Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 2023
Disposizioni in materia di azionariato popolare e diffuso nello sport professionistico e dilettantistico, nonché delega al Governo per la modifica al sistema del calcio al fine di favorire l'ingresso e la crescita di atleti di formazione italiana
Onorevoli Senatori. – Il calcio in Italia è lo sport più rappresentativo, un asset di fondamentale importanza all'interno del Sistema Paese, in grado di coinvolgere 4,6 milioni di praticanti, con circa 1,4 milioni di tesserati per la FIGC, di cui 833.000 calciatori tesserati nell'ambito dell'attività giovanile (circa il 20 per cento della popolazione italiana maschile tra i 5 e i 16 anni risulta tesserato per la Federcalcio).
Ogni anno, in Italia, si disputano circa 570.000 partite ufficiali, vale a dire 1.600 partite al giorno (una ogni 55 secondi): dati e trend che testimoniano quanto il calcio rappresenti il principale sistema sportivo italiano, se si considera anche il fatto che la FIGC, da sola, incide per circa il 24 per cento degli atleti tesserati per le 44 Federazioni sportive nazionali affiliate al CONI.
Questi dati, a cui si aggiungono, ovviamente, quelli prodotti dai diritti televisivi, si traducono in milioni di posti di lavoro e punti di prodotto interno lordo; infatti, il fatturato diretto generato dal settore calcio è stimabile in 4,7 miliardi di euro. In pratica, circa il 12 per cento del PIL del calcio mondiale viene prodotto nel nostro Paese.
Tuttavia, questo sport sta attraversando, ormai da dieci anni, momenti di grande criticità. Il calcio professionistico evidenzia, infatti, un profilo estremamente preoccupante dal punto di vista della sostenibilità economico-finanziaria, a fronte di uno squilibrio strutturale che già prima della pandemia risultava particolarmente accentuato: nei dodici anni analizzati prima dell'impatto del COVID-19 (dal 2007/2008 al 2018-2019), infatti, il calcio professionistico italiano ha prodotto un rosso aggregato pari a circa 4,1 miliardi di euro (quasi un milione di euro al giorno). In particolare, il fatturato aggregato dei club di serie A, B e C ha raggiunto nel periodo pre-COVID-19 i quasi 3,9 miliardi di euro, con un aumento di 1,5 miliardi rispetto a dodici anni prima, ma quasi il 90 per cento della crescita dei ricavi tra il 2007/2008 e il 2018/2019 è stata utilizzata per coprire l'aumento degli stipendi e degli ammortamenti/svalutazioni.
Autorevoli esponenti della FIGC, anche sulla base dei dati indicati e di quelli che emergono da report di studio focalizzati sul benessere del calcio in Italia, confermano la necessità di avviare un programma di sviluppo sostenibile che parta dalla responsabilità e dalla credibilità delle società che oggi promuovono questo sport.
Risulta, pertanto, urgente intervenire sotto il punto di vista della governance, a livello economico-finanziario, nonché promuovere investimenti nei settori giovanili e nelle infrastrutture, al fine di assicurarsi nuova linfa per questo sport, soprattutto favorendo la crescita e il passaggio dai vivai alla serie A di atleti che abbiano una formazione calcistica italiana.
Sono queste le priorità perseguite dalla presente iniziativa legislativa, la quale intende trovare soluzioni per salvaguardare questo importante settore sportivo che sta vedendo, anche a causa della pandemia, una sostanziale diminuzione dei tesseramenti e del livello di attività sportiva (con importanti ripercussioni socio-economiche sul territorio). L'impatto più significativo ha riguardato il settore giovanile e scolastico: nel 2020/2021 sono andati persi quasi il 30 per cento dei tesserati, in diminuzione di circa 200.000 rispetto al pre-COVID-19.
