Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 453
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (TAJANI)
di concerto con il Ministro della giustizia (NORDIO)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)
con il Ministro delle imprese e del made in Italy (URSO)
con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 2022

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge è volto alla ratifica dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019, come di seguito si illustra.

1. Contesto dell'accordo

La firma dell'Accordo di libero scambio e dell'Accordo di protezione degli investimenti (30 giugno 2019) certifica un processo di costante intensificazione dei rapporti tra Unione europea e Vietnam, in parallelo con i processi di liberalizzazione economica avviati da Hanoi nel 1986 e con la progressiva integrazione commerciale del Paese (a seguito dell'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel 1997), che ne hanno trainato la rapida e sostenuta crescita.
Originariamente disciplinati dall'Accordo quadro di cooperazione del 1995, i rapporti tra Unione europea e Vietnam sono oggi inquadrati nell'Accordo di partenariato e cooperazione (APC), siglato nel 2012 ed entrato in vigore nel 2016. L'APC ha conferito un più ampio respiro al partenariato, estendendone la portata alla cooperazione in materia di diritti umani, good governance e di migrazione, di lotta alla corruzione, al crimine organizzato e al terrorismo e ai settori dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e dell'energia.
Dalla prospettiva di Bruxelles, il Paese si è pertanto progressivamente affermato quale partner di un'agenda comune – anche nella cornice dei rapporti tra Unione europea e l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN) – per stimolare la crescita e l'occupazione, rafforzare i processi di riforma in atto e combattere la povertà.
Sul piano economico, le opportunità offerte dal Paese agli operatori dell'Unione europea sono confermate dall'intensità dei flussi commerciali e degli investimenti e dall'articolata rete di accordi preferenziali commerciali del Vietnam. Il Paese è oggi il secondo partner commerciale dell'Unione europea nell'ASEAN (dopo Singapore), grazie ad un tasso di crescita media del PIL di circa il 6 per cento negli ultimi dieci anni, con scambi di merci per un valore di 48 miliardi (1) di euro all'anno. Con uno stock totale di investimenti esteri diretti pari a 6,1 miliardi di euro (2017) (2) , l'Unione europea è inoltre uno dei maggiori investitori stranieri in Vietnam.
In tale cornice, l'Accordo di protezione degli investimenti (API) e l'Accordo di libero scambio (ALS) rappresentano gli strumenti specifici atti a integrare le disposizioni in materia di scambi commerciali e investimenti dell'Accordo di partenariato e cooperazione, con l'obiettivo di realizzarne l'agenda di crescita e sviluppo.
In particolare, l'ALS ha inteso assicurare le migliori condizioni di accesso per gli operatori dell'Unione europea al mercato del Vietnam, superando gli impegni esistenti a livello di OMC in numerosi ambiti, tra cui i servizi, gli appalti, gli ostacoli non tariffari e la protezione della proprietà intellettuale, ivi comprese le indicazioni geografiche (IG).
L'API mira a garantire un livello elevato di protezione degli investimenti, salvaguardando nel contempo i diritti dell'Unione europea e del Vietnam a legiferare e perseguire legittimi obiettivi di politica pubblica, tra cui la protezione della salute pubblica, della sicurezza e dell'ambiente.

2. Iter procedurale di firma dell'accordo

Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea ad avviare negoziati per un Accordo di libero scambio interregionale con gli Stati membri dell'ASEAN, prevedendo comunque la possibilità di avviare negoziati bilaterali qualora il negoziato collettivo con un gruppo di Stati membri dell'ASEAN si fosse rivelato non percorribile.
In ragione delle difficoltà effettivamente riscontrate, il 22 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha convenuto di avviare negoziati bilaterali con singoli Stati membri dell'ASEAN, pur mantenendo in prospettiva l'obiettivo strategico di un accordo interregionale.
L'Unione europea ha successivamente avviato negoziati bilaterali di libero scambio con il Vietnam nel 2012. Il 15 ottobre 2013, sulla base di una nuova competenza dell'Unione in virtù del Trattato di Lisbona, il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea ad ampliare i negoziati bilaterali in corso con i paesi dell'ASEAN anche al tema della protezione degli investimenti.
Originariamente, i negoziati tra Unione europea e Vietnam prevedevano la conclusione di un unico accordo su commercio e investimenti. Tuttavia, il parere 2/15 del 16 maggio 2017 della Corte di giustizia dell'Unione europea (reso in merito all'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore) ha escluso la competenza esclusiva dell'Unione in relazione agli investimenti non diretti (di portafoglio), e alla risoluzione delle controversie tra investitore e Stato (in cui gli Stati membri figurano in qualità di convenuti), che a giudizio della Corte configurano una competenza concorrente dell'Unione europea e degli Stati membri. Pertanto, il testo originariamente negoziato è stato rivisto al fine di creare due accordi separati: un Accordo di libero scambio ( sulle materie di competenza esclusiva dell'Unione (ai sensi dell'articolo 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - TFUE) e un Accordo sulla protezione degli investimenti, che include sia materie di competenza esclusiva che di competenza concorrente degli Stati membri (cosiddetto « accordo misto »).
In particolare per quanto concerne l'API e in base al sopramenzionato parere della Corte, l'Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le norme sostanziali relative alla protezione degli investimenti, nella misura in cui queste si applicano agli investimenti diretti esteri nonché per quanto riguarda il meccanismo di risoluzione delle controversie tra Stati. L'Unione dispone di una competenza concorrente per quanto riguarda gli investimenti non diretti (di portafoglio) e la risoluzione delle controversie investitore-Stato (sistema giurisdizionale per gli investimenti) in cui gli Stati membri figurano in qualità di convenuti.
A seguito della firma, avvenuta il 30 giugno 2019 ad Hanoi, gli Accordi di libero scambio e di protezione degli investimenti sono stati approvati dal Parlamento europeo il 12 febbraio 2020.
L'ALS è stato concluso dall'Unione europea in forza di una decisione del Consiglio europeo del 30 marzo 2020, a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE. Il parlamento vietnamita lo ha ratificato l'8 giugno 2020 e l'entrata in vigore è avvenuta il 1° agosto 2020.
L'API, in quanto accordo misto, deve essere concluso dall'Unione in forza di una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, previa ratifica degli Stati membri conformemente alle rispettive procedure interne. In seno all'Unione europea l'accordo è stato ratificato, al momento, dalla Repubblica Ceca, dall'Estonia, dalla Grecia, dalla Lettonia, dalla Lituania, dalla Romania, dalla Svezia e dall'Ungheria. Il Parlamento vietnamita lo ha ratificato l'8 giugno 2020 notificandolo all'Unione europea il successivo 18 giugno.
La Commissione non ha avanzato proposte per applicare provvisoriamente l'API, offrendo comunque la disponibilità a muoversi in questo senso in caso di richiesta degli Stati membri.

3. Finalità dell'accordo

L'API intende assicurare un significativo miglioramento del clima degli investimenti – offrendo maggiore certezza agli investitori sui propri obblighi e tutele – rafforzando al contempo le prerogative dello Stato di regolare al proprio interno le materie di interesse generale e di perseguire legittimi obiettivi di politica pubblica.
L'Accordo contiene tutte le innovazioni del nuovo approccio definito dall'Unione europea per la protezione degli investimenti nonché i suoi meccanismi di attuazione, che non sono invece presenti nei precedenti 21 trattati bilaterali sugli investimenti in essere tra Vietnam e Stati membri dell'Unione, tra cui quello tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam per la promozione e la protezione degli investimenti, firmato il 18 maggio 1990. A seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo, tali trattati bilaterali cesseranno di produrre effetti e saranno sostituiti dal regime normativo stabilito con l'Accordo in oggetto.
In linea con gli obiettivi stabiliti dalle direttive di negoziato, la Commissione ha ottenuto che gli investitori dell'Unione europea e i loro investimenti in Vietnam ricevano un trattamento giusto ed equo e non vengano discriminati rispetto ad investimenti del Vietnam in condizioni analoghe. Nel contempo, l'API protegge gli investitori dell'Unione e i loro investimenti in Vietnam da forme di espropriazione, a meno che ciò non sia nel pubblico interesse, nel rispetto del principio del giusto procedimento, su base non discriminatoria e dietro pagamento di un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva in base all'equo valore di mercato dell'investimento espropriato.
L'API incorpora il nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie sviluppato dall'Unione europea, che prevede la costituzione di un tribunale bilaterale ad hoc per gli investimenti chiamato a giudicare sulle possibili controversie tra investitori di una delle Parti dell'accordo e i Governi dell'altra parte (Investment Court System-ICS) in sostituzione del meccanismo tradizionale ISDS (Investor-State dispute settlement). In sostanza, mentre nell'ISDS tradizionale spettava all'investitore e allo Stato (le parti della disputa, appunto) individuare i componenti del panel di arbitri, con l'ICS tale funzione è svolta dalle Parti (i Paesi contraenti) dell'accordo, secondo numeri, formule e liste specifiche per ogni accordo.
Lo sviluppo di tale sistema va inquadrato nel contesto delle radicate e diffuse critiche relative al meccanismo tradizionale di ISDS, ritenuto arbitrario, frammentario ed eccessivamente sbilanciato a favore degli interessi dei grandi investitori privati. Al riguardo, il tribunale bilaterale dovrebbe assicurare l'imparzialità dei giudici, la loro precostituzione rispetto alla causa, la trasparenza e pubblicità delle procedure, che prevedono sempre una possibilità di appello. La tenuta dell'innovativo ICS resta un elemento essenziale per il definitivo superamento dell'ampiamente criticato meccanismo ISDS che Parlamento europeo, Consiglio europeo e Commissione europea chiaramente considerano un punto di non ritorno.
L'API tra Unione europea e Vietnam menziona infine (articolo 3.41) l'impegno delle Parti a promuovere il progetto di Corte multilaterale degli investimenti, meccanismo permanente multilaterale di risoluzione delle controversie che dovrebbe sostituire il sistema di tribunali bilaterali sugli investimenti, come quello contenuto nell'API tra Unione europea e Singapore. A seguito dell'adozione da parte del Consiglio delle direttive negoziali per la predisposizione di una Convenzione istitutiva della suddetta Corte, il dibattito sulla riforma dei meccanismi tradizionali bilaterali (ISDS e lo stesso ICS) è tuttora in fase di « esplorazione concettuale » presso il terzo Gruppo di lavoro della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazione (UNCITRAL).

