Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 2023
Istituzione del Parco nazionale dell'Ofanto
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge tende, mediante l'istituzione del Parco nazionale dell'Ofanto, sia a salvaguardare la biodiversità di un territorio di grande rilievo e bellezza storica, artistica e ambientale, sia a favorire e promuovere lo sviluppo sostenibile del turismo e dell'economia della valle, riscattandone le sorti in ambito nazionale e sovranazionale.
Il quadro storico, culturale e ambientale
L'Ofanto, definito « Aufidus tauriformis » da Tito Orazio Flacco di Venosa (Pz) e menzionato anche dai poeti latini Livio e Virgilio, è il secondo maggior fiume del Sud Italia, unico vero fiume della Puglia. Esso nasce in alta Irpinia, località Torella dei Lombardi (Av), e sfocia nel mar Adriatico dopo aver attraversato un territorio, popolato da oltre 400.000 cittadini di ben tre regioni (Campania, Basilicata e Puglia), ben 51 comuni e quattro province (Avellino, Potenza, Foggia e Barletta-Andria-Trani); ha un'asta fluviale che ha una lunghezza di oltre 170 chilometri, mentre il bacino idrico si estende per circa 2.800 chilometri quadrati.
La portata del fiume viene alimentata dall'invaso di Conza e dell'Osento in Campania e ammonta annualmente ad oltre 250 milioni di metri cubi d'acqua costituendo, ovviamente, una vitale risorsa idrica, soprattutto per l'economia agricola locale; ma anche un indispensabile punto di riferimento dell'identità storica e culturale della Valle.
Nel corso del fiume si rinviene la presenza di oltre cento sorgenti di piccola portata e di ben sei sub-bacini, corrispondenti ai seguenti affluenti: fiumara di Atella, di Venosa e torrente Locone. Infine, vi sono numerosi laghi naturali e artificiali, tra cui spiccano quelli vulcanici di Monticchio, e meritano di esser menzionate le sette dighe attualmente operative: a) invaso sul torrente Lampeggiano nel comune di Lavello (Pz), b) diga sul torrente Osento o lago di San Pietro, tra i territori di Monteverde ed Aquilonia (Av), c) lago di Capacciotti o invaso di Marana Capacciotti, in agro di Cerignola (Fg), d) invaso Toppo di Francia (Pz), e) lago del Rendina o diga sul torrente Olivento in agro di Venosa (Pz), f) diga sul torrente Locone nel comune di Canosa di Puglia (Bat), g) invaso o lago di Conza della Campania in territorio avellinese.
Oltre ad un maggior equilibrio tra gli interessi alla produzione agroalimentare e le aspettative di tipo ecologico, è opportuno sottolineare l'importanza dell'educazione al rispetto e alla tutela delle risorse idriche e in generale le note vicende storiche che hanno contraddistinto, fin dall'antichità, lo scorrere delle acque del fiume Ofanto, e lo fanno assurgere al rango di bene storico e culturale da tutelare. Tanto più, oggidì, considerata l'ormai « ordinaria » emergenza idrica a livello nazionale per effetto del cambiamento climatico in atto.
Appare il caso di ricordare che i primi insediamenti risalgono al V millennio a. C., grazie al ritrovamento dei resti di villaggi preistorici e di grotte databili al periodo del Neolitico; così come le sponde del fiume sono state teatro, nel corso dei secoli, di battaglie epiche: in primis quella della Seconda guerra punica, combattuta in prossimità di Barletta, località Canne della Battaglia (216 a.C.), che vide Annibale, il condottiero cartaginese, sconfiggere l'esercito romano. Mentre, in epoca contemporanea il paesaggio ofantino veniva esaltato in tutto il suo splendore dalla genialità creativa del pittore barlettano Giuseppe De Nittis, diffondendolo in tutto il mondo (di recente le opere sono state esposte nella Philips Gallery di Washington).
Le finalità
Il Parco si configura, quindi, come lo strumento idoneo a restituire all'intera valle la sua antica dignità, attraverso una governance unitaria, comune, efficace ed efficiente sia in tema di salvaguardia della biodiversità dall'inquinamento industriale e antropico, sia per la valorizzazione di un patrimonio inestimabile di carattere ambientale, culturale, paesaggistico ed economico, pur sempre sostenibile quale bene da custodire per le future generazioni.
L'istituzione ex lege del Parco, infatti, presuppone il pieno rispetto delle più pregnanti direttive europee, come la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 (cosiddetta « direttiva alluvioni »), che ha istituito un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni (purtroppo sempre più frequenti), e la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che indica le politiche di tutela e di uso sostenibile delle risorse idriche e delle acque interne a lungo termine. La sua approvazione da un lato consentirebbe di tutelare il vasto territorio, avvalendosi del coinvolgimento dei distinti, soggetti attori, come la provincia di Barletta-Andria-Trani, l'Ente parco naturale regionale ed il Consorzio sviluppo sostenibile della Valle dell'Ofanto, nato nel 2011, entrambi impegnati – il primo per delega della regione Puglia, il secondo come ente di fatto, associazione tra professionisti – a garantire il coordinamento delle attività di organi e di strutture tecnico-amministrative dello Stato, come l'Autorità di bacino distrettuale meridionale, regionali e provinciali; e dall'altro promuoverebbe finalmente lo sviluppo turistico-culturale e ambientale (si pensi all'utilizzo della ciclovia dell'acquedotto pugliese e della ferrovia storica Avellino – Rocchetta Sant'Antonio, per cui detto Consorzio ha ben operato in sinergia con le realtà interessate localmente). Il tutto seguendo la falsariga di recenti o meno esperienze, molto valide, in campo nazionale e a livello europeo, che hanno dimostrato come il bacino imbrifero con il proprio habitat (si pensi alle tante, eccellenti produzioni agroalimentari, tipiche e biologiche) effettivamente rappresenta un'enorme risorsa, specialmente come antidoto allo spopolamento dei centri urbani del Mezzogiorno da parte dei giovani meridionali.
