Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 2022
Modifiche al capo I del titolo II del libro III del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile
Onorevoli Senatori. – Come è noto, le piccole e medie imprese (PMI) sono le realtà imprenditoriali al centro del nostro Paese. Per numero, fatturato e impiego di forza lavoro, le PMI rappresentano la struttura portante dell'intero sistema produttivo nazionale. Secondo fonti degli istituti accreditati, su 4,4 milioni circa di imprese attive in Italia le microimprese con meno di dieci addetti sono quelle numericamente più importanti, rappresentando il 95,05 per cento del totale, contro un 0,09 per cento di grandi imprese. Relativamente a queste cifre l'imprenditoria femminile assume un peso specifico importante; infatti, a fine 2019, le imprese femminili attive nel territorio sono state conteggiate in 1.340.000, il 22 per cento del totale, in costante aumento rispetto al 2014 (oltre 38.000 in più). Un comparto economico con una spiccata dimensione « micro ». Circa 97 imprese su 100 guidate da donne non hanno avuto, nel 2019, oltre i nove addetti. Un trend di crescita positivo e che ha trovato una battuta di arresto solo in conseguenza della crisi derivante dalla diffusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tuttavia occorre evidenziare che la reale presenza delle donne nel mondo delle imprese è molto superiore ai dati suesposti. L'81 per cento delle società di persone ha soci donna, le quali rivestono ruoli apicali di amministratore unico o di presidente in poco più di un'impresa su due; in nove aziende su dieci le donne ricoprono ruoli di forte rilevanza gestionale e operativa come responsabili amministrative (41 per cento), commerciali (22 per cento), acquisti (22 per cento), marketing e risorse umane (15 per cento). Dati simili si riscontrano anche nelle società di capitali. Nonostante i numeri riportati, solo poco più di un'impresa su cinque può considerarsi impresa femminile; ciò è frutto della legislazione nazionale che identifica come imprenditoria femminile « le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi », come recitava l'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215, legge poi abrogata dall'articolo 57, comma 1, lettera g), del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, di seguito denominato « codice », che, al titolo II, capo I, articoli da 52 a 55, ha previsto disposizioni in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile, riproponendo peraltro alcuni princìpi presenti nella normativa abrogata.
Quanto riportato ha una conseguenza diretta sulle attività produttive in quanto molte di esse, pur essendo a principale conduzione femminile, si trovano nell'impossibilità di accedere a bonus, sgravi e incentivi riservati alle imprese femminili in quanto non formalmente rientranti in tale specifica nozione.
Si ritiene, quindi, necessario intervenire per modificare e ammodernare la normativa di riferimento, adeguandola a una realtà lavorativa e imprenditoriale che negli anni si è evoluta, riscontrando un sempre maggiore intervento e contributo da parte delle donne.
Con l'articolo 1 del presente disegno di legge vengono riaffermate e armonizzate le finalità delle citate disposizioni sulle azioni positive per l'imprenditoria femminile presenti nel codice. L'articolo 2 sostituisce l'articolo 53 del codice, introducendo le nozioni di imprenditrice e di impresa femminile, contestualmente ampliando e specificando l'elenco di attività che possono rientrare nel novero delle imprese femminili nel caso in cui vi sia una presenza di donne pari al 51 per cento (rispetto al 60 per cento previsto dall'attuale formulazione), e dispone che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, un'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. L'articolo 3 disciplina il Fondo per il sostegno dell'imprenditoria femminile, indicando tipologie e modalità di utilizzo delle agevolazioni.
Art. 1.
1. L'articolo 52 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:
« Art. 52. – (Disposizioni in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile) – 1. Il presente capo reca disposizioni per promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra donne e uomini nell'attività economica e imprenditoriale.
2. Le disposizioni del presente capo sono, in particolare, dirette a:
a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;
b) promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalità delle donne imprenditrici;
c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a prevalente partecipazione o conduzione femminile;
d) promuovere la presenza delle imprese a prevalente partecipazione o conduzione femminile, con specifica attenzione ai comparti più innovativi dei diversi settori produttivi ».
Art. 2.
1. L'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:
« Art. 53. – (Definizioni e soggetti beneficiari delle azioni positive) – 1. Ai fini di cui al presente capo si definisce:
a) imprenditrice: la donna che svolge attività imprenditoriale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2082 del codice civile, che possieda i requisiti indicati dal comma 2 del presente articolo e che sia iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 3;
b) impresa femminile: l'attività economica organizzata ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile che, in forma individuale o collettiva, possieda i requisiti indicati dal comma 2 del presente articolo e che sia iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 3.
