Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 2023
Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge ha ad oggetto la promozione dei cammini, definiti, all'articolo 1, come itinerari percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore.
Il medesimo articolo 1 affida alla Repubblica la promozione dei cammini, con le finalità di valorizzarne le caratteristiche e gli elementi culturali, storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici.
L'articolo 2 reca disposizioni relative alla definizione della Mappa dei cammini d'Italia, finalizzata a incentivare la conoscenza, la tutela e la promozione dei cammini e del patrimonio storico, culturale e religioso dei territori attraversati o limitrofi. Individua altresì i cammini che devono essere inseriti nella Mappa, prevedendo che ad alcuni di essi, contestualmente all'inserimento nella Mappa, sia attribuita la qualifica di « Cammino d'Italia ». La Mappa sarà realizzata anche in forma digitale, in funzione della costituzione di una banca dati unica nazionale.
L'articolo 3, allo scopo di agevolare il conseguimento delle finalità di cui al disegno di legge, istituisce, presso il Ministero della cultura, la cabina di regia nazionale per i cammini, alla quale è affidato il coordinamento delle politiche e degli interventi attuati dalle amministrazioni interessate.
L'articolo disciplina, inoltre, la composizione della cabina di regia e ne individua le funzioni, tra le quali l'esercizio di un potere di formulazione di proposte, anche di carattere normativo, l'esercizio di poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi concernenti i cammini, nonché l'esercizio delle funzioni connesse con la redazione e l'aggiornamento della Mappa dei cammini d'Italia.
L'articolo 4 istituisce, presso il Ministero della cultura, il tavolo permanente per i cammini e ne disciplina la composizione, le attribuzioni e il funzionamento. Il tavolo permanente favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonché l'elaborazione di proposte anche normative e amministrative.
L'articolo 5 reca disposizioni concernenti la promozione di studi e ricerche da parte del Ministero della cultura, nonché disposizioni relative alla trasmissione alle Camere, da parte del Ministero medesimo, di una relazione sui cammini.
L'articolo 6 dispone che, nell'esecuzione di interventi realizzati per le finalità di cui al disegno di legge, una quota della spesa totale prevista nel progetto sia destinata all'abbellimento dei cammini e dei territori interessati mediante opere d'arte.
L'articolo 7 – con le finalità di promuovere i cammini come itinerari culturali e di incentivare lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio – prevede la realizzazione di campagne di promozione, a livello nazionale e internazionale, dei cammini inseriti nella Mappa di cui all'articolo 2.
L'articolo 8 riconosce un credito d'imposta in favore dei titolari di redditi d'impresa e degli enti del Terzo settore affidatari, con atto dell'autorità pubblica, della gestione e della manutenzione dei cammini inseriti nella Mappa dei cammini d'Italia.
L'articolo 9 introduce una misura di decontribuzione, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, per i datori di lavoro, la cui sede di attività sia situata nei comuni attraversati dai cammini inseriti nella Mappa di cui all'articolo 2 e la cui attività sia connessa alla gestione, manutenzione e valorizzazione dei cammini medesimi.
L'articolo 10 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge e l'articolo 11 dispone in ordine alla data di entrata in vigore della medesima.
Si evidenzia che il presente disegno di legge opera in continuità con l'attività svolta nella scorsa legislatura dalla 7a Commissione permanente. In particolare, esso intende fare tesoro degli esiti dell'affare assegnato n. 590 relativo alla la promozione di cammini interregionali quali itinerari culturali, conclusosi con l'approvazione unanime della risoluzione presentata dalla senatrice Maria Gabriella Saponara (Doc. XXIV, n. 40), e tiene conto dell'esame, in sede referente, del disegno di legge atto Senato n. 2367, recante « Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini ».
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La Repubblica promuove i cammini come itinerari percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, al fine di valorizzarne caratteristiche ed elementi culturali, storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici.
