Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 394
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori POTENTI, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, Claudio BORGHI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, DREOSTO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, PIROVANO, PUCCIARELLI, ROMEO, SPELGATTI, TESTOR e TOSATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 2022

Istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse

Onorevoli Senatori. – Secondo i dati diffusi dal Ministero dell'interno e dal Commissario straordinario di Governo per le persone scomparse nell'ambito della XXVI relazione sulle persone scomparse, dal 1° gennaio al 30 novembre 2021 risultano 17.650 denunce di scomparsa, delle quali più di 9.000 riguardano minori, 8.767 persone che sono state ritrovate, mentre 8.883 quelle ancora da ritrovare. Il confronto tra i dati riportati e quelli riferibili allo stesso periodo del 2020 evidenzia un incremento di oltre 4.500 unità.
In occasione di un'intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, il 2 dicembre 2020, il Commissario straordinario ha riportato i seguenti dati: « al 31 ottobre 2020, risalendo dal 1974 a ora, la banca dati del Viminale registrava 256.000 denunce di scomparsa. Di queste, 191.000 sono le persone ritrovate e 64.000 quelle da ritrovare. La stragrande maggioranza sono stranieri. In particolare sono minori stranieri non accompagnati che fuggono dalle strutture di accoglienza e, anche se per legge sono considerati “scomparsi” al pari degli adolescenti italiani, in genere hanno storie diverse. Sono episodi di allontanamento da casa e dalla famiglia per incomprensioni, per sottrarsi ad episodi di bullismo o cyber-bullismo ».
Una giornata dedicata alle persone scomparse è stata istituita il 12 dicembre 2019 dall'allora Commissario straordinario di Governo per le persone scomparse, Giuliana Perrotta, iniziativa che ha riscosso apprezzamento da parte delle istituzioni, delle associazioni e delle famiglie.
Il presente disegno di legge intende riconoscere il 12 dicembre di ogni anno quale « Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse ». Si tratta di un atto istituzionale di considerazione e di vicinanza verso i familiari e gli amici delle persone scomparse, anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica su questo grave tema e di promuovere iniziative di solidarietà alle famiglie che vivono il dramma della sparizione di un proprio caro.
Che si tratti di allontanamenti volontari o di incidenti, il fenomeno delle persone scomparse si intreccia ai drammi sociali della quotidianità e attraversa le famiglie senza distinzioni. In occasione dell'istituenda Giornata nazionale potranno così essere promosse, in Italia e all'estero, cerimonie, iniziative e incontri volti a fare conoscere, valorizzare e divulgare le attività degli enti caritatevoli e delle associazioni che offrono assistenza alle famiglie delle persone scomparse, nonché le esperienze e le professionalità specifiche acquisite dalle nostre Forze di polizia in questo settore.
È infatti grazie all'apporto dei volontari e delle Forze dell'ordine che molti casi di persone scomparse vengono risolti a poche ore dalla denuncia. Gli operatori istituzionali, se messi in condizioni di operare sin dalle prime ore dalla scomparsa di una persona, anche grazie all'utilizzo di moderne tecnologie come anche delle più tradizionali unità cinofile, vedono accresciute grandemente le probabilità di un esito favorevole. Valorizzare e promuovere la conoscenza di queste esperienze unitamente e in condivisione con le realtà associative all'interno di una giornata celebrativa costituisce la migliore occasione per far conoscere una professionalità settoriale di sempre maggiore utilità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale
dedicata alle persone scomparse)

1. La Repubblica riconosce il giorno 12 dicembre di ogni anno quale Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema delle persone scomparse e di promuovere iniziative di solidarietà e vicinanza alle loro famiglie.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Iniziative e celebrazioni)

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 sono organizzati, in Italia e all'estero, cerimonie, iniziative e incontri volti a fare conoscere, valorizzare e divulgare le attività degli enti caritatevoli e delle associazioni che offrono assistenza alle famiglie delle persone scomparse, nonché le esperienze e le professionalità specifiche acquisite dalle forze di polizia in questo settore.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alla medesima legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.