Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 419
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori NATURALE, DE ROSA, MAIORINO, LOREFICE, BEVILACQUA, NAVE e CROATTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 2022

Disposizioni per il sostegno all'agroecologia e per la tutela del settore agricolo, forestale e rurale

Onorevoli Senatori. – Secondo il rapporto « Agroecologia e politica agricola comune (PAC) » del 2020 del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, l'agroecologia rappresenta un approccio integrato, sviluppato dal 1920 e affermatosi a partire dagli anni Ottanta del XX secolo, che applica contemporaneamente concetti e principi ecologici e sociali alla progettazione e alla gestione dei sistemi alimentari e agricoli, con lo scopo di renderli meno dipendenti da input esterni (materia ed energia), attraverso l'utilizzo delle sinergie biologiche dell'ecosistema in cui l'attività agricola è inserita. L'agroecologia dunque costituisce un modello in grado di soddisfare i principali requisiti di sostenibilità del sistema agroalimentare, nonché un sistema in grado di assicurare, nello stesso tempo, la produzione di cibo in linea con il rispetto dell'ambiente, della salute e dei diritti degli agricoltori e dei consumatori. Per tale ragione, il paradigma dell'agroecologia è sempre più celebrato dal mondo produttivo, dalle istituzioni, dai ricercatori e da molteplici soggetti, individui o organizzazioni, attivamente coinvolti nelle iniziative del comparto primario.
Tra i vari obiettivi perseguiti dal presente disegno di legge, si intende introdurre il divieto dei fitofarmaci più inquinanti e incentivare la progressiva conversione a un modello rurale « agroecologico » in tutto il territorio nazionale, perseguendo altresì il mantenimento del menzionato modello rurale. L'uso indiscriminato, e spesso abusato, di pesticidi infatti rappresenta un fattore di rischio elevato per l'ecosistema. Il glifosate, ad esempio, è notoriamente tossico per l'ambiente e per la vita acquatica. Tra le precauzioni d'uso dei diserbanti basati sul principio attivo del glifosate vi è invero il tassativo divieto di irrorare i bordi dei corsi d'acqua e delle zone umide, a causa della connessa accertata tossicità, anche a basse concentrazioni, sugli organismi acquatici. Eppure le irrorazioni con questo principio attivo, che vengono effettuate lungo le strade, le linee ferroviarie o in campo agricolo, non si fermano di certo di fronte a canali e a collettori posti ai lati dei tracciati. È ormai ampiamente dimostrato come la perdita della biodiversità, causata dall'uso dei pesticidi, incida sulla produttività agricola. Inoltre, l'uso dei pesticidi contribuisce a provocare il fenomeno della desertificazione dei suoli, esponendo le scarpate sottoposte al diserbo (a causa della destrutturazione fisica e microbiologica del terreno) a frane e smottamenti, e al conseguente elevato rischio di incidenti stradali durante gli eventi piovosi e nelle ore notturne.
Secondo gli ultimi dati ufficiali, un quinto del territorio italiano è a rischio desertificazione, mentre secondo i dati aggiornati dell'Istituto di ricerca, sviluppo e sperimentazione sull'ambiente ed il territorio, in alcuni territori del Sud del Paese il quadro è ancora più preoccupante, con una media del processo di desertificazione tra il 30 e il 50 per cento in regioni come Sardegna, Marche, Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo e Campania, e addirittura del 70 per cento in Sicilia (si consideri che il Paese con la più alta percentuale europea è Cipro, con il 57 per cento).
Per quanto riguarda invece gli insetticidi a base di neonicotinoidi, è ormai assodato scientificamente come le popolazioni delle api selvatiche, mellifere e solitarie, e di tutti i pronubi, siano in pericolo per l'uso di queste sostanze. Un pericolo che, se non affrontato, porterà al collasso delle popolazioni di api in Europa. A darne ulteriore conferma è stata l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.
Sempre sul tema, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, all'articolo 11, in tema di misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua non potabile, stabilisce che « Gli Stati membri assicurano che siano adottate misure appropriate per tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei pesticidi ». Tali misure comprendono, solo per citare un esempio, « la riduzione, per quanto possibile, o l'eliminazione dell'applicazione dei pesticidi sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari ». Parimenti, l'articolo 12 della predetta direttiva disciplina la riduzione dell'uso di pesticidi o dei rischi in aree specifiche.
Le medesime norme sono state riprese dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, con il quale lo Stato italiano ha recepito la direttiva che impone la riduzione dell'uso di pesticidi e la loro eliminazione in aree specifiche, privilegiando prodotti fitosanitari a basso rischio o misure di controllo biologico nei parchi, giardini, cortili scolastici, lungo le strade e le vie ferroviarie, in prossimità di strutture sanitarie, di corsi d'acqua superficiali e di zone naturali protette. Nella stessa direzione vanno la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.
La realtà agricola organizzata secondo criteri di eco-compatibilità costituisce il campo di indagine più appropriato per dare avvio a un rinnovamento culturale nella direzione dello sviluppo sostenibile. In questo contesto, l'agricoltura biologica ha un ruolo rilevante: secondo il Rodale Institute, tale metodo usa il 45 per cento in meno di energia rispetto a quello convenzionale e fa un uso più efficiente dell'energia stessa, al contrario – ancora una volta – dei sistemi agricoli convenzionali che producono il 40 per cento in più di gas serra. I suoli biologici inoltre hanno una funzione di carbon sink, che è mediamente quantificabile in 0,5 tonnellate per ettaro l'anno. In questo senso, l'agricoltura biologica offre agli agricoltori opzioni significative sia nelle politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici, sia in quelle di adattamento ai citati mutamenti.
All'inizio del terzo millennio, dunque, ogni sforzo deve essere dedicato a riorientare il comune patrimonio di conoscenze nella direzione di un umanesimo ecocompatibile. Questa nuova fase rappresenta un nuovo modo di approcciare le nuove sfide globali, in cui pensiero e azione sono conformi al paradigma ecologico.
Il presente disegno di legge, dunque, reca disposizioni per il sostegno all'agroecologia e per la tutela del settore agricolo, forestale e rurale e nasce dall'impulso dell'onorevole Valentina Palmeri, deputata all'Assemblea regionale siciliana, e dell'agronomo Guido Bissanti, esperto e saggista sullo sviluppo sostenibile e sull'agricoltura umanistica.
Il testo, diviso in sei capi, è composto di tredici articoli. Il capo I ha per oggetto le norme generali; il capo II reca disposizioni per il sostegno all'agroecologia e per il riconoscimento dei prodotti agroecologici; il capo III tratta degli incentivi fiscali e degli strumenti di finanziamento; il capo IV riguarda il divieto di utilizzo di prodotti e sostanze in campo agricolo e ambientale; il capo V disciplina i controlli e le sanzioni, il capo VI reca le disposizioni finanziarie e finali.
L'articolo 1, recante le finalità del disegno di legge, precisa che, ai fini della detta proposta, lo Stato favorisce e promuove: la tutela della salute umana, dell'ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità, delle attività agricole e dei prodotti agroalimentari locali; l'agroecologia attraverso incentivi fiscali e strumenti di finanziamento del settore agricolo, forestale e rurale; un modello agro-silvo-pastorale conforme ai criteri dell'agroecologia, al fine di ridurre l'impatto delle attività antropiche, il rischio idrogeologico e la desertificazione; la sicurezza agroalimentare mediante il sistema di controlli di settore.
L'articolo 2 fornisce la definizione di « agroecologia » e di « impresa agroecologica ».
L'articolo 3, al comma 1 stabilisce che le imprese agroecologiche sono condotte in conformità a quanto disposto dal regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. Ai commi 2 e 3 sono precisati i requisiti che le menzionate imprese devono possedere. Il comma 4 rimette a un decreto ministeriale la definizione dei requisiti e delle modalità per il riconoscimento delle imprese agroecologiche e dei criteri di applicazione dell'articolo 3.
L'articolo 4 istituisce un contributo annuale a valere su un apposito fondo e corrispondente ai proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri nell'ambito dell'attività di controllo. Il comma 2 elenca le attività a cui il detto contributo debba essere prioritariamente destinato. Il comma 3 rimette ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, la definizione delle modalità di attuazione delle norme previste dal medesimo articolo 4.
L'articolo 5 istituisce il marchio delle imprese agroecologiche italiane al fine di caratterizzare i prodotti agroecologici ottenuti da materia prima italiana.
L'articolo 6 reca misure di fiscalità di vantaggio per uno sviluppo sostenibile.
L'articolo 7 stabilisce che le modalità di accesso ai finanziamenti pubblici nazionali a sostegno delle imprese agricole, nonché al Piano strategico nazionale di sviluppo rurale in attuazione della Politica agricola comune, prevedano criteri preferenziali e di premialità per le aziende agroecologiche.
L'articolo 8 istituisce lo scontrino verde.
L'articolo 9 dispone in materia di divieto di utilizzo di prodotti e sostanze in campo agricolo e ambientale.
Gli articoli 10 e 11 trattano, rispettivamente, dei controlli e delle sanzioni.
L'articolo 12 reca le disposizioni finanziarie.
L'articolo 13 infine dispone circa l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. Con la presente legge lo Stato favorisce e promuove:

a) la tutela della salute umana, dell'ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità, delle attività agricole e dei prodotti agroalimentari locali;

b) l'agroecologia, come definita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), mediante incentivi fiscali e strumenti di finanziamento nel settore agricolo, forestale e rurale;

c) un modello agro-silvo-pastorale conforme ai criteri dell'agroecologia, al fine di ridurre l'impatto delle attività antropiche, il rischio idrogeologico e la desertificazione;

d) la sicurezza agroalimentare mediante il sistema di controlli di settore.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « agroecologia »: un sistema di produzione che, mediante un approccio sostenibile, integrato, resiliente e transdisciplinare che coinvolga anche i rapporti tra produzione e consumo, applica i concetti e i princìpi ecologici e sociali alla progettazione e alla gestione dei sistemi alimentari e agricoli, con lo scopo di renderli meno dipendenti dagli impulsi esterni mediante l'utilizzo delle sinergie biologiche dell'ecosistema in cui l'attività agricola è inserita;

b) « impresa agroecologica »: l'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi compresa la cooperativa che svolge l'attività di produzione agricola, iscritta nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole, che opera, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 3 della presente legge, in un sistema di produzione agroecologico conforme alla definizione di cui alla lettera a) del presente articolo.

Art. 3.

(Imprese agroecologiche)

1. Le imprese agroecologiche sono condotte in conformità a quanto disposto dal regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.

2. Le imprese di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

a) sussistenza, nella superficie aziendale, di almeno il 10 per cento di specie arboree autoctone con impianto di specie forestali o frutticole o a duplice attitudine, da documentare tramite fascicolo aziendale;

b) sussistenza, entro un anno dalla data di riconoscimento del requisito di cui alla lettera a) e per gli anni successivi, di almeno il 20 per cento di superficie aziendale seminata con varietà erbacee o ortive autoctone, da documentare tramite fascicolo aziendale.

3. Alle imprese parzialmente o prevalentemente zootecniche è inoltre richiesta la sussistenza, presso la superficie aziendale ed entro un anno dalla data di riconoscimento del requisito di cui al comma 2, lettera a), di almeno il 10 per cento di capi appartenenti a razze autoctone, da documentare tramite fascicolo aziendale.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti e i criteri per il riconoscimento delle imprese agroecologiche nonché le modalità di applicazione del presente articolo.

Capo II

DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELL'AGROECOLOGIA E PER IL RICONOSCIMENTO DEI PRODOTTI AGROECOLOGICI

Art. 4.

(Misure di sostegno dell'agroecologia)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, è erogato un contributo annuale pari a 800 euro a valere su un fondo, con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è altresì alimentato con i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri nell'ambito dell'attività di controllo di cui all'articolo 10.

2. Il contributo di cui al comma 1 è prioritariamente destinato alle seguenti attività:

a) corsi di formazione, consulenze e servizi gratuiti in tema di tecniche ecocompatibili e biologiche di difesa integrata, a favore del personale operante nel settore agricolo e del verde pubblico, urbano ed extraurbano;

b) campagne di informazione nazionali sui rischi sanitari e ambientali legati all'utilizzo di prodotti fitosanitari di sintesi tossici e inquinanti e sull'importanza degli agroecosistemi, nonché dei sistemi naturali e semi-naturali che costituiscono i paesaggi del territorio nazionale;

c) attività di ricerca, monitoraggio e sperimentazione in campo agroecologico, nonché interventi di recupero e di ricostruzione ambientale;

d) programmi di formazione e aggiornamento per:

1) il personale tecnico delle pubbliche amministrazioni, in materia di criteri di manutenzione, di conservazione e di gestione delle aree semi-naturali;

2) gli agricoltori, in materia di modalità di gestione e di opportunità di utilizzazione di aree non coltivate;

3) gli operatori turistici, in materia di riconoscimento delle erbe spontanee, delle caratteristiche e della gestione degli ambienti semi-naturali e naturali;

e) programmi di coordinamento regionale per la realizzazione di un sistema efficiente per lo scambio tecnico-informativo e per la sinergia negli interventi, al fine di potenziare la collaborazione tra il personale degli uffici degli enti locali competenti in materia ambientale e territoriale;

f) programmi di educazione alimentare e sanitaria nelle scuole primarie e secondarie.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'istruzione e del merito e dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo, le condizioni di attribuzione e le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 1, con i relativi limiti di erogazione, nonché le modalità di funzionamento del fondo di cui al medesimo comma.

Art. 5.

(Marchio delle imprese agroecologiche
italiane)

1. È istituito il marchio delle imprese agroecologiche italiane per caratterizzare i prodotti agroecologici ottenuti da materia prima italiana e contraddistinti dall'indicazione « agroecologico ».