Il primo intervento posto in essere dalla presente legge è quello, dunque, di introdurre nell'ordinamento degli strumenti in grado di coinvolgere i tifosi e di renderli direttamente responsabili rispetto alla proprietà e all'organizzazione delle società sportive professionistiche e dilettantistiche. In pratica, si vogliono sviluppare forme e condizioni di azionariato popolare per le società sportive professionistiche e dilettantistiche, come avviene già, peraltro, in altri Paesi europei. Alcune società calcistiche della massima serie, soprattutto quelle di vertice, per coprire le spese di gestione, in aumento e in gran parte assorbite dagli stipendi dei giocatori, a fronte della notevole diminuzione delle entrate durante il lungo periodo di chiusura degli stadi a causa della pandemia, sono state costrette a ricorrere a consistenti prestiti bancari con alti tassi di interesse che gravano sui bilanci per decine di milioni l'anno. Pertanto, l'iniezione di capitale, stabile e non gravato da interessi, nelle casse delle società calcistiche da parte dei tifosi, nella veste di soci investitori mediante l'azionariato popolare e diffuso, si rende necessaria per ridurre l'esposizione debitoria delle stesse società e garantire loro stabilità e solidità finanziaria nel lungo periodo.
In particolare, l'articolo 1 enuncia le finalità del disegno di legge, richiamando l'articolo 41 della Costituzione ed evidenziando come l'iniziativa economica privata, soprattutto in settori strategici come quello del calcio, possa essere « indirizzata » per favorire un interesse pubblico, rappresentato in questo caso dalla necessità di ristrutturare il sistema calcistico. Le disposizioni di questo articolo favoriscono appunto l'azionariato diffuso nelle società sportive professionistiche, allo scopo di promuovere il ruolo dei sostenitori sportivi nella gestione delle stesse e di limitare la concentrazione di quote o di azioni societarie in capo a una sola persona.
A tal fine, l'articolo 2 sancisce l'obbligo per le società sportive professionistiche e dilettantistiche di costituirsi in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, pena la nomina di un commissario che provvederà a espletare in sostituzione tale adempimento.
L'articolo 3 individua i soggetti giuridici destinatari di tale obbligo e il successivo articolo 4 definisce i contenuti minimi e obbligatori che gli statuti delle società devono prevedere.
L'articolo 5 reca una delega al Governo, al fine di perseguire l'obiettivo di promuovere una riforma del sistema che incentivi la creazione di vivai per le giovani promesse e favorisca la presenza di atleti di formazione italiana nelle squadre del campionato nazionale, fermo restando il rispetto della normativa europea sulla libera circolazione dei lavoratori.
L'articolo 6, subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato, prevede la modifica dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo agevolazioni fiscali per la promozione dell'azionariato diffuso nelle società sportive professionistiche o dilettantistiche. In particolare: a) si riconosce una detrazione dall'imposta sui redditi delle persone fisiche pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo dell'investimento sostenuto (per un importo massimo di 50.000 euro e per un periodo pari almeno a tre anni) per la sottoscrizione di quote o azioni di società sportive professionistiche e dilettantistiche; b) alle società sportive professionistiche e dilettantistiche che deliberano un aumento di capitale per favorire l'azionariato diffuso si riconosce un credito d'imposta in misura pari al 20 per cento del capitale integralmente sottoscritto dai sostenitori sportivi, aumentato di 10 punti percentuali laddove la stessa società possa vantare un azionariato diffuso per almeno il 50 per cento più uno del totale del capitale versato.
Infine, l'articolo 7 indica il dies a quo da cui le disposizioni della legge producono i relativi effetti giuridici.
Art. 1.
(Finalità)
1. In attuazione dei princìpi e dei valori espressi dal secondo comma dell'articolo 41 della Costituzione, la presente legge reca disposizioni per favorire l'azionariato diffuso nelle società sportive professionistiche e dilettantistiche, anche attraverso le piattaforme autorizzate di crowdfunding, al fine di promuovere il ruolo dei sostenitori sportivi nella gestione delle stesse e di limitare la concentrazione di quote o di azioni societarie in capo a una sola persona.
2. Ai sensi della presente legge, per società o compagini sportive si intendono le società aventi quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività sportiva a livello agonistico e la produzione e messa a disposizione del pubblico, verso corrispettivo, dei relativi spettacoli e manifestazioni.
Art. 2.
