Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 343
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori PIRRO, NAVE, DE ROSA, DI GIROLAMO, MAZZELLA e SIRONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 2022

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici dei lavoratori del settore ferroviario

Onorevoli Senatori. – Con la cosiddetta « riforma Fornero » numerosi ferrovieri hanno visto allontanarsi il loro diritto alla pensione in misura significativa. In particolare, a differenza di altri fondi previdenziali, per alcuni dipendenti inseriti nel fondo speciale delle Ferrovie dello Stato il limite per ottenere la pensione di vecchiaia è passato da cinquantotto a sessantasette anni di età anagrafica.
Oltre a svolgere un'attività da sempre definita usurante, questi lavoratori sono assoggettati a visite periodiche di idoneità fisica, il cui difetto ne determina ricadute nel rapporto di lavoro.
Appare opportuno evidenziare che a sostegno della richiesta di modifica della riforma Fornero, anche l'Organizzazione sindacati autonomi e di base (OR.S.A.) Ferrovie – organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore ferroviario nonché firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro della mobilità area attività ferroviaria – ha proclamato diversi scioperi affinché, per alcune qualifiche ferroviarie, ovvero per quelle utilizzate nell'ambito dell'esercizio ferroviario, siano previste condizioni più favorevoli di accesso alla quiescenza.
Le azioni mitigative messe in atto dai Governi della XVII legislatura – APE sociale e misure per i cosiddetti « lavoratori precoci » – non hanno in alcun caso interessato la categoria, in quanto le norme attuative hanno reso le stesse inapplicabili per i ferrovieri.
Peraltro il processo di liberalizzazione del servizio e la nascita di imprese ferroviarie di piccole e medie dimensioni richiedono salvaguardie occupazionali per quei lavoratori che, divenuti inidonei per riduzione dei requisiti fisici, sono a rischio di licenziamento perché non più utilizzabili e non ricollocabili in altre mansioni.
Sul punto si è pronunciata anche la Corte dei conti della regione Puglia la quale, con sentenza n. 474 del 2018, ha accolto il ricorso di un dipendente di Trenitalia, riconoscendogli il diritto alla quiescenza con i requisiti indicati nella legge previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Nel corpo della motivazione della predetta sentenza, si legge a chiare lettere « Da una attenta lettura del menzionato comma 18 dell'articolo 24 decreto-legge n. 201 del 2011 si evince chiaramente la presenza di un refuso all'interno dello stesso, nella parte in cui – nell'ultimo periodo – si fa riferimento alle “disposizioni di cui al presente articolo” anziché alle “disposizioni di cui al presente comma”, come suggerisce una interpretazione costituzionalmente orientata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, Cost., in relazione ai lavoratori iscritti al Fondo speciale delle Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. è innegabile, infatti, la peculiare situazione di alcune categorie del personale delle Ferrovie dello Stato, in considerazione del carattere usurante delle mansioni pertinenti, come è per i macchinisti, per i quali è richiesto il possesso e il mantenimento dei requisiti psico-fisici, che l'accesso alla pensione di vecchiaia all'età di 66 anni per gli uomini e di 62 anni per le donne – all'epoca della entrata in vigore del decreto-legge n. 201/2011 – mette a serio rischio, con il pericolo per la incolumità dei viaggiatori a bordo dei treni. Non può applicarsi, dunque, la disciplina prevista dal citato articolo 24 per la generalità dei lavoratori e lavoratrici, dovendosi tenere in debito conto le obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività ».
Il presente disegno di legge, che ricalca numerosi emendamenti presentati dal MoVimento 5 Stelle nel corso della XVII legislatura, si compone di due articoli.
In particolare, l'articolo 1 del presente disegno di legge indica i requisiti per il pensionamento anticipato dei lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta e alla scorta dei treni e di addetto alla manovra, al traghettamentoo alla formazione dei treni e del personale imbarcato a bordo delle navi traghetto.
L'articolo 2 novella l'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, al fine di garantire a tali lavoratori l'applicazione della normativa antecedente all'entrata in vigore della riforma Fornero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Pensionamento anticipato)

1. In ragione della particolare usura, delle specifiche aspettative di vita e dell'obbligo di mantenimento degli speciali requisiti psico-fisici che garantiscano la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni e addetto alla manovra, al traghettamento o alla formazione dei treni e il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto conseguono il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni sopra citate.

2. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, a cui, a causa della perdita dei requisiti psico-fisici previsti dalle disposizioni vigenti, sia revocato definitivamente il relativo certificato abilitativo, è riconosciuto il diritto alla pensione a condizione che abbia compiuto almeno cinquantacinque anni di età e abbia raggiunto il requisito contributivo di almeno trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. Qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui al periodo precedente, al lavoratore spetta il proseguimento dell'attività lavorativa nelle mansioni consentite dai propri requisiti psico-fisici residui fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « legge 23 dicembre 1999, n. 488 » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta e alla scorta dei treni e di addetto alla manovra, al traghettamento o alla formazione dei treni e del personale imbarcato a bordo delle navi traghetto ».