Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 2022
Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive
Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge si intende intervenire per il riconoscimento e la promozione della funzione educativa e culturale dello sport e dell'attività motoria. Lo sport è un sistema sociale a tutti gli effetti, un grande tema che tocca moltissimi aspetti della vita dei cittadini e molteplici ruoli delle istituzioni pubbliche e necessita della massima attenzione da parte di chi si impegna oggi ai diversi livelli nel governo del bene comune. Lo sport certamente rappresenta un'opportunità per la salute del cittadino ed è uno strumento efficace di prevenzione per numerose patologie quali diabete, cancro, obesità infantile e osteoporosi nonché per il corretto sviluppo psico-motorio del bambino e per il miglioramento della qualità della vita degli anziani. Nella misura in cui l'attività fisica riesce a essere uno strumento di prevenzione e di cura per il cittadino e di conseguenza anche di contenimento della spesa sanitaria diretta, investire oggi e nei prossimi anni nello sport è determinante per il controllo dell'ammontare totale della spesa sanitaria: un aspetto chiave della programmazione economica e finanziaria dello Stato nelle prossime decadi. È quindi di fondamentale importanza un investimento forte e concreto sull'educazione motoria e sportiva nelle scuole soprattutto nelle scuole primarie. Lo sport è uno strumento fondamentale di sviluppo psico-fisico dei giovani e come promozione di stili di vita attivi, anche per contrastare l'obesità. Credo sia necessario approntare interventi a sostegno dell'educazione motoria che è una componente essenziale per un'equilibrata crescita umana, culturale e sociale dei giovani e degli adulti per tutto l'arco della loro vita. L'educazione motoria svolge un ruolo insostituibile nel processo di crescita equilibrata del bambino e la scuola primaria deve necessariamente offrire a ogni piccolo allievo la possibilità di realizzare diversificate esperienze motorie al fine di creare le premesse per un sano e corretto stile di vita e per un graduale avvicinamento alla pratica sportiva. La proposta di un'efficace attività motoria scolastica per la fascia di età tra i 6 e gli 11 anni richiede a chi la deve proporre un'ampia e differenziata quantità di competenze che spaziano dalla fisiologia alla psicologia, dalla metodologia alla didattica, dall'auxologia alla valutazione psicomotoria e funzionale. Lo sport oggi rappresenta anche una grande occasione per il welfare e il sociale: lo sport e la cultura sportiva sono grandi strumenti di integrazione, di cultura del rispetto del prossimo, di collaborazione e di rifiuto dell'odio e del razzismo. Le realtà sportive che offrono servizi organizzati e capillari sul territorio sono certamente un sostegno per le famiglie, realtà positive che integrano la scuola nel percorso educativo di crescita delle nuove generazioni. Rispetto delle regole, rispetto dell'avversario, rispetto dell'arbitro e rispetto del risultato sono valori intrinseci dello sport e dell'attività fisica. Lo sport è in questo senso l'unico vero sistema meritocratico, in cui vince sempre chi ha i risultati migliori ma allo stesso tempo chi è vinto rimane nella sua dimensione di leale avversario in tutta la sua dignità. Lo sport è una grande possibilità per l'economia del nostro Paese: osservando la domanda di sport e servizi per lo sport in crescita ci si accorge facilmente di quanto lo sviluppo e la diversificazione dell'offerta generale per lo sport possano costituire occasione di investimento