Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 476
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del Consiglio regionale della Toscana

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 2023

Disposizioni di semplificazione in materia di selvicoltura. Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge sottoposto all'approvazione del Parlamento si intende intervenire sul codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine apportare un necessario chiarimento – anche in seguito ad alcune criticità emerse recentemente in Toscana – al regime degli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, con particolare riferimento alle attività insistenti su boschi e foreste da attuare in seguito all'intervenuto parere (espresso in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) del Consiglio di Stato n. 252/2020 del 24 giugno 2020.
Attualmente l'articolo 149 del codice prevede l'esclusione dall'autorizzazione paesaggistica per una serie di interventi, specificando, alla lettera c) del comma 1, che « per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione » detta esclusione sia da applicare nel caso in cui i boschi e le foreste interessate siano quelle di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g), ovvero quelle vincolate ex lege per effetto delle disposizioni prima contenute nella cosiddetta « legge Galasso » (decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985) ed oggi confluite nel citato articolo 142 (Aree tutelate per legge) del codice.
Da ciò consegue, come affermato anche dal Consiglio di Stato nel citato parere, che non sono da considerare esclusi gli interventi di medesima entità effettuati sui boschi e sulle foreste sottoposti a vincolo per effetto di apposito provvedimento amministrativo che ne dichiara il « notevole interesse pubblico » ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del codice, i quali, pertanto, necessitano di autorizzazione paesaggistica preventiva.
Tale previsione comporta una serie di criticità in quanto interventi di medesima entità, per il solo fatto di dover essere messi in atto in aree sottoposte a vincolo di diversa natura (« per provvedimento » anziché « ex lege »), necessitano di un aggravio procedurale che causa importanti complicazioni (anche di natura economica) per i proprietari, per i gestori dei boschi, per le piccole aziende e per le imprese agricolo-forestali che si occupano di selvicoltura, le quali vedono dilatarsi notevolmente i tempi per l'avvio di un'attività che, nella maggior parte dei casi, si configura come ordinaria – e necessaria – alla cura dei boschi e che risulta funzionale alla rinnovazione e alla perpetuazione degli stessi, non implicando trasformazioni permanenti dei suoli.
Con il presente disegno di legge, in coerenza con gli orientamenti già espressi dal Consiglio regionale della Toscana con le mozioni nn. 5 e 6 del 9 dicembre 2020, ci si propone pertanto di dare una risposta a tali criticità intervenendo con una puntuale modifica all'articolo 149 del codice, che disciplina le attività per le quali non è necessario il conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica. Nel dettaglio, l'articolo unico (articolo 1) di cui si compone la proposta sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'articolo 149 al fine di specificare che gli interventi sopracitati, inerenti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica neanche quando interessano boschi e foreste ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136 dichiarate di notevole interesse pubblico.

Relazione tecnica
(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

La presente relazione tecnica è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il presente disegno di legge non comporta oneri per la finanza pubblica perché si limita a sostituire la lettera c) del comma 1 dell'articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di specificare che gli interventi inerenti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione non sono da considerare soggetti ad autorizzazione paesaggistica neanche quando interessano boschi e foreste ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004 dichiarate di notevole interesse pubblico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 149, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguire nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), e in quelli ricompresi nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 e seguenti, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia ».