Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 605
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
dal Ministro per gli affari europei il Sud le politiche di coesione e il PNRR (FITTO)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 2023

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

Onorevoli Senatori. – Il decreto-legge in esame introduce misure in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. In particolare, al fine di consentire l'applicazione e l'operatività in Italia del regolamento (UE) n. 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito (DLT pilot regime), è disciplinata, in linea con quanto già fatto in altri Stati membri, l'emissione e la circolazione di alcune categorie di strumenti finanziari tramite il ricorso a tecnologie di registro distribuito (distributed ledger technologies o DLT) o similari. In particolare, l'articolo 18 del citato regolamento europeo prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino, entro il 23 marzo 2023, le disposizioni necessarie per conformarsi alla modifica dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (Mifid II), che introduce una nuova definizione di strumento finanziario includendovi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito. Tra l'altro, si evidenzia che la Commissione europea (Direzione generale della stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali), nell'ambito della propria attività di verifica della corretta trasposizione della normativa europea, con lettera amministrativa Ares (2023)1125161 del 16 febbraio 2023, ha già comunicato alla Rappresentanza permanente d'Italia la necessità di trasposizione del citato articolo 18 del regolamento DLT. A tale dato, si aggiunge quello dell'assenza nell'ordinamento italiano di una cornice privatistica per l'emissione e la circolazione tramite il ricorso a tecnologie di tipo DLT con riferimento agli strumenti finanziari interessati dall'intervento normativo. Pertanto, sia al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, che di evitare che operatori italiani si trovino in svantaggio competitivo rispetto ad altri operatori stabiliti in Stati membri che consentano l'applicazione della normativa a far data dal 23 marzo 2023, si è reso necessario introdurre tale disciplina con decretazione d'urgenza.
Le modifiche introdotte rappresentano, quindi, il presupposto necessario per garantire la piena operatività del DLT pilot regime in Italia e rispondono all'esigenza di adattare l'ordinamento italiano alle forme di circolazione degli strumenti finanziari basate su soluzioni tecnologicamente avanzate, e renderlo così più competitivo sul piano europeo e internazionale. Si introduce così un regime di emissione e circolazione in forma digitale, alternativo a quelli cartolare e scritturale nel sistema di gestione accentrata, che possa essere in grado di assolvere le funzioni tipiche degli stessi, assicurando un livello analogo di affidabilità e certezza dei traffici. Tale regime normativo, oltre a essere collegato al DLT pilot regime, consente anche, al di fuori dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2022/858, l'emissione e la circolazione di strumenti finanziari digitali non destinati ad essere scambiati su sedi di negoziazione.
Inoltre è stata introdotta anche una misura di semplificazione della sperimentazione Fintech, introdotta dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertita, con modificazione, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (cosiddetto « decreto crescita »), volta al perseguimento dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati, mediante l'utilizzo di nuove tecnologie di intelligenza artificiale e dei registri distribuiti in un quadro regolatorio semplificato e transitorio (regulatory sandbox).
Il Capo I distingue, pertanto, in diverse sezioni le disposizioni comuni da quelle specificamente dettate per l'emissione e circolazione digitale non ricompresa nell'ambito di applicazione del DLT pilot regime e per la semplificazione della sperimentazione Fintech.
L'articolo 1 (Definizioni) contiene, all'interno del comma 1, le definizioni rilevanti ai fini della nuova disciplina. In particolare, si evidenziano la definizione di « registro per la circolazione digitale » o « registro » che riprende la definizione di registro distribuito di cui all'articolo 2, numero 2), del regolamento (UE) 858/2022, al fine di identificare i registri rilevanti ai fini dell'emissione di strumenti finanziari digitali ai sensi della nuova disciplina; e la definizione di « tecnologia a registro distribuito (DLT) » che richiama quella contenuta all'articolo 2, numero 1, del regolamento (UE) 858/2022. Con riferimento a quest'ultima, si precisa che resta ferma la definizione di « tecnologie basate su registri distribuiti » contenuta all'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
L'articolo 2 (Ambito di applicazione) fissa l'ambito di applicazione del nuovo regime di emissione e di circolazione in forma digitale individuando determinate categorie di strumenti finanziari, fermi restando i limiti quali-quantitativi fissati dal regolamento (UE) 2022/858 ai fini dell'applicazione del DLT pilot regime. Nello specifico, il comma 1 precisa che le disposizioni in oggetto si applicano alle azioni, alle obbligazioni, ai titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile, agli ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell'ordinamento italiano, alle ricevute di deposito relative a obbligazioni e altri titoli di debito, agli strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano, nonché alle azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera b), la Consob può, d'intesa con la Banca d'Italia, individuare con regolamento ulteriori strumenti che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina ivi contenuta, anche in deroga alla disciplina civilistica o alle ulteriori disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti.

La Sezione I (Disposizioni comuni per l'emissione e circolazione in forma digitale) contiene le disposizioni « comuni » per l'emissione e circolazione in forma digitale, ossia le disposizioni applicabili agli strumenti finanziari scritturati su un registro per la circolazione digitale, sia nell'ambito del DLT pilot regime che al di fuori di esso.
L'articolo 3 (Emissione e trasferimento degli strumenti finanziari digitali) prevede, al comma 1, che l'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali siano eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto:

a) da un « responsabile del registro » disciplinato dal presente decreto;
b) dal gestore di una delle infrastrutture di mercato DLT presso cui gli strumenti finanziari sono scritturabili nell'ambito del DLT pilot regime (ossia, il sistema di regolamento DLT – l'SS DLT – o il sistema di negoziazione e regolamento DLT – il TSS DLT);
c) dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze;
d) dagli eventuali soggetti individuati in esercizio di una specifica potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera i).

Il comma 2 stabilisce che agli strumenti finanziari digitali non si applicano gli obblighi di dematerializzazione presso un depositario centrale previsti in via secondaria dal Provvedimento Unico sul Post-trading della Consob e della Banca d'Italia, adottato in attuazione dell'articolo 83-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1998, n. 58 (TUF). Resta ferma l'applicazione, ai fini di imposizione fiscale, della medesima disciplina prevista per i corrispondenti strumenti finanziari non emessi in forma digitale.
L'articolo 4 (Requisiti dei registri per la circolazione digitale) fissa i requisiti minimi dei registri per la circolazione digitale. In particolare, il registro deve assicurare l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritturazioni attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli. Deve, inoltre, consentire di identificare in qualsiasi momento, direttamente o indirettamente, i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, consentendone la circolazione. Il soggetto in favore del quale sono effettuate le scritturazioni deve poter accedere in qualsiasi momento alle scritturazioni del registro relative ai propri strumenti finanziari digitali. È previsto che il registro garantisca l'accessibilità anche da parte della Consob e della Banca d'Italia per l'esercizio delle rispettive funzioni.
Gli articoli 5 (Effetti della scritturazione su registro) e 6 (Eccezioni opponibili) definiscono un sistema di regole equivalenti a quelle previste nei regimi cartolari e scritturali in merito a legittimazione, effetti del possesso in buona fede ed eccezioni opponibili. In particolare, l'articolo 5 disciplina gli effetti della scritturazione sul registro per la circolazione digitale, e dispone che il soggetto in favore del quale è effettuata la scritturazione abbia la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari digitali oggetto della medesima, secondo la disciplina propria di essi, e che possa disporre degli stessi in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti in materia. Inoltre, il soggetto che ha ottenuto la scritturazione in base a un titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari.
L'articolo 6 dispone che l'emittente può opporre al soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.
L'articolo 7 (Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto) specifica che la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono determinati con riferimento alle scritturazioni del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata, dallo statuto dell'emittente.
L'articolo 8 (Pagamento di dividendi, interessi e rimborso del capitale) specifica che la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti agli strumenti finanziari digitali è determinata con riferimento alle scritturazioni del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata dall'emittente. Restano ferme la disciplina impositiva e le modalità di applicazione della stessa prevista per i corrispondenti strumenti finanziari non emessi in forma digitale.
L'articolo 9 (Costituzione di vincoli), al comma 1, stabilisce il principio della costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari digitali unicamente mediante scritturazione nel registro e, al comma 2, prevede l'obbligo per il soggetto responsabile del registro e per il gestore del SS DLT o del TSS DLT di osservare le istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari digitali. Il comma 3 disciplina l'ipotesi in cui il registro consenta la sostituzione degli strumenti finanziari digitali oggetto della garanzia con altri di eguale valore.

