante l'epoca delle invasioni barbariche, l'Emissario e le opere a corredo si ostruirono: il livello delle acque tornò allo stato originario. Più precisamente fu tra il V e VI secolo che l'Emissario si ostruì definitivamente, e nel corso dei secoli successivi furono diversi i tentativi di ripristinarne la funzione: anzitutto Federico II di Svevia, poi Alfonso I d'Aragona e ancora successivamente Filippo I Colonna, Carlo III di Spagna e Ferdinando IV Re di Napoli, che abbandonò il tentativo dopo due anni di lavori nel 1792.
Nel 1826 fu avviata nuovamente un'opera di ristrutturazione e di consolidamento, coordinato dal Commendatore Carlo Afan de Rivera, che terminò nel 1835, ma senza dare all'opera una soluzione definitiva, in quanto crolli e infiltrazioni continuarono a danneggiare i manufatti.
Fu solo nel 1852 che venne disposta la restaurazione del canale collettore con regio decreto, che affidò ad una società anonima il compito di riottenere il prosciugamento del Fucino. Il compenso era in parte costituito dai terreni del bacino lacustre che si sarebbe prosciugato.
Dopo una serie di accadimenti, il principale dei quali il ritiro di alcuni soci, fu la famiglia Torlonia a comprare le azioni e a divenire titolare esclusiva delle opere di prosciugamento e di bonifica. Questo ultimo sforzo tecnico ed economico ebbe inizio nel 1854 e termino nel 1877.
A questa lunga e gloriosa storia, culminata con la definitiva bonifica, corrisponde un altrettanto profondo e importante mutamento dell'antropologia del territorio, della sua cultura, delle condizioni economiche e sociali delle comunità che lo vivono.
Il complesso di quanto sopra esposto fa della vicenda e dei luoghi che ne sono teatro un grande patrimonio culturale e storico che va tutelato e valorizzato.
Per queste ragioni il presente disegno di legge si incarica di dare un istituzionale riconoscimento a quanto già la storia ha riconosciuto all'opera di prosciugamento del lago, e alle vicende epocali che l'anno accompagnata.
Dedicare una legge all'istituzione di un parco archeologico risponde ad un dovere di piena attuazione, per l'area in questione, di quanto previsto dal codice dei beni culturali, e colma un vuoto che per troppi anni non ha consentito il giusto riconoscimento ad una storia e ad un'impresa di ingegneria unica al mondo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. In relazione al notevole valore del patrimonio archeologico, ambientale, culturale rappresentato dai Cunicoli e dall'Emissario di Claudio, la presente legge tutela l'area dei Cunicoli e le emergenze archeologiche connesse alle opere di prosciugamento del lago del Fucino, e promuove la valorizzazione culturale, storica e la fruizione turistico-ambientale dell'area, ai sensi degli articoli 101, comma 2, lettera e), 111 e seguenti, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 .

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge definisce le iniziative di competenza dello Stato e attribuisce alla regione Abruzzo e agli altri enti interessati le relative competenze.

Art. 2.

(istituzione del parco)

1. È istituito il Parco archeologico-culturale dei Cunicoli e dell'Emissario di Claudio, di seguito denominato « Parco archeologico culturale », che comprende l'area dei Cunicoli e dell'Emissario di Claudio, come individuata nella planimetria allegata alla presente legge.

2. Costituiscono elementi qualificanti del Parco archeologico culturale:

a) le infrastrutture denominate « Cunicoli di Claudio », nel versante fucense del sito, costituite da manufatti per il deflusso delle acque verso il canale collettore;

b) il canale collettore delle acque che dalla località Incile raccoglie e accompagna le acque verso lo sbocco del fiume Liri;

c) il manufatto e l'area naturalistica circostante lo sbocco dell'Emissario di Claudio sul fiume Liri, nel versante della Valle Roveto dell'area parco;

d) l'importante patrimonio naturalistico, in particolare arboreo e arbustivo, nelle aree circostanti i Cunicoli di Claudio e lo sbocco dell'Emissario, nonché l'ecosistema faunistico, ittico, botanico e biologico sviluppatosi nelle aree scoperte nonché in quelle sotterranee dell'area;

e) il valore storico-archeologico e culturale dell'area, caratterizzata dal canale collettore e dalle opere a corredo, che si sviluppa per una lunghezza sotterranea di circa 6 chilometri, realizzati tra il 41 e il 52 d.C., la memoria storica che ne deriva, nonché il mutamento sociale, antropologico, industriale ed economico del territorio derivante dal prosciugamento del lago del Fucino.

Art. 3.

(Soggetti attuatori e modalità operative)

1. La regione Abruzzo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove una conferenza dei servizi con i soggetti interessati, quali l'Unione dei comuni della Montagna Marsicana, i comuni ricadenti nell'area del Parco archeologico culturale, il Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri-Garigliano, la Riserva regionale del Salviano, la Soprintendenza competente, il Bacino imbrifero montano, e il Consorzio Patto territoriale della Marsica, per la definizione, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di un accordo di programma nel quale sono definite le linee progettuali del Parco archeologico culturale in conformità con le linee guida adottate con il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 18 aprile 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 165 alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012, di seguito denominato « decreto ministeriale », e sono individuate le competenze di ciascun soggetto in relazione alla proprietà e alle competenze stabilite dalla normativa vigente.

2. L'accordo di programma di cui al comma 1 provvede, in particolare, a definire:

a) le linee del progetto scientifico relativamente agli aspetti archeologici propriamente detti, agli aspetti naturalistico-ambientali e agli aspetti urbanistico-monumentali;

b) le linee del progetto di tutela e valorizzazione;

c) il modello di piano di gestione;

d) i compiti di ciascun soggetto sottoscrittore dell'accordo;

e) l'assegnazione delle risorse disponibili per ciascuno dei soggetti sottoscrittori in relazione all'ambito di lavoro assegnato;

f) il coordinamento complessivo dell'attività ai fini dell'accreditamento del Parco archeologico culturale.