2. Possono accedere alle azioni positive di cui al presente capo le imprenditrici e le piccole e medie imprese femminili, definite ai sensi della raccomandazione 2006/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 3 del presente articolo e in particolare:
a) le società cooperative che abbiano tra i soci cooperatori almeno il 51 per cento di donne, ovvero siano amministrate da un consiglio di amministrazione la cui maggioranza sia costituita da donne;
b) le società di persone in possesso almeno dei seguenti requisiti:
1) capitale sociale detenuto da soci illimitatamente responsabili di sesso femminile per almeno il 51 per cento;
2) presenza di almeno una donna tra gli amministratori;
3) previsione nell'atto costitutivo della distribuzione di almeno il 51 per cento degli utili a soci di sesso donne;
c) le società per azioni e in accomandita per azioni con capitale sociale sottoscritto per almeno il 51 per cento da donne e che:
1) se è adottato il sistema di amministrazione e controllo tradizionale o monistico, riconoscano complessivamente alle socie, anche attraverso apposite clausole statutarie, il diritto di voto in misura almeno pari al 51 per cento nelle decisioni previste dall'articolo 2364 del codice civile;
2) se è adottato il sistema ordinario di amministrazione e controllo o il sistema monistico, prevedano nell'atto costitutivo che l'organo amministrativo pluripersonale sia composto per almeno il 51 per cento da donne, che l'amministratore delegato sia una donna o che la maggioranza nel comitato esecutivo sia costituita da donne;
3) se è adottato il sistema dualistico di amministrazione e controllo, riservino alle donne la maggioranza dei componenti del consiglio di gestione, o del consiglio di sorveglianza se a quest'ultimo sono attribuite le competenze previste dall'articolo 2409-terdecies, comma primo, lettera f-bis), del codice civile;
4) in mancanza di un organo di amministrazione collegiale, lo statuto deve prevedere che l'amministratore unico o il direttore generale sia una donna;
d) le società a responsabilità limitata in cui il capitale sociale sia detenuto per almeno il 51 per cento da donne e, in ogni caso, vi sia un'espressa clausola statutaria nella quale sia previsto che l'organo amministrativo sia composto da un unico amministratore donna o in maggioranza da donne, che l'amministratore delegato sia una donna, che la maggioranza del comitato esecutivo sia costituita da donne o che il direttore generale sia una donna ovvero che, in caso di previsione dell'atto costitutivo che introduca modelli decisori collettivi diversi dal consiglio di amministrazione, alle donne spetti il consenso determinante in caso di decisioni su operazioni straordinarie e piani industriali;
e) le imprese individuali, in cui il titolare indicato nel registro delle imprese sia una donna.
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, alla quale i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo devono essere iscritti al fine di poter beneficiare delle disposizioni previste dal presente capo. Ai fini dell'iscrizione nella citata sezione speciale, la sussistenza dei requisiti indicati dal comma 2 è attestata mediante un'apposita autocertificazione presentata dal legale rappresentante dell'impresa e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Il possesso dei requisiti è successivamente dichiarato, con cadenza annuale, mediante autocertificazione con le modalità di cui al secondo periodo.
4. La perdita o comunque il venire meno, per qualsiasi causa, dei requisiti indicati dal comma 2 deve essere comunicata senza indugio e, in ogni caso, entro quindici giorni, all'ufficio del registro delle imprese, pena l'obbligo della restituzione dei contributi ricevuti successivamente alla perdita del requisito e nell'anno anteriore alla perdita dello stesso ».
Art. 3.
1. L'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:
« Art. 54. – (Fondo per il sostegno dell'imprenditoria femminile) – 1. A valere sulle disponibilità del Fondo istituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, che è ridenominato “Fondo per il sostegno dell'imprenditoria femminile”, nonché a valere sulle disponibilità del Fondo a sostegno dell'impresa femminile, istituito dall'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere concesse ai soggetti indicati all'articolo 53 del presente codice le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:
a) per interventi finalizzati a sostenere l'avvio dell'attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese di cui all'articolo 53;
b) per programmi e iniziative volti alla diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;
c) per programmi di formazione e di orientamento in ambiti in cui è più necessaria l'esigenza di azioni positive per il riequilibrio di genere, secondo gli orientamenti decisi dal Comitato nazionale di cui al comma 6.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), possono consistere, tra l'altro, in:
a) contributi a fondo perduto;
b) finanziamenti sia infruttiferi che agevolati;
c) voucher per l'acquisto di consulenze specialistiche finalizzate all'assistenza tecnico-gestionale a supporto di investimenti diretti a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compresi i programmi finalizzati al passaggio generazionale.
3. Gli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c), possono consistere, tra l'altro, nelle seguenti azioni:
a) promozione del valore dell'impresa nelle istituzioni pubbliche e private, comprese quelle scolastiche e universitarie;
b) diffusione di una cultura imprenditoriale tra le donne, anche nell'ambito di passaggi generazionali nel caso di imprese familiari.
4. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito il Comitato nazionale di cui al comma 6, presenta ogni anno alle Camere una relazione sull'attività svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere i problemi relativi alla partecipazione della popolazione femminile alla vita economica e imprenditoriale del Paese.
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono determinati l'ammontare e la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo per il sostegno dell'imprenditoria femminile tra i diversi interventi, anche eventualmente prevedendo crediti d'imposta specifici, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dal presente capo, nonché le attività di monitoraggio e di controllo.
6. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Comitato nazionale per l'imprenditoria femminile. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sono stabilite la composizione e le modalità di nomina del Comitato nonché le norme regolamentari relative al medesimo Comitato.
7. Il Comitato nazionale per l'imprenditoria femminile:
a) contribuisce ad attualizzare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno dell'imprenditoria femminile;
b) conduce analisi economiche, statistiche e giuridiche sull'imprenditorialità femminile;
c) formula raccomandazioni relative allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa, nazionale e regionale in materia di imprenditorialità femminile e in generale sui temi relativi alla presenza femminile nell'impresa e nell'economia;
d) contribuisce alla redazione della relazione annuale di cui al comma 4 ».