Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 465
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore MENIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 2023

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, recante istituzione del « Giorno del ricordo » in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, e altre norme connesse

Onorevoli Senatori. – A quasi vent'anni dall'approvazione della legge 30 marzo 2004 n. 92, recante istituzione del « Giorno del ricordo » in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, non appare certo esercizio inutile quello di verificarne l'impatto sull'acquisizione di una comune conoscenza nella memoria collettiva degli italiani e soprattutto di esplorare la possibilità di ampliarne la portata, attraverso l'immissione di alcune correzioni, migliorie ed innovazioni.
La legge ha sicuramente in larga parte raggiunto l'obiettivo di fare entrare il Giorno del ricordo a pieno titolo nella coscienza storica degli italiani. A dirlo sono i numeri di una rilevazione del febbraio 2022 dell'istituto di ricerche Swg, realizzato per « Il Piccolo » di Trieste, che ha testato il grado di informazione e il giudizio dei cittadini riguardo al tema delle stragi nelle foibe e del successivo dramma dell'esodo giuliano-dalmata, avvenuto all'indomani della Seconda guerra mondiale.
Ne è uscito un quadro molto positivo che attesta come l'85 per cento degli intervistati abbia almeno una conoscenza di base dell'argomento, sintomo di come l'opera di sensibilizzazione delle scuole e delle istituzioni abbia contribuito a ridare luce a una pagina di storia per molti anni ingiustamente ignorata, cancellata o relegata ai margini. Non solo: il 75 per cento degli intervistati ha ritenuto di affermare come « giusta » o « necessaria » l'istituzione del Giorno del ricordo, e tra questi il 52 per cento sostiene che non se ne parli ancora abbastanza.
Si pensi, a raffronto, che nel 2012 – dieci anni prima – soltanto il 43 per cento degli italiani (dunque la metà rispetto ad oggi) affermava di sapere cosa fossero le foibe, secondo una rilevazione compiuta dalla Società Ferrari Nasi & Associati e commissionata dall'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.
In questo quadro, dunque, si inserisce il presente disegno di legge, composto da un tre articoli, che reca modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, alla legge 3 marzo 1951, n. 178, e all'articolo 604-bis del codice penale.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 mira a rafforzare la meritoria opera delle istituzioni che conducono da decenni un insostituibile percorso di ricerca e recupero storico, scientifico e museale, raddoppiando il contributo annuale previsto per l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) di Trieste (Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata) e la Società di studi fiumani di Roma (Archivio museo storico di Fiume).
La lettera b) del medesimo comma mira a recuperare alla coscienza ed alla conoscenza nazionale i nomi storici italiani dei luoghi e delle città dell'Istria, del Quarnero e della Dalmazia – che fino alle due guerre mondiali erano da sempre identificati quasi esclusivamente con il toponimo italiano – e che sono stati oggetto anch'essi di una sorta di pulizia etnica, passando ad una nuova denominazione ufficiale nella sola lingua slovena o croata.
È facile rilevare che, per mancata conoscenza o scelta, larga parte dell'editoria italiana, dai giornali alle carte geografiche, stradali e per guide turistiche usa quasi sempre il solo toponimo in lingua slovena, croata o montenegrina (dimenticando magari anche quei casi di bilinguismo ufficiale praticati in Slovenia e in Croazia) per cui nelle carte o nelle guide italiane è spesso dato dover leggere, ad esempio, solo Rijeka al posto di Fiume, Pula al posto di Pola, Zadar al posto di Zara, Koper al posto di Capodistria, Poreč al posto di Parenzo, Split al posto di Spalato, Kotor al posto di Cattaro.
L'articolo dispone, per chi intenda richiedere sovvenzioni o contributi pubblici all'editoria, di sottoscrivere un apposito atto con cui si impegna ad utilizzare i toponimi in lingua italiana, ovvero anche in lingua italiana, cioè bilingue, ma tutelando il principio della conservazione della nostra memoria storica, linguistica e culturale.
Le lettere c) e d) intervengono estendendo la platea dei soggetti aventi titolo a richiedere un riconoscimento in memoria degli infoibati, prorogando di ulteriori dieci anni il termine per proporre la relativa domanda. Fino ad oggi sono state circa millecinquecento le medaglie attribuite ai familiari delle vittime e per tutti si è trattato di un riconoscimento, anche se tardivo, di altissimo valore morale e patriottico.
La distanza del tempo da quei fatti, l'estinzione di famiglia intere, l'esodo in territori lontani ed in altri continenti, la non conoscenza da parte di molti della possibilità concessa dalla legge, hanno determinato il fatto che le domande pervenute alla commissione siano state sicuramente inferiori al numero dei potenziali richiedenti di cui si è a conoscenza.
Ecco il senso di una piccola modifica legislativa che riconosce il diritto di chiedere il riconoscimento in questione ai sindaci dei comuni di nascita delle vittime (si pensi ai tantissimi casi di militari provenienti da diverse regioni d'Italia e vittime degli uomini di Tito) e alle associazioni degli esuli per i nati in territori non più italiani: l'effetto di questa procedura sarebbe non solo di aumentare doverosamente il numero dei riconoscimenti, ma anche di coinvolgere tante realtà locali, sensibilizzandole ad una adeguata conoscenza di quanto oggetto della legge in questione.
L'articolo 2, in materia di revoca delle onoreficenze, interviene su una questione ormai ineludibile e rispetto alla quale le associazioni degli esuli da tempo immemorabile insistono, ossia la modifica delle norme che attualmente non consentirebbero (almeno secondo quanto fino ad oggi sostenuto anche con atti di organi dello Stato) la revoca di onorificenze a persone defunte nonostante si fossero rivelate indegne della stessa.
Notoriamente, per ragioni politiche di buon vicinato e/o di rapporti politico-commerciali, avviene che spesso capi di Stato o di governo vengano insigniti di onorificenze della Repubblica Italiana. Questa « cortesia » diplomatica ha dato vita a una serie di tragici paradossi, visto che hanno ricevuto l'onorificenza di Cavaliere di gran croce, decorato di gran cordone, dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana », il maresciallo jugoslavo Josip Broz Tito (2 ottobre 1969), ma anche il dittatore rumeno Nicolae Ceausescu (21 maggio 1973), il sanguinario leader dello Zaire Mobutu Sese Seko (8 maggio 1973) o il presidente della Siria Bashar al-Assad (marzo 2010), al quale è stata revocata essendo in vita.
Il permanere della stessa in capo al defunto maresciallo Tito è oltraggioso non solo nei confronti dei nostri morti ma più vastamente dei principi di democrazia e diritto – in primis alla vita e alla libertà – sulla quale si fondano il nostro ordinamento ed il patto di civile convivenza tra i popoli.
Se non bastasse quanto afferma e consegna alla coscienza nazionale proprio la legge sul « Giorno del ricordo » in ricordo delle migliaia delle vittime italiane delle foibe, se non bastasse la motivazione della medaglia d'oro concessa alla città di Trieste, che sottoposta a durissima occupazione straniera subiva con fierezza il martirio delle stragi e delle foibe, sono giunte in questi ultimi anni da oltre confine voci, verità, atti e fatti che illuminano tragicamente la figura di Tito: la Corte costituzionale della Slovenia ha dichiarato incostituzionale l'intitolazione di una strada di Lubiana a Tito, avvenuta nel 2009, riconoscendo che avrebbe comportato la glorificazione del suo regime totalitario e una giustificazione delle gravi violazioni dei diritti dell'uomo avvenute durante il suo regime, e in tempi più recenti l'amministrazione comunale di Zagabria ha tolto dalla toponomastica cittadina l'intitolazione a Tito di una delle principali piazze della capitale croata. Come è noto, nella sola Slovenia, a seguito delle esplorazioni ad opera della Commissione di Stato, in oltre 700 foibe e fosse comuni nella sola Slovenia, sono state accertate oltre 100.000 vittime di oppositori del regime titino, sloveni, croati, serbi, militari come belogardisti, domobranci, ustascia, cetnici, ma anche suore, monaci, famiglie intere, bambini...
La norma qui proposta, in pratica, afferma il principio che si possa revocare l'onorificenza della Repubblica all'insignito, anche se defunto, qualora risulti, anche successivamente al conferimento della medesima, la sua responsabilità per crimini contro la persona o l'umanità.
L'articolo 3, che modifica l'articolo 604-bis del codice penale istituendo la fattispecie di reato del negazionismo e apologia delle foibe, nasce invece dalla constatazione che, soprattutto negli ultimi anni, si è manifestato un rumoroso movimento negazionista e talora apologetico delle stragi delle foibe, autore anche di devastazioni di monumenti, oltraggi alle vittime, manifestazioni incivili dalle piazze agli stadi.
Si rileva di conseguenza l'opportunità di introdurre specificamente il richiamo agli eccidi delle foibe tra le fattispecie della previsione penale di cui all'articolo 604-bis, terzo comma, del codice penale, che punisce la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondandosi in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92)