2. Il marchio di cui al comma 1 è di proprietà esclusiva del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e può essere richiesto su base volontaria. Il logo del marchio è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio di cui al comma 1, nonché le modalità di attuazione del presente articolo.

Capo III

INCENTIVI FISCALI E STRUMENTI
DI FINANZIAMENTO

Art. 6.

(Fiscalità di vantaggio per uno sviluppo
sostenibile)

1. Al fine di favorire uno sviluppo agricolo sostenibile nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per i soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che sono anche imprese agroecologiche ai sensi dell'articolo 3 della presente legge e che avviano l'attività di commercializzazione dei prodotti agrosilvopastorali, per i primi tre periodi d'imposta l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è ridotta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, dello 0,92 per cento rispetto alla misura corrente per singolo anno di imposta, a condizione che la vendita e la commercializzazione di tali prodotti costituiscano almeno il 20 per cento del volume dei ricavi conseguiti nell'anno di imposta.

2. Accedono al beneficio di cui al comma 1 i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, svolgano attività, anche risultanti da conferimento, trasformazione, fusione o scissione di società, alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. L'importo di cui al periodo precedente costituisce limite massimo di spesa.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 3, le procedure operative relative alla disciplina della fiscalità di vantaggio di cui al comma 1 nonché quelle di verifica dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione di forme di fiscalità di vantaggio indebitamente fruite.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo sono adottate nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 7.

(Accesso ai regimi di sostegno e ai finanziamenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'accesso ai finanziamenti pubblici nazionali a sostegno delle imprese agricole nonché al Piano strategico nazionale di sviluppo rurale in attuazione della Politica agricola comune sono previsti criteri preferenziali e di premialità per le aziende agroecologiche come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b).

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Centri di assistenza agricola, l'Organismo pagatore nazionale, gli organismi pagatori regionali coinvolti, l'Autorità di gestione regionale, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, il relativo organismo di coordinamento e le regioni interessate, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nel rispetto della normativa europea di settore.

Art. 8.

(Istituzione dello « scontrino verde »)

1. Al fine di promuovere il consumo di prodotti ottenuti con sistemi rispettosi dell'ambiente, mediante l'adozione di un sistema virtuoso fiscale orientato alla transizione ecologica, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate è istituito lo « scontrino verde » per l'acquisto di prodotti di consumo biologici o agroecologici.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) le spese relative all'acquisto di prodotti di consumo biologici o agroecologici, fino a un importo massimo di euro 1.200 annui, limitatamente alla parte che eccede euro 150. Ai fini della relativa deduzione, la spesa per l'acquisto di detti prodotti deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, nonché l'indicazione del codice fiscale del destinatario »;

b) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente:

« c-quater) le spese relative all'acquisto di prodotti di consumo biologici o agroecologici, fino a un massimo di euro 600 annui, limitatamente alla parte che eccede euro 100. Ai fini della relativa detrazione, la spesa per l'acquisto di detti prodotti deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, nonché l'indicazione del codice fiscale del destinatario ».

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di prodotti per i quali spetta la deducibilità e la detraibilità delle spese relative all'acquisto di prodotti biologici e agroecologici relative all'applicazione dello scontrino verde istituito ai sensi del presente articolo.

Capo IV

DIVIETO DI UTILIZZO DI PRODOTTI E SOSTANZE IN CAMPO AGRICOLO E AMBIENTALE

Art. 9.

(Divieti)

1. Al fine di garantire la tutela della salute e di salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente e delle risorse naturali, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di:

a) utilizzare prodotti fitosanitari, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nei seguenti luoghi:

1) nei parchi e nelle riserve naturali;

2) nei siti della rete « natura 2000 » di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992;

3) lungo i bordi delle strade pubbliche e i percorsi ferroviari;

b) utilizzare prodotti a base di glifosate, fosforganici, neonicotinoidi e loro molecole derivate in campo agricolo nonché nella manutenzione, nella gestione e nel contenimento della vegetazione spontanea, naturale, semi-naturale e forestale;

c) utilizzare, a seguito dell'emersione di criticità di tipo ambientale e sanitario rilevate e documentate mediante analisi del suolo e delle acque sotterranee e superficiali, prodotti e sostanze non consentiti nella produzione biologica, per la manutenzione, nel governo e nel contenimento della vegetazione spontanea, naturale, semi-naturale e forestale.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri della salute e dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo.

Capo V

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 10.

(Controlli)

1. Il controllo sul rispetto delle disposizioni della presente legge è affidato al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 11.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni della presente legge si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 10.000 euro.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 12.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.