4. Esame delle disposizioni dell'accordo

L'Accordo si compone di 4 capi e 93 articoli, introdotti dal preambolo e ripartiti come segue:

– obiettivi e definizioni generali (capo 1, 2 articoli);

– protezione degli investimenti (capo 2, 9 articoli);

– risoluzione delle controversie (capo 3, 59 articoli), diviso in sezione A – risoluzione delle controversie tra le Parti (26 articoli) e sezione B – risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti (33 articoli);

– disposizioni istituzionali, generali e finali (capo 4, 23 articoli).

L'Accordo comprende inoltre i seguenti 13 allegati:

– allegato 1: Autorità competenti;

– allegato 2: Esenzione per il Vietnam in materia di trattamento nazionale;

– allegato 3: Intesa sul trattamento degli investimenti;

– allegato 4: Intesa sull'espropriazione;

– allegato 5: Debito pubblico;

– allegato 6: Elenco degli accordi in materia di investimenti;

– allegato 7: Regolamento di procedura;

– allegato 8: Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori;

– allegato 9: Meccanismo di mediazione;

– allegato 10: Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le Parti;

– allegato 11: Codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori;

– allegato 12: Procedimenti paralleli;

– allegato 13: Procedure di lavoro del tribunale d'appello.

Preambolo:

Il riferimento nelle premesse al rispetto dei diritti fondamentali, allo sviluppo sostenibile, alla trasparenza nel commercio è collegato all'esigenza di evidenziare il radicamento della politica commerciale comune nell'alveo degli strumenti di politica estera dell'Unione e la conseguente « subordinazione » della stessa al rispetto dei principi fondamentali cui si ispira l'Unione europea (articolo 3 del Trattato sull'Unione europea - TUE) e al raggiungimento delle finalità di sviluppo sostenibile.

Capo I – Obiettivi e definizioni generali (articoli 1.1-1.2)

Il capo individua all'articolo 1.1 l'obiettivo dell'Accordo nel miglioramento delle relazioni tra le Parti per quanto concerne gli investimenti, e stabilisce all'articolo 1.2, le definizioni di applicazione generale nonché, ove necessario, le definizioni specifiche per ciascuna Parte.

Capo II – Protezione degli investimenti (articoli 2.1-2.9)