e di lavoro per molte realtà dilettantistiche e imprenditoriali. L'indotto sportivo oggi è valutabile intorno al 2-3 per cento del prodotto interno lordo (PIL). Turismo sportivo, impiantistica, offerta di corsi e servizi, televisioni e media, spettacolo, merchandising: sono tutti settori in crescita da governare con attenzione. Per questa serie di motivi promuovere la cultura e l'educazione sportive nelle future generazioni è un intervento imprescindibile. Entrando nel dettaglio dell'analisi dei dati generali sulla pratica sportiva si evidenzia come l'attività fisica sia direttamente collegata alla cultura della popolazione: si registrano forti diversità tra i tassi di pratica sportiva dei laureati e tra chi ha inferiori titoli di studio. La differenza è certamente anche data dalla diversità di possibilità economiche e dal tempo libero ma soprattutto dalla consapevolezza di quanto l'attività fisica e sportiva significhi benessere fisico-psicologico e contributo educativo per i soggetti che la praticano. Anche il contesto familiare risulta essere determinante come motivazione per determinare la presenza o l'assenza di pratica sportiva: all'interno delle famiglie in cui entrambi i genitori sono sportivi si registra che nel 79,1 per cento dei casi anche i figli praticano sport regolarmente e tale percentuale scende quando solo uno dei due genitori pratica attività sportiva (42,2 per cento) e scende ulteriormente al 31,8 per cento quando all'interno del nucleo familiare nessuno dei genitori pratica attività sportiva. Si comprende facilmente quindi che oggi un forte investimento in attività motoria e sportiva per la mezza età avrebbe significative ricadute, non solo in termini di prevenzione sanitaria e sociale, ma anche in termini di attività sportiva e di cultura sportiva nelle generazioni più giovani e a venire. Per queste ragioni il presente disegno di legge intende sottolineare anche l'importanza dell'insegnamento di uno stile di vita sano e corretto: l'Italia purtroppo è ai vertici europei per quanto riguarda il tasso di obesità della popolazione in età giovanile, un triste primato che, oltre che un grave problema sanitario, comporta anche un importante costo per la spesa pubblica. L'obesità e le sue complicanze contribuiscono in misura molto rilevante alla spesa sanitaria di tutti i Paesi occidentali: la loro incidenza economica negativa deriva dai costi dei sistemi sanitari (farmaci e ospedalizzazioni per la malattia stessa e per le sue complicazioni), dall'assenteismo nel lavoro e dalla ridotta performance lavorativa, con un impatto significativo sulla società. Si calcola che in Italia siano 4.898.496 le persone adulte obese (9,9 per cento) e circa 16.000.000 quelle in sovrappeso, con un costo sociale annuo stimato intorno al 6,7 per cento della spesa sanitaria pubblica. Se parliamo di bambini, attraverso i dati della Fondazione italiana per la lotta all'obesità infantile scopriamo che nelle scuole primarie (6-10 anni) si stima un 24 per cento di bambini in sovrappeso e un 12 per cento di bambini obesi: numeri che ci collocano ai primi posti a livello europeo per il tasso di obesità infantile. Per questo motivo, nel presente disegno di legge, si è voluta sottolineare l'importanza di uno stile di vita sano e dell'educazione all'attività motoria e sportiva nelle scuole, aumentando le ore di insegnamento. Si intende inoltre tutelare la promozione e la diffusione della pratica sportiva rivolta a soggetti disabili, per i quali l'attività fisica deve costituire occasione di miglioramento della propria condizione psico-fisica nonché un'occasione di svago e di socialità.
