Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 316
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore BERGESIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2022

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

Onorevoli Senatori. – Ormai da diversi anni tutte le acque interne del territorio nazionale italiano sono interessate da un fenomeno sempre più dilagante di pesca illegale e bracconaggio ittico, di carattere industriale, il cui pescato, di dubbia tracciabilità e certificazione sanitaria, non trova rilevante apprezzamento sul territorio nazionale, ma la cui destinazione trova particolare collocazione, principalmente in circuiti di lavorazione e consumo nei mercati dell'Est Europa. Il pesante depauperamento della risorsa ittica presente in tutte le aste fluviali è causato da un costante e massiccio prelievo di fauna ittica, anche pregiata, con mezzi vietati, particolarmente invasivi, ad elevata capacità di cattura e distruttivi per l'intero ecosistema acquatico. Tra i più dannosi ed atti a stordire e catturare le prede vi è l'utilizzo di corrente elettrica, di veleni e di altre sostanze chimiche.
È assolutamente necessario prendere atto della difficoltà di interventi efficaci, nonostante l'impegno da parte della Forze dell'ordine, a causa della vastità dei corpi idrici da presidiare, delle modalità e degli orari con i quali viene perpetrata la pesca abusiva e, non ultimo, per l'esistenza di un complesso di norme di diversa tipologia (ittiche, igienico-sanitarie, di trasporto su strada, lavorazione, ecc.) spesso di difficile applicazione pratica. La pesca abusiva e il bracconaggio ittico di carattere industriale trovano particolare forza nelle lacune legislative atte a normare la pesca professionale. La pesca professionale in acque interne, esercitata prevalentemente in canali e fiumi, è pratica ormai anacronistica, che non trova riscontri nelle attività considerate virtuose di tipo professionale, esercitate al contempo in acque lagunari, salmastre e in alcuni grandi laghi e laghi minori del Centro e Nord Italia. Il forte depauperamento della risorsa ittica delle aste fluviali nazionali, incide in modo fortemente negativo sull'indotto economico riconducibile al settore della pesca sportivo-ricreativa, costituito da attività commerciali, aziende produttrici, strutture ricettive, operatori turistici, associazioni di volontariato, ecc; oltre ad essere in netto contrasto con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Non vi è distinzione fra le licenze rilasciate per l'esercizio della pesca professionale in acque lagunari, salmastre o lacustri e le licenze rilasciate per l'esercizio della pesca professionale in acque dolci interne (canali o fiumi). Le licenze di pesca professionale vengono rilasciate a tutti i cittadini che possiedano i requisiti per richiederla, anche se di cittadinanza straniera, purché di Paesi appartenenti all'Unione europea. Molto spesso la pesca illegale di stampo industriale viene esercitata da possessori di licenza di tipo professionale, di nazionalità straniera, i quali usano tale licenza, non tanto per esercitare una reale attività di pesca, visto che spesso si tratta di attività illecita difficilmente rintracciabile, quanto per riuscire ad ottenere così la regolarizzazione del pescato, in modo da poterlo commercializzare e indirizzare verso i Paesi esteri di cui sopra. Le modalità di stoccaggio, lavorazione e distribuzione del pescato sono condotte in violazione delle norme igienico-sanitarie degli alimenti di origine animale, di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. Stante il sistema di autocertificazione vigente in ambito di pesca professionale, i pescatori di frodo, muniti di licenza, riescono ad aggirare con facilità i controlli sull'igiene degli alimenti, arrivando a commercializzare prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, sia nel mercato italiano che nei mercati stranieri, in particolare quelli dell'Est Europa. Diventa per questo assolutamente indispensabile intervenire ad arginare il fenomeno della pesca abusiva, rendendo più efficiente il controllo a salvaguardia del patrimonio ittico, vietando la pesca professionale in tutte le acque dolci (canali e fiumi) del territorio nazionale, ad esclusione delle acque lagunari, salmastre e di alcuni grandi laghi e laghi minori, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale.

Il presente disegno legge, che riprende, con talune integrazioni, il lavoro in stato molto avanzato portato avanti nel corso della XVIII legislatura, intende circoscrivere la portata normativa della disposizione introdotta durante l'esame della legge di conversione del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, cosiddetto « decreto emergenze in agricoltura », e con l'occasione prevedere la riformulazione della disciplina sanzionatoria prevista per la pesca professionale in acque interne circoscrivendo « il depotenziamento » dell'articolo 40 legge n. 154 del 2016 esclusivamente alle acque lagunari, salmastre e di alcuni grandi laghi e laghi minori, nelle quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale. Per l'indicazione dei grandi laghi e laghi minori si rinvia all'elenco allegato al presente disegno di legge (allegato 1). Inoltre, viene previsto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per i laghi non inseriti nell'allegato 1 e per gli altri corpi idrici, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa o tradizionale, possano derogare al divieto di cui al comma 2-bis, lettera a), del medesimo articolo 40, esclusivamente per la pesca delle specie eurialine nonché dei gamberi di fiume (Austropotamobiuspallipes), nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni unionali vigenti in materia. Il presente disegno di legge si compone di un unico articolo volto a modificare l'attuale articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, cosiddetto « collegato agricoltura » al fine di rendere il sistema sanzionatorio in vigore più specifico ed aderente rispetto ai divieti prescritti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, è considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre o lagunari delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi. Nell'allegato 1 sono altresì individuati i grandi laghi e i laghi minori nei quali sono vietate le attività di cui al comma 2.

2. Nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari è vietato:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

d) per l'esercizio della pesca sportiva, utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Nelle acque interne, ad esclusione di quelle indicate al comma 2, è vietato:

a) l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività;

b) utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

c) detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente;

d) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

e) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici.

2-ter. Le attività di cui al comma 2-bis, lettera b), sono consentite nell'ambito di interventi di recupero e trasferimento, autorizzati dagli enti preposti, organizzati al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché per la conservazione e la salvaguardia della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo.

2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, per i laghi non inseriti nell'allegato 1 e per gli altri corpi idrici, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa o tradizionale, possono prevedere deroghe al divieto di cui al comma 2-bis, lettera a), esclusivamente per la pesca delle specie eurialine nonché dei gamberi di fiume (Austropotamobiuspallipes), nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni unionali vigenti in materia »;

c) i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 2-bis.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e ai commi 2-bis e 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2 e da quindici a trenta giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2-bis.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per tre mesi.

6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e ai commi 2-bis e 3, gli agenti accertatori procedono agli immediati sequestro e confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, anche se di terzi e anche se non utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua qualora tale reimmissione sia compatibile con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva.

7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2, 2-bis e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

7-bis. All'accertamento delle violazioni ai divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 concorrono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle regioni e dagli enti locali »;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

2. Alla legge 28 luglio 2016, n. 154, è aggiunto, in fine, l'allegato 1 di cui all'allegato annesso alla presente legge.

Allegato
(
articolo 1, comma 2)

« Allegato 1
(articolo 40, comma 2)

GRANDI LAGHI:

1. Lago Maggiore;
2. Lago di Varese;
3. Lago di Como e Lecco;
4. Lago d'Iseo;
5. Lago di Garda;
6. Lago Trasimeno;
7. Lago di Bolsena;
8. Lago di Bracciano.

LAGHI MINORI:

1. Lago di Orta;
2. Lago di Mergozzo;
3. Lago di Candia;
4. Lago Grande di Avigliana;
5. Lago di Viverone;
6. Lago d'Idro;
7. Lago di Annone;
8. Lago di Comabbio;
9. Lago di Garlate;
10. Lago di Mezzola;
11. Lago di Monate;
12. Lago di Olginate;
13. Lago di Pusiano;
14. Lago di Corbara;
15. Lago di Vico;
16. Lago di Nemi;
17. Lago di Fondi;
18. Lago del Turano;
19. Lago del Salto;
20. Bacino di Campotosto;
21. Lago Coghinas;
22. Lago del Cixerri ».