L'articolo 2.1 definisce l'ambito di applicazione del capo, formulando le eccezioni generali (riferite ai regimi previdenziali, attività svolte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri, alle misure concernenti persone fisiche che vogliono accedere al mercato del lavoro, a quelle riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente); le eccezioni specifiche nell'applicazione dei principi del trattamento nazionale e del trattamento della nazione più favorita e definendo il rapporto del capo e dell'Accordo con gli obblighi di cui al Capo 9 (Appalti pubblici) dell'ALS.
L'articolo 2.2 rappresenta una delle disposizioni cardine dell'Accordo, poiché ribadisce il diritto fondamentale delle Parti a legiferare nei rispettivi territori, senza che ciò costituisca una violazione degli obblighi assunti con l'API, per conseguire legittimi obiettivi politici, quali la tutela della salute pubblica, della sicurezza, dell'ambiente e della morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, la promozione e la tutela della diversità culturale. In tale spirito, l'Accordo evidenzia come le norme sulla protezione degli investimenti non possano essere interpretate come un impegno dei Governi a non modificare il proprio quadro normativo, compresa l'attuazione delle norme sugli aiuti di Stato.
Ai sensi dell'articolo 2.3, l'API prevede l'applicazione della clausola del trattamento nazionale, secondo la quale ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e agli investimenti regolati dall'Accordo, per quanto concerne la loro esecuzione, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni simili, ai propri investitori e ai loro investimenti, e ne elenca le deroghe all'applicazione.
L'articolo 2.4 prevede l'applicazione del trattamento della nazione più favorita, in base al quale ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e agli investimenti disciplinati dall'Accordo, per quanto riguarda l'esecuzione di questi ultimi, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, agli investitori di un Paese terzo e ai loro investimenti. La disposizione elenca le deroghe all'applicazione.
In base all'articolo 2.5, ciascuna Parte accorda agli investitori dell'altra parte e agli investimenti disciplinati dall'Accordo un trattamento giusto ed equo, garantendone la piena protezione e sicurezza. La terminologia (wording) utilizzata intende qualificare chiaramente le obbligazioni della Parte « ospite » e fornisce una definizione specifica di quali aspettative l'investitore possa legittimamente vantare a ricevere un certo trattamento o che la normativa rilevante non verrà modificata.
In coerenza con le precedenti disposizioni, l'articolo 2.6, accorda agli investitori dell'altra Parte i cui investimenti disciplinati abbiano subito perdite a causa di guerre o altri conflitti armati, rivoluzioni, situazioni di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o sommosse nel suo territorio, un trattamento non meno favorevole, in materia di restituzione, indennizzo, risarcimento o altre forme di liquidazione, di quello accordato ai propri investitori o agli investitori di un paese terzo.
L'articolo 2.7 dell'API stabilisce che nessuna parte può nazionalizzare o espropriare un investimento disciplinato dall'Accordo, né direttamente né indirettamente mediante misure di effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione, eccetto nei casi in cui questa sia effettuata per un fine pubblico, nel rispetto del principio del giusto procedimento, su base non discriminatoria, e dietro pagamento di un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva. La disposizione definisce precise condizioni di ammissibilità per eventuali deroghe.
Ai sensi dell'articolo 2.8, le Parti assicurano che i trasferimenti relativi ad un investimento disciplinato dall'Accordo (in particolare: conferimenti di capitale, utili, dividendi, plusvalenze e altri rendimenti, e proventi della vendita totale o parziale o della liquidazione totale o parziale dell'investimento disciplinato, redditi e altre remunerazioni del personale assunto all'estero) vengano effettuati senza restrizioni o ritardi in una valuta liberamente convertibile.
Il riconoscimento della surrogazione è previsto dall'articolo 2.9 dell'API, nel caso in cui una Parte effettui un pagamento in forza di un obbligo indennitario, una garanzia o un contratto di assicurazione concluso in relazione a un investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte.

Capo III – Risoluzione delle controversie (Articoli 3.1-3.59)

Sezione A– Risoluzione delle controversie tra le Parti (articoli 3.1-3.26)

Sottosezione I – Obiettivo e ambito di applicazione (articolo 3.1-3.2)

Come indicato dall'articolo 3.1, obiettivo della sezione è quello di istituire un meccanismo per evitare o risolvere in maniera concordata controversie tra le Parti che possano nascere dall'interpretazione o applicazione dell'Accordo.
L'articolo 3.2 individua l'ambito di applicazione della sezione nella prevenzione e nella risoluzione delle controversie tra le Parti come definite nella disposizione precedente.

Sottosezione II – Consultazione e mediazione (articoli 3.3-3.4)

L'Accordo impegna le Parti ad adoperarsi per risolvere qualsiasi controversia avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata (disciplinate dall'articolo 3.3) o mediante la procedura di mediazione, regolata dall'articolo. 3.4 con un rinvio per le procedure specifiche all'Allegato 9 (Meccanismo di mediazione).

Sottosezione III – Procedure di risoluzione delle controversie (articolo 3.5-3.22)