2. La promozione dei cammini è finalizzata ad assicurare: la tutela e la valorizzazione dei monumenti, dei luoghi e dei siti di interesse storico, culturale, religioso e naturalistico interessati, nonché interventi di valorizzazione dei borghi; il rilancio dell'attività culturale nei territori attraversati o limitrofi ai cammini e della connessa attività di accoglienza, a sostegno di una strategia nazionale delle aree interne; lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali ed enogastronomici che li connotano, nonché degli aspetti attinenti alla tradizione e all'identità culturale italiana nella sua unitarietà e nelle sue diversificazioni; il dialogo interculturale e interreligioso; lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio; la promozione e l'incentivazione delle attività connesse all'agricoltura nei territori interessati; la promozione di corretti stili di vita mediante il positivo impatto del movimento sul benessere psiocofisico e sulla salute; la capacità inclusiva delle attività culturali e turistiche specificamente calibrate per persone diversamente abili o con mobilità ridotta; la tutela dell'ambiente e del paesaggio.
Art. 2.
(Mappa dei cammini d'Italia)
1. Al fine di favorire la conoscenza, la tutela e la promozione dei cammini e del patrimonio storico, culturale e religioso dei territori attraversati o limitrofi, favorendo la più ampia integrazione delle componenti ambientali, naturali e paesaggistiche, è definita, con il decreto di cui al comma 5 è definita la « Mappa dei cammini d'Italia », di seguito denominata « Mappa », da realizzare anche in forma digitale, funzionale alla costituzione di una banca dati unica nazionale.
2. Sono inseriti nella Mappa:
a) i tratti presenti sul territorio italiano dei cammini riconosciuti quali itinerari culturali europei dal Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res(2013)67, adottata il 18 dicembre 2013;
b) i cammini interregionali aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, e rispondenti agli standard di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), che interessano il territorio di almeno due regioni, individuati con le modalità di cui al comma 5 e aggiornati ai sensi del comma 6 del presente articolo;
c) i cammini riconosciuti da una regione o da una provincia autonoma quali cammini di interesse regionale o locale, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, e rispondenti agli standard di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), i quali, su richiesta delle regioni o delle province autonome interessate, siano stati individuati con le modalità di cui al comma 5 e aggiornati ai sensi del comma 6 del presente articolo.
3. Ai cammini di cui al comma 2, lettere b) e c), contestualmente all'inserimento nella Mappa è attribuita la qualifica di « Cammino d'Italia ».
4. Resta ferma la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di istituire e disciplinare cammini e itinerari di interesse regionale e locale.
5. La Mappa è definita, su proposta della cabina di regia di cui all'articolo 3, sentito il tavolo permanente di cui all'articolo 4, e, con riferimento ai cammini di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), su richiesta delle regioni o delle province autonome interessate, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.
6. La Mappa è aggiornata con cadenza almeno biennale, con le modalità di cui al comma 5.
7. Nelle more del periodico aggiornamento della Mappa di cui al comma 6, la cabina di regia di cui all'articolo 3 può proporre, sentiti il tavolo permanente di cui all'articolo 4, le regioni e i rappresentanti degli enti territoriali interessati, la temporanea sospensione della qualifica di « Cammino d'Italia » degli itinerari che non rispettino, in modo omogeneo lungo il proprio tracciato, gli standard di qualità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), determinandone la temporanea esclusione dalla Mappa, sancita con decreto del Ministro della cultura, adottato con le modalità di cui al comma 5.
8. Con apposito decreto del Ministro della cultura, adottato con le modalità di cui al comma 5, sono definite le modalità, i termini e la documentazione necessaria ai fini della presentazione delle richieste di inserimento nella Mappa.
Art. 3.
(Cabina di regia nazionale per i cammini)
1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, anche mediante il coordinamento delle politiche e degli interventi attuati dalle amministrazioni interessate, è istituita, presso il Ministero della cultura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cabina di regia nazionale per i cammini, di seguito denominata « cabina di regia ». La cabina di regia è presieduta dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed è composta da un rappresentante per ciascuno dei Dipartimenti per gli affari regionali e le autonomie e per la transizione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del turismo, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia e da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai lavori della cabina di regia partecipano altresì i rappresentanti di altri Ministeri o amministrazioni pubbliche aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno, nonché esperti nelle medesime materie con compiti istruttori, consultivi e di verifica.
2. La cabina di regia:
a) formula proposte, anche di carattere normativo, ed esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi concernenti i cammini di cui alla presente legge;
b) individua, sentito il tavolo permanente di cui all'articolo 4, standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale in termini di sicurezza, segnaletica, manutenzione, intermodalità, accessibilità, digitalizzazione, presenza e frequenza sul tracciato o nelle sue immediate vicinanze di strutture di accoglienza e ricettive, di servizi turistici, di infrastrutture essenziali per la tipologia di cammino, che gli itinerari culturali con i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a rispettare, in modo omogeneo lungo l'intero tracciato, al fine di essere inseriti nella Mappa ai sensi dell'articolo 2. Gli standard definiti dalla cabina di regia sono approvati con decreto del Ministro della cultura, adottato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno biennale;
c) previo parere del tavolo permanente di cui all'articolo 4, formula linee guida per l'attuazione degli interventi concernenti i cammini, anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali, tenendo conto delle migliori pratiche. Le linee guida definite dalla cabina di regia sono approvate con decreto del Ministro della cultura, adottato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5;
d) svolge l'attività di verifica in merito alla sussistenza e alla permanenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, e degli standard di cui alla lettera b) del presente comma, al fine della definizione e dell'aggiornamento della Mappa;
e) formula le proposte ai fini dell'inserimento di cammini nella Mappa, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, nonché ai fini del periodico aggiornamento della Mappa stessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 6;
f) formula le proposte ai fini della temporanea sospensione della qualifica di « Cammino d'Italia » e della conseguente temporanea esclusione dalla Mappa, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, nelle more del periodico aggiornamento della Mappa;
g) previo parere del tavolo permanente di cui all'articolo 4, formula gli indirizzi generali in materia di cammini, sanciti con decreto del Ministro della cultura, adottato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, al fine di promuovere e coordinare la realizzazione in maniera integrata degli interventi per i cammini di cui alla presente legge, secondo standard tecnici uniformi di progettazione;
h) previo parere del tavolo permanente di cui all'articolo 4, elabora un Piano strategico per lo sviluppo dei cammini, recante proposte concernenti, tra l'altro:
1) interventi finalizzati a sostenere la tutela, la valorizzazione e il recupero delle testimonianze e dei lasciti storici, culturali, religiosi, ambientali e paesaggistici connessi ai cammini, con il coinvolgimento di istituzioni culturali, musei e associazioni presenti nei territori interessati;
2) interventi finalizzati a sostenere e coordinare la tutela e valorizzazione dei borghi, dei centri storici, delle località di pregio, dei siti di interesse culturale e delle attività tradizionali, nelle loro peculiarità identitarie e culturali connesse ai cammini, nei territori attraversati o limitrofi ai cammini stessi, nonché attività e iniziative culturali nei medesimi territori, favorendo anche il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione residente nelle aree interessate;
3) iniziative di promozione e sostegno delle attività artigiane artistico-tradizionali e delle altre attività commerciali riconosciute come espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), e ratificata dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, e della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005 e ratificata dalla legge 19 febbraio 2007, n. 19, nonché di promozione e sostegno di celebrazioni e rievocazioni storiche connesse ai cammini;
4) iniziative, anche con il coinvolgimento di università, istituti culturali, associazioni e istituti scolastici presenti sul territorio, volte a favorire la conoscenza e la promozione del patrimonio culturale dei cammini e attività di formazione di operatori turistici, di operatori delle strutture dell'ospitalità, dell'accoglienza e turistiche, di dipendenti pubblici e di altri soggetti coinvolti nelle attività concernenti i cammini;
5) interventi finalizzati a garantire i collegamenti con mezzi di trasporto pubblico ai punti di partenza e di arrivo dei cammini, i collegamenti tra i cammini, nonché tra i cammini e le località di interesse storico, culturale o religioso ad essi limitrofi, favorendo l'intermodalità con le infrastrutture di trasporto, in particolare ferroviarie e aeroportuali, prevedendo la realizzazione di stazioni di interscambio, valorizzando le ferrovie storiche turistiche di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 2017, n. 128, e privilegiando l'utilizzo di mezzi elettrici;