(Forma societaria e adeguamento statutario)
1. Ai fini di cui all'articolo 1, le società sportive professionistiche e dilettantistiche sono costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società sportive professionistiche e dilettantistiche adeguano il proprio statuto alle finalità di cui all'articolo 1.
3. In caso di inadempienza dell'obbligo di cui al comma 2, l'organismo federale competente provvede alla nomina di un Commissario per ogni società sportiva professionistica e dilettantistica inadempiente, con il compito di procedere al descritto adeguamento statutario, entro tre mesi dal suo insediamento.
Art. 3.
(Ambito di applicazione)
1. Si considerano società a partecipazione popolare le società sportive dilettantistiche il cui statuto stabilisce che ciascun socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'entità o il valore della quota o il numero delle azioni possedute.
2. Le società sportive professionistiche possono emettere le azioni di cui all'articolo 2351, commi quarto e quinto, del codice civile, ovvero attribuire a determinati soci i particolari diritti di cui all'articolo 2468, terzo comma, del codice civile. In tali casi, le società si considerano, comunque, a partecipazione popolare a condizione che la maggioranza dei voti spetti agli enti sportivi a partecipazione popolare.
Art. 4.
(Statuto degli enti sportivi a partecipazione
popolare)
1. Ai fini di cui all'articolo 1, lo statuto delle società o compagini sportive prevede:
a) che a ciascun socio, associato o partecipante spetti un solo voto, qualunque sia il valore o l'entità della quota o della partecipazione detenuta nell'ente sportivo a partecipazione popolare;
b) che le disposizioni in esso contenute garantiscano all'ente e alla sua struttura organizzativa interna caratteri inclusivi e partecipativi, di democrazia e trasparenza, ai sensi del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
c) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, nel rispetto delle previsioni degli articoli 8, comma 2, 9, 13, 14 e 21 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
d) il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a favore di soci, associati o partecipanti nonché a favore di componenti degli organi di amministrazione e controllo, di rappresentanti e collaboratori a qualunque titolo e di dipendenti.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di erogazione degli utili da parte delle società cooperative, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Art. 5.
(Delega al Governo per la promozione della formazione calcistica italiana)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, uno o più decreti legislativi di modifica del sistema calcistico italiano. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la creazione di scuole di formazione per giovani atleti all'interno delle società sportive professionistiche di calcio, come disciplinate agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, prevedendo misure di agevolazione fiscale che ne facilitino l'attuazione;
b) la promozione di meccanismi premiali per le società sportive dilettantistiche che impiegano almeno il 3 per cento del fatturato per il rinnovamento degli impianti sportivi;
c) la partecipazione a ogni gara di un numero minimo di dieci atleti in possesso dello status di « atleta di formazione italiana »;
d) la promozione, sentita la Federazione italiana giuoco calcio, di una riforma del sistema che consenta un maggiore accesso dei giovani atleti del vivaio alla serie A.
Art. 6.
(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazioni fiscali per promuovere l'azionariato diffuso nelle società sportive professionistiche e dilettantistiche)
1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
« 1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta da persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, per la sottoscrizione di quote o azioni di società sportive professionistiche o dilettantistiche ad azionariato diffuso, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L'investimento massimo detraibile di cui al presente comma non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l'importo di 50.000 euro. La cessione, anche parziale, dell'investimento, prima del decorso di un periodo di tre anni, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali ».
2. Alle società sportive professionistiche o dilettantistiche, con sede legale in Italia, che deliberino un aumento di capitale ai fini delle disposizioni di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento del capitale integralmente sottoscritto dalle persone fisiche che siano sostenitori sportivi beneficiari della detrazione prevista dalle predette disposizioni di cui al comma 1. La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata al 40 per cento qualora le persone fisiche sostenitori sportivi beneficiari della predetta detrazione detengano una percentuale del capitale sociale della società sportiva professionistica o dilettantistica pari ad almeno il 50 per cento più uno del capitale versato.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei benefici fiscali previsti dal comma 1-quinquies dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e dai commi 2 e 3 del presente articolo e sono definite le procedure di presentazione delle relative istanze.
5. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
Art. 7.
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge producono effetti giuridici a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.