Il presente disegno di legge dunque appare necessario per proseguire concretamente il cammino verso la piena applicazione della Carta europea dello sport adottata dall'Italia insieme agli altri Stati membri dell'Unione europea durante la 7a Conferenza dei Ministri europei dello Sport svolta a Rodi, tra il 13-15 maggio 1992. La Carta europea è il documento guida di indirizzo più ampio e completo sullo sport che sia mai stato prodotto e controfirmato dalla maggioranza degli Stati membri dell'Unione europea; essa contiene i principi fondamentali e le linee guida delle istituzioni pubbliche per l'applicazione di corrette politiche sportive, nel rispetto sia dello sviluppo armonico della persona e della comunità sia per proteggere e sviluppare le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive. Entrando nel dettaglio del presente disegno di legge, l'articolato, composto da nove articoli, prevede le seguenti norme:
a) l'articolo 1 sancisce le finalità e gli scopi della legge, indica il riconoscimento dello sport come fondamentale fattore per lo sviluppo umano e per l'educazione dei giovani. L'articolo intende stimolare le istituzioni pubbliche a promuovere l'attività sportiva promuovendone non solo la pratica ma anche la cultura. Per questo è necessario tutelare e organizzare le persone competenti nell'impartire e organizzare l'attività sportiva e nel comunicare la filosofia olimpica. Allo stesso tempo, la legge intende tutelare gli atleti dall'abuso politico o commerciale della loro figura e delle loro prestazioni;
b) l'articolo 2 introduce nell'ordinamento legislativo italiano la figura dell'educatore motorio-sportivo: a differenza di molti Paesi europei non esiste in Italia un riconoscimento vero e proprio di chi si occupa di sport e di educazione motoria dopo aver conseguito un titolo di studio. La qualità dei programmi motori impartiti è fondamentale perché si raggiungano gli obiettivi culturali, educativi e sociali previsti con lo sport. Per questo è fondamentale che ad impartire l'attività motoria sia sempre di più solo chi ha intrapreso e concluso un percorso formativo adeguato;
c) l'articolo 3 introduce nell'ordinamento legislativo italiano la figura del manager dello sport: i servizi, le strutture, i programmi e le organizzazioni che si occupano di sport e di attività motoria per loro natura sono strutture complesse che intercettano diversi ambiti della sfera psichica e fisica degli utenti e di gruppi di utenti che si interfacciano con le organizzazioni stesse. Che siano studenti, sportivi, genitori di sportivi, tifosi o altri, le realtà che si occupano di sport, e quindi di tali categorie di persone, devono essere gestite da personale altamente qualificato che operi dopo aver intrapreso e concluso un percorso formativo universitario ad hoc;
d) con l'articolo 4 si intendono tutelare i professionisti di cui agli articoli 2 e 3 facendo in modo che questi stessi soggetti possano costituire associazioni utili ad attestare la competenza, la qualificazione professionale tecnico-scientifica e deontologica nonché le specializzazioni degli associati. Queste realtà saranno utili non solo per veder riconosciute le figure professionali ma anche per garantire un riferimento per chi intende selezionare risorse umane qualificate nell'ambito delle scienze motorie. Con questo articolo si rende effettiva la possibilità di disciplinare determinate associazioni che senza fini di lucro e nel rispetto dei principi di democrazia possano avere una mission di formazione continua degli associati e di sviluppo tecnico-scientifico, educativo o manageriale per assicurare costantemente l'erogazione di servizi sportivi di qualità a tutta la popolazione;
e) l'articolo 5 introduce nell'ordinamento la figura professionale del docente di educazione fisica e sportiva nella scuola primaria. L'attività promossa da questa nuova figura professionale ha l'obiettivo di supportare l'insegnante di classe al fine di promuovere l'attività motoria e sportiva, esaltando il valore educativo dello sport. L'articolo prevede inoltre che per esercitare questa professione sia necessario essere in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o del diploma degli ex Istituti superiori di educazione fisica. L'articolo stabilisce infine che l'organico del personale che esercita la professione di docente di educazione fisica e sportiva sia di un docente ogni undici classi con un monte orario di ventidue ore settimanali;
f) l'articolo 6 regola i rapporti e le convenzioni che possono essere stipulate tra le pubbliche amministrazioni e le associazioni sportive;