6) interventi finalizzati a favorire l'interconnessione infrastrutturale dei cammini con le reti sentieristiche e gli itinerari regionali e locali, valorizzando i territori e gli itinerari locali limitrofi ai cammini;
7) interventi a sostegno, anche con appositi finanziamenti, di itinerari con capacità inclusive, con caratteristiche che ne favoriscono la fruizione anche da parte delle famiglie e di persone con disabilità o con mobilità ridotta;
8) interventi volti ad assicurare la sostenibilità ecologica dei cammini, tra cui la riduzione dei tratti su asfalto e la prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico;
9) interventi di riqualificazione e riuso di immobili del patrimonio pubblico situati lungo i cammini o ad essi limitrofi quali spazi destinati all'erogazione di servizi di accoglienza e assistenza, a punti di sosta e di ristoro, all'attività di formazione, di studio e di divulgazione connessa ai cammini, nonché alla realizzazione di centri di raccolta di dati;
10) l'individuazione degli ambiti prioritari ai quali indirizzare i finanziamenti destinati agli interventi e alle iniziative più idonei a migliorare i cammini e a realizzare gli scopi della presente legge;
11) la promozione e l'implementazione di studi, progetti e modelli organizzativi che favoriscano la valorizzazione dei cammini e la loro fruizione culturale e turistica, con specifico riferimento alla definizione di disciplinari di qualità dei servizi di fruizione e alla costruzione di reti di imprese e di istituzioni per la gestione e la valorizzazione dei cammini;
12) interventi di sostegno alla creazione di strutture ricettive lungo i cammini o ad essi limitrofe e di riqualificazione, anche digitale, di quelle esistenti, secondo caratteristiche funzionali alla tipologia di cammino ai fini di favorirne la fruibilità, individuando forme di flessibilità per l'ospitalità connessa ai cammini e promuovendo modelli innovativi di ospitalità;
13) l'individuazione e l'elaborazione di proposte di modifica al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, necessarie a implementare una segnaletica funzionale ai cammini anche lungo le strade e ad agevolare la realizzazione dei cammini di cui alla presente legge;
14) la revisione delle norme tecniche di settore rilevanti per la realizzazione, la manutenzione e l'adeguamento dei cammini;
i) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi, eventualmente formulando indirizzi specifici;
l) previo parere del tavolo permanente di cui all'articolo 4, propone un piano nazionale integrato per la manutenzione ordinaria dei cammini, adottato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5;
m) presenta al Ministro della cultura, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione annuale sull'attività svolta.
3. L'attuazione amministrativa degli interventi previsti dal Piano strategico di cui al comma 2, lettera h), è assicurata con decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo e con i Ministri competenti. Sugli schemi di decreto di cui al primo periodo è acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di decreto di cui al primo periodo sono adottati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, i decreti possono essere comunque adottati.
4. Le pubbliche amministrazioni, per i settori di propria competenza, forniscono alla cabina di regia i dati e ogni necessaria informazione secondo le modalità dalla stessa fissate.
5. Il Ministero della cultura, mediante l'istituzione di una segreteria tecnica, assicura il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese, ad eccezione di quelle relative alle missioni, o emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate fanno fronte ad eventuali costi di funzionamento, ivi inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti della cabina di regia, nell'ambito delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4.
(Tavolo permanente per i cammini)
1. È istituito, presso il Ministero della cultura, il tavolo permanente per i cammini, di seguito denominato « tavolo permanente ».
2. Il tavolo permanente costituisce una sede stabile di consultazione, cui partecipano i componenti della cabina di regia di cui all'articolo 3, rappresentanti degli operatori del settore culturale e di quello turistico, rappresentanti delle associazioni, degli enti del Terzo settore e di altri organismi attivi nel settore, rappresentanti delle istituzioni religiose, rappresentanti di associazioni a tutela dei disabili, nonché esperti, al fine di consentire un approccio comune e integrato in materia di cammini. Ai lavori del tavolo permanente possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbliche aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno e altri soggetti esperti sui medesimi provvedimenti e tematiche. Il tavolo permanente favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonché l'elaborazione di proposte anche normative e amministrative.