L'articolo 10 (Libri sociali) consente all'emittente, ai commi 1 e 2, di assolvere agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali previsti dal codice civile, ove applicabili, sulla base delle scritturazioni del registro e, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2215-bis del Codice civile, di formare e tenere il libro dei soci e il libro degli obbligazionisti attraverso il registro per la circolazione digitale. La predetta deroga trova un limite trova un limite nel disposto del comma quinto del medesimo articolo 2215-bis del codice civile, la cui applicazione è fatta salva.
L'articolo 11 (Disciplina applicabile in caso di banche o imprese di investimento che agiscono in nome proprio e per conto dei clienti) contiene la disciplina applicabile nel caso in cui la scritturazione sul registro sia effettuata in favore di una banca o di un'impresa di investimento che agisce in nome proprio e per conto di uno o più clienti. In questo caso, la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti consegue alla registrazione sul conto aperto dal cliente presso l'intermediario e i vincoli sugli strumenti finanziari digitali si costituiscono esclusivamente con le registrazioni nel relativo conto. Si prevede l'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli 83-quater, comma 3, e da 83-quinquies a 83-decies del TUF, che si applicano in deroga a quanto previsto dagli articoli da 5 a 9 del presente decreto. In tale ipotesi, l'accesso agli strumenti finanziari digitali continuerebbe ad avvenire tramite un intermediario che operi in nome proprio e per conto dell'investitore, come attualmente accade nel sistema di gestione accentrata. Viene disposto, in fine, che in tal caso, l'emittente assolva agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali previsti dal Codice civile, ove applicabili, secondo quanto indicato dal regolamento adottato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, in esercizio della potestà regolamentare attribuita ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera g).
L'articolo 12 (Emissione nel registro), al comma 1, disciplina il flusso informativo funzionale all'emissione in forma digitale di azioni, prevedendo che le informazioni elencate all'articolo 2354 del codice civile e quelle relative ai limiti al trasferimento di cui all'articolo 2355-bis debbano essere univocamente connesse a ciascuno strumento finanziario digitale e rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo.
Il comma 2 disciplina il flusso informativo funzionale all'emissione in forma digitale di obbligazioni prevedendo che le informazioni elencate all'articolo 2414 del codice civile, nonché i termini e le condizioni dell'emissione, risultino univocamente connessi a ciascuna obbligazione digitale e rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo.
Ai commi 3 e 4 sono indicate, altresì, le informazioni rilevanti ai fini dell'emissione in forma digitale di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile, di ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell'ordinamento italiano.
Con riferimento alle obbligazioni e ai titoli di debito, il comma 5 prevede che le modifiche ai termini e alle condizioni di emissione siano rese tempestivamente disponibili con le medesime modalità previste per l'emissione.
Il comma 6 disciplina l'emissione in forma digitale di azioni o quote di OICR italiani.
L'articolo 13 (Obblighi del responsabile del registro e del gestore del SS DLT o del TSS DLT) fissa gli obblighi del responsabile del registro e del gestore del SS DLT o del TSS DLT, che devono, ai sensi del comma 1, garantire la conformità del registro alle caratteristiche prescritte dalla nuova disciplina e dalle relative disposizioni attuative nonché, ai sensi del comma 2, la correttezza, l'aggiornamento nel continuo e la completezza delle evidenze relative alle informazioni sull'emissione.
L'articolo 14 (Strategia di transizione) dispone, al comma 1, che a ciascuna emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un SS DLT o un TSS DLT debba essere associata una strategia chiara, dettagliata e pubblicamente disponibile per il trasferimento delle scritturazioni a un diverso registro o per il mutamento del regime di forma e circolazione per il caso in cui un altro registro non fosse disponibile, idonea a essere attuata nel caso di cessazione del registro o di un provvedimento di cancellazione del responsabile del registro dall'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale. L'efficacia di tale strategia deve essere valutata su base almeno semestrale dal responsabile del registro che, a tal fine, deve adottare le misure e le procedure necessarie e appropriate. Il comma 2 regola, nello specifico, il caso in cui sia necessario effettuare il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali ove non sia possibile attuare il trasferimento delle scritturazioni previsto dalla strategia di transizione di cui al comma 1. Il comma 3 reca una norma di coordinamento con quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 7, dal regolamento (UE) 2022/858 in materia di obbligo di adozione di una strategia di transizione a carico di SS DLT e di TSS DLT.
Il comma 4 prevede che, nei casi di cui al comma 2, l'emittente è legittimato a effettuare le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari anche quando non previsto dallo statuto.
Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 14, l'articolo 15 (Mutamento del regime di forma e circolazione), al comma 1, prevede che l'emittente possa deliberare un mutamento volontario del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali, purché sia consentito dallo statuto o dai termini e dalle condizioni di emissione degli strumenti finanziari digitali.
Il comma 2 consente all'emittente degli strumenti finanziari originariamente soggetti a un diverso regime di circolazione di poterne deliberare la conversione in strumenti finanziari digitali purché lo statuto o i termini e le condizioni di emissione lo consentano e siano oggetto di conversione tutti gli strumenti finanziari appartenenti alla medesima emissione.
L'articolo 16 (Sostituzione dello strumento finanziario digitale) prevede che il soggetto legittimato, ovverosia il soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione sul registro, che denunci al responsabile del registro o al gestore del SS DLT o del TSS DLT l'impossibilità di disporre degli strumenti finanziari digitali, ha diritto di ottenere a proprie spese una nuova scritturazione in sostituzione di quella originaria.
L'articolo 17 (Controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali) disciplina le modalità di controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali che possono essere dirette o intermediate. Nello specifico, prevede che i mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali (anche in forma di chiavi crittografiche private) possano essere controllati dal titolare dello strumento finanziario digitale oppure dal responsabile del registro, dal gestore di un'infrastruttura di mercato DLT, da una banca o da un'impresa di investimento per conto del titolare dello strumento finanziario digitale.

La sezione II (Strumenti finanziari digitali non scritturati presso un TSS DLT o un SS DLT) è dedicata agli strumenti finanziari digitali non scritturati presso un SS DLT o un TSS DLT.

L'articolo 18 (Emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un TSS DLT o un SS DLT) consente, al comma 1, l'emissione di strumenti finanziari digitali solo su registri tenuti da responsabili iscritti in un apposito elenco tenuto dalla Consob. Si ricorda che secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), il responsabile del registro è l'emittente o il soggetto terzo individuato come tale dall'emittente.
Il comma 2 prevede che ogni emissione sia iscritta su un solo registro per la circolazione digitale a cui è associato un unico responsabile. I commi 3 e 4 prevedono che, in occasione di ciascuna emissione, l'emittente notifichi alla Consob le caratteristiche dell'emissione stessa, il soggetto responsabile del registro, nonché le ulteriori informazioni eventualmente individuate dalla normativa secondaria della Consob, adottata d'intesa con la Banca d'Italia, e renda disponibili ai sottoscrittori le informazioni relative alle modalità operative del registro per la circolazione digitale e ai dispositivi a tutela della sua operatività, di cui all'articolo 23, comma 3. Infine, il comma 4 esclude l'applicazione delle disposizioni della sezione II del capo III alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze.
I commi 1 e 2 dell'articolo 19 (Elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale) individuano i soggetti che possono essere iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale.
Le lettere a) e b) del comma 1 indicano, tra i soggetti che possono richiedere l'iscrizione, alcune tipologie di intermediari vigilati, ovverosia: (i) le banche, le imprese di investimento e i gestori del mercato stabiliti in Italia; e (ii) a condizione che l'attività sia svolta esclusivamente con riferimento a strumenti finanziari digitali emessi dagli stessi o da componenti del gruppo di appartenenza stabiliti in Italia, gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori di organismi di investimento collettivo del risparmio e le imprese di assicurazione o riassicurazione stabiliti in Italia. In aggiunta a queste categorie, le lettere c), d) ed e) includono tra coloro che possono richiedere l'iscrizione nell'elenco alcuni soggetti diversi dagli intermediari vigilati: (i) gli emittenti con sede legale in Italia che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro esclusivamente con riferimento a strumenti digitali di propria emissione; (ii) i soggetti stabiliti in Italia, diversi dai precedenti, (ossia che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti digitali emessi da soggetti terzi); e (iii) ulteriori soggetti individuati con regolamento dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia. Il comma 2 stabilisce l'iscrizione di diritto nell'elenco dei depositari centrali italiani che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro in via accessoria, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 16 e 19 del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (procedimento nell'ambito del quale si valuterà anche il rispetto delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco previste dall'articolo 20, comma 3). In base al comma 3, l'attività di responsabile del registro può essere avviata solo a seguito dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. L'avvio dell'attività è tempestivamente notificato alla Consob, nonché alla Banca d'Italia nei casi di soggetti vigilati o all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione. Ai sensi del comma 4, in fine, le banche e le imprese di investimento stabilite in Italia e i componenti del relativo gruppo di appartenenza non possono prestare il servizio di negoziazione per conto proprio e di assunzione a fermo o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente con riferimento agli strumenti finanziari digitali scritturati sui propri registri.

L'articolo 20 (Iscrizione nell'elenco) disciplina il procedimento di iscrizione nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale. La Consob iscrive nell'elenco il soggetto istante entro 90 giorni dalla presentazione di un'istanza di iscrizione, previa valutazione della completezza della medesima nel termine di 20 giorni dalla presentazione (commi 1 e 2) e verificato il possesso dei seguenti requisiti:

– idoneità del registro;
– la presenza di specifici meccanismi e dispositivi;
– l'adeguatezza della strategia di transizione;
– la presenza degli altri eventuali requisiti richiesti dalla normativa secondaria, avendo altresì acquisito una relazione tecnica illustrativa dell'iniziativa (comma 3).

Inoltre, per coloro che chiedono l'iscrizione nel registro e sono diversi dagli intermediari finanziari vigilati, il comma 4, richiede alla Consob di verificare anche il rispetto di requisiti ulteriori, in particolare, di forma societaria (società per azioni) e di capitalizzazione (almeno 150 mila euro), la sottoposizione dei bilanci di esercizio a revisione legale, la stipula di una polizza assicurativa, o altra forma di garanzia alternativa, a copertura della responsabilità per i danni che possono derivare dall'assunzione del ruolo di responsabile del registro, nonché la trasmissione di copia dello statuto e di evidenza della registrazione presso il registro nazionale delle imprese.
Oltre a quanto previsto dai commi precedenti, secondo il comma 5, per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d) (ossia i soggetti stabiliti in Italia che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti digitali emessi da terzi), la Consob verifica altresì il rispetto di ulteriori requisiti specifici dettati dall'articolo 24, nonché la previsione, nell'oggetto sociale, dell'attività di responsabile del registro.
Ai sensi del comma 6, per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera e) ossia gli ulteriori soggetti individuati in via secondaria, la Consob verifica il rispetto dei requisiti che saranno individuati nell'esercizio della medesima potestà regolamentare (cfr. articolo 28, comma 2, lettera m)).
Al fine di favorire forme di coordinamento tra le Autorità competenti, il comma 7 impone alla Consob di informare tempestivamente la Banca d'Italia nei casi di soggetti da essa vigilati o l'IVASS, nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione, dell'avvio di un procedimento di iscrizione e del provvedimento conclusivo dello stesso. Parimenti, ai sensi del comma 8, la Consob trasmette alla Banca d'Italia le informazioni ricevute ai fini dell'iscrizione nell'elenco da parte di tutti i soggetti relative ai requisiti di cui al comma 3 dell'articolo in esame.
Tenuto conto della ripartizione di competenze tra le diverse Autorità, il comma 9 richiede che l'adozione della decisione all'iscrizione nell'elenco sia adottata sentita la Banca d'Italia nei casi di banche, imprese di investimento e gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza.
Infine, per valutare l'idoneità del registro a garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla nuova disciplina, il comma 10 attribuisce alla Consob la facoltà di richiedere una verifica nominando un revisore indipendente incaricato a tal fine (il cui costo è sostenuto dal soggetto istante).
L'articolo 21 (Cancellazione e sospensione dall'elenco) disciplina le ipotesi di cancellazione e sospensione dall'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale. Il comma 1 indica le condizioni al ricorrere delle quali la Consob dispone la cancellazione del responsabile dall'elenco.
Il comma 2 impone alla Consob di informare tempestivamente la Banca d'Italia, nei casi di soggetti da essa vigilati, o l'IVASS, nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione, dell'avvio del procedimento di cancellazione e del provvedimento conclusivo dello stesso.
Il comma 3 prevede che il provvedimento di cancellazione sia adottato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettere da d) a f) dell'articolo in esame e l'attività di responsabile del registro sia svolta da: (i) banche, imprese di investimento o gestori di mercato all'ingrosso di titoli di Stato, che svolgono l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza; o da (ii) i responsabili del registro significativi di cui all'articolo 22.
Il comma 4 prevede la facoltà della Consob, in caso di cancellazione dall'elenco, di promuovere gli accordi necessari ad assicurare l'attuazione della strategia di transizione e di disporre il trasferimento delle scritturazioni medesime a un registro diverso da quello individuato nella strategia di transizione, previo consenso del relativo responsabile. Ove non sia possibile attuare il trasferimento delle scritturazioni, il comma in argomento prevede che la Consob vigili sull'attività dell'emittente volta al mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti, di cui all'articolo 14, comma 2.
Il comma 5 stabilisce inoltre che, nei casi in cui il provvedimento di cancellazione sia adottato a seguito dell'avvio di una procedura di gestione delle crisi, l'attuazione della strategia di transizione o, quando necessario, il trasferimento a un registro diverso da quello individuato nella strategia di transizione, possano essere eseguiti anche in deroga alla disciplina ordinaria della procedura.
Infine, il comma 6 inibisce, nel caso di sospensione dall'elenco di un soggetto responsabile del registro, il ricorso a tale soggetto per emissioni successive alla data della sospensione.
L'articolo 22 (Responsabili del registro significativi) attribuisce alla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, il potere di identificare i responsabili del registro cosiddetti significativi, sulla base di una serie di criteri di significatività dell'attività individuati con regolamento della Consob, d'intesa con la Banca d'Italia. Tali criteri, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, lettera a), possono fare riferimento tra gli altri: (i) al numero degli emittenti i cui strumenti sono scritturati nel registro; (ii) al numero, al controvalore e alle caratteristiche delle emissioni scritturate sul registro; (iii) alla complessità operativa e organizzativa del responsabile del registro, nonché alle sue dimensioni; (iv) all'interazione con altri registri, servizi o sistemi di pagamento, infrastrutture tecnologiche o di rete di cui all'articolo 146 del TUB, intermediari bancari o finanziari.
All'eventuale identificazione come responsabile del registro significativo consegue l'applicazione di requisiti rafforzati in materia di esponenti aziendali (si veda l'articolo 24, comma 4) e la potenziale applicazione della disciplina delle partecipazioni al capitale dettata dagli articoli da 14 a 16 del TUF (si veda l'articolo 28, comma 4, lett. b).
L'articolo 23 (Obblighi del responsabile del registro) al comma 1 impone al responsabile del registro l'obbligo di agire in modo trasparente, diligente e corretto e fissa una serie di ulteriori obblighi rispetto a quanto già stabilito dall'articolo 13.
In particolare, il comma 2 prevede che i responsabili del registro garantiscano: l'adozione di meccanismi e dispositivi adeguati a impedire l'utilizzo degli strumenti finanziari da parte di soggetti diversi dai legittimati, ad assicurare la continuità operativa e il ripristino dell'attività, nonché la tutela dell'integrità dei dati e delle scritturazioni.
Inoltre, ai sensi del comma 3, i responsabili del registro rendono disponibile al pubblico, in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, un documento contenente le informazioni relative alle modalità operative del registro per la circolazione digitale e i dispositivi a tutela della sua operatività, tra cui la strategia di transizione di cui all'articolo 14.
L'articolo 24 (Requisiti del responsabile del registro) disciplina, ai commi 1 e 2, alcuni requisiti specifici di governo societario, di organizzazione amministrativa e contabile e di controlli interni per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d) (ossia coloro che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti digitali emessi da soggetti terzi).
Il comma 3 prevede per i predetti soggetti nonché per i responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettere c) (ossia gli emittenti con sede legale in Italia che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro esclusivamente con riferimento a strumenti digitali di propria emissione) l'obbligo di dotarsi di efficaci politiche per l'identificazione, prevenzione, gestione e trasparenza dei conflitti di interessi e di stipulare una polizza assicurativa, o altra adeguata forma di garanzia, a copertura della responsabilità per i danni che possono derivare dall'assunzione del ruolo di responsabile del registro.
Infine, il comma 4 prevede dei requisiti rafforzati per gli esponenti aziendali dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), identificati come significativi ai sensi dell'articolo 22.
I commi 1 e 2 dell'articolo 25 (Obblighi di comunicazione alle Autorità) prevedono che l'organo di controllo e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), di comunicare senza indugio alla Consob, rispettivamente, tutti gli atti o i fatti, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività del responsabile del registro, o gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci.
Il comma 3 prevede che nel caso dei responsabili del registro significativi tali comunicazioni devono essere effettuate anche verso la Banca d'Italia.
L'articolo 26 (Regime di responsabilità) definisce il regime di responsabilità civile del responsabile del registro. Quest'ultimo risponde, ai sensi del comma 1, nei confronti dell'emittente, del soggetto a cui favore siano effettuate le scritturazioni o di colui a favore del quale avrebbero dovuto essere effettuate, per i danni derivanti dalla tenuta del registro.
Il comma 2 prevede un regime di responsabilità in relazione alle informazioni che il responsabile del registro è tenuto a fornire ai sensi dell'articolo 23, comma 3.

La sezione III (Vigilanza sulla disciplina dell'emissione e circolazione in forma digitale) definisce le competenze di vigilanza sulla disciplina dell'emissione e circolazione in forma digitale.

L'articolo 27 (Poteri della Consob e della Banca d'Italia) individua la Consob e la Banca d'Italia quali autorità competenti a vigilare sul rispetto della disciplina dell'emissione e della circolazione degli strumenti finanziari digitali, delineando un riparto di competenze tra le Autorità medesime e attribuendo i relativi poteri.
L'articolo 28 (Disposizioni di attuazione) attribuisce alla Consob il potere di dettare le disposizioni di attuazione della disciplina in esame. Nei casi di cui al comma 2, lettere b), d) e), f), g), h), i), k), m), n), o), nonché per i responsabili del registro significativi dell'articolo 22 anche nei casi di cui alla lettera l) del medesimo comma 2 e nei casi di cui al comma 4, le disposizioni regolamentari sono adottate dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia.

La sezione IV (Disposizioni relative all'applicazione del regolamento (UE) 858/2022) riporta le disposizioni relative all'applicazione del regolamento (UE) 858/2022.

L'articolo 29 (Autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 858/2022) individua la Consob e la Banca d'Italia quali autorità competenti per l'applicazione del regolamento (UE) 858/2022 ai sensi dell'articolo 2, numero 21, del citato regolamento, tenendo conto del vigente assetto di attribuzioni in materia di servizi di investimento, mercati e depositari centrali previste dal decreto legislativo n. 58 del 1998.