Si fa, pertanto, necessario riferimento, infine, all'Autorità di bacino distrettuale dell'appennino meridionale, istituita per effetto della legge 28 dicembre 2015, n. 221, quale organismo di « indirizzo, coordinamento e pianificazione » in materia di bacini imbriferi e di gestione del sistema idrico territoriale.
Art. 1.
(Istituzione del Parco nazionale dell'Ofanto)
1. È istituito il Parco naturale nazionale del fiume Ofanto, di seguito denominato « Parco nazionale », il cui territorio, che si colloca nei territori delle Regioni Basilicata, Campania e Puglia, costituisce area naturale protetta.
Art. 2.
(Finalità del Parco)
1. Le finalità istitutive del Parco nazionale sono le seguenti:
a) valorizzare il patrimonio di carattere ambientale, culturale, paesaggistico ed economico al fine di tutelare gli aspetti valoriali antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali, anche attraverso la promozione di azioni di conservazione e di gestione del patrimonio naturale e culturale;
b) salvaguardare la biodiversità dall'inquinamento industriale e antropico attraverso interventi di monitoraggio dei sistemi idrologico, idraulico e idrogeologico, al fine di tutelare, recuperare e rendere sostenibili a lungo termine le risorse idriche e le acque interne, nonché di contrastare il fenomeno dell'arretramento della foce di fiume e della linea di costa;
c) promuovere e sostenere nel settore agricolo e agroalimentare l'adozione di tecniche colturali a basso impatto ambientale e per il risparmio energetico;
d) promuovere corsi di educazione e di formazione nonché attività di ricerca scientifica finalizzati alla valorizzazione e alla tutela della risorsa idrica e dell'habitat del bacino imbrifero, anche attraverso attività di sensibilizzazione delle comunità locali e degli operatori turistico e culturali, ovvero visite di istruzione per studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Art. 3.
(Istituzione dell'Ente di gestione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto)
1. È istituito l'Ente di gestione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto, di seguito denominato « Ente Parco », che ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. Sono organi dell'Ente Parco:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) la Comunità del parco.
3. La nomina degli organi di cui al comma 2 e l'adozione dello Statuto dell'Ente Parco, sono effettuati secondo le disposizioni e le modalità previste dall'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6, 8-bis, 9 e 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Sono componenti di diritto del Consiglio direttivo i Presidenti delle regioni Basilicata, Campania e Puglia.
4. Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia ambientale, di difesa del suolo e di distretti idrografici, nonché per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, l'Ente Parco si avvale delle competenze tecniche e professionali dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, istituito ai sensi degli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Esso può avvalersi delle competenze professionali degli uffici tecnico-amministrativi delle regioni Basilicata, Campania e Puglia.
Art. 4.
(Piano pluriennale, contributo per la salvaguardia, la ricognizione e il ripristino degli assetti idrogeologici)
1. Ai fini della salvaguardia, dello sviluppo sostenibile, della ricognizione e del ripristino degli assetti idrogeologici e dell'habitat naturale nella valle dell'Ofanto, è stanziato un contributo di 3 milioni di euro per il triennio 2023-2025 al fine dello studio e della elaborazione, da parte della provincia di Barletta-Andria-Trani e dell'Ente parco regionale « Fiume Ofanto », del Piano pluriennale, economico-sociale, al fine di individuare gli indirizzi generali e fissare gli obiettivi di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile ed economicamente compatibile.
2. L'Ente Parco può accedere al contributo di cui al comma 1 del presente articolo a condizione che, entro novanta giorni dalla data di adozione del Piano di cui all'articolo 5, presenti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un programma di interventi secondo quanto stabilito dal Piano pluriennale di cui al comma 1. Il programma di interventi è approvato e reso esecutivo entro i successivi novanta giorni.
Art. 5.
(Piano territoriale del Parco nazionale)
1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, con proprio decreto, all'adozione del Piano territoriale del Parco nazionale e degli altri atti e misure di salvaguardia ambientale e paesaggistica, nonché le direttive in materia di sviluppo sostenibile.
Art. 6.
(Patrimonio dell'Ente)
1. Costituiscono patrimonio dell'Ente Parco, destinati ai fini esclusivi di cui alla presente legge:
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi regionali e degli altri enti pubblici;
c) i finanziamenti a vario titolo provenienti dall'Unione europea;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali di cui agli articoli 6 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
e) eventuali redditi patrimoniali;
f) i canoni delle concessioni e i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate provenienti da servizi resi;
g) i proventi da attività commerciali e promozionali;
h) i proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni;
i) ogni, altro provento acquisito per effetto dell'attività svolta dall'Ente.
Art. 7.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 3 milioni di euro per il triennio 2023-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasferisce annualmente all'Ente Parco appositi fondi idonei a finanziare il Piano di cui all'articolo 5, ad integrazione degli stanziamenti a carico delle regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, per la quota parte spettante in base alla lunghezza del corso del fiume Ofanto nel rispettivo territorio di appartenenza.