g) l'articolo 7 istituisce la Giornata nazionale della cultura sportiva contro la violenza, da celebrare il 29 maggio, nel Paese e in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado in collaborazione con il CONI, le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e altri soggetti. Per cultura sportiva si intendono i principi enunciati nella Carta olimpica: lo sport può essere l'efficace strumento al servizio dello sviluppo armonico dell'uomo, per favorire l'avvento di una società pacifica, impegnata a difendere la dignità umana. Spirito di amicizia, lealtà, rispetto dei principi etici fondamentali universali e lotta al doping quale pericolo sia per la salute umana sia perché sleale strumento di competizione sportiva, sono i fondamentali principi sui cui è basata la cultura sportiva a livello internazionale. Le amministrazioni pubbliche e le istituzioni sportive promuoveranno percorsi di sensibilizzazione su queste tematiche anche con la collaborazione degli atleti italiani per mettere in moto un meccanismo virtuoso di emulazione e di confronto tra giovani studenti e atleti così da creare e rafforzare una diffusa cultura e un'identità basate sui principi citati;
h) l'articolo 8 intende dare applicazione concreta al principio di tutela del percorso sportivo degli studenti atleti. Molti atleti anche di livello nazionale e internazionale trovano oggi difficoltà nell'allenarsi e nel partecipare a competizioni sportive a causa degli obblighi di frequenza scolastica. Il riconoscimento dell'attività sportiva di alto livello di alcuni studenti dovrebbe essere considerato un valore aggiunto al regolare e parallelo percorso formativo scolastico e per questo l'articolo prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito agevoli gli studenti affinché possano gestire al meglio, in collaborazione con i propri allenatori, la propria preparazione per le gare e per le trasferte. Per fare sì che tali impegni legittimi non costituiscano uno svantaggio formativo per gli studenti atleti si prevede, quindi, che lo stesso Ministro istituisca dei programmi di recupero didattico senza oneri aggiunti per lo studente e per la sua famiglia;
i) l'articolo 9 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo nazionale con dotazione pari a 200 milioni di euro annui per l'impiantistica sportiva scolastica.
Art. 1.
(Finalità)
1. La Repubblica riconosce lo sport come importante fattore per lo sviluppo umano, come efficace strumento educativo, di prevenzione e di riabilitazione sanitaria e sociale nonché come strumento di partecipazione, di inclusione sociale, di solidarietà e di pluralismo e garantisce il diritto di tutti all'esercizio dell'attività motoria e sportiva.
2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali favoriscono la diffusione dell'attività motoria organizzata e promuovono la cultura sportiva come parte integrante dell'identità della nazione. Per cultura sportiva si intendono i princìpi dettati dalla Carta olimpica, la solidarietà, la lealtà e il rispetto dei princìpi etici fondamentali universali.
3. La presente legge reca disposizioni per tutelare i professionisti che intendono spendere le proprie competenze per proporre, valutare e organizzare le attività motorie e sportive nelle strutture pubbliche e private.
4. Lo Stato impedisce l'abuso politico o commerciale dello sport e degli atleti e agevola le realtà sportive che contribuiscono allo sviluppo etico e sociale della comunità in cui operano.
Art. 2.
(Istituzione della figura professionale
dell'educatore motorio-sportivo)
1. È istituita la figura professionale dell'educatore motorio-sportivo.
2. Al professionista educatore motorio-sportivo spettano i compiti di conduzione e di valutazione delle attività motorie, sportive e di fitness individuali e di gruppo per tutte le età, a carattere educativo, ricreativo o sportivo, anche per la promozione della salute nella comunità, nonché le attività di allenamento e di preparazione fisica e atletica relative allo sport dilettantistico e professionistico.
3. Il professionista educatore motorio-sportivo deve essere in possesso di una laurea appartenente alla classe L-22 delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive o del diploma di educazione fisica rilasciato dagli ex Istituti superiori di educazione fisica ovvero di titoli universitari, anche conseguiti all'estero, dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente in materia.
Art. 3.
(Istituzione della figura professionale
del manager dello sport)
1. È istituita la figura professionale del manager dello sport.