3. La composizione del tavolo permanente, presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato, è definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Il tavolo permanente, oltre che nella sua composizione plenaria, può articolare i suoi lavori in sezioni specializzate su specifici aspetti dei cammini.
5. Il supporto tecnico e amministrativo al tavolo permanente è assicurato dal Ministero della cultura con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Il tavolo permanente presenta al Ministro della cultura, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione annuale sull'attività svolta.
Art. 5.
(Studi e ricerche. Relazione alle Camere)
1. Il Ministero della cultura promuove la realizzazione di studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università e istituzioni culturali e di ricerca, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini. Le attività di cui al primo periodo possono essere finalizzate altresì allo sviluppo e all'implementazione di modelli adeguati di fruizione e gestione di tale patrimonio, favorendo ogni azione volta a garantire la più ampia integrazione delle componenti ambientali e paesaggistiche con le attività agricole, artigianali e turistico-culturali.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della cultura trasmette alle Camere una relazione sui cammini, che dà conto delle relazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), e all'articolo 4, comma 6.
Art. 6.
(Promozione di opere d'arte di giovani artisti nei cammini)
1. L'articolo 1, comma 1, della legge 29 luglio 1949, n. 717, si applica anche all'esecuzione di interventi realizzati per le finalità di cui alla presente legge, ai fini dell'abbellimento dei cammini e dei territori interessati. Gli importi e le percentuali di cui al medesimo articolo 1, comma 1, sono calcolati avendo riguardo al singolo progetto complessivamente considerato. La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte di cui al primo periodo è effettuata, con procedura concorsuale, da una commissione composta da un rappresentante del Ministero della cultura, che la presiede, da un rappresentante della cabina di regia di cui all'articolo 3, dal soprintendente competente e da quattro artisti di chiara fama nominati dal Ministro della cultura.
Art. 7.
(Campagne di promozione dei cammini)
1. Al fine di promuovere i cammini come itinerari culturali, nonché di incentivare lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio, il Ministero della cultura, di concerto con il Ministero del turismo, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e la cabina di regia di cui all'articolo 3, realizza campagne di promozione a livello nazionale e internazionale dei cammini inseriti nella Mappa.
2. Il Ministero della salute, di concerto con il Dipartimento per le disabilità e il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministeri della cultura e del turismo e la cabina di regia, realizza campagne informative volte a promuovere i cammini e la connessa attività motoria per il positivo impatto sul benessere psicofisico e sulla salute, come espressione di corretti stili di vita e per la capacità inclusiva delle attività culturali, turistiche ed esperienziali specificamente calibrate per persone diversamente abili o con mobilità ridotta.
3. Il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della cultura, sentito il Ministero della salute e la cabina di regia, promuove, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, percorsi mirati alla conoscenza dei cammini e del relativo patrimonio culturale.
Art. 8.
(Agevolazione fiscale)
1. In favore dei titolari di redditi d'impresa e degli enti del Terzo settore ai quali sono affidate con atto dell'autorità pubblica la gestione e la manutenzione dei cammini inseriti nella Mappa o di parti di essi è riconosciuto, per gli anni 2023 e 2024, in via sperimentale, un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese di gestione e manutenzione sostenute annualmente.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è fruito dai soggetti beneficiari nella misura complessiva di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 5, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
Art. 9.
(Decontribuzione per i datori di lavoro)
1. Ai datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata nei comuni attraversati dai cammini inseriti nella Mappa e la cui attività sia connessa alla gestione, alla manutenzione e alla valorizzazione dei cammini stessi, è riconosciuto, per gli anni 2023 e 2024, in via sperimentale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 è fruita dai soggetti beneficiari nella misura complessiva di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della cultura e dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 5, sono definiti i criteri e le modalità di riconoscimento della decontribuzione di cui al presente articolo, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
Art. 10.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Art. 11.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.