La Sezione V – (Sanzioni) prevede la disciplina sanzionatoria.
In coordinamento e in coerenza con le previsioni e i limiti edittali di cui alla parte V, titolo II del TUF, l'articolo 30 (Sanzioni) prevede sanzioni amministrative per la violazione delle norme del presente decreto e delle relative disposizioni attuative (commi 1 e 3).
Il comma 2 prevede una sanzione specifica per l'emissione di strumenti finanziari digitali o la tenuta di un registro per la circolazione digitale in difetto di preventiva iscrizione nell'elenco dei responsabili del registro. Si introducono sanzioni amministrative anche per la violazione delle disposizioni di derivazione europea applicabili alle infrastrutture di mercato DLT, rispetto alle quali non siano già previste sanzioni dalla normativa vigente (comma 4). Il comma 5, con riguardo all'irrogazione delle sanzioni ivi previste prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 194-bis, 195, 195-bis del TUF, in conseguenza della non applicabilità delle disposizioni di cui gli articoli 6, fatta eccezione per i commi 3 e 4, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La Sezione VI (Modifiche al Testo Unico della Finanza e disposizioni finali ) introduce le modifiche al TUF, necessarie per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/858 e alcune disposizioni finali.
In linea con le modifiche della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, contenute all'articolo 18 del regolamento (UE) 858/2022, l'articolo 31 (Modifiche all'articolo 1 del Testo unico della finanza) integra la definizione di strumento finanziario contenuta all'articolo 1, comma 2, del TUF, aggiungendovi anche il riferimento agli strumenti finanziari emessi mediante tecnologia a registro distribuito.
L'articolo 32 (Disposizioni finali), ai commi 1 e 2, disciplina le modalità di iscrizione provvisoria dei responsabili del registro da parte della Consob nelle more dell'adozione della regolamentazione secondaria di cui all'articolo 28, comma 1, relativa all'elenco dei responsabili del registro. Al fine di monitorare l'andamento del nuovo regime, inoltre, il comma 3 prevede che la Consob e la Banca d'Italia trasmettano al Comitato Fintech istituito presso il Ministero dell'economia e della finanze entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, una relazione illustrativa del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione delle nuove regole. All'interno della relazione le Autorità indicano, ciascuna per i profili di propria competenza, le criticità riscontrate dai soggetti interessati e dalle Autorità (incluse le valutazioni relative alla disciplina del responsabile del registro che svolga la relativa attività esclusivamente con riferimento a strumenti digitali di propria emissione o svolga la relativa attività con riferimento a strumenti digitali emessi da soggetti diversi), attesa la specifica novità del nuovo soggetto, gli eventuali limiti della disciplina e gli interventi normativi che si rendono necessari, anche tenuto conto degli eventuali successivi sviluppi del quadro regolamentare europeo.

La Sezione VII (Semplificazione della sperimentazione FinTech) introduce misure di semplificazione della sperimentazione FinTech.

L'articolo 33 (Misure in materia di semplificazione della sperimentazione FinTech) modifica l'articolo 36, comma 2-sexies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, (recante « Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi », cosiddetto « decreto-legge Crescita »), in tema di sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (FinTech), per consentire la semplificazione di tale strumento in favore dell'innovazione.
Nel dettaglio, la sperimentazione Fintech (cosidetto « sandbox ») è disciplinata dalle disposizioni dell'articolo 36, commi 2-bis e seguenti, del citato decreto-legge, le quali prevedono la definizione, per via regolamentare, delle condizioni e delle modalità di accesso alla sandbox, al fine di testare attività, servizi o prodotti volti al perseguimento dell'innovazione nei settori bancario, finanziario e assicurativo. La disciplina è completata dalle previsioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite Banca d'Italia, Consob e IVASS, del 30 aprile 2021, n. 100 (di seguito denominato « Decreto »), la cui emanazione ha consentito l'avvio della sperimentazione.
Secondo l'attuale quadro regolamentare, le richieste di ammissione alla sperimentazione che implichino l'esercizio di un'attività riservata possono essere presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) del Decreto. In questo caso, tuttavia, l'istante è tenuto a presentare nell'ambito della domanda di ammissione alla sandbox, anche la richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività riservate, allegandone la documentazione necessaria (come previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera m); 13, comma 1, lettera a); e 14, comma 1, lettera a), del Decreto). Ove, invece, siano presenti casi di esclusione previsti dalla legge, la sperimentazione ricade nelle fattispecie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del Decreto, per cui non è necessario ottenere un'autorizzazione per lo svolgimento nell'ambito della sandbox. In questi casi, l'istante deve impegnarsi a presentare domanda di autorizzazione in caso di esito positivo della sperimentazione. Non trovando applicazione la disciplina regolamentare applicabile alla prestazione delle attività riservate, i provvedimenti di ammissione alla sperimentazione devono stabilire nel dettaglio le regole che governano lo svolgimento della sperimentazione.
In tale contesto, si è constatato che in altri Stati membri (Spagna) è stata definita a livello domestico una particolare fattispecie di esclusione dalla riserva di legge nel caso in cui le attività siano condotte nell'ambito della sandbox e, quindi, per un periodo di tempo limitato e nel rispetto dei limiti stabiliti con il provvedimento di ammissione (si veda la legge 7/2020 del 13 novembre 2020 e la pertinente relazione illustrativa ove si chiarisce che le attività svolte nell'ambito della sandbox non sono considerate in particolare condotte a titolo abituale e professionale e che, pertanto, sono in esenzione dalla riserva di attività).
In ambito nazionale, la prima applicazione delle regole che governano la sandbox ha evidenziato alcune rigidità che potrebbero non consentire un pieno utilizzo del nuovo strumento a favore dell'innovazione. In particolare, nell'esperienza della Consob, si sono registrate una pluralità di proposte di sperimentazione che avrebbero implicato l'esercizio di attività finanziaria riservata, in particolare la prestazione di servizi o attività di investimento.
A fronte di quanto sopra, con la proposta di emendamento dell'articolo 36, comma 2-sexies, del decreto-legge n. 34 del 2019, si è inteso proporre l'introduzione anche nel contesto nazionale di una disciplina specifica per lo svolgimento delle sperimentazioni che consenta di testare attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento e che, pertanto, sarebbero oggetto di riserva di legge, per un periodo di tempo molto limitato (6 mesi, salvo proroga, che non può superare complessivamente il limite massimo di diciotto mesi, in caso di successiva richiesta di autorizzazione), senza dovere contestualmente richiedere l'autorizzazione. La modifica è limitata alle attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento, considerato che per alcune tipologie di servizi, vigilati dalle altre autorità di settore coinvolte, già sussistono, in via generale a livello legislativo, ipotesi di esenzione dalla riserva di attività utilmente invocabili anche nel contesto della sandbox regolamentare (es. esenzione per i limited network nell'ambito dei servizi di pagamento). In altri casi, ad esempio per il settore assicurativo e per taluni comparti finanziari, non sarebbe possibile prevedere esenzioni ulteriori o in contrasto con la normativa inderogabile dell'Unione europea.
Con la disposizione in argomento si intende stabilire che lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate. Tale regime speciale varrebbe esclusivamente per le attività svolte nella sandbox. Pertanto, da un lato, operatori che non richiedessero l'accesso alla sandbox non potrebbero invocare tale esclusione dalla riserva e, per altro verso, eventuali attività svolte da operatori ammessi alla sandbox che dovessero eccedere i limiti stabiliti in sede di ammissione alla sperimentazione sarebbero da intendersi svolte a titolo abusivo. In ogni caso lo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento sarebbe soggetto al vaglio delle Autorità con il provvedimento di ammissione alla sandbox, che dovrà indicare, come proposto, i limiti della sperimentazione.
In forza di tale modifica legislativa, gli operatori FinTech potrebbero richiedere di essere ammessi alla sperimentazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 100 del 2021, potendo così svolgere una prima fase di test delle attività con il coinvolgimento di utenti reali, con i limiti imposti in sede di ammissione, richiedendo successivamente l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività al di fuori della sandbox, dopo avere verificato, anche in dialogo con l'autorità di vigilanza, la concreta fattibilità dell'attività proposta.
I progetti ai quali sono potenzialmente interessate più Autorità sono in ogni caso ammessi alla sperimentazione nel rispetto delle forme di coordinamento e con le modalità previste dal Regolamento adottato ai sensi del comma 2-bis.

Alla sezione VII (Disposizioni finanziarie e finali) l'articolo 34 (Disposizioni finanziarie), prevede, al comma 1, che le eventuali entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 30 del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la realizzazione di iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei diritti e l'efficacia degli strumenti di tutela dei risparmiatori, anche sottoscrittori di polizze assicurative. Prevede, inoltre, l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione delle modalità di utilizzo e di assegnazione delle risorse derivanti dalle sanzioni, la cui gestione può essere affidata dal Ministero dell'economia e delle finanze a società in house, sulla base di apposita convenzione.
Il comma 2 reca l'invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto.
L'articolo 35 (Entrata in vigore) regola l'entrata in vigore del provvedimento.

Relazione tecnica

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 17 marzo 2023.

Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE ed in particolare, l'articolo 18;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante « Approvazione del testo del Codice civile »;

Vista la legge 29 dicembre 1962, n. 1745, recante « Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari » e in particolare, l'articolo 4;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante « Modifiche al sistema penale »;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante « Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia »;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante « Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 »;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante « Codice delle assicurazioni private »;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante « Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE »;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante « Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi » e in particolare, l'articolo 36;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare e di pubblicare, entro il 23 marzo 2023, le disposizioni necessarie per conformarsi alla modifica dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2022/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, che introduce una nuova definizione di strumento finanziario includendovi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito;

Rilevata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre la relativa disciplina in materia di emissione e la circolazione tramite il ricorso a tecnologie a registro distribuito (DLT) al fine di evitare che gli operatori italiani si trovino in svantaggio competitivo rispetto ad altri operatori stabiliti in Stati membri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

EMISSIONE E CIRCOLAZIONE IN FORMA DIGITALE DI STRUMENTI FINANZIARI E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE FINTECH

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini delle sezioni da I a VI del presente Capo si intendono per:

a) « forma digitale »: la circostanza che taluni strumenti finanziari esistono soltanto come scritturazioni in un registro per la circolazione digitale;

b) « tecnologia a registro distribuito » o « DLT »: la tecnologia di cui all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 858/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022;

c) « strumenti finanziari digitali »: gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto emessi su un registro per la circolazione digitale;

d) « registro per la circolazione digitale » o « registro »: un registro come definito dall'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 858/2022 utilizzato per l'emissione di strumenti finanziari digitali ai sensi del presente decreto;

e) « emittente »: il soggetto che emette o intende emettere strumenti finanziari digitali;

f) « infrastruttura di mercato DLT »: un MTF DLT, un SS DLT o un TSS DLT;

g) « MTF DLT »: un sistema multilaterale di negoziazione DLT, come definito all'articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) 858/2022;

h) « SS DLT »: un sistema di regolamento DLT, come definito all'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 858/2022;

i) « TSS DLT »: un sistema di negoziazione e regolamento DLT, come definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 858/2022;

j) « gestore di un'infrastruttura di mercato DLT »: l'impresa di investimento, il gestore del mercato o il CSD specificamente autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 858/2022 a gestire un MTF DLT, un SS DLT o un TSS DLT;

k) « gestore del SS DLT o del TSS DLT »: il CSD, l'impresa di investimento o il gestore del mercato specificamente autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 858/2022 a gestire un SS DLT o un TSS DLT;

l) « responsabile del registro »: l'emittente, o il soggetto terzo individuato come responsabile del registro dall'emittente, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19, comma 1;

m) « TUF »: testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

n) « TUB »: testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

o) « soggetti vigilati »: i depositari centrali, le banche, le imprese di investimento, i gestori, gli intermediari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, autorizzati ai sensi del TUB o del TUF;

p) « gruppo »: il gruppo bancario di cui all'articolo 60 del TUB, il gruppo di imprese di investimento di cui all'articolo 11 del TUF, il gruppo di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, il gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione di cui all'articolo 210 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

q) « procedura di gestione della crisi »: la procedura di risoluzione, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;

r) « imprese di assicurazione o riassicurazione »: le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere t) e cc), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

s) « ente creditizio »: l'ente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

t) « depositari centrali » o « CSD »: i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014;

u) « MTF »: i sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera a), del TUF;

v) « gestori »: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del TUF.

2. Ove non diversamente specificato, si applicano le definizioni del TUB e del TUF.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni delle sezioni da I a VI del presente capo si applicano con riferimento alle seguenti categorie di strumenti finanziari:

a) alle azioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione V del codice civile;

b) alle obbligazioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione VII del codice civile;

c) ai titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile;

d) agli ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell'ordinamento italiano;

e) alle ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani;

f) agli strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano;

g) alle azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), del TUF.

h) agli ulteriori strumenti individuati ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera b).

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento (UE) 858/2022.

Sezione I

DISPOSIZIONI COMUNI PER L'EMISSIONE E CIRCOLAZIONE
IN FORMA DIGITALE

Art. 3.

(Emissione e trasferimento degli strumenti finanziari digitali)

1. L'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali sono eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da un responsabile del registro, dal gestore di un SS DLT o TSS DLT o dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dagli ulteriori soggetti eventualmente individuati con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera i).

2. Gli strumenti finanziari digitali emessi ai sensi del presente decreto non sono soggetti all'applicazione degli obblighi di cui alle disposizioni attuative dell'articolo 83-bis, comma 2, del TUF.

Art. 4.

(Requisiti dei registri per la circolazione digitale)

1. I registri per la circolazione digitale:

a) assicurano l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritturazioni attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli;

b) consentono, direttamente o indirettamente, di identificare in qualsiasi momento i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, nonché di renderne possibile la circolazione;

c) consentono al soggetto in favore del quale sono effettuate le scritturazioni di accedere in qualsiasi momento alle scritturazioni del registro relative ai propri strumenti finanziari digitali ed estrarre copia in formato elettronico per tutti i fini previsti dalla legge;

d) consentono la scritturazione dei vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari digitali, secondo quanto previsto dall'articolo 9;

e) garantiscono l'accessibilità da parte della Consob e della Banca d'Italia per l'esercizio delle rispettive funzioni;

f) consentono di identificare ai fini dell'articolo 9:

1) la data di costituzione del vincolo;

2) gli strumenti finanziari digitali o la specie degli stessi;

3) la natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;

4) la causale del vincolo e la data dell'operazione oggetto di scritturazione;

5) la quantità degli strumenti finanziari digitali;

6) il titolare degli strumenti finanziari digitali;

7) il beneficiario del vincolo e, ove comunicata, l'esistenza di una convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;

8) l'eventuale data di scadenza del vincolo.

Art. 5.

(Effetti della scritturazione su registro)

1. A seguito dell'avvenuta scritturazione nel registro, il soggetto in favore del quale è effettuata ha la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari digitali oggetto della medesima, secondo la disciplina propria di essi e delle disposizioni del presente decreto.

2. Il soggetto a favore del quale è effettuata la scritturazione nel registro dispone degli strumenti finanziari digitali in conformità con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

3. La verifica della legittimazione all'esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari digitali è effettuata dall'emittente sulla base delle scritturazioni del registro.

4. Colui il quale ha ottenuto la scritturazione a suo favore di uno strumento finanziario digitale in un registro, in base a un titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari.

Art. 6.

(Eccezioni opponibili)

1. All'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari digitali da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione, l'emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.

Art. 7.

(Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto)

1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è determinata con riferimento alle scritturazioni del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata dallo statuto dell'emittente.

Art. 8.

(Pagamento di dividendi, interessi e rimborso del capitale)

1. In deroga all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti agli strumenti finanziari digitali è determinata con riferimento alle scritturazioni del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata dall'emittente.

Art. 9.

(Costituzione di vincoli)

1. Qualsiasi vincolo sugli strumenti finanziari digitali si costituisce unicamente mediante scritturazione nel registro.

2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT sono tenuti all'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari digitali.

3. Ove il registro consenta che gli strumenti finanziari digitali oggetto della garanzia siano sostituibili con altri di eguale valore, per gli strumenti finanziari digitali scritturati in sostituzione o integrazione di altri, la data di costituzione del vincolo è identica a quella degli strumenti finanziari digitali sostituiti o integrati. In tal caso, la procedura di scritturazione dei vincoli consente di identificare la data delle singole movimentazioni. Contestualmente alla costituzione del vincolo, sono impartite al responsabile del registro, o al gestore del SS DLT o del TSS DLT, istruzioni scritte conformi agli accordi intercorsi con il beneficiario del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo e all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari digitali sottoposti a vincolo.

Art. 10.

(Libri sociali)

1. L'emittente assolve agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali previsti dal Codice civile, ove applicabili, sulla base delle scritturazioni del registro.

2. È consentito all'emittente di formare e tenere il libro dei soci e il libro degli obbligazionisti attraverso il registro per la circolazione digitale, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2215-bis del codice civile, fatto salvo quanto disposto dal quinto comma del medesimo articolo.

Art. 11.

(Disciplina applicabile in caso di banche o imprese di investimento che agiscono in nome proprio e per conto dei clienti)

1. Quando la scritturazione nel registro è effettuata in favore di una banca o di un'impresa di investimento che agisce in nome proprio e per conto di uno o più clienti, la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti consegue alla registrazione sul conto aperto dal cliente presso l'intermediario. I vincoli sugli strumenti finanziari digitali si costituiscono esclusivamente con le registrazioni nel relativo conto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 83-quater, comma 3, e da 83-quinquies a 83-decies del TUF, in deroga a quanto previsto dagli articoli da 5 a 9 del presente decreto. L'emittente assolve agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali previsti dal codice civile, ove applicabili, secondo quanto indicato dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera g).

Art. 12.

(Emissione nel registro)

1. Ai fini dell'emissione in forma digitale di azioni, le informazioni elencate all'articolo 2354 del codice civile e quelle relative ai limiti al trasferimento delle azioni di cui all'articolo 2355-bis del codice civile risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo.

2. Ai fini dell'emissione in forma digitale di obbligazioni, le informazioni elencate all'articolo 2414 del codice civile, nonché i termini e le condizioni dell'emissione risultano univocamente connessi a ciascuna obbligazione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo.

3. Ai fini dell'emissione in forma digitale di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile, risultano univocamente connessi a ciascun titolo di debito e sono resi disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, i termini e le condizioni dell'emissione nonché:

a) le informazioni equivalenti a quelle previste dall'articolo 2414 del codice civile;

b) le informazioni necessarie all'identificazione dell'investitore professionale che assume la garanzia ai sensi dell'articolo 2483, secondo comma, del codice civile e all'ammontare della medesima;

c) le informazioni necessarie all'identificazione delle eventuali e ulteriori garanzie dai quali i titoli di debito sono assistiti.

4. Ai fini dell'emissione in forma digitale di titoli di debito diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, si applica quanto previsto al comma 3 in quanto compatibile.

5. Le modifiche ai termini e alle condizioni di emissione relative agli strumenti di cui ai commi 2, 3 e 4 sono rese tempestivamente disponibili con le modalità indicate dai medesimi commi.