2. Al professionista manager dello sport spettano i compiti di:
a) organizzazione e gestione delle attività sportive e delle attività motorie, gestione delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle società e delle associazioni sportive;
b) conduzione e gestione di strutture pubbliche e private per le attività motorie ludiche e ricreative e per le attività connesse alla cura della salute;
c) verifica di qualità delle diverse tipologie delle strutture e dei servizi per lo sport e per le attività motorie, compresi gli eventi sportivi, nonché gestione economico-aziendale delle organizzazioni operanti nel settore dello sport e delle aziende che producono e commercializzano strumenti, tecnologie, beni e servizi nell'ambito delle attività motorie e sportive.
3. Il professionista manager dello sport deve essere in possesso di una laurea appartenente alla classe LM-47 delle lauree magistrali in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie o di titoli universitari, anche conseguiti all'estero, dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente in materia, ovvero di un titolo di master universitario di primo o di secondo livello in materia di management dello sport.
Art. 4.
(Associazioni professionali riconosciute)
1. I soggetti di cui agli articoli 2 e 3 possono costituire una o più associazioni professionali con le seguenti caratteristiche:
a) ciascuna associazione ha natura di diritto privato, non ha finalità di lucro, è costituita su base volontaria ed è riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
b) la partecipazione all'associazione non comporta alcun vincolo di esclusiva, nel pieno rispetto della libera concorrenza;
c) ciascuna associazione è iscritta nell'apposito registro delle associazioni professionali riconosciute istituito presso il Ministero della giustizia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle imprese e del made in Italy;
d) gli organi e i compiti di ciascuna associazione sono disciplinati da un apposito statuto adottato dalla stessa associazione in conformità alla legislazione vigente in materia;
e) lo statuto e le clausole associative garantiscono la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza e la costante verifica dell'effettiva applicazione di princìpi deontologici secondo un codice etico elaborato dalla stessa associazione, le idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione, una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione e in particolare i livelli di qualificazione e di aggiornamento professionali, nonché la costante verifica della professionalità per gli iscritti con opportune iniziative periodiche di formazione e di aggiornamento professionali;
f) l'iscrizione all'associazione è subordinata alla verifica da parte della stessa associazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione;
g) l'associazione è tenuta a rendere noti al pubblico gli elenchi contenenti i nominativi dei professionisti iscritti, nonché a rilasciare periodicamente agli stessi iscritti, su loro richiesta, un attestato relativo alla qualificazione professionale e tecnico-scientifica conseguita, assicurando che tali attestati siano redatti e rilasciati in base a verifiche di carattere oggettivo e a dati certi, in possesso della medesima associazione, concernenti la professionalità e le specializzazioni;
h) ciascuna associazione è di norma articolata su base regionale, tenuto conto delle specifiche necessità delle categorie di professionisti rappresentate.
Art. 5.
(Istituzione della figura professionale
del docente di educazione fisica e sportiva
nella scuola primaria)
1. Al fine di garantire il valore educativo dell'attività motoria è istituita, con modalità stabilite dal Ministero dell'istruzione e del merito, la figura professionale del docente di educazione fisica e sportiva nella scuola primaria.
2. L'attività promossa dal docente di educazione fisica e sportiva è finalizzata a:
a) favorire l'integrazione dell'educazione fisica e sportiva nell'ambito del curricolo della scuola primaria, affiancando e sostenendo l'insegnate di classe e non sostituendosi totalmente ad esso;
b) proporre l'esperienza motoria e corporea come veicolo prioritario per la strutturazione delle capacità cognitive indispensabili ai processi di conoscenza e di interiorizzazione dei saperi;
c) promuovere la pratica motoria e sportiva affinché diventi una sana consuetudine di vita, volta a creare una consolidata abitudine al movimento e al benessere fisico e mentale che ne deriva;
d) esaltare il valore educativo dello sport nei suoi aspetti di crescita comportamentale e sociale, per vivere e condividere esperienze significative di relazione e di integrazione;
e) operare per lo sviluppo di un corretto concetto di competizione, volto al superamento dei propri limiti e al miglioramento delle proprie potenzialità;
f) offrire l'opportunità di partecipare ad attività motorie e di gioco-sport a tutti gli alunni che non praticano attività sportive al di fuori dell'ambito scolastico.