Art. 4.

(Compiti della regione Abruzzo)

1. La regione Abruzzo coordina il complesso delle attività di cui all'articolo 3, dispone l'assegnazione e l'erogazione delle risorse finanziarie previste all'articolo 5 ai singoli soggetti attuatori in relazione alle specifiche attività progettuali e realizzative, approva, su proposta dei soggetti attuatori, il progetto scientifico e il progetto di tutela e di valorizzazione del Parco archeologico culturale, nonché il piano di gestione dello stesso, e ne propone l'accreditamento alla Commissione nazionale di cui al decreto ministeriale.

2. La regione Abruzzo svolge altresì il compito di sorveglianza e controllo delle attività operative dei singoli soggetti attuatori.

Art. 5.

(Interventi previsti)

1. Per le finalità di cui alla presente legge sono previsti i seguenti interventi:

a) le attività progettuali di carattere scientifico e di tutela e valorizzazione, come descritte nei paragrafi 2.2 e 2.3 delle linee guida adottate con il decreto ministeriale;

b) la redazione del piano di gestione del Parco archeologico culturale, come previsto dal paragrafo 2.4 delle linee guida adottate col decreto ministeriale;

c) lo scavo archeologico nonché il consolidamento e il restauro dei reperti ai fini della tutela, della conservazione e della fruizione didattica e turistica;

d) l'acquisizione delle aree private necessarie per completare la ricerca archeologica o per assicurarne la tutela e la fruizione didattica e turistica;

e) il potenziamento degli itinerari turistico-culturali, ambientali e didattici già esistenti e l'istituzione e realizzazione di nuovi;

f) la realizzazione di aree sosta, di parcheggi e di servizi per il pubblico;

g) la realizzazione di spazi di servizio per l'attività archeologica, didattica e turistica, in relazione alla presenza storico-archeologica e naturalistica;

h) la conservazione, il restauro e la classificazione di reperti singoli, ai fini della loro musealizzazione;

i) la realizzazione di un sito internet e di strumenti di visita di tipo informatico;

l) la realizzazione di pubblicazioni, sia di carattere scientifico che divulgativo, per promuovere la conoscenza del Parco archeologico culturale e per facilitarne la fruizione.

2. Ai fini dell'istituzione del Parco archeologico culturale, dell'adeguamento del sito alle linee guida di cui al decreto ministeriale, della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, della sua valorizzazione e promozione, nonché della fruizione turistico-didattica e culturale, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. La regione Abruzzo, la Comunità montana Montagna Marsicana, i comuni e gli altri enti partecipanti all'accordo di programma previsto all'articolo 3, concorrono con proprie risorse alle finalità di cui al primo periodo.

Art. 6.

(Gestione del Parco archeologico culturale)

1. Il piano di gestione del Parco archeologico culturale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), definisce gli obiettivi strategici fondamentali di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale, per assicurare il giusto equilibrio tra conservazione, sostenibilità e sviluppo, in modo da contribuire allo sviluppo socio-economico e alla qualità della vita delle comunità locali interessate, e individua il soggetto responsabile della gestione, preferibilmente in forma associata o consortile tra gli enti locali.

2. Il piano di gestione, in conformità con le indicazioni del progetto scientifico e del progetto di tutela e di valorizzazione, individua all'interno del Parco archeologico culturale le zone da sottoporre a diversa gradazione di tutela e di valorizzazione, secondo la seguente classificazione:

a) zona A: costituita sia dai resti emergenti sia da riserve archeologiche del sottosuolo rientranti in piani di ricerca;

b) zona B: costituita da infrastrutture quali strade, alberghi, strutture didattico-ricreative a servizio del Parco archeologico culturale;

c) zona C: costituita da zone in cui particolari coltivazioni e allevamenti o strutture artigianali di particolari qualità garantiscano l'equilibrata convivenza delle attività economiche con le esigenze di tutela del Parco archeologico culturale;

d) zona D: costituita da strutture a diversa destinazione inserite nell'ambito di processi di riconversione da attuare in tempi definiti;

e) zona E: le aree di particolare tutela ambientale.

Art. 7.

(Dichiarazioni e divieti)

1. Le opere e le acquisizioni destinate alla tutela ed alla valorizzazione del Parco archeologico culturale sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

2. All'interno dell'area del Parco archeologico culturale, come individuata nella planimetria di cui all'articolo 2, è vietata l'attività di nuova edificazione. È consentito agli enti gestori e ai proprietari delle porzioni private di realizzare strutture finalizzate al miglior godimento dei beni, alla migliore fruizione pubblica del Parco archeologico culturale, nonché alla creazione di strutture di protezione e salvaguardia dell'intera area interessata. È vietato altresì:

a) svolgere attività che possono compromettere l'integrità del patrimonio artistico, archeologico, paesistico e ambientale;

b) raccogliere e danneggiare specie vegetali;

c) introdurre qualsiasi mezzo di distruzione o alterazione dei cicli biogeochimici;

d) accendere fuochi all'aperto.

Art. 8.

(Vigilanza e sorveglianza)

1. Per l'attività di vigilanza all'interno dell'area del Parco archeologico culturale sono competenti:

a) il personale della polizia municipale competente per territorio, anche attraverso apposita convenzione tra i comuni per assicurare la continuità dell'attività di vigilanza;

b) i guardiaparco del Parco;

c) gli altri corpi di polizia dello Stato e locali.

2. Per l'attività di sorveglianza possono essere stipulate apposite convenzioni con corpi volontari forniti di regolare autorizzazione.

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