6. Ai fini dell'emissione in forma digitale di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio:

a) risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale, o frazione della stessa, e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, le seguenti informazioni:

1) quanto previsto dall'articolo 2354, terzo comma, numeri 1), 2) e 5), nonché numeri 3) e 4) quando applicabili del codice civile;

2) la durata della società;

3) la tipologia dell'azione, se nominativa o al portatore, nonché la classe e comparto di appartenenza ove presenti;

4) gli eventuali limiti all'emissione, e i limiti al trasferimento di cui all'articolo 2355-bis del codice civile;

5) il depositario;

b) risultano univocamente connesse a ciascuna quota digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, le seguenti informazioni:

1) la denominazione e la sede del gestore del fondo;

2) la denominazione e la tipologia del fondo;

3) la data di istituzione del fondo e la durata;

4) la tipologia della quota, se nominativa o al portatore, nonché la classe e comparto di appartenenza ove presenti;

5) il valore nominale delle quote, ove presente;

6) il depositario;

7) i termini e le condizioni dell'emissione.

Art. 13.

(Obblighi del responsabile del registro e del gestore del SS DLT o del TSS DLT)

1. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT garantiscono la conformità del registro alle caratteristiche prescritte del presente decreto e dalle relative disposizioni attuative.

2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT garantiscono la correttezza, la completezza e l'aggiornamento nel continuo delle evidenze relative alle informazioni sull'emissione.

Art. 14.

(Strategia di transizione)

1. A ciascuna emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un SS DLT o un TSS DLT è associata una strategia chiara, dettagliata e pubblicamente disponibile per il trasferimento delle scritturazioni da un registro a un altro o per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali per il caso in cui un altro registro non sia disponibile, idonea a essere attuata nel caso di cessazione del registro oppure di cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 21. Il responsabile del registro valuta su base almeno semestrale l'efficacia della strategia e a tal fine adotta le misure e le procedure necessarie e appropriate.

2. Ove non sia possibile attuare il trasferimento delle scritturazioni di cui al comma 1, l'emittente effettua le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali sulla base delle scritturazioni del registro rilevate al momento della cessazione o cancellazione, oppure sulla base dei dati presenti nel sistema di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), in caso di indisponibilità delle scritturazioni nel registro. Il soggetto che risulta legittimato sulla base delle predette scritturazioni è legittimato anche nel nuovo regime di forma e circolazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile o del TUF.

3. In caso di attuazione della strategia di transizione adottata dal gestore del SS DLT o del TSS DLT secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) 858/2022, le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali sono effettuate sulla base delle scritturazioni del registro rilevate al momento della revoca, sospensione, o cessazione dell'attività. Si applica quanto previsto dal comma 2, secondo periodo.

4. Nei casi di cui al comma 2, l'emittente è legittimato a effettuare le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali anche ove non sia espressamente previsto dallo statuto.

Art. 15.

(Mutamento del regime di forma e circolazione)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 14, l'emittente può deliberare un mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali appartenenti alla medesima emissione purché lo statuto o i termini e le condizioni di emissione lo consentano. L'emittente effettua le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali sulla base delle scritturazioni del registro rilevate alla data indicata nella deliberazione. Si applica l'articolo 14, comma 2, secondo periodo.

2. L'emittente di strumenti finanziari originariamente soggetti a un diverso regime di circolazione può deliberarne la conversione in strumenti finanziari digitali di cui al presente decreto, purché lo statuto, o i termini e le condizioni di emissione, lo consentano e siano oggetto di conversione tutti gli strumenti finanziari appartenenti alla medesima emissione.

Art. 16.

(Sostituzione dello strumento finanziario digitale)

1. Il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 5 che denunci al responsabile del registro o al gestore del SS DLT o del TSS DLT l'impossibilità di disporre degli strumenti finanziari digitali ha diritto di ottenere a proprie spese una nuova scritturazione in suo favore, in sostituzione della scritturazione originaria.

2. Dal momento della nuova scritturazione, la scritturazione originaria cessa di produrre gli effetti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9.

Art. 17.

(Controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali)

1. Salvo ove diversamente previsto da ulteriori disposizioni di legge, i mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali, anche quando in forma di chiavi crittografiche private, possono essere controllati dal titolare dello strumento finanziario digitale, oppure dal responsabile del registro, dal gestore dell'infrastruttura di mercato DLT, dalle banche e dalle imprese di investimento per conto del titolare dello strumento finanziario digitale.

Sezione II

STRUMENTI FINANZIARI DIGITALI NON SCRITTURATI PRESSO UN TSS DLT O UN SS DLT

Art. 18.

(Emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un TSS DLT o un SS DLT)

1. L'emissione di strumenti finanziari digitali è consentita solo su registri tenuti da responsabili iscritti nell'elenco previsto all'articolo 19.

2. Ogni emissione è iscritta su un solo registro per la circolazione digitale. A ciascun registro è associato un unico responsabile.

3. In occasione di ciascuna emissione, l'emittente:

a) notifica alla Consob le caratteristiche della medesima e il relativo responsabile del registro, nonché le ulteriori informazioni eventualmente individuate con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera f);

b) rende disponibile ai sottoscrittori le informazioni di cui all'articolo 23, comma 3.

4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 19.

(Elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale)

1. Possono essere iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale, secondo quanto previsto all'articolo 20:

a) le banche, le imprese di investimento e i gestori di mercati stabiliti in Italia;

b) gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori e le imprese di assicurazione o riassicurazione stabiliti in Italia e a condizione che l'attività sia svolta esclusivamente con riferimento a strumenti finanziari digitali emessi dagli stessi o da componenti del gruppo di appartenenza stabiliti in Italia;

c) gli emittenti con sede legale in Italia, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro esclusivamente con riferimento a strumenti digitali emessi dagli stessi;

d) i soggetti stabiliti in Italia diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c);

e) i soggetti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera m).

2. Sono iscritti di diritto nell'elenco i depositari centrali italiani che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro in via accessoria, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 16 e 19 del regolamento (UE) 909/2014. L'autorizzazione valuta il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 3, del presente decreto.

3. L'attività di responsabile del registro può essere avviata solo a seguito dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. L'avvio dell'attività è tempestivamente notificato alla Consob, nonché alla Banca d'Italia nei casi di soggetti vigilati, o all'IVASS nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione.

4. Le banche e le imprese di investimento stabilite in Italia e i componenti del relativo gruppo di appartenenza non possono prestare i servizi e le attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a) e c), del TUF con riferimento agli strumenti finanziari digitali scritturati sui propri registri.

Art. 20.

(Iscrizione nell'elenco)

1. La Consob valuta la completezza dell'istanza di iscrizione entro venti giorni lavorativi dalla sua presentazione.

2. La Consob iscrive il soggetto istante nell'elenco di cui all'articolo 19 entro novanta giorni dalla ricezione di un'istanza di iscrizione completa, se in possesso dei requisiti di cui ai commi da 3 a 10.

3. Per tutti i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, la Consob verifica il rispetto dei seguenti requisiti:

a) l'idoneità del registro del quale si intende assumere la responsabilità ad assicurare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4;

b) la presenza dei meccanismi e dei dispositivi di cui all'articolo 23, comma 2;

c) l'adeguatezza della strategia di transizione di cui all'articolo 14;

d) il possesso degli eventuali ulteriori requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28;

e) la trasmissione di una relazione tecnica illustrativa dell'iniziativa, che includa:

1) l'indicazione delle categorie di strumenti finanziari di cui all'articolo 2 scritturabili nel registro;

2) la descrizione delle modalità di pagamento eventualmente previste per consentire le operazioni su strumenti finanziari digitali, anche tramite l'interazione con altri registri, servizi o sistemi;

3) l'indicazione di eventuali soggetti terzi, di cui il responsabile del registro intende avvalersi, e delle attività svolte dagli stessi.

4. Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere c) e d), la Consob verifica altresì il rispetto dei seguenti requisiti:

a) la forma di società per azioni e capitale iniziale almeno pari a 150.000 euro nel caso di società italiane, o requisiti equivalenti nel caso di società con sede legale in uno Stato membro diverso dall'Italia;

b) la sottoposizione dei bilanci di esercizio a revisione legale da parte di un revisore legale dei conti esterno o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

c) la stipula di una polizza assicurativa, o altra forma di garanzia alternativa, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3;

d) la trasmissione di copia dello statuto e della evidenza della registrazione presso il registro nazionale delle imprese.

5. Oltre a quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), la Consob verifica altresì il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 24, nonché la previsione, nell'oggetto sociale, dell'attività di responsabile del registro.

6. Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera e), la Consob verifica il rispetto dei requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera m).

7. La Consob informa tempestivamente la Banca d'Italia, nei casi di soggetti vigilati, o l'IVASS, nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione, dell'avvio di un procedimento di iscrizione e del provvedimento conclusivo dello stesso.

8. La Consob trasmette alla Banca d'Italia le informazioni ricevute ai fini dell'iscrizione nell'elenco da parte di tutti i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, relative ai requisiti di cui al comma 3.

9. La decisione in merito all'iscrizione è adottata, sentita la Banca d'Italia, nei casi di banche, di imprese di investimento e di gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza.

10. Per valutare l'idoneità del registro a garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti dal presente decreto, la Consob può richiedere una verifica, nominando un revisore indipendente incaricato a tal fine. Il soggetto istante sostiene i costi della verifica.

Art. 21.

(Cancellazione e sospensione dall'elenco)

1. La Consob cancella dall'elenco i responsabili dei registri per la circolazione digitale al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) l'attività di responsabile del registro non è stata avviata entro dodici mesi dall'iscrizione nell'elenco;

b) rinuncia espressa all'iscrizione;

c) è avviata una procedura di liquidazione coatta amministrativa, di liquidazione volontaria o di liquidazione giudiziale;

d) è accertata l'interruzione dell'attività di responsabile per un periodo definito con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera o), secondo i criteri dettati con il medesimo regolamento;

e) l'iscrizione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;

f) perdita di uno o più requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione;

g) altre condizioni individuate con il regolamento di cui all'articolo 28.