3. Per l'esercizio della professione di docente di educazione fisica e sportiva è necessario essere in possesso di una laurea appartenente alla classe L-22 delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive o del diploma di educazione fisica rilasciato dagli ex Istituti superiori di educazione fisica ovvero di titoli universitari dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente in materia. Il personale che esercita la professione di docente di educazione fisica e sportiva è formato attraverso corsi organizzati dal Ministero dell'istruzione e del merito, con l'eventuale collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
4. L'organico del personale che esercita la professione di docente di educazione fisica e sportiva è costituito nella misura di un docente ogni undici classi con un monte ore pari a ventidue ore settimanali più due di programmazione da articolare in attività di:
a) insegnamento frontale;
b) organizzazione e gestione di manifestazioni e di gare sportive anche per reti di scuole;
c) partecipazione ai consigli di classe;
d) partecipazione alle riunioni degli altri organi collegiali dell'istituzione scolastica;
e) valutazione degli alunni.
5. Lo stato giuridico ed economico del docente di educazione fisica e sportiva è il medesimo dei docenti di scuola primaria.
6. Il Ministero dell'istruzione e del merito, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adottare le linee guida nazionali sull'organizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva nella scuola primaria.
Art. 6.
(Rapporto tra amministrazioni pubbliche
e istituzioni sportive per la pratica di specifiche discipline sportive)
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività sportiva nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in centri di accoglienza per richiedenti asilo, centri di identificazione ed espulsione e centri di accoglienza per migranti nonché negli istituti penitenziari maschili e femminili.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. L'individuazione delle organizzazioni con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei princìpi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutare in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutare anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.
4. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti internet gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione « Amministrazione trasparente », con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
5. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative degli operatori, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso, tra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.
Art. 7.
(Istituzione della Giornata nazionale
della cultura sportiva contro la violenza)
1. È istituita la Giornata nazionale della cultura sportiva contro la violenza a ricordo delle tragedie avvenute in ambito di manifestazioni ed eventi sportivi, che si celebra il 29 maggio di ogni anno. In tale Giornata le amministrazioni pubbliche, il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le associazioni benemerite, gli enti di promozione sportiva, le società sportive professionistiche e gli atleti vincitori di medaglie olimpiche, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore sportivo e con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, si impegnano a organizzare iniziative volte a promuovere la cultura sportiva, che si basa sulla socialità, sul rispetto dell'avversario, sulla sana competizione e sul rifiuto del razzismo.
Art. 8.
(Sostegno al percorso sportivo di alto livello per gli studenti atleti)
1. Lo Stato riconosce e tutela i giovani sportivi che parallelamente al percorso formativo e scolastico intraprendono un percorso sportivo di alto livello e che intendono partecipare a competizioni sportive nazionali o internazionali.
2. Allo studente atleta, iscritto presso una Federazione sportiva nazionale, che intenda e abbia i requisiti per partecipare a una competizione sportiva nazionale o internazionale è concessa, in seguito a richiesta scritta, una parziale esenzione dall'obbligo di frequenza scolastica. In caso di studente atleta minorenne la richiesta deve essere sottoscritta da almeno uno dei genitori o, solo in caso di impossibilità di questi, da un soggetto maggiorenne a cui il minore è affidato.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione e del merito sottoscrive un protocollo d'intesa con le Federazioni sportive nazionali per la tutela del percorso sportivo e formativo dello studente atleta, che include anche l'istituzione di percorsi di recupero didattico per gli studenti atleti.
Art. 9.
(Fondo nazionale per l'impiantistica
sportiva scolastica)
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per l'impiantistica sportiva scolastica, di seguito denominato « Fondo », finalizzato al finanziamento di progetti che riguardano impianti sportivi scolastici, con dotazione pari a 200 milioni di euro annui.
2. Le modalità operative del Fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.