Qualora le consultazioni si concludano con esito negativo, la parte attrice può richiedere, secondo le modalità previste dall'articolo 3.5, la costituzione di un collegio arbitrale, composto da tre membri. Il mandato del collegio e le procedure per la sua costituzione sono regolati rispettivamente negli articoli 3.6 e 3.7.
I successivi articoli riguardano norme e procedure del processo arbitrale: modalità delle riunioni del collegio arbitrale con le Parti per individuare tutte le questioni da affrontare, sede dell'udienza, sua apertura al pubblico, ricezione delle comunicazioni amicus curiae (articolo 3.8, con rinvio ai pertinenti Allegati 7 e 8); pronuncia in via preliminare del collegio arbitrale circa l'effettiva urgenza del caso (articolo 3.9); relazione interinale, che deve di norma essere presentata dal collegio arbitrale alle Parti entro 90 giorni dalla sua costituzione (articolo 3.10); relazione finale, che deve di norma essere presentata dal collegio arbitrale entro 120 giorni dalla sua costituzione (articolo 3.11) e alla quale la parte convenuta deve dare esecuzione senza indugio e in buona fede (articolo 3.12), ferma restando la possibilità delle Parti di concordare un periodo ragionevole di tempo per l'esecuzione della relazione finale qualora non sia possibile darne esecuzione immediata (articolo 3.13).
L'articolo 3.14 definisce la procedura, che termina con un lodo del collegio arbitrale, da seguire nel caso in cui, allo scadere del periodo ragionevole di tempo, la parte attrice non ritenga validamente attuate da parte del convenuto le misure necessarie per conformarsi alle raccomandazioni ricevute dal collegio arbitrale.
In caso di mancata esecuzione del lodo da parte della Parte convenuta, l'adozione di misure compensative temporanee della Parte attrice – rispetto alle quali la Parte convenuta può comunque chiedere al collegio arbitrale di pronunciarsi – è disciplinata all'articolo 3.15 mentre il successivo articolo 3.16 disciplina le procedure per il riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee ai sensi dell'articolo 3.15.
Le successive disposizioni definiscono: la procedura per la sostituzione degli arbitri nel corso dei procedimenti arbitrali (articolo 3.17); la possibile sospensione e chiusura del procedimento arbitrale (articolo 3.18); la possibilità per le Parti di concordare in qualsiasi momento la composizione della controversia (articolo 3.19); la possibilità del collegio arbitrale di richiedere informazioni e consulenza tecnica (articolo 3.20); le norme di interpretazione di riferimento (articolo. 3.21); le modalità di adozione delle decisioni da parte del collegio arbitrale, contenuti e pubblicità di relazioni e lodi (articolo 3.22).

Sottosezione IV – Disposizioni Generali (articoli 3.23 –3.26)

La sezione si chiude con una parte dedicata alle disposizioni generali, in cui vengono regolate la composizione dell'elenco degli arbitri, le relative qualifiche e gli obblighi, con rinvio al codice di condotta di cui all'Allegato 8 – Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori (articolo 3.23); le modalità per la scelta del foro in cui presentare ricorso contro una determinata misura (articolo 3.24); le modalità di calcolo e modifica dei termini temporali fissati nella sezione (articolo 3.25).
È infine previsto dall'articolo 3.26 che gli allegati all'Accordo n.7 (Regolamento di procedura), 8 (Codice di condotta per arbitri e mediatori) e 9 (Meccanismo di mediazione) possano essere oggetto di riesame e modifica da parte del Comitato previsto all'art. 4.1.

Sezione B – Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti (articoli 3.27-3.59)

Sottosezione I – Ambito di applicazione e definizioni (articoli.3.27-3.28)

L'articolo 3.27 fissa l'ambito di applicazione della sezione alle controversie tra un ricorrente di una Parte e l'altra Parte in caso di asserita violazione del capo 2, mentre l'articolo 3.28 chiarisce alcune definizioni contenute nella sezione.

Sottosezione II – Risoluzione alternativa delle controversie e consultazioni (articoli. 3.29-3.31)

L'articolo 3.29, richiama le Parti all'esigenza di risolvere qualsiasi controversia, per quanto possibile, amichevolmente mediante negoziati o mediazione, anche dopo l'avvio del procedimento di risoluzione della controversia previsto negli articoli seguenti.
L'articolo 3.30 disciplina la fase delle consultazioni tra le due parti qualora il tentativo di soluzione amichevole non abbia avuto esito positivo definendone gli elementi salienti (quali contenuti, termini temporali, modalità).
In qualsiasi momento nell'ambito della controversia, le parti possono concordare di fare ricorso alla mediazione, prevista e disciplinata dall'articolo 3.31, con rinvio all'Allegato 10 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le Parti).

Sottosezione III – Presentazione di una domanda e condizioni preliminari (articoli 3.32-3.37)