1. Alla legge 30 marzo 2004, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: « 100.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 200.000 euro » e le parole: « a decorrere dall'anno 2004 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dell'anno 2023 »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero »;

b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. – 1. Al fine di tutelare la memoria e la toponomastica storiche dei territori dell'Istria, del Quarnero e della Dalmazia, la concessione di sovvenzioni o di contributi pubblici all'editoria ai soggetti che pubblicano carte geografiche, carte stradali o guide turistiche è subordinata alla sottoscrizione di un atto d'obbligo mediante il quale questi si impegnano, a pena della revoca della concessione medesima, a indicare i toponimi di tali territori in lingua italiana o, comunque, anche in lingua italiana.

2. Ai fini del comma 1, il toponimo in lingua italiana è quello storico risultante in base alla cartografia dell'Istituto geografico militare.

3. Le pubblicazioni dei servizi cartografici ed editoriali dello Stato, ovvero vigilati o partecipati dallo Stato, sono soggette all'obbligo di cui al comma 1 »;

c) all'articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. In mancanza di parenti in vita o di un esplicito interesse da parte degli stessi, la domanda di cui al comma 1 può essere presentata altresì dal sindaco del comune di nascita degli infoibati o degli scomparsi di cui ai commi 1 e 2. Qualora il comune di nascita non rientri più nel territorio dello Stato italiano, il riconoscimento può essere richiesto dalle associazioni storiche e riconosciute degli esuli istriani, fiumani e dalmati e dalla Lega nazionale di Trieste »;

d) all'articolo 4, comma 2, la parola: « venti » è sostituita dalla seguente: « trenta ».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di revoca delle onorificenze)

1. All'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In ogni caso incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito, anche se defunto, qualora risulti, anche successivamente al conferimento della medesima, la sua responsabilità per crimini contro la persona o l'umanità ».

2. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per la modifica del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, in conformità alle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 604-bis del codice penale, in materia di negazionismo e apologia delle foibe)

1. All'articolo 604-bis, terzo comma, del codice penale, dopo le parole: « dei crimini di genocidio, » sono inserite le seguenti: « degli eccidi delle foibe, ».