2. La Consob informa tempestivamente la Banca d'Italia, nei casi di soggetti vigilati, o l'IVASS, nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione, dell'avvio del procedimento di cancellazione e del provvedimento conclusivo dello stesso.

3. La Consob adotta il provvedimento di cancellazione sentita la Banca d'Italia quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettere da d) a f), e l'attività di responsabile del registro è svolta da:

a) banche, imprese di investimento o gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, che svolgono l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza;

b) responsabili del registro significativi di cui all'articolo 22.

4. Nel caso di cancellazione dall'elenco, la Consob può promuovere gli accordi necessari ad assicurare l'attuazione della strategia di transizione di cui all'articolo 14 e può disporre il trasferimento delle scritturazioni medesime ad un registro diverso da quello individuato nella strategia di transizione, previo consenso del relativo responsabile. Ove non sia possibile attuare il trasferimento delle scritturazioni, la Consob vigila sull'attività dell'emittente di cui all'articolo 14, comma 2.

5. Nei casi in cui il provvedimento di cancellazione è adottato a seguito dell'avvio di una procedura di gestione delle crisi, l'attuazione della strategia di transizione di cui all'articolo 14 o, quando necessario, il trasferimento a un registro diverso da quello individuato nella strategia di transizione, possono essere eseguiti anche in deroga alla disciplina ordinaria della procedura.

6. Nel caso di sospensione dall'elenco di un soggetto responsabile del registro, è inibito il ricorso a tale soggetto per emissioni successive alla data della sospensione.

Art. 22.

(Responsabili del registro significativi)

1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può identificare i responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), che sono significativi ai sensi dei criteri individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 4, lettera a).

Art. 23.

(Obblighi del responsabile del registro)

1. I responsabili del registro agiscono in modo trasparente, diligente e corretto.

2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 13, i responsabili del registro adottano meccanismi e dispositivi adeguati:

a) a impedire l'uso degli strumenti finanziari digitali da parte di soggetti diversi da quelli legittimati;

b) di continuità operativa e di ripristino dell'attività, che comprendano la messa in sicurezza esterna delle informazioni;

c) a prevenire la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relative agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione e assicurare che il numero complessivo di strumenti finanziari digitali che costituisce una singola emissione non sia modificabile.

3. I responsabili del registro rendono disponibile al pubblico, in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, un documento contenente le informazioni relative alle modalità operative del registro per la circolazione digitale e ai dispositivi a tutela della sua operatività, tra cui la strategia di transizione di cui all'articolo 14.

Art. 24.

(Requisiti del responsabile del registro)

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d) devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. A questi fini, gli esponenti possiedono i requisiti onorabilità previsti dalla disciplina di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), del TUF. Si applica quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo.

2. I responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d) si dotano di una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, efficaci sistemi dei controlli interni e ICT, efficaci politiche per le esternalizzazioni, nonché idonee procedure amministrative e contabili per assicurare il rispetto del presente decreto, anche da parte del personale.

3. I responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettere c) e d), si dotano di efficaci politiche per l'identificazione, la prevenzione, la gestione e la trasparenza dei conflitti di interessi e stipulano una polizza assicurativa, o altra adeguata forma di garanzia, a copertura della responsabilità per i danni che possono derivare dall'assunzione del ruolo di responsabile del registro.

4. Ai fini della valutazione di idoneità di cui al comma 1, gli esponenti aziendali dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), identificati come significativi ai sensi dell'articolo 22, possiedono anche i requisiti di professionalità e indipendenza, soddisfano i criteri di competenza e correttezza e dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all'articolo 13, comma 3, del TUF. I requisiti di cui al presente comma si applicano alle nomine successive all'identificazione del responsabile del registro significativo.

Art. 25.

(Obblighi di comunicazione alle Autorità)

1. Il collegio sindacale dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), informa senza indugio la Consob di tutti gli atti, o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività del responsabile del registro. Lo statuto del responsabile del registro, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.

2. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettere d) comunicano senza indugio alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci.

3. Nel caso di responsabili del registro identificati come significativi ai sensi dell'articolo 22, le comunicazioni previste nei commi 1 e 2 sono effettuate anche nei confronti della Banca d'Italia.

Art. 26.

(Regime di responsabilità)

1. Il responsabile del registro risponde dei danni derivanti dalla tenuta del registro verso l'emittente, se soggetto diverso dal responsabile del registro, e verso il soggetto in favore del quale le scritturazioni sono state effettuate o avrebbero dovuto essere effettuate, salvo che dia prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

2. Il responsabile del registro risponde dei danni cagionati al soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione o all'investitore, ove si tratti di soggetto diverso dal primo, sia che discendano da false informazioni o da informazioni comunque suscettibili di indurre in errore, sia che discendano dall'omissione di informazioni dovute, salvo che dia prova di avere adoperato la diligenza necessaria ad assicurare la correttezza e completezza delle informazioni di cui all'articolo 23, comma 3.

Sezione III

VIGILANZA SULLA DISCIPLINA DELL'EMISSIONE E DELLA
CIRCOLAZIONE IN FORMA DIGITALE

Art. 27.

(Poteri della Consob e della Banca d'Italia)

1. La Consob e la Banca d'Italia vigilano sul rispetto degli obblighi e requisiti applicabili ai responsabili del registro ai sensi del presente decreto e della relativa disciplina di attuazione, secondo il seguente riparto di competenze:

a) la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e l'ordinata prestazione dell'attività di responsabile del registro e la tutela degli investitori;

b) la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda la stabilità e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni limitatamente alla vigilanza:

1) sui depositari centrali, sui gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, sulle banche, sulle imprese di investimento che svolgono l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza;

2) sui responsabili del registro significativi.

2. Restano fermi gli obiettivi, le competenze e i poteri della Consob e della Banca d'Italia ai sensi del TUF, del TUB e delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.

3. Ai fini del comma 1:

a) nei confronti dei soggetti disciplinati ai sensi della parte II e della parte III del TUF, la Consob e la Banca d'Italia dispongono di tutti i poteri rispettivamente previsti dalle medesime parti in relazione a tali soggetti;

b) nei confronti dei responsabili del registro diversi dai soggetti di cui alla lettera a) la Consob e la Banca d'Italia dispongono dei poteri di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 7, 7-sexies, 8, comma 6-bis, del TUF.

4. In caso di sospetta violazione delle disposizioni del presente decreto, oltre ai poteri previsti dal comma 3, la Consob può chiedere a chiunque la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti.

5. La Consob:

a) valuta l'idoneità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il responsabile del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d). In caso di difetto o violazione, pronuncia la decadenza dalla carica;

b) esercita, d'intesa con la Banca d'Italia, i poteri di cui agli articoli 14, 15, comma 2, 16 e 17 del TUF, con riferimento alle partecipazioni nel capitale dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), nei casi previsti con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 4, lettera b), del presente decreto.

6. La Consob può, nei confronti di chiunque emette strumenti finanziari digitali in violazione delle disposizioni del presente decreto o tiene un registro per la circolazione digitale senza essere previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19:

a) rendere pubblica, anche in via cautelare, tale circostanza;

b) ordinare, anche in via cautelare, di porre termine alla violazione.

7. La Consob può, nei confronti di chiunque emette strumenti finanziari digitali, o tiene un registro per la circolazione digitale, senza essere previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19, applicare la sanzione di cui all'articolo 30, comma 2.

8. La Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle iniziative poste in essere da chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, in connessione con l'emissione di strumenti finanziari digitali o con la tenuta di un registro per la circolazione digitale in assenza della previa iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19.

Art. 28.

(Disposizioni di attuazione)

1. La Consob determina con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell'elenco di cui all'articolo 19 e alle relative forme di pubblicità, anche istituendo sezioni diverse dello stesso.

2. La Consob può, con regolamento:

a) prevedere limiti e condizioni ulteriori a quanto previsto alla sezione I per l'emissione e la circolazione degli strumenti finanziari digitali;

b) individuare ulteriori strumenti che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina del presente decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti, ivi comprese le disposizioni di cui agli articoli 2468, primo comma, 2470, commi dal primo al terzo 1 a 3, e 2471 del codice civile;

c) individuare modalità operative per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali, nonché per la conversione in strumenti finanziari digitali di strumenti originariamente soggetti ad un diverso regime di circolazione;

d) disciplinare le forme e le modalità di presentazione dell'istanza e la procedura per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19, individuando le possibili cause di sospensione e interruzione;

e) individuare ulteriori requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19, anche concernenti le caratteristiche del registro, in relazione alla categoria del soggetto istante, alle caratteristiche degli strumenti finanziari digitali e dei destinatari dell'emissione e della successiva circolazione degli stessi strumenti. La definizione delle caratteristiche del registro può includere la prescrizione di requisiti minimi ai fini della sua interoperabilità con altri registri;

f) disciplinare le modalità e i contenuti della notifica di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a), nonché i casi di inapplicabilità ed esenzione;

g) adottare disposizioni di attuazione delle previsioni di cui all'articolo 11;

h) disciplinare il controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali previsto dall'articolo 17, fermo restando quando disposto dal regolamento (UE) 858/2022;

i) prevedere l'esenzione da tutti o parte dei requisiti e degli obblighi previsti dalla Sezione II in relazione a talune tipologie di emissione, tenuto conto delle categorie dei soggetti che possono sottoscrivere e acquistare gli strumenti finanziari digitali, nonché delle caratteristiche dell'emissione medesima;

j) prevedere il contenuto minimo delle informazioni relative alle modalità operative del registro per la circolazione digitale e alle misure a tutela della sua operatività di cui al documento previsto dall'articolo 23, comma 3;

k) tenuto conto del principio di proporzionalità, prevedere disposizioni attuative degli articoli 14 e 23;

l) prevedere disposizioni attuative dell'articolo 24, ivi incluso per l'applicazione:

1) di solidi dispositivi di governo societario;

2) di efficaci politiche per l'identificazione, prevenzione, gestione e trasparenza dei conflitti di interessi;

3) di esenzioni, anche parziali, dagli obblighi e requisiti previsti dagli stessi;

4) di requisiti prudenziali sostitutivi delle assicurazioni o garanzie equivalenti per i responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d);

m) individuare i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera e), nonché le disposizioni del presente decreto applicabili agli stessi;

n) prevedere ulteriori obblighi informativi e segnaletici per gli emittenti, i responsabili dei registri e i gestori delle infrastrutture di mercato DLT, anche nei confronti degli investitori;

o) determinare le cause di sospensione e le ulteriori cause di cancellazione ai fini dell'articolo 21, nonché dettare i criteri per la definizione dell'ipotesi di cancellazione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d).