Qualora la controversia non possa essere risolta entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di consultazioni, l'articolo 3.32 fissa le procedure che dovranno essere seguite dal ricorrente per notificare l'intenzione di presentare domanda di risoluzione della controversia.
Decorsi almeno sei mesi dalla presentazione di richiesta di consultazioni e tre mesi dalla notifica ai sensi dell'articolo 3.32, l'articolo 3.33 prevede che il ricorrente possa presentare la domanda al tribunale in applicazione di uno dei meccanismi di risoluzione delle controversie seguenti: a) la convenzione ICSID; b) il regolamento del meccanismo supplementare per l'amministrazione dei procedimenti da parte del Segretariato del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (« regolamento del meccanismo supplementare ICSID »), qualora non trovino applicazione le condizioni per i procedimenti a norma della lettera a); c) il regolamento arbitrale UNCITRAL; oppure d) qualsiasi altro quadro normativo, con l'accordo delle Parti della controversia.
L'articolo 3.34 esclude la possibilità per il ricorrente di presentare una domanda al tribunale qualora a) abbia già domande pendenti dinanzi ad altri organi giurisdizionali sulla stessa controversia o b) qualora una persona che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale del ricorrente oppure è controllata – direttamente o indirettamente – dal ricorrente, abbia una domanda pendente dinanzi al tribunale o a qualsiasi altro organo giurisdizionale interno o internazionale in relazione alla stessa misura contestata e riguardante la stessa perdita o lo stesso danno.
L'articolo 3.35 stabilisce le condizioni per la presentazione della domanda al tribunale, mentre l'articolo 3.36 prevede che convenuto e ricorrente comunichino il proprio consenso alla presentazione della domanda, astenendosi in tal modo dal dare esecuzione alla sentenza prima che diventi definitiva, e dall'impugnare in appello, chiedere il riesame, l'annullamento o la revisione della sentenza o avviare qualsiasi altro procedimento analogo dinanzi ad organi giurisdizionali interni o internazionali.
Ai sensi dell'articolo 3.37, la parte della controversia che si avvalga di un finanziamento di terzi notifica all'altra parte della controversia e al tribunale l'esistenza e la natura dell'accordo, il nome e l'indirizzo del terzo finanziatore.

Sottosezione IV – Sistema giurisdizionale per gli investimenti (articoli. 3.38 – 3.41)

L'articolo 3.38 stabilisce i criteri per l'istituzione del tribunale, con specifico riferimento alla designazione dei membri, al suo funzionamento, alla durata del mandato e alla retribuzione dei giudici, alla definizione delle procedure di lavoro. È prevista la nomina da parte del Comitato (articolo 4.1) di 9 membri, tre cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, 3 del Vietnam e 3 di paesi terzi (tra questi ultimi saranno designati il Presidente e il Vice Presidente del tribunale). Nomine supplementari possono essere concordate dal Comitato a multipli di 3. Il tribunale esamina le cause in divisioni composte da 3 membri, fatta salva la possibilità delle parti di una controversia di convenire che la causa sia esaminata da un solo membro, cittadino di un Paese terzo.
Analoghe modalità sono statuite per l'istituzione del tribunale d'appello permanente, per il suo funzionamento, per la durata del mandato e la retribuzione dei giudici, per la definizione delle procedure di lavoro, con rinvio all'Allegato 13 – Procedure di lavoro del tribunale d'appello (articolo 3.10). È prevista una composizione di 6 membri, nominati secondo gli stessi criteri previsti per il tribunale di primo grado e parimenti incrementabile a multipli di tre.
L'articolo 3.40 stabilisce le norme etiche per la nomina dei membri dei due tribunali, con rinvio all'Allegato 11 – Codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori. È prevista la possibilità di invio di un avviso di ricusazione – qualora una parte della controversia ritenga che un membro presenti un conflitto di interessi – al Presidente del tribunale o al Presidente del tribunale d'appello nonché la possibilità di una decisione di destituzione del membro del tribunale o del tribunale d'appello la cui condotta sia incompatibile con gli obblighi sopramenzionati.
Secondo quanto previsto dall'articolo 3.41, le Parti si adoperano per costituire un tribunale multilaterale per gli investimenti connesso ad un meccanismo d'appello per la risoluzione delle controversie o distinto dallo stesso, in materia di investimenti internazionali, applicabile alle controversie nel quadro dell'Accordo. Una volta costituito tale meccanismo multilaterale, le Parti potranno adottare una decisione che specifichi le disposizioni transitorie necessarie.

Sottosezione V – Svolgimento dei procedimenti (articoli 3.42 – 3.59)

L'articolo 3.42 stabilisce il diritto applicabile e le regole di interpretazione, chiarendo altresì i precisi vincoli nell'interpretazione del diritto interno per il tribunale e il tribunale d'appello.
In base a quanto previsto dall'articolo 3.43, il tribunale dichiara la propria incompetenza qualora il ricorrente abbia acquistato la proprietà o il controllo dell'investimento con l'obiettivo principale di aprire una controversia.
I seguenti articoli riguardano: le procedure da seguire qualora siano sollevate dal convenuto eccezioni di manifesta infondatezza della domanda (articolo 3.44) o di infondatezza giuridica (articolo 3.45); la trasparenza del procedimento (articolo 3.46); la facoltà del tribunale di adottare decisioni provvisorie (articolo 3.47); la possibile costituzione da parte del ricorrente, su richiesta del tribunale, di una garanzia a copertura delle spese (articolo 3.48); la rinuncia agli atti qualora il ricorrente sia inattivo nel procedimento per 180 giorni o per un periodo diversamente concordato (articolo 3.49); la lingua da utilizzare nel procedimento (articolo 3.50); la partecipazione della Parte dell'Accordo non coinvolta nella controversia (articolo 3.51); la possibile nomina di esperti da parte del tribunale (articolo 3.52).
Secondo quanto previsto dall'articolo 3.53, la sentenza provvisoria del tribunale, in caso di condanna del convenuto, può prevedere esclusivamente il risarcimento pecuniario e la restituzione dei beni. La disposizione stabilisce il pagamento e la ripartizione delle spese.
I termini temporali, le motivazioni e le procedure per l'impugnazione della sentenza provvisoria dinanzi al tribunale d'appello sono definiti nell'articolo 3.54 che circoscrive altresì la durata del procedimento d'appello, in linea di principio, entro i 180 giorni. Il passaggio della sentenza da provvisoria a definitiva, sia in caso di mancata impugnazione della sentenza del tribunale che di impugnazione davanti al tribunale d'appello, è trattato nell'articolo 3.55.
L'articolo 3.56 esclude la possibilità di accogliere quale difesa, domanda riconvenzionale, eccezione di compensazione o altro titolo il fatto che il ricorrente abbia ricevuto o riceverà, in base a un contratto di assicurazione o di garanzia, un indennizzo o un'altra forma di riparazione corrispondente in tutto o in parte al risarcimento richiesto nella controversia mentre l'articolo 3.57 disciplina l'esecuzione delle sentenze definitive.
L'articolo 3.58 esclude la possibilità di offrire protezione diplomatica o avviare un ricorso internazionale in relazione ad una controversia che è già stata sottoposta o si è concordato di sottoporre a risoluzione delle controversie a norma della presente sezione mentre l'articolo 3.59 definisce le procedure per la possibile riunione di due o più domande presentate separatamente che abbiano in comune una questione di fatto o di diritto e derivino dai medesimi eventi o circostanze similari.

Capo IV – Disposizioni istituzionali, generali e finali (Articoli 4.1-4.23)

L'articolo 4.1 disciplina l'istituzione ed elenca i settori di attività del Comitato dell'Accordo, che comprende rappresentanti delle Parti, si riunisce di norma una volta l'anno ed è copresieduto dal Ministro della pianificazione e degli investimenti del Vietnam e da un membro della Commissione europea responsabile per il commercio. In particolare, il Comitato provvede al corretto funzionamento dell'Accordo, ne monitora e facilita l'attuazione e l'applicazione, si adopera per risolvere i problemi che possono presentarsi nelle materie da esso disciplinate e per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo medesimo. Con specifico riferimento al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti), il Comitato esamina le criticità, valuta eventuali miglioramenti e, su richiesta di una delle Parti, considera l'attuazione di eventuali soluzioni concordate.
Il Comitato può valutare e raccomandare alle Parti modifiche dell'Accordo, adottare decisioni e interpretazioni vincolanti o raccomandazioni, (si veda anche l'articolo 4.2) mediante accordo tra le Parti. Inoltre, in base alle pertinenti disposizioni dell'Accordo, il Comitato è titolare di specifiche attribuzioni, in particolare in merito alla nomina e alla retribuzione dei membri del tribunale e del tribunale d'appello.
Secondo quanto disciplinato dall'articolo 4.3, le Parti possono apportare modifiche all'Accordo, che entrano in vigore dopo che le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge.
I diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da convenzioni fiscali tra l'Unione europea e il Vietnam o tra uno degli Stati membri dell'Unione e Vietnam restano impregiudicati ai sensi dell'articolo 4.4. Nello stesso spirito, nell'Accordo viene ribadita la prevalenza di tali convenzioni fiscali in caso di conflitto di una di esse con l'Accordo medesimo nonché la possibilità per le Parti di adottare o mantenere in vigore misure fiscali atte a realizzare specifiche finalità. L'articolo 4.5 individua le condizioni entro le quali le Parti possono adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali (quali la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, polizze; la tutela dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del proprio sistema finanziario). Le misure non devono comportare oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo.
L'articolo 4.6 disciplina le eccezioni generali all'applicazione dell'Accordo necessarie in particolare alla tutela della sicurezza pubblica, della morale pubblica, dell'ordine pubblico, della vita e salute dell'uomo, della conservazione delle risorse naturali, della tutela del patrimonio nazionale. Viene ribadito l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra Paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli investimenti.
Ulteriori eccezioni sono previste per la politica monetaria o di cambio (articolo 4.7) e in merito alla sicurezza (l'articolo 4.8).
L'articolo 4.9 chiarisce il rapporto tra le previsioni dell'articolo 2.8 (trasferimenti relativi ad un investimento disciplinato) e l'applicazione delle disposizioni nazionali legislative e regolamentari in materie a diverso titolo connesse, con l'obiettivo di preservare l'attuazione equa e non discriminatoria di queste ultime, ove non costituiscano una restrizione dissimulata degli investimenti.
L'articolo 4.10 stabilisce che, in circostanze di eccezionale gravità e difficoltà nelle politiche monetarie e (per il Vietnam) di cambio, possano essere adottate misure di salvaguardia per quanto riguarda i trasferimenti per un periodo non superiore ad un anno. Analogamente le misure restrittive sui trasferimenti connessi agli investimenti sono ammesse in casi di gravi difficoltà finanziarie relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna (articolo 4.11). Esse devono tuttavia rispettare specifiche condizioni: non possono essere discriminatorie, devono avere carattere temporaneo, assicurare la necessaria proporzionalità (« non vanno oltre quanto necessario per porre rimedio alla posizione relativa alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna ») e la conformità con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale. Sono infine previsti obblighi di notifica e consultazione in seno al Comitato dell'Accordo, per le valutazioni e le conclusioni sul caso di specie.
L'articolo 4.12 disciplina la divulgazione delle informazioni ed il trattamento delle informazioni riservate da parte del Comitato.
L'articolo 4.13 stabilisce che l'Accordo entri in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si sono date reciprocamente notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche applicabili per l'entrata in vigore dell'Accordo medesimo,e definisce le procedure per l'eventuale applicazione provvisoria.
A tale proposito appare opportuno ricordare che la Commissione non ha avanzato proposte per applicare provvisoriamente l'API, offrendo comunque la disponibilità a muoversi in questo senso in caso di richiesta degli Stati membri.
Secondo quanto previsto dall'articolo 4.14, l'Accordo ha durata illimitata, fatto salvo il diritto delle parti di denunciarlo. In tal caso, talune disposizioni dell'Accordo individuate nell'articolo 4.15 continueranno a produrre effetti per un ulteriore periodo di 15 anni per quanto riguarda gli investimenti effettuati anteriormente alla data della denuncia del presente accordo.
Gli articoli successivi trattano dell'adempimento degli obblighi da parte delle Parti (articolo 4.16); dell'obbligo delle persone esercenti poteri pubblici delegati di esercitarli conformemente agli obblighi definiti nell'Accordo (articolo 4.17); dell'impossibilità di interpretare le disposizioni dell'Accordo nel senso di conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in virtù del diritto internazionale pubblico. Per il Vietnam resta ferma la possibilità di disporre diversamente nel quadro del proprio diritto interno (articolo 4.18).
Secondo quanto previsto dall'articolo 4.19, gli allegati all'Accordo ne costituiscono parte integrante.
L'inserimento a pieno titolo dell'API nel quadro giuridico complessivo delle relazioni tra Unione europea e V ietnam è richiamato dall'articolo 4.20 (Relazioni con altri accordi). In particolare l'API si configura quale accordo specifico che dà effetto alle disposizioni commerciali dall'Accordo di partenariato e cooperazione, comunque compatibilmente con gli obblighi assunti dalle Parti in forza dell'accordo OMC.
La medesima disposizione definisce gli effetti giuridici dell'entrata in vigore e dell'applicazione provvisoria dell'API sugli accordi preesistenti tra gli Stati membri dell'Unione e Vietnam elencati nell'Allegato 6, nonché gli effetti della cessazione dell'applicazione provvisoria del presente Accordo senza tuttavia che quest'ultimo entri in vigore.
In principio, al momento dell'entrata in vigore dell'API, gli accordi tra gli Stati membri dell'Unione ed il Vietnam elencati all'Allegato 6 cesseranno di produrre effetti e saranno sostituiti dall'API mentre, in caso di applicazione a titolo provvisorio, la loro applicazione verrà sospesa, salvo deroghe previste nello stesso articolo. Vengono tuttavia formulate specifiche deroghe in base alle distinte fattispecie.
L'articolo 4.21 disciplina il processo di adesione all'Accordo di altri Paesi che dovessero eventualmente aderire all'Unione europea, mentre l'articolo 4.22 definisce l'applicazione territoriale dell'API per l'Unione europea e per il Vietnam.
L'articolo 4.23, infine, segnala che l'Accordo è redatto in due versioni originali nelle lingue italiana, bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e vietnamita, tutti i testi facenti ugualmente fede.

1) Fonti: « Guide to the
EU-Vietnam trade and investment agreements », aggiornato al marzo 2019

2) Fonti: sito della Commissione, aggiornato al maggio 2020 https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/

Relazione tecnica

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Analisi tecnico-normativa

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4.13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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