3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), d), e), f), g), h), i), k), m), n), o) sono adottate d'intesa con la Banca d'Italia. Le disposizioni di cui alla lettera l) sono adottate d'intesa con la Banca d'Italia limitatamente ai responsabili del registro significativi.

4. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento:

a) può dettare disposizioni di attuazione dell'articolo 22, individuando tra l'altro i criteri di significatività dell'attività dei responsabili del registro. I criteri possono fare riferimento, tra l'altro:

1) al numero degli emittenti i cui strumenti sono scritturati nel registro;

2) al numero, al controvalore e alle caratteristiche delle emissioni scritturate nel registro;

3) alla complessità operativa e organizzativa del responsabile del registro, nonché alle sue dimensioni;

4) all'interazione con altri registri, servizi o sistemi di pagamento, infrastrutture tecnologiche o di rete di cui all'articolo 146 del TUB, intermediari bancari o finanziari;

b) può determinare i casi di applicazione della disciplina prevista dagli articoli da 14 a 16 del TUF alle partecipazioni nei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), identificati come significativi.

Sezione IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE
DEL REGOLAMENTO (UE) 858/2022

Art. 29.

(Autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 858/2022).

1. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 858/2022 secondo quanto disposto dai commi da 2 a 7.

2. Il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 858/2022 è adottato:

a) dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, in tutti i casi di MTF DLT all'ingrosso di titoli di Stato;

b) dalla Consob, quando il soggetto istante è un gestore di un mercato regolamentato, salvo il caso di cui alla lettera a);

c) in tutti gli altri casi:

1) dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, quando il soggetto istante presenta contemporaneamente domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del TUF o dell'articolo 20-bis.1 del TUF, o è già autorizzato ai sensi dei medesimi articoli;

2) dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, quando il soggetto istante presenta contemporaneamente domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del TUF, o è già autorizzato ai sensi del medesimo articolo.

3. Il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un SS DLT ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 858/2022 è adottato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia.

4. Il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 858/2022 è adottato:

a) dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, nei casi di TSS DLT all'ingrosso di titoli di Stato;

b) dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, in tutti gli altri casi.

5. Le esenzioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (UE) 858/2022, quando non concesse con il provvedimento di autorizzazione specifica iniziale, sono autorizzate con apposito provvedimento adottato secondo la medesima procedura prevista dai commi da 1 a 4.

6. La vigilanza sulle infrastrutture di mercato DLT è esercitata dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le attribuzioni, con i poteri e avendo riguardo alle finalità rispettivamente assegnati alle autorità nella parte III del TUF con riferimento:

a) agli MTF, per quanto concerne gli MTF DLT;

b) ai depositari centrali, per quanto riguarda gli SS DLT;

c) alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, per gli MTF DLT all'ingrosso di titoli di Stato;

d) alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e ai depositari centrali, per i TSS DLT all'ingrosso di titoli di Stato;

e) agli MTF e ai depositari centrali, per quanto riguarda i TSS DLT diversi da quelli di cui alla lettera d).

7. Restano fermi i poteri e le attribuzioni della Consob, della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze sulle imprese di investimento, sulle banche, sulle sedi di negoziazione e sui relativi gestori, nonché sui depositari centrali ai sensi della parte II e della parte III del TUF e le competenze e i poteri della Consob in materia di abusi di mercato dettati dall'articolo 187-octies del TUF.

Sezione V

(SANZIONI)

Art. 30.

(Sanzioni)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 187-quinquiesdecies del TUF, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 fino a euro 5 milioni:

a) il responsabile del registro o il gestore del SS DLT o del TSS DLT che:

1) non garantisca il rispetto dei requisiti dei registri per la circolazione digitale stabiliti all'articolo 4, delle istruzioni di cui all'articolo 9, comma 2 e 3, nonché delle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

2) violi gli obblighi previsti agli articoli 12 e 13, nonché le relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

3) non adotti le strategie di transizione o le misure necessarie e appropriate previste all'articolo 14, comma 1, nonché delle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

4) nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, non ottemperi a quanto ivi stabilito e nelle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

5) violi il divieto posto dall'articolo 21, comma 6, e le disposizioni attuative adottate ai sensi dell'articolo 28;

b) il responsabile del registro che non osservi l'articolo 19, comma 3, violi gli obblighi previsti all'articolo 23 o non rispetti i requisiti di cui all'articolo 24, nonché delle disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

c) l'emittente che violi gli obblighi di cui agli articoli 12, 14, comma 2, 18, commi 2 e 3, o quanto disposto all'articolo 21, comma 6, nonché le disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

d) l'emittente o il responsabile del registro che non osservino gli articoli 6-bis, 6-ter e 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis, del TUF ovvero le disposizioni generali o individuali emanate in forza dei medesimi articoli.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000 fino a euro 5 milioni chiunque emette strumenti finanziari digitali o tiene un registro per la circolazione digitale senza essere previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19.

3. Agli intermediari indicati nell'articolo 17, per inosservanza delle disposizioni attuative dell'articolo 28, comma 2, lettera h), ad essi applicabili, si applica la sanzione prevista dall'articolo 190.1, comma 1, del TUF.

4. In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 909/2014 e applicabili alle SIM, alle banche o ai gestori di mercati autorizzati a gestire un DLT TSS in virtù del provvedimento di autorizzazione specifica adottato ai sensi del regolamento (UE) 858/2022, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 190.2 del TUF, fermo restando quanto previsto dall'articolo 190, comma 2, e dall'articolo 190.4 del TUF.

5. Per l'irrogazione delle sanzioni previste dai commi da 1 a 4 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 194-bis, 195, 195-bis del TUF. Conseguentemente, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applicano gli articoli 6, a eccezione dei commi 3 e 4, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sezione VI

MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLA FINANZA
E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.

(Modifiche all'articolo 1 del Testo unico della finanza)

1. All'articolo 1, comma 2, del TUF, dopo le parole « Allegato I », sono aggiunte le seguenti: « , compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito ».

Art. 32.

(Disposizioni finali)

1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 28, comma 1, la Consob iscrive i responsabili del registro in un elenco provvisorio.

2. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto la Consob e la Banca d'Italia trasmettono al Comitato Fintech, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 36, comma 2-octies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, una relazione illustrativa del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione della nuova disciplina della circolazione digitale. All'interno della relazione le Autorità indicano, ciascuna per i profili di propria competenza, le criticità riscontrate dai soggetti interessati e dalle Autorità, incluse le valutazioni relative alla disciplina del responsabile del registro che svolga la relativa attività esclusivamente con riferimento a strumenti digitali di propria emissione o svolga la relativa attività con riferimento a strumenti digitali emessi da soggetti diversi, attesa la specifica novità del nuovo soggetto, gli eventuali limiti della disciplina e gli interventi normativi che si rendono necessari, anche tenuto conto degli eventuali successivi sviluppi del quadro regolamentare europeo.

Sezione VII

SEMPLIFICAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE FINTECH

Art. 33.

(Misure in materia di semplificazione della sperimentazione FinTech)

1. All'articolo 36, comma 2-sexies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei mesi, salvo il maggior termine della sperimentazione, che non può superare complessivamente il limite massimo di diciotto mesi, nei casi in cui sia concessa una proroga funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione o dell'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento abituale e a titolo professionale dell'attività medesima. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-bis e delle finalità del periodo di sperimentazione, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 2-bis e ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. I provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione stabiliscono i limiti dell'attività di partecipazione alla sperimentazione con riguardo alla tipologia e alle modalità di prestazione del servizio di investimento, alla tipologia e al numero di utenti finali, al numero di operazioni, ai volumi complessivi dell'attività. ».

Sezione VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 34.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le eventuali entrate derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 30 del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed essere destinate a iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei diritti e l'efficacia degli strumenti di tutela dei risparmiatori anche sottoscrittori di polizze assicurative. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di utilizzo e assegnazione delle risorse di cui al primo periodo, la cui gestione può essere affidata dal Ministero dell'economia e delle finanze a società in house, sulla base di apposita convenzione, i cui oneri sono posti a valere sulle predette risorse.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 35.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
Giorgetti,
Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio